Sentenza 28 marzo 2007
Massime • 1
In tema di reato di falsa testimonianza, la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. non è applicabile quando il prossimo congiunto dell'imputato abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare. (Fattispecie in cui un teste, sebbene avvertito della facoltà di astenersi ex art. 199 cod. proc. pen., ha reso false dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale a carico della sorella).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2007, n. 30176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30176 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/03/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 736
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 24729/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il 21.09.2004 dal G.U.P. del Tribunale di TO;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie scritte formulate dal Procuratore Generale in sede (sost. P.G. Dr.ssa DE SANDRO Anna Maria), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
che:
su concorde richiesta del procedente pubblico ministero e dell'imputato il g.u.p. del Tribunale di TO con sentenza in data 21.9.2004 applicava a MA LL, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena condizionalmente sospesa di undici mesi di reclusione per il delitto di falsa testimonianza, perché - deponendo come testimone, ritualmente avvertito della facoltà di astenersi ex art. 199 c.p.p., in un procedimento penale a carico della sorella LL LA ed altri per reati edilizi - dichiarava falsamente che i lavori edificatori riscontrati presso l'abitazione della sorella ed oggetto di contestazione penale erano preesistenti al 31.12.1993 (risultando, invece, oggettivamente accertato trattarsi di manufatti eretti nel novembre 1994);
avverso detta sentenza applicativa di pena concordata ha proposto ricorso per cassazione, con l'ufficio del difensore, LL MA, che enuncia come unico motivo di censura l'asserita violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p. e art. 384 c.p., comma 2, adducendo avere il g.u.p. di TO erroneamente ritenuta l'insussistenza della esimente o causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (fatto non costituente reato) prevista dall'art. 384 c.p., non avendo esso LL "operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare" nel procedimento penale definito nei confronti della sorella;
a sostegno di siffatta tesi, secondo cui "l'obbligo legale di testimoniare o anche la libera scelta di farlo nell'ipotesi in cui non si eserciti, come accaduto, la facoltà di astenersi non incidono sull'operatività della suddetta esimente", il ricorrente si richiama ad una non recente decisione di questa Corte suffragante detta interpretazione della norma in parola (Cass. Sez. 6^, sent.
4.10.2001 n. 44761, Mariotti, rv. 220326: "In tema di falsa testimonianza, la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. è applicabile anche quando il prossimo congiunto dell'imputato abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare, in quanto la suddetta causa...presuppone una situazione di necessità nettamente distinta da quella prevista in via generale dall'art. 54 c.p., poiché non richiede che il pericolo non sia stato causato dall'agente, nella quale il nocumento alla libertà e all'onore è evitabile solo con la commissione di uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia"); negli stessi termini si esprimono: Cass. Sez. 6^, sent.
8.10.2002 n. 5354, Miazza, rv. 223521; Cass. Sez. 6^, sent.
8.1.2003 n. 3397, Accardo, rv. 223420;
Cass. Sez. 6^, sent. 15.1.2003 n. 10655, Masciari rv. 224095);
il gravame proposto nell'interesse dell'imputato è destituito di fondamento;
sia perché la decisione di legittimità evocata dal ricorrente mal si attaglia casisticamente alla posizione del LL (la sentenza di questa S.C. n. 44761/2001 avendo riguardo ad ipotesi in cui l'imputato non doveva essere avvertito della facoltà di astenersi, avendo obbligo di testimoniare per la qualità di persona offesa del suo prossimo congiunto);
sia perché la prefigurata applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1 - che, ad avviso di questo collegio, sembra presupporre un obbligo di testimoniare ovvero (per i reati ivi previsti non scanditi da contegni precipuamente dichiarativi) di tenere definiti contegni commissivi od omissivi - anche ai soggetti che rinuncino ad astenersi dal rendere informazioni o testimonianza (o dallo svolgere perizia, consulenza o interpretazione), siccome calati in condizioni di incompatibilità, sembra confliggere con la specifica e in parte speculare disciplina prevista dall'art. 384 c.p., comma 2 (atteggiantesi come norma speciale rispetto al comma
1);
tale particolare disciplina afferisce a predeterminate posizioni soggettive o qualità di persone che - se accettano di rendere dichiarazioni - hanno l'obbligo di dichiarare il vero, la qual cosa non può non elidere l'estensiva operatività dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1 ogni qual volta la persona per sua libera scelta si giovi della facoltà di astenersi dal dichiarare o testimoniare (cfr. Cass. Sez. 6^, sent. 20.6.2006 n. 27614, Martinelli, rv. 235067: "In tema di reato di falsa testimonianza la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. non è applicabile quando il prossimo congiunto dell'imputato abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare"; aderiscono alla medesima linea ermeneutica: Cass. Sez. 1^, sent. 18.2.1972 n. 4369, Marinero, rv. 121392; Cass. Sez. 6^, sent. 15.12.1998 n. 7823, Mocerino, rv. 214756; Cass. Sez. 6^, sent. 24.10.2000 n. 11755, P.M in proc. Re, rv. 217385);
le stesse valenze letterali del dato normativo integranti detta disciplina, del resto, appaiono avvalorare l'interpretazione di una incompatibilità sistemica tra le previsioni dell'art. 384 c.p., comma 1 e comma 2 atteso che - se la punibilità è "esclusa" quando il fatto è commesso (come recita l'art. 384 c.p., comma 2) da chi per espressa previsione di legge avrebbe dovuto essere edotto della facoltà di astenersi dal testimoniare - dovrebbe arguirsi, con classico argomento a contrario, che la punibilità non può considerarsi "esclusa", quando il soggetto - sebbene informato della possibilità di astenersi - abbia inteso espressamente rinunciarvi. Ragionando in modo diverso, dovrebbe poco plausibilmente inferirsi che il soggetto in stato di incompatibilità ex art. 199 c.p.p. che decida di non astenersi dal testimoniare, così assumendo l'obbligo di testimoniare il vero, finirebbe per vedere gratificate (giustificate) le sue false dichiarazioni in virtù di un'astratta situazione necessitante (art. 384 c.p., comma 1), che lui stesso ha autonomamente e in piena libertà prodotto;
ciò che darebbe luogo al paradossale esito di legittimare il mendacio processuale interfamiliare, cioè dei prossimi congiunti in informazioni o dichiarazioni testimoniali coinvolgenti loro familiari, la situazione di nocumento per sè o per il congiunto (che rende applicabile l'esimente ex art. 384 c.p., comma 1) venendo in questa maniera surrettiziamente precostituita con la certezza dell'impunità per le false dichiarazioni che saranno rese previa rinuncia alla facoltà di astensione (con quali fuorvianti risultati per l'amministrazione della giustizia, bene giuridico protetto dall'art. 372 c.p., è superfluo sottolineare); e ciò senza sottacere che, prevedendo la citata norma che il "nocumento" o danno rivesta il carattere della inevitabilità, diverrebbe ben difficile giudicarsi inevitabile una situazione che il soggetto agente (proprio avvalendosi della possibilità di astenersi dal rendere dichiarazioni) avrebbe potuto senza difficoltà impedire o appunto evitare;
la reiezione del ricorso impone, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2007