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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 515/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 515/2023 il 10.03.2023 promosso con atto di citazione in appello da
(c.f. ), con l'avv. MAURO ANTONIO;
Parte_1 C.F._1
appellante
contro
(c.f. , con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LOMBARDI GIUSEPPE, VITTONE TASSINARI LAZARE DAVID e FRANCHI DILETTA;
appellato
1 Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza n. 1516/2022 del Tribunale di Vicenza pubbl. il 05.09.2022 mai notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
In via principale e nel merito Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1516/2022
emessa dal Tribunale di Vicenza - Giudice Dott.ssa Biancamaria Biondo
nell'ambito del giudizio N.R.G. 1546/2020, depositata in cancelleria in data
05.09.2022, mai notificata, accogliere la domanda di risarcimento danni quantificato nella differenza tra il capitale investito ed il valore residuo dell'investimento, con la contestuale restituzione alla convenuta dei titoli ancora in proprietà dell'attore e/o dalla differenza tra il valore dei titoli al momento della liquidazione effettiva del danno e/o pari ad € 70.722,00 nella diversa minore o maggior somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma residua, dalla data di sottoscrizione dell'operazione di acquisto al saldo effettivo. Dedotte le cedole nel frattempo riscosse € 8.174,59 e le somme percepite (€ 63.677,82 oltre € 1.655,62 per interessi ) maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione dell'atto d'acquisto sino al saldo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
2 istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Per l'appellata :
In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, e dunque in riforma della sentenza n. 1516/2022 del Tribunale di Vicenza, emessa e pubblicata in data 5
settembre 2022 ad esito del giudizio R.G. 1456/2020 (n. Rep. 2420/2022): 1.-
accertare e dichiarare che ha correttamente ottemperato ai propri obblighi CP_2
informativi e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria formulata dal sig.
, condannando lo stesso a restituire alla quanto corrisposto in Parte_1 CP_1
ragione della Decisione ACF e quanto incassato a titolo di cedole, maggiorato della rivalutazione e degli interessi di legge. In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, e dunque in riforma della sentenza n. 1516/2022 del
Tribunale di Vicenza, emessa e pubblicata in data 5 settembre 2022 ad esito del giudizio R.G. 1456/2020 (n. Rep. 2420/2022): 2.- accertare e dichiarare che la domanda risarcitoria del sig. non può essere accolta per carenza del nesso Parte_1
di causalità tra l'inadempimento della Banca e il danno patito dall'investitore e,
per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria formulata dal sig. , Parte_1
3 condannando lo stesso a restituire alla Banca quanto corrisposto in ragione della
Decisione ACF e a titolo di cedole, maggiorato della rivalutazione e degli interessi di legge. In subordine, in caso di parziale o totale rigetto dei motivi di appello incidentali svolti dalla in via preliminare: 3.- dichiarare inammissibile CP_1
l'appello proposto sig. avverso la sentenza n. 1516/2022 del Tribunale Parte_1
di Vicenza (n. Rep. 2420/2022) ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., e per l'effetto confermarla integralmente. Nel merito: 4.- rigettare l'appello proposto dal sig. e ogni domanda ivi svolta, siccome infondata, per le ragioni di cui Parte_1
in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1516/2022 del
Tribunale di Vicenza (n. Rep. 2420/2022). In ogni caso: 5.- condannare il sig.
alla rifusione in favore di di Parte_1 Controparte_1
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre che del giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Vicenza la (da ora, Controparte_1
Contr per brevità, anche solo “ o ), chiedendo, previo accertamento della CP_1
responsabilità della convenuta ex art.1337 e segg. c.c. e/o ex art. 1218 c.c. , in relazione all'operazione di investimento che aveva condotto all'acquisto di titoli obbligazionari che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di CP_2
investimento stipulato in data 20.02.2015 e condannata la al risarcimento CP_1
4 del danno, da quantificarsi nella somma investita al netto di un acconto già
corrisposto dalla controparte, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione dell'atto d'acquisto sino al saldo.
Esponeva l'attore:
-di avere sottoscritto, nel febbraio 2015, presso la Filiale di Bassano del Grappa
(VI) della un ordine di acquisto di obbligazioni Controparte_1
“4352580/BMPS 08/18TV” per un controvalore di € 142.579,37;
-che l'operazione di investimento avveniva dietro suggerimento del dipendente di
Contr
dott. , direttore della filiale, il quale lo invogliava Persona_1
all'acquisto degli strumenti finanziari, presentandoli come “sicuri” e privi di rischio;
-di non avere da subito compreso che si era in presenza di obbligazioni subordinate, in quanto la circostanza era stata sottaciuta dal dipendente bancario e la descrizione dei prodotti acquistati appariva incompleta, tanto nella conferma d'ordine/d'acquisto quanto sull'estratto conto titoli e sull'estratto conto al
28.02.2015, ove non compariva la dizione “SUB” ed i titoli, per come descritti,
sembravano delle obbligazioni ordinarie;
-di avere scoperto la reale natura delle obbligazioni solo a seguito del ricevimento della comunicazione di variazione della classe di rischio trasmessagli dalla Banca
5 in data 31.01.2016, ove per la prima volta appariva la descrizione completa, con l'indicazione “4352580/BMPS 08/18TV SUB”;
-che, nell'agosto 2017, i titoli in questione, la cui quotazione in borsa era stata sospesa, subivano la conversione forzosa in azioni ordinarie della stessa al CP_1
prezzo unitario di € 8,65, in conseguenza dell'emanazione del D.L. 23.12.2016, n.
237, convertito con modificazioni nella Legge 17.02.2017, n. 15, recante
"Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio" e, a far data dal 20.10.2017, venivano riammessi alla quotazione nel mercato borsistico al prezzo di € 4,55, con evidente considerevole calo di valore dei medesimi;
Contr
-che sussisteva la responsabilità di per aver violato tutte le regole comportamentali imposte all'operatore professionale, sia con riferimento alla fase precontrattuale che a quella di esecuzione del contratto, essendosi resa inadempiente agli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dal
Regolamento Consob n. 11522/1998 ed avendo adottato un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede nella fase esecutiva del rapporto, in violazione delle norme di settore dettate in materia di intermediazione e collocazione degli strumenti finanziari;
-di avere, pertanto, contestato alla convenuta, con lettera raccomandata del
27.04.2018, l'avvenuto acquisto delle predette obbligazioni subordinate senza
6 essere stato posto nelle condizioni di avere consapevolezza delle caratteristiche del prodotto propostogli e di non aver ricevuto alcuna informazione circa eventuali rischi connessi all'investimento stesso;
-di avere proposto, a seguito della mancata adesione della Banca alla procedura di mediazione, un ricorso avanti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF),
il quale, con decisione n. 2103 del 3.01.2020, accoglieva parzialmente la sua pretesa, quantificando il danno nella misura di € 63.677,82, pari alla differenza tra il capitale investito (€ 142.579,370) ed il valore che sarebbe stato possibile ritrarre dalla liquidazione dell'investimento, una volta riammesse le azioni a quotazione
(€ 78.901,55, calcolato moltiplicando n. 17.341 azioni per il prezzo di € 4,55),
oltre alla rivalutazione monetaria per € 1.655,62, per un totale di € 65.990,71;
-che l'Istituto di credito, conformandosi a tale decisione, provvedeva al versamento della somma di € 65.990,71 e questa veniva trattenuta a titolo di mero acconto sull'intero capitale investito, come precisato a mezzo PEC del 17.01.2020;
-che, avendo l'ACF accolto solo in parte la domanda di risarcimento, era suo interesse adire il Tribunale al fine di ottenere un integrale ristoro del pregiudizio patrimoniale patito, stante l'assenza di un suo concorso colposo per non aver ridotto il danno attraverso la vendita delle azioni derivanti dalla conversione forzosa delle obbligazioni acquistate, una volta riquotate in Borsa al primo prezzo
7 fissato in € 4,55, non disponendo di elementi certi per prevedere in anticipo un calo di valore dei titoli, tant'è vero che la Banca neppure lo aveva invitato a dismetterle;
-concludeva chiedendo venisse: accertata e dichiarata la responsabilità della CP_1
ex art.1337 e segg. c.c. e/o ex art. 1218 c.c. per il grave inadempimento posto in essere prima e all'atto della negoziazione delle obbligazioni oggetto di causa;
dichiarato risolto il contratto di investimento in strumenti finanziari del
20.02.2015 e condannata la convenuta al risarcimento del danno per la perdita patrimoniale subita, in misura pari alla differenza tra la somma addebitata per la negoziazione dei titoli in contestazione (€ 142.579,370) e quanto liquidato dalla decisione dell'ACF (€ 63.677,82).
Nel costituirsi in giudizio la eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza CP_1
del Giudice adito, indicando come funzionalmente e territorialmente competente la Sezione Specializzata in materia d'Impresa presso il Tribunale di Venezia, ex art. 3, co. 2, lett. a) D.Lgs. 168/2003, sempre in via preliminare, eccepiva l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto d'investimento e della connessa pretesa restitutoria, evidenziando come si fosse già perfezionata, rispetto ai titoli acquistati dall'attore, la conversione ex lege in azioni con conseguente impossibilità di ristabilire lo status quo ante. Nel CP_2
8 Contr merito si opponeva all'accoglimento di tutte le domande ex adverso
proposte, assumendo che il , nell'acquistare gli strumenti finanziari in Parte_1
contestazione, aveva effettuato una scelta consapevole dopo essere stato adeguatamente informato sulle caratteristiche (natura e rischi) dei titoli,
evidenziava il proprio corretto e diligente operato, quale intermediaria,
nell'assolvimento dei prescritti obblighi informativi;
sollevava, altresì, una pluralità di contestazioni in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata da controparte,
rappresentando che: non vi era prova di un danno risarcibile, difettando ai fini dell'ammissibilità del risarcimento sia il requisito della prevedibilità del pregiudizio che andava escluso nel caso concreto atteso che la Banca, al momento dell'operazione d'investimento del 20.02.2015, non poteva certamente prevedere che sarebbe stata introdotta la normativa sulla conversione forzosa dei titoli in azioni, non sussisteva il nesso causale tra l'illecito denunciato ed il preteso danno,
il quale non era effetto delle caratteristiche intrinseche dei titoli acquistati, ma conseguenza dell'applicazione della normativa del burden-sharing e, in ogni caso,
si poneva in correlazione causale, diretta ed immediata, rilevante ex art. 1227 c.c.,
con la scelta del di mantenere l'investimento, anziché disfarsi dei titoli a Parte_1
partire da gennaio 2016, epoca in cui, a seguito della diffusione al pubblico degli effetti della normativa speciale, non poteva più ignorare quali fossero i rischi
9 connessi ai titoli;
contestava il criterio di quantificazione del danno adottato dall'attore, alla luce del fatto che la stessa Decisione dell'ACF aveva riconosciuto che, quanto meno dalla data di ammissione della quotazione in borsa delle nuove azioni derivanti dalla conversione ex lege delle obbligazioni acquistate dal
(25.10.2017), questi aveva acquisito la consapevolezza della rischiosità Parte_1
dei titoli e, quindi, avrebbe potuto alienarli, eliminando o mitigando con l'ordinaria diligenza le conseguenze negative dell'investimento: pertanto, non avendo proceduto alla vendita (che avrebbe consentito di ricavare una somma non inferiore ad € 78.901,55), egli si era accollato qualsiasi rischio di perdita che avrebbe potuto verificarsi nel periodo successivo, con conseguente illegittimità
della domanda di risarcimento anche del danno non riconosciuto in sede arbitrale;
inoltre il quantum debeatur era stato indicato dall'attore sottacendo la circostanza di aver percepito cedole sui titoli acquistati per almeno € 8.174,59. Da ultimo, la avanzava domanda riconvenzionale tesa Controparte_1
ad ottenere la condanna dell'attore alla restituzione delle somme versate dall'Istituto in esecuzione della Decisione ACF, maggiorate degli interessi legali,
o in subordine, per l'ipotesi in cui fosse accertata l'esistenza di un danno risarcibile, di operarne la quantificazione tenendo conto dell'importo già incassato
10 dall'attore a titolo di cedole (€ 8.174,59) e di quello se avesse venduto i titoli quando erano stati resi noti al pubblico gli effetti della normativa sul bail in .
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di un teste di parte attrice ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice così statuiva:
“ 1) accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale della
[...]
in relazione agli obblighi informativi inerenti Controparte_1
l'operazione di acquisto delle obbligazioni “4352580/BMPS 08/18TV” del
20.02.2015, per le ragioni di cui in motivazione;
2) determina in € 55.503,27 il
pregiudizio economico patito da in conseguenza Parte_1
dell'inadempimento della convenuta e, per l'effetto, dato atto che la
[...]
ha già effettuato il versamento della Controparte_1
somma di € 65.990,71 (comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione) a titolo
di risarcimento del danno in forza della decisione n. 2103 del 3.01.2020 adottata
dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), rigetta la domanda
risarcitoria proposta dall'attore, dichiarando che nulla è ulteriormente dovuto
per il medesimo titolo;
3) dichiara l'inammissibilità e l'improponibilità della
domanda di risoluzione del contratto d'investimento in strumenti finanziari
oggetto di causa;
4) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di
condanna l'attore a restituire Controparte_1
11 alla convenuta le somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto in base al
punto 2 del dispositivo, ovvero l'importo di € 8.174,59 oltre a quanto corrisposto
su tale somma a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, il tutto maggiorato
degli interessi legali dalla data dell'esborso (16.01.2020) sino all'effettiva
restituzione; 5) compensa tra le parti le spese di lite”.
Contr Il primo giudice respingeva l'eccezione di incompetenza sollevata da in quanto la causa atteneva al rapporto di intermediazione e non al trasferimento di partecipazioni sociali;
in merito alla domanda di risoluzione del contratto affermava l'inammissibilità della stessa per effetto della normativa speciale (burden sharing) che aveva trasformato il rapporto obbligazionario in societario di talchè l'azione caducatoria era preclusa;
in relazione alla responsabilità risarcitoria accoglieva la domanda e affermava che
Contr non aveva assolto agli obblighi informativi ex art. 21 TUF e Regolamento
posto che le obbligazioni furono indicate come “ordinarie”, mentre erano CP_4
subordinate (più rischiose); affermava che la generica dicitura “rischio elevato”
non esimeva dall'obbligo di fornire informazioni chiare e dettagliate.
Nella quantificazione del danno risarcibile accertava la rilevanza ai sensi dell'art. 1227 c.c. della condotta del , consistita nell'aver mantenuto le Parte_1
obbligazioni subordinate anche in epoca successiva al 25.10.2017, data in CP_2
12 cui, dopo la sospensione della quotazione nel mercato borsistico delle azioni derivanti dalla conversione ex lege delle obbligazioni subordinate, i titoli erano stati nuovamente quotati in Borsa e pertanto detraeva dal capitale investito (€
142.579,370) il valore delle azioni risultanti dalla conversione forzosa al momento della riammissione a quotazione in borsa (25 ottobre 2017) pari a (n. 17.341 azioni x € 4,55 =) € 78.901,55, e dall'importo così residuato di € 63.677,82, sottraeva €
8.174,59 ricavati dalle cedole medio tempore maturate .
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , il quale censurava la Parte_1
sentenza nella parte in cui affermava il proprio concorso di colpa ai sensi dell' art. 1227 c.c. .
Deduceva l'appellante che l'inadempimento della era predominante nella CP_1
causazione del danno e che la valutazione della negligenza del danneggiato andava valutata ex ante ; inoltre non era stata acquisita la prova che egli era in possesso di elementi certi che il prezzo delle azioni fosse destinato a calare o che la CP_1
lo avesse invitato a disfarsi dei titoli.
Lamentava l'appellante l' erronea valutazione delle prove non avendo la CP_1
adempiuto agli obblighi informativi né in sede di investimento, né
successivamente, contestava di aver ricevuto comunicazione dell'introduzione
13 della normativa sul bail in , affermava che la generica diffusione di notizie sui mezzi di comunicazione non attenuava la responsabilità della CP_1
Si costituiva nel presente giudizio la quale, Controparte_1
in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. in quanto ritenuto non rispettoso dei requisiti di chiarezza, di specificità e sinteticità prescritti, essendo la struttura dell'appello poco chiara;
svolgeva appello incidentale volto alla riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato che l'istituto di credito aveva violato gli obblighi informativi su di esso gravanti quale intermediario finanziario;
ribadiva che la non aveva CP_1
svolto alcuna attività di consulenza e che tale circostanza era pure confermata dal teste audìto il quale aveva suggerito al solo una “diversificazione Parte_1
dell'investimento”; affermava di aver adempiuto agli obblighi di informazione
(attiva e passiva).
Sosteneva che il primo giudice aveva errato nel delineare la contrapposizione tra obbligazioni ordinarie e subordinate nei termini indicati, poiché all'epoca dell'investimento (febbraio 2015) la presenza di una clausola di subordinazione non modificava il profilo di rischio di un'obbligazione bancaria;
il termine
“ordinario” non veniva usato in relazione al grado di subordinazione del titolo,
piuttosto per significare che non si trattava di un titolo strutturato, i cui pagamenti
14 dipendono da un'altra attività finanziaria (per esempio: dall'indice di borsa o dal prezzo del petrolio).
Censurava inoltre la sentenza nella parte in cui aveva condannato la al CP_1
risarcimento del danno in favore dell'appellante, con particolare riferimento al capo in cui aveva ritenuto sussistente una “presunzione legale di sussistenza del nesso di causalità tra il deficit informativo ed i pregiudizi sofferti” ; affermava che il pregiudizio subìto dall'appellante non era un effetto derivante dalle caratteristiche intrinseche dei titoli ma una conseguenza del burden sharing e dunque un evento non prevedibile al momento dell'acquisto.
******
1.Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato il suo concorso di colpa nella causazione del danno ritenendo che la valutazione circa la negligenza del danneggiato va effettuata ex ante mentre il primo giudice avrebbe condotto una valutazione a posteriori, sul presupposto –
non dimostrato - che egli fosse a conoscenza della circostanza che il prezzo delle azioni era destinato a calare.
Evidenzia altresì che neppure la lo aveva invitato a dismettere i titoli, CP_1
nonostante fosse a conoscenza di informazioni ben più dettagliate e precise di quelle in suo possesso.
15 2.Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza per erronea valutazione delle prove, nella parte in cui afferma che l'investitore era venuto «a conoscenza della natura e del grado di rischiosità dei titoli e le difficoltà finanziarie che stava attraversando», senza che la banca avesse fornito la prova di cui era onerata ex art. 23 TUF ovvero di aver approntato ai clienti informazioni specifiche
Contr sul prodotto finanziario – obbligazioni di categoria subordinata - oggetto di acquisto, e neppure sui rischi che l'operazione comportava, in aderenza al disposto di cui all'art. 21 lett.a) e b) del TUF e dell'art. 28 del Regolamento Consob
n.11522/98. Inoltre, l'inadempimento agli obblighi informativi proseguiva anche a seguito dell'introduzione della normativa sul c.d. “bail in“.
Sosteneva l'appellante che il danno doveva essere determinato in misura corrispondente all'ammontare dell'investimento, deducendo solamente il valore residuo dei titoli collocabili sul mercato e quello delle cedole nel frattempo percette.
3.Con il primo motivo di appello incidentale la censura la sentenza nella CP_1
parte in cui afferma la violazione da parte dell'Istituto di credito degli obblighi informativi su di essa gravante quale intermediario finanziario in quanto fondato sull'erroneo presupposto che l'investimento sia stato proposto dalla CP_1
16 essendosi invece limitata – come risulterebbe dalla deposizione del teste Per_1
a dare esecuzione ad un ordine di investimento impartito dal cliente.
In particolare, la contesta l'accertamento dell' inadempimento agli obblighi CP_1
informativi previsti dalla normativa in tema di intermediazione finanziaria,
rilevando che: il cliente aveva sottoscritto documenti che attestavano la consapevolezza dei rischi connessi all'operazione;
che i titoli erano correttamente classificati e la loro natura era desumibile dal codice ISIN e dalla documentazione contrattuale;
che la definizione di obbligazione “ordinaria” non era in contrasto con la loro qualificazione subordinata posto che all'epoca dell'investimento (febbraio 2015) la presenza di una clausola di subordinazione non modificava il profilo di rischio di un'obbligazione bancaria , che il termine “ordinario” non veniva usato in relazione al grado di subordinazione del titolo, ma piuttosto per significare che non si trattava di un titolo strutturato, i cui pagamenti dipendono da un'altra attività
finanziaria.
4. Con il secondo motivo di appello incidentale la banca lamenta l'erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l' inadempimento della banca e il danno patito dal . Parte_1
17 Ritiene non provato il nesso causale tra il presunto inadempimento e il danno lamentato, considerando che l'investitore aveva deciso volontariamente di non aderire all'offerta di scambio del 2017 e che le perdite derivano da circostanze normative (conversione forzosa ex lege) e da scelte autonome dell'attore.
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dalla banca appellata deve essere disattesa, posto che, come ripetutamente insegnato dalla Corte Suprema,
l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione
civile sez. VI Civile - 1, 29/01/2020 n. 1935; Cassazione civile sez. VI,
01/07/2020, n. 13293; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535).
Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha più che sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata
18 sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in articolate e argomentate ragioni di impugnazione, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo, non richiesto, di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza.
6. I due motivi di appello principale possono essere esaminati congiuntamente vertendo su questioni logicamente connesse e vanno respinti per le ragioni di seguito evidenziate.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nell'affermare l'esistenza di un suo concorso colposo nella causazione del danno in quanto non avrebbe provveduto alla tempestiva vendita del titolo pur avendolo potuto fare.
Contesta anche che la lo avesse avvisato sin dal dicembre 2015 CP_1
dell'introduzione della normativa sul bail in e delle conseguenze che questa avrebbe determinato, afferma che non può la generica diffusione di notizie esimere la dall'attenuare le proprie responsabilità. CP_1
Ritiene che la valutazione della condotta del danneggiato vada effettuata ex ante
e non sulla scorta di considerazioni svolte a posteriori.
Va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste
19 nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato, e tale danno può essere liquidato «in misura pari alla
differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al
momento della domanda risarcitoria, solo se non risulti che, dopo l'acquisto, ma
già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la
possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto
della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di
fatto al disin vestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio: nel
qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore
dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o
avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità» (Cass. 29864/2011;
Cass. 28810/2013; Cass. 30902/2017; Cass. 10286/2018; Cass. 29353/2018), cfr.
Cass. sent. n. 17948/2020.
Applicando tale principio nel caso di specie deve affermarsi che il , Parte_1
quanto meno successivamente al 25.10.2017, allorquando, dopo la sospensione della quotazione nel mercato borsistico delle azioni derivanti dalla conversione ex lege delle obbligazioni subordinate, i titoli sono stati nuovamente quotati in Borsa,
poteva – e doveva - rendersi conto della rischiosità dei titoli.
20 Infatti, a tale data l'appellante aveva ricevuto le informative relative all'applicazione del c.d. bail in nella gestione delle crisi bancarie – tale circostanza
è stata genericamente contestata dall'appellante- : “con l'applicazione del "bail-
in", in caso di crisi bancarie, gli azionisti, obbligazionisti ed i creditori delle
Passività Ammissibili potrebbero essere esposti al rischio di veder svalutato,
azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento anche in
assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente” (v. docc. 5 e
25 fasc. primo grado); inoltre nel dicembre 2016 era avvenuta la sospensione dei titoli dalla quotazione nel mercato borsistico, circostanza alla quale era stato dato ampio risalto mediatico e che poteva far presagire l'irreversibile crisi dell'istituto di credito anche in assenza di competenze tecniche specifiche.
L'appellante ha dedotto che la generica diffusione di notizie e la circostanza che la crisi della fosse un dato notorio non esimeva la dalle proprie CP_1 CP_1
responsabilità.
Orbene, non vi è dubbio che la Banca non vada esente da responsabilità – e, infatti,
tale responsabilità è stata accertata- ma qui non si controverte della responsabilità
della Banca quanto piuttosto dell'onere di diligenza in capo al danneggiato, il quale, anche a tacere della non contestata eco mediatica della crisi di , CP_2
quanto meno ad ottobre 2017, poteva disporre di una serie di elementi di
21 conoscenza, nei termini sopra precisati, idonei a comprendere la rischiosità
dell'investimento.
Se poi si considera che nell'ottobre 2017 la aveva promosso un'offerta CP_1
pubblica di scambio e transazione a cui il non aveva aderito non vi è Parte_1
dubbio che almeno da tale epoca il cliente poteva percepire la rischiosità
dell'investimento.
Priva di pregio è poi la doglianza secondo cui la valutazione della negligenza del danneggiato nell'evitare di aggravare il danno va valutata ex ante e non come erroneamente fatto dal primo giudice con valutazione a posteriori.
Sul punto va osservato che l'art. 1227 c.c., qui evocato, non rileva sotto il profilo della previsione del primo comma che concerne l'incidenza del comportamento colposo del danneggiato nella determinazione del danno bensì sotto il diverso profilo dell' ipotesi prevista dal secondo comma che prevede il verificarsi del solo aggravamento del danno prodotto dal comportamento dello stesso danneggiato che non abbia peraltro contribuito in alcun modo alla sua causazione.
Così delineate le due fattispecie previste dall'art. 1227 c.c. non vi è dubbio che ricorre nel caso in esame l'ipotesi di cui al secondo comma, in cui necessariamente la valutazione della condotta del danneggiato va effettuata ex post , al fine di accertare se con la sua condotta abbia aggravato un danno che già si era verificato.
22 7. Con il primo motivo di appello incidentale la lamenta l'erroneità della CP_1
sentenza nella parte in cui ha dichiarato che ha violato gli obblighi CP_2
informativi su di essa gravanti quale intermediario finanziario.
Il motivo di appello non è fondato.
Risulta documentalmente che l'appellante ha effettuato un investimento in data 20
febbraio 2015 in titoli obbligazionari di tipo Upper Tier II denominati CP_2
“BMPS 08/18 TV” e contraddistinti dal codice ISIN [...] (numerazione interna 4352580) (i “Titoli”), per un valore nominale di euro 150.000,00 e un esborso effettivo di euro 142.579,37.
Sostiene la che il primo giudice aveva errato nel ritenere che la proposta di CP_1
acquisto dei titoli proveniva dall'istituto di credito e aveva accertato il mancato assolvimento degli obblighi informativi evidenziando che le obbligazioni erano subordinate, mentre nell'ordine di acquisto erano classificate come ordinarie.
Sul punto la ha dedotto di non aver mai svolto attività di consulenza, CP_1
richiamando sul punto anche le dichiarazioni rese dal teste – allora Per_1
direttore di filiale- e ha richiamato il contratto quadro di investimento sottoscritto presso la filiale di Bassano del Grappa dal , avente ad oggetto la Parte_1
negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari (doc. 1 fasc. convenuta) con il quale il cliente aveva conferito alla CP_1
23 unicamente l'incarico di “ricevere e trasmettere ordini su strumenti finanziari che
vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previste” e pertanto nessuna attività di consulenza sarebbe stata svolta.
Tale deduzione è smentita da quanto dichiarato dal teste il quale alla Per_1
domanda : “Vero che nell'occasione di cui ai capitoli precedenti il direttore
consigliava il sig. di investire nelle obbligazioni 4352580/BMPS Parte_1
08/18TV ordinarie, in quanto garantivano un sicuro e buon rendimento, senza
alcun rischio? Ha così risposto: “ Adr cap. 4) Si e vero, anche se l'investimento
nelle obbligazioni riguardava solo parte dell'operazione; riferii al cliente che
l'investimento era conveniente, in quanto garantito dalla banca, e non vi erano,
all'epoca, segnali di rischio riconoscibili, neppure da parte degli operatori di
settore” (vedasi verbale udienza del 28.09.2021, fascicolo primo grado).
Non vi è dubbio, pertanto, che un'attività di consulenza sia stata svolta dalla CP_1
avendo il direttore della filiale illustrato al cliente l'investimento come conveniente e privo di rischi attuali.
Va peraltro osservato che in tema di intermediazione finanziaria, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per la prestazione del servizio di mera esecuzione (execution only) e del conseguente esonero dell'intermediario dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale, la giurisprudenza di
24 legittimità ha chiarito che “è necessario che questi – l'intermediario (n.d.r.)-
fornisca la prova, concreta e specifica 1) che il servizio (di mera esecuzione)
prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico) ordine di
investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assunto su iniziativa
di quest'ultimo, 2) che il potenziale cliente sia stato chiaramente informato che,
nel prestare tale servizio (di mera esecuzione), l'intermediario non è tenuto a
valutare l'appropriatezza dell'investimento e che, dunque, l'investitore non
beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano, 3) che
l'intermediario abbia agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in
materia di conflitti di interesse;
in relazione al primo presupposto, peraltro, la
sola provenienza dell'ordine dal cliente è del tutto insufficiente ad attestare
l'effettiva e incontroversa riconducibilità al cliente dell'iniziativa riferita allo
specifico ordine di investimento dedotto in giudizio” (Cass. ordinanza n. 31712
del 14/11/2023) .
Nella fattispecie non solo non è emerso che l'ordine di investimento sia stato assunto su iniziativa del e che questi sia stato informato che, nel prestare Parte_1
tale servizio (di mera esecuzione), l'intermediario non era tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento e che, dunque, l'investitore non beneficiava
25 della protezione offerta dalle norme generali, ma – anzi – è risultato provato che un'attività di consulenza è stata svolta dalla Banca.
7.1 L'intermediario era quindi tenuto al rispetto degli obblighi informativi dell'art
21 Tub e dell'art. 31 del regolamento 16190/2007 al tempo vigente (che CP_4
prescrive una “descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”).
L'appellante in primo grado aveva specificatamente dedotto la mancata informazione rispetto ad un elemento essenziale dello strumento finanziario, che ha poi condotto alla successiva forzosa conversione in azioni e rilevante perdita di valore: il carattere subordinato delle obbligazioni.
In effetti tale caratteristica non risulta in alcun modo esplicitata nell'ordine di acquisto (doc. 1 fasc. primo grado) né essa è desumibile dal codice ISIN, stante la specificità di tale codice che certamente non forniva informazioni prima facie utili ai fini della verifica della rischiosità del titolo
26 La banca convenuta non ha sostanzialmente contestato che tale informazione non fosse stata fornita e comunque non ha neppure offerto la prova, il cui onere era a suo carico, relativa alla specifica informazione sul carattere subordinato delle azioni, ma ha dedotto: a) che le obbligazioni subordinate, dal punto di vista della classificazione economico-finanziaria sono comunque “ordinarie”, al pari delle
senior (p.12 memoria di costituzione) b) che comunque era indicata una classe di rischio elevata (5); c) che il rischio di conversione forzosa in azioni non era sostanzialmente prevedibile al momento della sottoscrizione, derivando da provvedimenti normativi successivi.
I rilievi esposti non escludono in alcun modo il mancato adempimento dell'obbligo informativo.
È stato chiarito che “in tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a
carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti
del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza
dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni,
peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno
risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da
parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore,
che condiziona le sue scelte di investimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
27 sentenza di merito che, in contrasto con il suindicato principio, aveva ritenuto
inammissibile l'appello sul presupposto che l'invarianza del livello di rischio e il
difetto di prova in merito al nesso di causalità tra violazione degli obblighi
informativi e danno costituivano autonome "rationes decidendi" rispetto alla
dedotta violazione degli obblighi stessi)” (vedi Cass. 13/03/2023, n.7288); che “in
tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi
dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, provare di aver
agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere
correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della
specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando
irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di
adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da
parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che
condiziona le sue scelte di investimento. Al riguardo, l'intermediario non è
esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a
rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli
obblighi informativi previsti 11 dal decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle
relative prescrizioni di cui al regolamento n. 11522 del 1998 e successive CP_4
modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena
28 informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.
Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una
segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando
sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il
corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone
le caratteristiche ed i rischi specifici” (vedi Cass. sez. I, 14/12/2022, n.36584);
che “a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di
specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi
mezzo, di averle specificamente rese” (vedi Cass. sez. I - 22/10/2020, n. 23131).
In applicazione di tali principi di diritto deve osservarsi che: - a fronte della contestazione dell'investitore l'intermediario non ha fornito la prova di aver fornito la specifica informazione circa il carattere subordinato delle obbligazioni;
- a prescindere dall'inquadramento o meno delle obbligazioni subordinate nell'ambito delle obbligazioni “ordinarie”, in ogni caso il carattere subordinato era un elemento di indubbio rilievo, che incideva sulla natura dello strumento finanziario, sulle sue caratteristiche, sul peculiare regime giuridico, con postergazione e distinzione rispetto alle obbligazioni “senior” e quindi doveva essere reso noto ed esplicito nell'ambito dell'obbligo di informazione completa e specifica che gravava sull'intermediario; - la indicazione di una classe di rischio
29 elevato (“05”) era di per sé sganciata da qualsiasi supporto motivazionale e quindi non era idonea a supplire alla mancata specificazione delle caratteristiche dello strumento, dei possibili effetti di ricaduta del sussistente vincolo di subordinazione;
- la successiva disciplina normativa che ha condotto alla conversione forzosa in azioni per le difficoltà finanziarie della banca emittente rappresentava uno dei possibili, eventuali rischi correlati al carattere subordinato delle azioni (che, proprio in relazione al loro regime giuridico distinto rispetto alle senior, erano potenzialmente soggette a trattamenti differenziati e deteriori in relazioni ad una eventuale insolvenza o difficoltà 12 finanziaria) ; la circostanza che al momento della sottoscrizione delle azioni il rischio di un default della banca fosse remoto certo non autorizzava l'intermediario ad omettere l'informazione.
Tali elementi conducono a ritenere sussistente un grave inadempimento dell'intermediario rispetto agli obblighi informativi prescritti dal TUB e dal regolamento intermediari. CP_4
8. Il secondo motivo di appello incidentale non è fondato.
Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il presunto inadempimento della banca e il danno patito dal ritenendo esistente una “presunzione legale di sussistenza del nesso di Parte_1
causalità tra il deficit informativo ed i pregiudizi sofferti”.
30 Sul punto è appena il caso di osservare che “in materia di contratti di
intermediazione finanziaria, l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi
informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di
causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la
cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione
di una generica propensione al rischio da parte dell'investitore, desunta anche da
scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato
e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e
rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato,
alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati”.(Cass. Ord. n. 12990
del 12/05/2023).
Nella fattispecie la si è limitata a dedurre che, anche se il cliente fosse stato CP_1
informato non vi sarebbe stata la prova che non avrebbe acquistato le azioni per cui è causa.
Tale deduzione non può essere condivisa in quanto determina una inammissibile inversione dell'onere probatorio a carico dell'investitore, gravando invece sulla l'onere di provare l'esistenza di fattori estintivi della presunzione di CP_1
sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento agli obblighi informativi e il pregiudizio lamentato dall'investitore.
31 Né può essere condivisa la doglianza della secondo cui “la sentenza ha CP_1
trascurato di farsi carico, una volta allegata da la negligenza e la colpa CP_2
dell'Appellante, di verificare se e in quale misura nella causazione del danno
potesse avere giocato un ruolo causale, o quanto meno concorrente, la medesima
condotta e se questa potesse essere definita negligente o colposa” e ciò per la dirimente considerazione che il primo giudice ha chiaramente considerato il contributo nell'aggravamento del danno apportato dalla condotta dell'investitore,
detraendo dal capitale investito il valore delle azioni risultanti dalla conversione forzosa al momento della riammissione a quotazione in borsa.
9. Conclusivamente l'appello principale e quello incidentale vanno respinti e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese processuali del grado sono interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Si dà atto, infine, che ricorrono le condizioni per il versamento a carico di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
32 La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente grado;
4. dà atto, infine, che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
33
34
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 515/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 515/2023 il 10.03.2023 promosso con atto di citazione in appello da
(c.f. ), con l'avv. MAURO ANTONIO;
Parte_1 C.F._1
appellante
contro
(c.f. , con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LOMBARDI GIUSEPPE, VITTONE TASSINARI LAZARE DAVID e FRANCHI DILETTA;
appellato
1 Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza n. 1516/2022 del Tribunale di Vicenza pubbl. il 05.09.2022 mai notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
In via principale e nel merito Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1516/2022
emessa dal Tribunale di Vicenza - Giudice Dott.ssa Biancamaria Biondo
nell'ambito del giudizio N.R.G. 1546/2020, depositata in cancelleria in data
05.09.2022, mai notificata, accogliere la domanda di risarcimento danni quantificato nella differenza tra il capitale investito ed il valore residuo dell'investimento, con la contestuale restituzione alla convenuta dei titoli ancora in proprietà dell'attore e/o dalla differenza tra il valore dei titoli al momento della liquidazione effettiva del danno e/o pari ad € 70.722,00 nella diversa minore o maggior somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma residua, dalla data di sottoscrizione dell'operazione di acquisto al saldo effettivo. Dedotte le cedole nel frattempo riscosse € 8.174,59 e le somme percepite (€ 63.677,82 oltre € 1.655,62 per interessi ) maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione dell'atto d'acquisto sino al saldo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
2 istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Per l'appellata :
In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, e dunque in riforma della sentenza n. 1516/2022 del Tribunale di Vicenza, emessa e pubblicata in data 5
settembre 2022 ad esito del giudizio R.G. 1456/2020 (n. Rep. 2420/2022): 1.-
accertare e dichiarare che ha correttamente ottemperato ai propri obblighi CP_2
informativi e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria formulata dal sig.
, condannando lo stesso a restituire alla quanto corrisposto in Parte_1 CP_1
ragione della Decisione ACF e quanto incassato a titolo di cedole, maggiorato della rivalutazione e degli interessi di legge. In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, e dunque in riforma della sentenza n. 1516/2022 del
Tribunale di Vicenza, emessa e pubblicata in data 5 settembre 2022 ad esito del giudizio R.G. 1456/2020 (n. Rep. 2420/2022): 2.- accertare e dichiarare che la domanda risarcitoria del sig. non può essere accolta per carenza del nesso Parte_1
di causalità tra l'inadempimento della Banca e il danno patito dall'investitore e,
per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria formulata dal sig. , Parte_1
3 condannando lo stesso a restituire alla Banca quanto corrisposto in ragione della
Decisione ACF e a titolo di cedole, maggiorato della rivalutazione e degli interessi di legge. In subordine, in caso di parziale o totale rigetto dei motivi di appello incidentali svolti dalla in via preliminare: 3.- dichiarare inammissibile CP_1
l'appello proposto sig. avverso la sentenza n. 1516/2022 del Tribunale Parte_1
di Vicenza (n. Rep. 2420/2022) ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., e per l'effetto confermarla integralmente. Nel merito: 4.- rigettare l'appello proposto dal sig. e ogni domanda ivi svolta, siccome infondata, per le ragioni di cui Parte_1
in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1516/2022 del
Tribunale di Vicenza (n. Rep. 2420/2022). In ogni caso: 5.- condannare il sig.
alla rifusione in favore di di Parte_1 Controparte_1
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre che del giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Vicenza la (da ora, Controparte_1
Contr per brevità, anche solo “ o ), chiedendo, previo accertamento della CP_1
responsabilità della convenuta ex art.1337 e segg. c.c. e/o ex art. 1218 c.c. , in relazione all'operazione di investimento che aveva condotto all'acquisto di titoli obbligazionari che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di CP_2
investimento stipulato in data 20.02.2015 e condannata la al risarcimento CP_1
4 del danno, da quantificarsi nella somma investita al netto di un acconto già
corrisposto dalla controparte, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione dell'atto d'acquisto sino al saldo.
Esponeva l'attore:
-di avere sottoscritto, nel febbraio 2015, presso la Filiale di Bassano del Grappa
(VI) della un ordine di acquisto di obbligazioni Controparte_1
“4352580/BMPS 08/18TV” per un controvalore di € 142.579,37;
-che l'operazione di investimento avveniva dietro suggerimento del dipendente di
Contr
dott. , direttore della filiale, il quale lo invogliava Persona_1
all'acquisto degli strumenti finanziari, presentandoli come “sicuri” e privi di rischio;
-di non avere da subito compreso che si era in presenza di obbligazioni subordinate, in quanto la circostanza era stata sottaciuta dal dipendente bancario e la descrizione dei prodotti acquistati appariva incompleta, tanto nella conferma d'ordine/d'acquisto quanto sull'estratto conto titoli e sull'estratto conto al
28.02.2015, ove non compariva la dizione “SUB” ed i titoli, per come descritti,
sembravano delle obbligazioni ordinarie;
-di avere scoperto la reale natura delle obbligazioni solo a seguito del ricevimento della comunicazione di variazione della classe di rischio trasmessagli dalla Banca
5 in data 31.01.2016, ove per la prima volta appariva la descrizione completa, con l'indicazione “4352580/BMPS 08/18TV SUB”;
-che, nell'agosto 2017, i titoli in questione, la cui quotazione in borsa era stata sospesa, subivano la conversione forzosa in azioni ordinarie della stessa al CP_1
prezzo unitario di € 8,65, in conseguenza dell'emanazione del D.L. 23.12.2016, n.
237, convertito con modificazioni nella Legge 17.02.2017, n. 15, recante
"Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio" e, a far data dal 20.10.2017, venivano riammessi alla quotazione nel mercato borsistico al prezzo di € 4,55, con evidente considerevole calo di valore dei medesimi;
Contr
-che sussisteva la responsabilità di per aver violato tutte le regole comportamentali imposte all'operatore professionale, sia con riferimento alla fase precontrattuale che a quella di esecuzione del contratto, essendosi resa inadempiente agli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dal
Regolamento Consob n. 11522/1998 ed avendo adottato un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede nella fase esecutiva del rapporto, in violazione delle norme di settore dettate in materia di intermediazione e collocazione degli strumenti finanziari;
-di avere, pertanto, contestato alla convenuta, con lettera raccomandata del
27.04.2018, l'avvenuto acquisto delle predette obbligazioni subordinate senza
6 essere stato posto nelle condizioni di avere consapevolezza delle caratteristiche del prodotto propostogli e di non aver ricevuto alcuna informazione circa eventuali rischi connessi all'investimento stesso;
-di avere proposto, a seguito della mancata adesione della Banca alla procedura di mediazione, un ricorso avanti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF),
il quale, con decisione n. 2103 del 3.01.2020, accoglieva parzialmente la sua pretesa, quantificando il danno nella misura di € 63.677,82, pari alla differenza tra il capitale investito (€ 142.579,370) ed il valore che sarebbe stato possibile ritrarre dalla liquidazione dell'investimento, una volta riammesse le azioni a quotazione
(€ 78.901,55, calcolato moltiplicando n. 17.341 azioni per il prezzo di € 4,55),
oltre alla rivalutazione monetaria per € 1.655,62, per un totale di € 65.990,71;
-che l'Istituto di credito, conformandosi a tale decisione, provvedeva al versamento della somma di € 65.990,71 e questa veniva trattenuta a titolo di mero acconto sull'intero capitale investito, come precisato a mezzo PEC del 17.01.2020;
-che, avendo l'ACF accolto solo in parte la domanda di risarcimento, era suo interesse adire il Tribunale al fine di ottenere un integrale ristoro del pregiudizio patrimoniale patito, stante l'assenza di un suo concorso colposo per non aver ridotto il danno attraverso la vendita delle azioni derivanti dalla conversione forzosa delle obbligazioni acquistate, una volta riquotate in Borsa al primo prezzo
7 fissato in € 4,55, non disponendo di elementi certi per prevedere in anticipo un calo di valore dei titoli, tant'è vero che la Banca neppure lo aveva invitato a dismetterle;
-concludeva chiedendo venisse: accertata e dichiarata la responsabilità della CP_1
ex art.1337 e segg. c.c. e/o ex art. 1218 c.c. per il grave inadempimento posto in essere prima e all'atto della negoziazione delle obbligazioni oggetto di causa;
dichiarato risolto il contratto di investimento in strumenti finanziari del
20.02.2015 e condannata la convenuta al risarcimento del danno per la perdita patrimoniale subita, in misura pari alla differenza tra la somma addebitata per la negoziazione dei titoli in contestazione (€ 142.579,370) e quanto liquidato dalla decisione dell'ACF (€ 63.677,82).
Nel costituirsi in giudizio la eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza CP_1
del Giudice adito, indicando come funzionalmente e territorialmente competente la Sezione Specializzata in materia d'Impresa presso il Tribunale di Venezia, ex art. 3, co. 2, lett. a) D.Lgs. 168/2003, sempre in via preliminare, eccepiva l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto d'investimento e della connessa pretesa restitutoria, evidenziando come si fosse già perfezionata, rispetto ai titoli acquistati dall'attore, la conversione ex lege in azioni con conseguente impossibilità di ristabilire lo status quo ante. Nel CP_2
8 Contr merito si opponeva all'accoglimento di tutte le domande ex adverso
proposte, assumendo che il , nell'acquistare gli strumenti finanziari in Parte_1
contestazione, aveva effettuato una scelta consapevole dopo essere stato adeguatamente informato sulle caratteristiche (natura e rischi) dei titoli,
evidenziava il proprio corretto e diligente operato, quale intermediaria,
nell'assolvimento dei prescritti obblighi informativi;
sollevava, altresì, una pluralità di contestazioni in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata da controparte,
rappresentando che: non vi era prova di un danno risarcibile, difettando ai fini dell'ammissibilità del risarcimento sia il requisito della prevedibilità del pregiudizio che andava escluso nel caso concreto atteso che la Banca, al momento dell'operazione d'investimento del 20.02.2015, non poteva certamente prevedere che sarebbe stata introdotta la normativa sulla conversione forzosa dei titoli in azioni, non sussisteva il nesso causale tra l'illecito denunciato ed il preteso danno,
il quale non era effetto delle caratteristiche intrinseche dei titoli acquistati, ma conseguenza dell'applicazione della normativa del burden-sharing e, in ogni caso,
si poneva in correlazione causale, diretta ed immediata, rilevante ex art. 1227 c.c.,
con la scelta del di mantenere l'investimento, anziché disfarsi dei titoli a Parte_1
partire da gennaio 2016, epoca in cui, a seguito della diffusione al pubblico degli effetti della normativa speciale, non poteva più ignorare quali fossero i rischi
9 connessi ai titoli;
contestava il criterio di quantificazione del danno adottato dall'attore, alla luce del fatto che la stessa Decisione dell'ACF aveva riconosciuto che, quanto meno dalla data di ammissione della quotazione in borsa delle nuove azioni derivanti dalla conversione ex lege delle obbligazioni acquistate dal
(25.10.2017), questi aveva acquisito la consapevolezza della rischiosità Parte_1
dei titoli e, quindi, avrebbe potuto alienarli, eliminando o mitigando con l'ordinaria diligenza le conseguenze negative dell'investimento: pertanto, non avendo proceduto alla vendita (che avrebbe consentito di ricavare una somma non inferiore ad € 78.901,55), egli si era accollato qualsiasi rischio di perdita che avrebbe potuto verificarsi nel periodo successivo, con conseguente illegittimità
della domanda di risarcimento anche del danno non riconosciuto in sede arbitrale;
inoltre il quantum debeatur era stato indicato dall'attore sottacendo la circostanza di aver percepito cedole sui titoli acquistati per almeno € 8.174,59. Da ultimo, la avanzava domanda riconvenzionale tesa Controparte_1
ad ottenere la condanna dell'attore alla restituzione delle somme versate dall'Istituto in esecuzione della Decisione ACF, maggiorate degli interessi legali,
o in subordine, per l'ipotesi in cui fosse accertata l'esistenza di un danno risarcibile, di operarne la quantificazione tenendo conto dell'importo già incassato
10 dall'attore a titolo di cedole (€ 8.174,59) e di quello se avesse venduto i titoli quando erano stati resi noti al pubblico gli effetti della normativa sul bail in .
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di un teste di parte attrice ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice così statuiva:
“ 1) accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale della
[...]
in relazione agli obblighi informativi inerenti Controparte_1
l'operazione di acquisto delle obbligazioni “4352580/BMPS 08/18TV” del
20.02.2015, per le ragioni di cui in motivazione;
2) determina in € 55.503,27 il
pregiudizio economico patito da in conseguenza Parte_1
dell'inadempimento della convenuta e, per l'effetto, dato atto che la
[...]
ha già effettuato il versamento della Controparte_1
somma di € 65.990,71 (comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione) a titolo
di risarcimento del danno in forza della decisione n. 2103 del 3.01.2020 adottata
dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), rigetta la domanda
risarcitoria proposta dall'attore, dichiarando che nulla è ulteriormente dovuto
per il medesimo titolo;
3) dichiara l'inammissibilità e l'improponibilità della
domanda di risoluzione del contratto d'investimento in strumenti finanziari
oggetto di causa;
4) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di
condanna l'attore a restituire Controparte_1
11 alla convenuta le somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto in base al
punto 2 del dispositivo, ovvero l'importo di € 8.174,59 oltre a quanto corrisposto
su tale somma a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, il tutto maggiorato
degli interessi legali dalla data dell'esborso (16.01.2020) sino all'effettiva
restituzione; 5) compensa tra le parti le spese di lite”.
Contr Il primo giudice respingeva l'eccezione di incompetenza sollevata da in quanto la causa atteneva al rapporto di intermediazione e non al trasferimento di partecipazioni sociali;
in merito alla domanda di risoluzione del contratto affermava l'inammissibilità della stessa per effetto della normativa speciale (burden sharing) che aveva trasformato il rapporto obbligazionario in societario di talchè l'azione caducatoria era preclusa;
in relazione alla responsabilità risarcitoria accoglieva la domanda e affermava che
Contr non aveva assolto agli obblighi informativi ex art. 21 TUF e Regolamento
posto che le obbligazioni furono indicate come “ordinarie”, mentre erano CP_4
subordinate (più rischiose); affermava che la generica dicitura “rischio elevato”
non esimeva dall'obbligo di fornire informazioni chiare e dettagliate.
Nella quantificazione del danno risarcibile accertava la rilevanza ai sensi dell'art. 1227 c.c. della condotta del , consistita nell'aver mantenuto le Parte_1
obbligazioni subordinate anche in epoca successiva al 25.10.2017, data in CP_2
12 cui, dopo la sospensione della quotazione nel mercato borsistico delle azioni derivanti dalla conversione ex lege delle obbligazioni subordinate, i titoli erano stati nuovamente quotati in Borsa e pertanto detraeva dal capitale investito (€
142.579,370) il valore delle azioni risultanti dalla conversione forzosa al momento della riammissione a quotazione in borsa (25 ottobre 2017) pari a (n. 17.341 azioni x € 4,55 =) € 78.901,55, e dall'importo così residuato di € 63.677,82, sottraeva €
8.174,59 ricavati dalle cedole medio tempore maturate .
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , il quale censurava la Parte_1
sentenza nella parte in cui affermava il proprio concorso di colpa ai sensi dell' art. 1227 c.c. .
Deduceva l'appellante che l'inadempimento della era predominante nella CP_1
causazione del danno e che la valutazione della negligenza del danneggiato andava valutata ex ante ; inoltre non era stata acquisita la prova che egli era in possesso di elementi certi che il prezzo delle azioni fosse destinato a calare o che la CP_1
lo avesse invitato a disfarsi dei titoli.
Lamentava l'appellante l' erronea valutazione delle prove non avendo la CP_1
adempiuto agli obblighi informativi né in sede di investimento, né
successivamente, contestava di aver ricevuto comunicazione dell'introduzione
13 della normativa sul bail in , affermava che la generica diffusione di notizie sui mezzi di comunicazione non attenuava la responsabilità della CP_1
Si costituiva nel presente giudizio la quale, Controparte_1
in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. in quanto ritenuto non rispettoso dei requisiti di chiarezza, di specificità e sinteticità prescritti, essendo la struttura dell'appello poco chiara;
svolgeva appello incidentale volto alla riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato che l'istituto di credito aveva violato gli obblighi informativi su di esso gravanti quale intermediario finanziario;
ribadiva che la non aveva CP_1
svolto alcuna attività di consulenza e che tale circostanza era pure confermata dal teste audìto il quale aveva suggerito al solo una “diversificazione Parte_1
dell'investimento”; affermava di aver adempiuto agli obblighi di informazione
(attiva e passiva).
Sosteneva che il primo giudice aveva errato nel delineare la contrapposizione tra obbligazioni ordinarie e subordinate nei termini indicati, poiché all'epoca dell'investimento (febbraio 2015) la presenza di una clausola di subordinazione non modificava il profilo di rischio di un'obbligazione bancaria;
il termine
“ordinario” non veniva usato in relazione al grado di subordinazione del titolo,
piuttosto per significare che non si trattava di un titolo strutturato, i cui pagamenti
14 dipendono da un'altra attività finanziaria (per esempio: dall'indice di borsa o dal prezzo del petrolio).
Censurava inoltre la sentenza nella parte in cui aveva condannato la al CP_1
risarcimento del danno in favore dell'appellante, con particolare riferimento al capo in cui aveva ritenuto sussistente una “presunzione legale di sussistenza del nesso di causalità tra il deficit informativo ed i pregiudizi sofferti” ; affermava che il pregiudizio subìto dall'appellante non era un effetto derivante dalle caratteristiche intrinseche dei titoli ma una conseguenza del burden sharing e dunque un evento non prevedibile al momento dell'acquisto.
******
1.Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato il suo concorso di colpa nella causazione del danno ritenendo che la valutazione circa la negligenza del danneggiato va effettuata ex ante mentre il primo giudice avrebbe condotto una valutazione a posteriori, sul presupposto –
non dimostrato - che egli fosse a conoscenza della circostanza che il prezzo delle azioni era destinato a calare.
Evidenzia altresì che neppure la lo aveva invitato a dismettere i titoli, CP_1
nonostante fosse a conoscenza di informazioni ben più dettagliate e precise di quelle in suo possesso.
15 2.Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza per erronea valutazione delle prove, nella parte in cui afferma che l'investitore era venuto «a conoscenza della natura e del grado di rischiosità dei titoli e le difficoltà finanziarie che stava attraversando», senza che la banca avesse fornito la prova di cui era onerata ex art. 23 TUF ovvero di aver approntato ai clienti informazioni specifiche
Contr sul prodotto finanziario – obbligazioni di categoria subordinata - oggetto di acquisto, e neppure sui rischi che l'operazione comportava, in aderenza al disposto di cui all'art. 21 lett.a) e b) del TUF e dell'art. 28 del Regolamento Consob
n.11522/98. Inoltre, l'inadempimento agli obblighi informativi proseguiva anche a seguito dell'introduzione della normativa sul c.d. “bail in“.
Sosteneva l'appellante che il danno doveva essere determinato in misura corrispondente all'ammontare dell'investimento, deducendo solamente il valore residuo dei titoli collocabili sul mercato e quello delle cedole nel frattempo percette.
3.Con il primo motivo di appello incidentale la censura la sentenza nella CP_1
parte in cui afferma la violazione da parte dell'Istituto di credito degli obblighi informativi su di essa gravante quale intermediario finanziario in quanto fondato sull'erroneo presupposto che l'investimento sia stato proposto dalla CP_1
16 essendosi invece limitata – come risulterebbe dalla deposizione del teste Per_1
a dare esecuzione ad un ordine di investimento impartito dal cliente.
In particolare, la contesta l'accertamento dell' inadempimento agli obblighi CP_1
informativi previsti dalla normativa in tema di intermediazione finanziaria,
rilevando che: il cliente aveva sottoscritto documenti che attestavano la consapevolezza dei rischi connessi all'operazione;
che i titoli erano correttamente classificati e la loro natura era desumibile dal codice ISIN e dalla documentazione contrattuale;
che la definizione di obbligazione “ordinaria” non era in contrasto con la loro qualificazione subordinata posto che all'epoca dell'investimento (febbraio 2015) la presenza di una clausola di subordinazione non modificava il profilo di rischio di un'obbligazione bancaria , che il termine “ordinario” non veniva usato in relazione al grado di subordinazione del titolo, ma piuttosto per significare che non si trattava di un titolo strutturato, i cui pagamenti dipendono da un'altra attività
finanziaria.
4. Con il secondo motivo di appello incidentale la banca lamenta l'erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l' inadempimento della banca e il danno patito dal . Parte_1
17 Ritiene non provato il nesso causale tra il presunto inadempimento e il danno lamentato, considerando che l'investitore aveva deciso volontariamente di non aderire all'offerta di scambio del 2017 e che le perdite derivano da circostanze normative (conversione forzosa ex lege) e da scelte autonome dell'attore.
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dalla banca appellata deve essere disattesa, posto che, come ripetutamente insegnato dalla Corte Suprema,
l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione
civile sez. VI Civile - 1, 29/01/2020 n. 1935; Cassazione civile sez. VI,
01/07/2020, n. 13293; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535).
Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha più che sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata
18 sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in articolate e argomentate ragioni di impugnazione, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo, non richiesto, di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza.
6. I due motivi di appello principale possono essere esaminati congiuntamente vertendo su questioni logicamente connesse e vanno respinti per le ragioni di seguito evidenziate.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nell'affermare l'esistenza di un suo concorso colposo nella causazione del danno in quanto non avrebbe provveduto alla tempestiva vendita del titolo pur avendolo potuto fare.
Contesta anche che la lo avesse avvisato sin dal dicembre 2015 CP_1
dell'introduzione della normativa sul bail in e delle conseguenze che questa avrebbe determinato, afferma che non può la generica diffusione di notizie esimere la dall'attenuare le proprie responsabilità. CP_1
Ritiene che la valutazione della condotta del danneggiato vada effettuata ex ante
e non sulla scorta di considerazioni svolte a posteriori.
Va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste
19 nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato, e tale danno può essere liquidato «in misura pari alla
differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al
momento della domanda risarcitoria, solo se non risulti che, dopo l'acquisto, ma
già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la
possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto
della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di
fatto al disin vestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio: nel
qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore
dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o
avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità» (Cass. 29864/2011;
Cass. 28810/2013; Cass. 30902/2017; Cass. 10286/2018; Cass. 29353/2018), cfr.
Cass. sent. n. 17948/2020.
Applicando tale principio nel caso di specie deve affermarsi che il , Parte_1
quanto meno successivamente al 25.10.2017, allorquando, dopo la sospensione della quotazione nel mercato borsistico delle azioni derivanti dalla conversione ex lege delle obbligazioni subordinate, i titoli sono stati nuovamente quotati in Borsa,
poteva – e doveva - rendersi conto della rischiosità dei titoli.
20 Infatti, a tale data l'appellante aveva ricevuto le informative relative all'applicazione del c.d. bail in nella gestione delle crisi bancarie – tale circostanza
è stata genericamente contestata dall'appellante- : “con l'applicazione del "bail-
in", in caso di crisi bancarie, gli azionisti, obbligazionisti ed i creditori delle
Passività Ammissibili potrebbero essere esposti al rischio di veder svalutato,
azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento anche in
assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente” (v. docc. 5 e
25 fasc. primo grado); inoltre nel dicembre 2016 era avvenuta la sospensione dei titoli dalla quotazione nel mercato borsistico, circostanza alla quale era stato dato ampio risalto mediatico e che poteva far presagire l'irreversibile crisi dell'istituto di credito anche in assenza di competenze tecniche specifiche.
L'appellante ha dedotto che la generica diffusione di notizie e la circostanza che la crisi della fosse un dato notorio non esimeva la dalle proprie CP_1 CP_1
responsabilità.
Orbene, non vi è dubbio che la Banca non vada esente da responsabilità – e, infatti,
tale responsabilità è stata accertata- ma qui non si controverte della responsabilità
della Banca quanto piuttosto dell'onere di diligenza in capo al danneggiato, il quale, anche a tacere della non contestata eco mediatica della crisi di , CP_2
quanto meno ad ottobre 2017, poteva disporre di una serie di elementi di
21 conoscenza, nei termini sopra precisati, idonei a comprendere la rischiosità
dell'investimento.
Se poi si considera che nell'ottobre 2017 la aveva promosso un'offerta CP_1
pubblica di scambio e transazione a cui il non aveva aderito non vi è Parte_1
dubbio che almeno da tale epoca il cliente poteva percepire la rischiosità
dell'investimento.
Priva di pregio è poi la doglianza secondo cui la valutazione della negligenza del danneggiato nell'evitare di aggravare il danno va valutata ex ante e non come erroneamente fatto dal primo giudice con valutazione a posteriori.
Sul punto va osservato che l'art. 1227 c.c., qui evocato, non rileva sotto il profilo della previsione del primo comma che concerne l'incidenza del comportamento colposo del danneggiato nella determinazione del danno bensì sotto il diverso profilo dell' ipotesi prevista dal secondo comma che prevede il verificarsi del solo aggravamento del danno prodotto dal comportamento dello stesso danneggiato che non abbia peraltro contribuito in alcun modo alla sua causazione.
Così delineate le due fattispecie previste dall'art. 1227 c.c. non vi è dubbio che ricorre nel caso in esame l'ipotesi di cui al secondo comma, in cui necessariamente la valutazione della condotta del danneggiato va effettuata ex post , al fine di accertare se con la sua condotta abbia aggravato un danno che già si era verificato.
22 7. Con il primo motivo di appello incidentale la lamenta l'erroneità della CP_1
sentenza nella parte in cui ha dichiarato che ha violato gli obblighi CP_2
informativi su di essa gravanti quale intermediario finanziario.
Il motivo di appello non è fondato.
Risulta documentalmente che l'appellante ha effettuato un investimento in data 20
febbraio 2015 in titoli obbligazionari di tipo Upper Tier II denominati CP_2
“BMPS 08/18 TV” e contraddistinti dal codice ISIN [...] (numerazione interna 4352580) (i “Titoli”), per un valore nominale di euro 150.000,00 e un esborso effettivo di euro 142.579,37.
Sostiene la che il primo giudice aveva errato nel ritenere che la proposta di CP_1
acquisto dei titoli proveniva dall'istituto di credito e aveva accertato il mancato assolvimento degli obblighi informativi evidenziando che le obbligazioni erano subordinate, mentre nell'ordine di acquisto erano classificate come ordinarie.
Sul punto la ha dedotto di non aver mai svolto attività di consulenza, CP_1
richiamando sul punto anche le dichiarazioni rese dal teste – allora Per_1
direttore di filiale- e ha richiamato il contratto quadro di investimento sottoscritto presso la filiale di Bassano del Grappa dal , avente ad oggetto la Parte_1
negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari (doc. 1 fasc. convenuta) con il quale il cliente aveva conferito alla CP_1
23 unicamente l'incarico di “ricevere e trasmettere ordini su strumenti finanziari che
vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previste” e pertanto nessuna attività di consulenza sarebbe stata svolta.
Tale deduzione è smentita da quanto dichiarato dal teste il quale alla Per_1
domanda : “Vero che nell'occasione di cui ai capitoli precedenti il direttore
consigliava il sig. di investire nelle obbligazioni 4352580/BMPS Parte_1
08/18TV ordinarie, in quanto garantivano un sicuro e buon rendimento, senza
alcun rischio? Ha così risposto: “ Adr cap. 4) Si e vero, anche se l'investimento
nelle obbligazioni riguardava solo parte dell'operazione; riferii al cliente che
l'investimento era conveniente, in quanto garantito dalla banca, e non vi erano,
all'epoca, segnali di rischio riconoscibili, neppure da parte degli operatori di
settore” (vedasi verbale udienza del 28.09.2021, fascicolo primo grado).
Non vi è dubbio, pertanto, che un'attività di consulenza sia stata svolta dalla CP_1
avendo il direttore della filiale illustrato al cliente l'investimento come conveniente e privo di rischi attuali.
Va peraltro osservato che in tema di intermediazione finanziaria, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per la prestazione del servizio di mera esecuzione (execution only) e del conseguente esonero dell'intermediario dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale, la giurisprudenza di
24 legittimità ha chiarito che “è necessario che questi – l'intermediario (n.d.r.)-
fornisca la prova, concreta e specifica 1) che il servizio (di mera esecuzione)
prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico) ordine di
investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assunto su iniziativa
di quest'ultimo, 2) che il potenziale cliente sia stato chiaramente informato che,
nel prestare tale servizio (di mera esecuzione), l'intermediario non è tenuto a
valutare l'appropriatezza dell'investimento e che, dunque, l'investitore non
beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano, 3) che
l'intermediario abbia agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in
materia di conflitti di interesse;
in relazione al primo presupposto, peraltro, la
sola provenienza dell'ordine dal cliente è del tutto insufficiente ad attestare
l'effettiva e incontroversa riconducibilità al cliente dell'iniziativa riferita allo
specifico ordine di investimento dedotto in giudizio” (Cass. ordinanza n. 31712
del 14/11/2023) .
Nella fattispecie non solo non è emerso che l'ordine di investimento sia stato assunto su iniziativa del e che questi sia stato informato che, nel prestare Parte_1
tale servizio (di mera esecuzione), l'intermediario non era tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento e che, dunque, l'investitore non beneficiava
25 della protezione offerta dalle norme generali, ma – anzi – è risultato provato che un'attività di consulenza è stata svolta dalla Banca.
7.1 L'intermediario era quindi tenuto al rispetto degli obblighi informativi dell'art
21 Tub e dell'art. 31 del regolamento 16190/2007 al tempo vigente (che CP_4
prescrive una “descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”).
L'appellante in primo grado aveva specificatamente dedotto la mancata informazione rispetto ad un elemento essenziale dello strumento finanziario, che ha poi condotto alla successiva forzosa conversione in azioni e rilevante perdita di valore: il carattere subordinato delle obbligazioni.
In effetti tale caratteristica non risulta in alcun modo esplicitata nell'ordine di acquisto (doc. 1 fasc. primo grado) né essa è desumibile dal codice ISIN, stante la specificità di tale codice che certamente non forniva informazioni prima facie utili ai fini della verifica della rischiosità del titolo
26 La banca convenuta non ha sostanzialmente contestato che tale informazione non fosse stata fornita e comunque non ha neppure offerto la prova, il cui onere era a suo carico, relativa alla specifica informazione sul carattere subordinato delle azioni, ma ha dedotto: a) che le obbligazioni subordinate, dal punto di vista della classificazione economico-finanziaria sono comunque “ordinarie”, al pari delle
senior (p.12 memoria di costituzione) b) che comunque era indicata una classe di rischio elevata (5); c) che il rischio di conversione forzosa in azioni non era sostanzialmente prevedibile al momento della sottoscrizione, derivando da provvedimenti normativi successivi.
I rilievi esposti non escludono in alcun modo il mancato adempimento dell'obbligo informativo.
È stato chiarito che “in tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a
carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti
del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza
dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni,
peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno
risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da
parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore,
che condiziona le sue scelte di investimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
27 sentenza di merito che, in contrasto con il suindicato principio, aveva ritenuto
inammissibile l'appello sul presupposto che l'invarianza del livello di rischio e il
difetto di prova in merito al nesso di causalità tra violazione degli obblighi
informativi e danno costituivano autonome "rationes decidendi" rispetto alla
dedotta violazione degli obblighi stessi)” (vedi Cass. 13/03/2023, n.7288); che “in
tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi
dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, provare di aver
agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere
correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della
specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando
irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di
adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da
parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che
condiziona le sue scelte di investimento. Al riguardo, l'intermediario non è
esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a
rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli
obblighi informativi previsti 11 dal decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle
relative prescrizioni di cui al regolamento n. 11522 del 1998 e successive CP_4
modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena
28 informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.
Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una
segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando
sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il
corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone
le caratteristiche ed i rischi specifici” (vedi Cass. sez. I, 14/12/2022, n.36584);
che “a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di
specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi
mezzo, di averle specificamente rese” (vedi Cass. sez. I - 22/10/2020, n. 23131).
In applicazione di tali principi di diritto deve osservarsi che: - a fronte della contestazione dell'investitore l'intermediario non ha fornito la prova di aver fornito la specifica informazione circa il carattere subordinato delle obbligazioni;
- a prescindere dall'inquadramento o meno delle obbligazioni subordinate nell'ambito delle obbligazioni “ordinarie”, in ogni caso il carattere subordinato era un elemento di indubbio rilievo, che incideva sulla natura dello strumento finanziario, sulle sue caratteristiche, sul peculiare regime giuridico, con postergazione e distinzione rispetto alle obbligazioni “senior” e quindi doveva essere reso noto ed esplicito nell'ambito dell'obbligo di informazione completa e specifica che gravava sull'intermediario; - la indicazione di una classe di rischio
29 elevato (“05”) era di per sé sganciata da qualsiasi supporto motivazionale e quindi non era idonea a supplire alla mancata specificazione delle caratteristiche dello strumento, dei possibili effetti di ricaduta del sussistente vincolo di subordinazione;
- la successiva disciplina normativa che ha condotto alla conversione forzosa in azioni per le difficoltà finanziarie della banca emittente rappresentava uno dei possibili, eventuali rischi correlati al carattere subordinato delle azioni (che, proprio in relazione al loro regime giuridico distinto rispetto alle senior, erano potenzialmente soggette a trattamenti differenziati e deteriori in relazioni ad una eventuale insolvenza o difficoltà 12 finanziaria) ; la circostanza che al momento della sottoscrizione delle azioni il rischio di un default della banca fosse remoto certo non autorizzava l'intermediario ad omettere l'informazione.
Tali elementi conducono a ritenere sussistente un grave inadempimento dell'intermediario rispetto agli obblighi informativi prescritti dal TUB e dal regolamento intermediari. CP_4
8. Il secondo motivo di appello incidentale non è fondato.
Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il presunto inadempimento della banca e il danno patito dal ritenendo esistente una “presunzione legale di sussistenza del nesso di Parte_1
causalità tra il deficit informativo ed i pregiudizi sofferti”.
30 Sul punto è appena il caso di osservare che “in materia di contratti di
intermediazione finanziaria, l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi
informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di
causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la
cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione
di una generica propensione al rischio da parte dell'investitore, desunta anche da
scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato
e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e
rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato,
alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati”.(Cass. Ord. n. 12990
del 12/05/2023).
Nella fattispecie la si è limitata a dedurre che, anche se il cliente fosse stato CP_1
informato non vi sarebbe stata la prova che non avrebbe acquistato le azioni per cui è causa.
Tale deduzione non può essere condivisa in quanto determina una inammissibile inversione dell'onere probatorio a carico dell'investitore, gravando invece sulla l'onere di provare l'esistenza di fattori estintivi della presunzione di CP_1
sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento agli obblighi informativi e il pregiudizio lamentato dall'investitore.
31 Né può essere condivisa la doglianza della secondo cui “la sentenza ha CP_1
trascurato di farsi carico, una volta allegata da la negligenza e la colpa CP_2
dell'Appellante, di verificare se e in quale misura nella causazione del danno
potesse avere giocato un ruolo causale, o quanto meno concorrente, la medesima
condotta e se questa potesse essere definita negligente o colposa” e ciò per la dirimente considerazione che il primo giudice ha chiaramente considerato il contributo nell'aggravamento del danno apportato dalla condotta dell'investitore,
detraendo dal capitale investito il valore delle azioni risultanti dalla conversione forzosa al momento della riammissione a quotazione in borsa.
9. Conclusivamente l'appello principale e quello incidentale vanno respinti e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese processuali del grado sono interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Si dà atto, infine, che ricorrono le condizioni per il versamento a carico di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
32 La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente grado;
4. dà atto, infine, che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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