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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RG N. 12018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 12018/2024 promosso da: rappresentata e difesa dall' avv. Isabella Bevacqua Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabatino Controparte_1
Iovino
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
17.09.2025:
pagina 1 di 14 la ricorrente con note di precisazione del 17.09.2025 che rimandano alla memoria depositata il 12.09.2025 ha così concluso: “si chiede l'accoglimento integrale delle domande formulate, confermando tutte le istanze istruttorie già dedotte e i precedenti scritti difensivi, nonché il rigetto delle richieste istruttorie di controparte, superflue in quanto superate dai documenti in atti” ovvero “ disporre l'affidamento super - esclusivo alla ricorrente del figlio anche previa nomina di un Persona_1 curatore speciale per il minore ex art. 473 bis 8 c.p.c., con collocamento presso la madre e per quanto attiene alla frequentazione del padre col figlio prevedere i relativi tempi e modalità nell'interesse esclusivo del minore, tenendo conto di tutto quanto dedotto nel presente atto;
b) porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente CP_1 quale contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 400,00, salva diversa somma che risulterà di giustizia, da pagarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre IBAN [...], rivalutabile annualmente in relazione alla variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati e con diritto della madre a percepire gli assegni familiari al 100%; c) porre a carico del Sig. il 50% delle CP_1 spese di natura straordinaria relative al figlio, quali a titolo meramente esemplificativo quelle relative a cure mediche e specialistiche di qualsiasi genere non coperte dal S.S.N., le spese per istruzione scolastica, intendendosi tra queste i costi per libri, le rette scolastiche
e quelle ad esse collegate (gite scolastiche, partecipazione a corsi formativi e quant'altro) nonché per la partecipazione a corsi di formazione sportiva e più in generale ogni altra attività necessaria per lo sviluppo psico – fisico del figlio senza che sia necessario il suo previo consenso e con obbligo di rimborso alla stessa entro 10 gg dall'avvenuto esborso, qualora non abbia anticipato previamente la quota su richiesta della madre;
d) in via provvisoria e urgente chiede che, in considerazione del protratto inadempimento, il
Tribunale voglia emettere un provvedimento anche temporaneo in relazione all'obbligo di mantenimento e alle spese concernenti il figlio;
e) sempre in via provvisoria e urgente chiede che il Tribunale autorizza il minore a recarsi a visita neuropsichiatrica e a visite mediche specialistiche, sia tramite il S.S.N. che privatamente, anche senza il consenso del padre. In via subordinata Voglia l'Ecc. mo Tribunale di Firenze, disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, ferme restando le Persona_1
pagina 2 di 14 condizioni di cui ai punti b), c), d) e). Con vittoria di compensi e spese di causa e con riserva di modificare e integrare le domande anche all'esito e in considerazione dell'eventuale costituzione di controparte. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che l'Ecc.mo
Tribunale adito, in caso di mancata costituzione del resistente e comunque in caso di mancato deposito da parte di quest'ultimo della documentazione di legge, Voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione della documentazione di Controparte_2 cui all'art. 473 bis 12 co. 3 lett. a) b) c) c.c. e qualora necessario disporre gli accertamenti di cui all'art. 337 ter ult. co c.c.” il resistente, con note di trattazione scritta depositate il 12.09.2025 ha concluso: “insiste per il rigetto delle domande avversarie e chiede la conferma dell'affidamento condiviso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso ex artt. 337-quater c.c. e 473-bis c.p.c., ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore nato a [...] il Persona_1
02.02.2015, dalla relazione more uxorio con La Controparte_2 ricorrente ha rappresentato una condotta gravemente negligente e disinteressata da parte del padre, protrattasi sin dalla gravidanza e consolidatasi nel tempo. Il resistente, già durante la gestazione, avrebbe iniziato a non frequentare il domicilio familiare, manifestando un progressivo allontanamento affettivo e materiale. Dopo la nascita del minore, il si CP_1 sarebbe reso irreperibile per lunghi periodi, omettendo qualsiasi forma di assistenza morale, educativa o economica. Le visite al figlio sarebbero state sporadiche, non programmate, di brevissima durata e sempre prive di continuità, con intervalli anche di dieci mesi.
Il padre non avrebbe mai partecipato alla vita scolastica del minore, non avrebbe conosciuto le insegnanti, né si sarebbe occupato dell'iscrizione scolastica o delle attività extrascolastiche. Non avrebbe mai trascorso con il figlio una notte, né organizzato momenti di condivisione significativi (vacanze, gite, sport). Avrebbe, inoltre, disatteso promesse fatte al minore, generando in quest'ultimo gravi sofferenze emotive e disturbi comportamentali, come attestato dalle insegnanti della scuola primaria. Particolarmente
pagina 3 di 14 grave risulterebbe la condotta del padre in ambito sanitario: egli avrebbe impedito l'avvio di un percorso neuropsichiatrico infantile consigliato dalle insegnanti, rifiutando di prestare il consenso informato, giustificandosi con motivazioni futili (“stavo dormendo”) e successivamente attribuendo la decisione al consiglio del proprio legale. Tale comportamento avrebbe ostacolato l'accesso del minore a cure necessarie per il suo benessere psicologico. Sul piano economico, il avrebbe versato contributi saltuari CP_1
e irrisori, nonostante un accordo conciliativo che prevedeva il versamento mensile di
€400,00. La ricorrente avrebbe denunciato l'inadempimento attraverso denunce-querela, da cui sarebbe scaturito un procedimento penale ex art. 570 c.p. pendente avanti al Tribunale di Firenze. Inoltre, il resistente non avrebbe mai fornito la documentazione reddituale necessaria per la determinazione dell'ISEE, ostacolando l'accesso del minore a benefici fiscali e sociali. Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha formulato le seguenti richieste: affidamento super-esclusivo del minore in suo favore, con collocamento stabile presso di sè, regolamentazione dei tempi e modalità di frequentazione del padre, da determinarsi nell'interesse esclusivo del minore, autorizzazione provvisoria per il minore a sottoporsi a visite neuropsichiatriche e mediche specialistiche anche in assenza del consenso paterno, condanna del padre al versamento di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con diritto della madre a percepire integralmente gli assegni familiari, ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative al figlio (mediche, scolastiche, formative, sportive), con obbligo di rimborso entro 10 giorni dall'esborso. In via istruttoria, ha avanzato richiesta di esibizione documentale ex art. 210
c.p.c. e, ove necessario, accertamenti ex art. 337-ter c.c.
2. si è costituito in giudizio con memoria di costituzione Controparte_2 contestando integralmente le allegazioni e le richieste formulate dalla ricorrente, sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dalla non corrisponderebbe alla Parte_1 realtà e che, al contrario, egli avrebbe sempre mantenuto un rapporto costante e affettivo con il figlio nonché adempiuto, nei limiti delle proprie possibilità economiche, Per_1 agli obblighi di mantenimento. Il resistente ha dedotto che la crisi della relazione con la ricorrente sarebbe stata caratterizzata da reciproche difficoltà e che, in particolare, la avrebbe ostacolato la sua presenza nella vita del minore, limitando l'accesso Parte_1 all'abitazione familiare e la frequentazione del figlio, soprattutto in occasione del pagina 4 di 14 trasferimento della madre in Sardegna. Sotto il profilo economico, il resistente ha affermato di aver sempre contribuito al mantenimento di producendo documentazione Per_1 attestante versamenti per complessivi € 6.000,00 negli ultimi tre anni, ed ha contestato la fondatezza delle denunce per omesso mantenimento, sostenendo che le stesse sarebbero infondate alla luce dei pagamenti effettuati. In relazione alle richieste della ricorrente, il resistente si è opposto fermamente all'affidamento super-esclusivo o esclusivo, richiamando il principio della bigenitorialità e la regola dell'affidamento condiviso, che potrebbe essere derogata solo in presenza di gravi pregiudizi per il minore, circostanza che nella specie non sussisterebbe, atteso che egli avrebbe sempre manifestato interesse e partecipazione alla vita del figlio. Il resistente ha chiesto pertanto disporsi l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 con la previsione di modalità di frequentazione dettagliate e paritetiche, volte a garantire la continuità del rapporto padre-figlio (in particolare: due giorni consecutivi ogni quindici giorni, alternanza nelle festività e quindici giorni durante le vacanze estive). Quanto all'assegno di mantenimento, il resistente ha chiesto che lo stesso venga determinato in misura equa e proporzionata alle sue effettive condizioni economiche, proponendo un contributo mensile di € 250,00 oltre alle spese straordinarie da concordarsi tra le parti, e sottolineando la necessità che le spese straordinarie siano previamente concordate per evitare conflitti e richieste unilaterali di rimborso. In conclusione, il resistente ha chiesto il rigetto integrale delle domande avverse e la regolamentazione dei rapporti genitoriali secondo i principi della bigenitorialità e della collaborazione tra le parti, con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 26.02.2025 sono comparse le parti ed i rispettivi difensori. Il padre ha formulato una proposta conciliativa in tema di affidamento e mantenimento, conforme a quanto già indicato nella propria comparsa di costituzione. La proposta non è stata accolta dalla ricorrente, la quale, tramite il proprio difensore, ha richiamato l'esito negativo di precedenti tentativi di conciliazione e la pendenza di un procedimento penale a carico del padre per violazione degli obblighi di assistenza. La ricorrente, interrogata, ha dichiarato di vivere in affitto con il figlio, di percepire un reddito modesto da lavori saltuari e di essere aiutata dalla madre, dalla sorella e dal compagno;
ha riferito che il padre vede il bambino raramente e senza preavviso, che si pagina 5 di 14 occupa da sola delle visite mediche e che il padre ha iniziato a versare regolarmente il mantenimento solo dopo la notifica del ricorso, ma non ha corrisposto l'ultima mensilità. Il resistente, a sua volta interrogato, ha dichiarato di vivere con la madre e i fratelli, di lavorare da poco come aiuto elettricista e di non essere proprietario di beni immobili o veicoli;
ha confermato le proprie difese. L'avv. Bevacqua ha insistito per l'affido super- esclusivo alla madre, per provvedimenti urgenti in tema di mantenimento e per l'autorizzazione alle visite mediche senza consenso paterno, opponendosi alle richieste istruttorie di controparte. L'avv. Iovino ha ribadito la disponibilità del padre a valutare controproposte, ha contestato la sussistenza di un accordo davanti ai Carabinieri e di un procedimento penale, ha chiesto il rigetto delle prove richieste dalla controparte e, in subordine, l'ammissione di prova contraria, contestando inoltre la rilevanza degli screenshot prodotti. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
4. Con provvedimento del 26.02.2025 il Collegio ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ed ha regolamentato il diritto di visita del padre. Il Collegio, infatti, sulla base degli atti e delle dichiarazioni delle parti, non ha rilevato motivi per discostarsi dal regime ordinario, ritenendo che nel caso concreto non sussistessero elementi tali da giustificare una deroga al principio di bigenitorialità. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, pur in presenza di conflittualità tra i genitori, non risultano circostanze che rendano pregiudizievole per il minore la presenza di entrambi i genitori nella sua vita, e che l'affidamento condiviso garantisce il diritto del figlio a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi. Il Collegio ha stabilito il regime di frequentazione del minore da parte del padre, un contributo del padre al mantenimento del minore di € 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie ed ha attribuito l'assegno unico interamente alla madre. Ha infine disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali, l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, e l'acquisizione degli estratti previdenziali di entrambe le parti. CP_3
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire ai Servizi Sociali ed all' CP_4 di depositare le relazioni richieste dal Tribunale e all l'estratto previdenziale. A CP_3 seguito del deposito di memoria da parte della ricorrente, in ordine alla quale la controparte ha formulato istanza di espunzione, istanza rigettata dal Tribunale, è stato assegnato pagina 6 di 14 termine al resistente per il deposito di eventuali repliche nonché fissata avanti al Giudice delegato udienza di trattazione scritta per il giorno 17.09.2025.
6. All'udienza cartolare suddetta, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta, come sopra riportate.
7. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente di affidamento super esclusivo del figlio debba essere accolta. Dalle relazioni dei Servizi Sociali e dell' CP_4 emergono elementi concreti e concordanti che mettono in luce la persistente inadeguatezza genitoriale del padre e la sua scarsa affidabilità nella gestione delle esigenze del minore. La relazione evidenzia che «allo stato attuale sono stati finora svolti n. 1 incontri CP_4 con la Sig.ra e n. 0 incontri con il Sig. , poiché l'appuntamento Parte_1 CP_1 concordato è risultato disatteso», aggiungendo che il padre «è stato ricontattato telefonicamente e via mail per concordare un nuovo appuntamento e la scrivente è in attesa di risposta». Questo dato, unito al fatto che la madre si è presentata puntualmente e con atteggiamento collaborativo, dimostra la totale assenza del padre nei percorsi di sostegno alla genitorialità richiesti dall'Autorità Giudiziaria. La relazione dei Servizi Sociali, dopo aver ricostruito la situazione abitativa e familiare, sottolinea che la madre «provvede quotidianamente all'interesse del figlio» e «ha frequenti contatti con i servizi coinvolti nel progetto», mentre il padre si limita a vedere il figlio «due giorni a settimana i quali coincidono con l'impegno calcistico di e un giorno tra sabato e Persona_1 domenica nel finesettimana, spesso quando il bambino ha la partita di calcio». Viene inoltre rilevato che «permangono difficoltà di comunicazione e organizzazione» tra i genitori e che, sebbene entrambi risultino formalmente collaborativi, la presenza paterna è marginale e non continuativa nella gestione della quotidianità, delle problematiche educative e sanitarie e nella partecipazione ai progetti di supporto attivati per il minore.
Come si evince dalle relazioni, la figura paterna si caratterizza per «disattesa degli appuntamenti», «assenza di riscontro ai tentativi di contatto» e «difficoltà di comunicazione e organizzazione» nella gestione condivisa, mentre la madre si dimostra l'unica figura genitoriale realmente presente, affidabile e funzionale. Tali elementi, documentati dagli operatori, confermano la sussistenza di gravi carenze nelle capacità genitoriali del padre e costituiscono presupposto oggettivo per l'affidamento super pagina 7 di 14 esclusivo del minore alla madre. Deve rilevarsi, quindi, che le persistenti carenze genitoriali del padre, tali da compromettere l'interesse superiore del minore, il disinteresse del resistente verso le esigenze di salute del figlio (assenza alle visite mediche, sottovalutazione della patologia di ipercolesterolemia ereditaria, condotte alimentari inadeguate), la mancata partecipazione ai percorsi di sostegno genitoriale disposti dall'autorità giudiziaria,
l'inadempimento reiterato e ingiustificato agli obblighi di mantenimento, con pagamenti irregolari e tardivi, la discontinuità e superficialità nei rapporti personali con il minore, caratterizzati da promesse non mantenute, mancato rispetto degli orari e delle giornate di visita, l'assenza di coinvolgimento nelle attività scolastiche ed educative, sono tutti elementi che emergono chiaramente dal giudizio e che, valutati nel loro complesso, giustificano e impongono l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, quale unica figura genitoriale in grado di garantire stabilità, continuità affettiva e tutela dell'interesse superiore del figlio. La ricorrente, infatti, ha sempre garantito la cura, la stabilità e la programmazione del futuro del figlio, risultando l'unica figura genitoriale idonea e funzionale. La concentrazione delle responsabilità genitoriali in capo alla madre si configura non solo come opportuna, ma come misura necessaria e funzionale alla tutela del benessere del minore. Il figlio, infatti, presenta una condizione clinica di ipercolesterolemia ereditaria che impone un monitoraggio sanitario costante e l'adozione di un regime alimentare specifico, oltre a manifestare problematiche di natura psicologica che richiedono un intervento educativo e terapeutico coerente e continuativo. Tali esigenze risultano essere state affrontate con serietà e competenza esclusivamente dalla madre, la quale ha dimostrato capacità organizzative, senso di responsabilità e continuità nell'interazione con i servizi socio-sanitari. La madre, inoltre, ha dimostrato un impegno concreto e continuativo nella ricerca di una soluzione abitativa stabile e adeguata per sé e per il figlio minore. Dopo un periodo di precarietà abitativa, durante il quale ha alloggiato presso conoscenti e successivamente in abitazioni in affitto, la stessa ha ottenuto l'assegnazione di un alloggio da parte della Fondazione Comitato per le Case ad Uso Indigenti di Firenze. Tale percorso evidenzia la volontà della madre di garantire al figlio un ambiente domestico sicuro e dignitoso, elemento essenziale per il suo sviluppo psico-fisico e per la stabilità del nucleo familiare. L'attività di ricerca e consolidamento della condizione abitativa, svolta in pagina 8 di 14 autonomia e con il supporto dei servizi sociali, costituisce ulteriore indice della capacità genitoriale della madre e della sua attitudine alla cura responsabile del minore
Pertanto, al fine di garantire al minore un percorso di crescita equilibrato e decisioni tempestive e adeguate in ogni ambito della sua vita, si ritiene necessario che le scelte fondamentali siano assunte dal genitore che ha dimostrato effettiva capacità di cura e gestione.
Per contro il resistente, pur contestando integralmente le argomentazioni della ricorrente e sostenendo che la relazione tra i genitori sarebbe in fase di miglioramento e che entrambi risulterebbero collaborativi con i servizi sociali, non fornisce però elementi idonei a giustificare l'affidamento condiviso. Il resistente afferma di aver sempre partecipato alle visite mediche del figlio quando richiesto e di aver adempiuto agli obblighi di mantenimento, giustificando eventuali ritardi con difficoltà economiche e sostenendo che ogni difficoltà nei rapporti padre-figlio sarebbe dipesa da rigidità organizzative della madre.
Ammette, tuttavia, assenze a colloqui e ritardi nei pagamenti, e non offre CP_4 riscontro ad una partecipazione costante e attiva ai percorsi di sostegno genitoriale o alla gestione quotidiana delle esigenze del minore. Le considerazioni svolte, quindi, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per un affidamento condiviso, emergendo piuttosto una situazione di persistente discontinuità e marginalità della figura paterna rispetto ai bisogni educativi, affettivi e sanitari del minore.
Tali ragioni inducono il Tribunale ad accogliere la domanda formulata dalla ricorrente, unica figura genitoriale di riferimento, di affidamento super esclusivo con collocamento del minore presso la madre e con conferimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la prole.
8. In ordine alla frequentazione di con il padre, il Tribunale ritiene Persona_1 opportuno confermare la disciplina attualmente in esecuzione tenuto conto della limitata consuetudine di a trascorrere periodi prolungati con il padre e della Persona_1 modalità di relazione familiare sinora consolidatasi. Si dispone, quindi, che il padre possa vedere il figlio, senza possibilità di pernottamento, per due pomeriggi alla settimana
(compresa la cena), in giorni da concordare con la madre e, in caso di mancato accordo, nei giorni di martedì e giovedì, oltre a un fine settimana alternato (preferibilmente il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 19.00). Tale disciplina viene adottata nell'interesse del minore e pagina 9 di 14 tenuto conto delle attuali difficoltà organizzative e relazionali tra i genitori, nell'ottica di garantire un equilibrio tra il diritto del minore alla bigenitorialità e la necessità di tutelare la sua serenità e stabilità. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre nei periodi estivi e durante le festività civili e religiose il Tribunale dispone che la stessa avvenga secondo le modalità specificate nel dispositivo, nel rispetto della stabilità emotiva del minore e della necessità di garantire e favorire una relazione coerente e non discontinua con la figura paterna. In particolare, si prevede che le festività natalizie e pasquali siano suddivise tra i genitori ad anni alterni, mentre per le vacanze estive e le altre ricorrenze festive il diritto di visita sarà esercitato secondo tempi e modalità diurne, concordati preventivamente o, in caso di disaccordo, determinati secondo criteri indicati nel dispositivo. Si rappresenta, comunque, la possibilità che la frequentazione possa essere intensificata all'esito dei percorsi di sostegno alla genitorialità che saranno disposti.
9. Alla luce delle criticità emerse in merito alla relazione tra i genitori e al ruolo educativo esercitato nei confronti del minore, nonché delle osservazioni contenute nelle relazioni redatte dai Servizi Sociali e dall'UFSMIA, il Tribunale ritiene necessario garantire continuità agli interventi di supporto alla genitorialità già avviati. Le relazioni evidenziano, da un lato, la disponibilità della madre a collaborare con i servizi e a partecipare attivamente al percorso, e dall'altro, una difficoltà del padre nel garantire una presenza costante e un coinvolgimento stabile nella vita del figlio. In tale contesto, il sostegno alla genitorialità non assume solo una funzione di accompagnamento, ma diventa strumento essenziale per promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo genitoriale, migliorare la comunicazione tra le parti e tutelare il benessere psicologico ed emotivo del minore. Il
Tribunale, pertanto, dispone il proseguimento del percorso di sostegno alla genitorialità già attivato, conferendo incarico all' territorialmente competente di definire le CP_4 modalità operative e i tempi di attuazione del progetto, in coordinamento con il Servizio
Sociale. L'intervento dovrà essere strutturato in modo da favorire la partecipazione attiva di entrambi i genitori, con particolare attenzione alle dinamiche relazionali e alle competenze educative. Si dispone quindi che l' trasmetta una relazione sull'andamento del CP_4 percorso con cadenza trimestrale, da depositarsi entro il 31.12, il 31.03, 31.06 e 30.09 al
Giudice Tutelare, che viene incaricato della vigilanza.
pagina 10 di 14 10. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, dall'analisi congiunta dei documenti allegati, degli estratti previdenziali , degli estratti conto bancari e dichiarazioni rese CP_3 all'udienza del 26.02.2025 emerge disparità tra le condizioni economiche dei genitori. La ricorrente vive in affitto con il figlio minore, sostenendo un canone mensile di € 500,00.
Svolge lavori di pulizia non regolarizzati, con un reddito mensile di circa € 600,00, e sta frequentando un corso per assistente alla poltrona odontoiatrica, con tirocinio in fase di avvio. In precedenza, ha lavorato come addetta mensa scolastica fino a gennaio 2025.
Riceve supporto economico e pratico dalla madre e dalla sorella, e saltuariamente dal compagno, che non convive con lei. L'assegno unico percepito è pari a circa € 190,00 mensili. L'estratto previdenziale conferma una carriera lavorativa discontinua, con CP_3 rapporti part-time e frequenti periodi di disoccupazione. Le retribuzioni mensili variano tra
€ 166,00 e € 1.947,00, con un reddito annuo che non supera € 6.000,00. L'estratto conto bancario mostra entrate complessive di € 9.714,45 tra gennaio e ottobre 2024, con un saldo finale di € 199,17, evidenziando una condizione economica precaria e dipendente da fonti di sostegno esterne.
Il resistente vive con la madre e i fratelli in una casa in affitto (canone € 800,00, contratto intestato alla madre). La madre del resistente lavora come badante con un reddito stimato di
€ 900,00 mensili, mentre i fratelli sono disoccupati. Il ha iniziato a lavorare come CP_1 aiuto elettricista dal 27.01.2025, con una retribuzione stimata tra € 1.000,00 e € 1.100,00 mensili. Non possiede immobili né veicoli. L'estratto previdenziale evidenzia CP_3 rapporti di lavoro dipendente con diverse aziende, tra cui Synergie Italia, Openjobmetis,
Caffetterie Nannini, e ALI Agenzia per il Lavoro, con retribuzioni mensili che in alcuni periodi superano i € 1.700,00. L'estratto conto bancario mostra entrate regolari da lavoro e da indennità SP (es. € 815,80 il 09/08/2024), con una giacenza media più elevata rispetto alla madre e un saldo finale positivo. Tenuto conto delle rispettive capacità economiche, si dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento di €
250,00 mensili alla madre, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Si dispone altresì che il padre partecipi al
50% delle spese straordinarie relative al minore, come definite dalle linee guida del
Protocollo CNF del 2017. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre, in quanto genitore esclusivamente affidatario. Tale regolamentazione risulta proporzionata pagina 11 di 14 alle effettive capacità economiche delle parti e risponde in modo adeguato alle esigenze del minore, garantendo un contributo equo e sostenibile da parte del padre e assicurando alla madre le risorse minime necessarie per la cura quotidiana del figlio.
11. In punto di spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, il Collegio condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super esclusivo del figlio minore Persona_1
nato a [...] il [...], alla madre con collocamento
[...] Parte_1 presso la medesima, la quale assumerà tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone che il padre frequenti il figlio minore senza possibilità di Persona_1 pernottamento, per due pomeriggi alla settimana (compresa la cena), in giorni da concordare con la madre e, in caso di mancato accordo, nei giorni di martedì e giovedì, oltre a un fine settimana alternato (preferibilmente il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 19.00).
Nei periodi di vacanza scolastica estiva, il padre potrà esercitare il diritto di visita mediante incontri con il figlio per due settimane non consecutive, una nel mese di luglio e una nel mese di agosto, salvo diversa valutazione da parte dei servizi competenti. Le settimane dovranno essere concordate tra le parti con almeno trenta giorni di anticipo;
in caso di mancato accordo, si individuano come settimane di riferimento la seconda di luglio e la terza di agosto. Il pernottamento del minore presso il padre durante il periodo estivo potrà essere previsto esclusivamente qualora vi sia un accordo espresso tra le parti e a condizione che ciascun genitore dimostri di disporre di una adeguata capacità organizzativa, tale da garantire condizioni di stabilità e benessere per il minore. La valutazione della sussistenza di tali presupposti potrà essere demandata, ove necessario, all' , che potrà fornire CP_4 indicazioni in merito alla compatibilità del pernottamento con le esigenze del minore e con il suo equilibrio psico-emotivo. Quanto alle festività natalizie, si dispone che il minore pagina 12 di 14 trascorra il giorno 25 dicembre con la madre e il giorno 26 dicembre con il padre negli anni pari, e viceversa negli anni dispari. Per le festività pasquali, si dispone che il minore trascorra la domenica di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre negli anni pari, e viceversa negli anni dispari. Per le ulteriori festività civili e religiose, il diritto di visita potrà essere esercitato previa comunicazione alla madre con almeno sette giorni di anticipo. La frequentazione potrà essere intensificata all'esito dei disposti percorsi di sostegno alla genitorialità, secondo la valutazione dei servizi incaricati;
3) invita i genitori a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, conferendo incarico all' territorialmente competente di definire le modalità operative e i tempi CP_4 di attuazione del progetto e di trasmettere una relazione sull'andamento del percorso con cadenza trimestrale (entro il 31.12, il 31.03, 30.06 e 30.09) al Giudice Tutelare, che viene incaricato della vigilanza;
4) dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 250,00, Persona_1 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per spese regolamentate dalle Linee Guida del Protocollo del CNF del Persona_1
2017; CP_ 6) dispone che l'assegno unico erogato dall' per il minore venga interamente percepito dalla madre;
7) condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente Controparte_2 il pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano Parte_1 in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti all' ed al Giudice Tutelare competenti. CP_4
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18.09.2025.
pagina 13 di 14 Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 12018/2024 promosso da: rappresentata e difesa dall' avv. Isabella Bevacqua Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabatino Controparte_1
Iovino
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
17.09.2025:
pagina 1 di 14 la ricorrente con note di precisazione del 17.09.2025 che rimandano alla memoria depositata il 12.09.2025 ha così concluso: “si chiede l'accoglimento integrale delle domande formulate, confermando tutte le istanze istruttorie già dedotte e i precedenti scritti difensivi, nonché il rigetto delle richieste istruttorie di controparte, superflue in quanto superate dai documenti in atti” ovvero “ disporre l'affidamento super - esclusivo alla ricorrente del figlio anche previa nomina di un Persona_1 curatore speciale per il minore ex art. 473 bis 8 c.p.c., con collocamento presso la madre e per quanto attiene alla frequentazione del padre col figlio prevedere i relativi tempi e modalità nell'interesse esclusivo del minore, tenendo conto di tutto quanto dedotto nel presente atto;
b) porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente CP_1 quale contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 400,00, salva diversa somma che risulterà di giustizia, da pagarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre IBAN [...], rivalutabile annualmente in relazione alla variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati e con diritto della madre a percepire gli assegni familiari al 100%; c) porre a carico del Sig. il 50% delle CP_1 spese di natura straordinaria relative al figlio, quali a titolo meramente esemplificativo quelle relative a cure mediche e specialistiche di qualsiasi genere non coperte dal S.S.N., le spese per istruzione scolastica, intendendosi tra queste i costi per libri, le rette scolastiche
e quelle ad esse collegate (gite scolastiche, partecipazione a corsi formativi e quant'altro) nonché per la partecipazione a corsi di formazione sportiva e più in generale ogni altra attività necessaria per lo sviluppo psico – fisico del figlio senza che sia necessario il suo previo consenso e con obbligo di rimborso alla stessa entro 10 gg dall'avvenuto esborso, qualora non abbia anticipato previamente la quota su richiesta della madre;
d) in via provvisoria e urgente chiede che, in considerazione del protratto inadempimento, il
Tribunale voglia emettere un provvedimento anche temporaneo in relazione all'obbligo di mantenimento e alle spese concernenti il figlio;
e) sempre in via provvisoria e urgente chiede che il Tribunale autorizza il minore a recarsi a visita neuropsichiatrica e a visite mediche specialistiche, sia tramite il S.S.N. che privatamente, anche senza il consenso del padre. In via subordinata Voglia l'Ecc. mo Tribunale di Firenze, disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, ferme restando le Persona_1
pagina 2 di 14 condizioni di cui ai punti b), c), d) e). Con vittoria di compensi e spese di causa e con riserva di modificare e integrare le domande anche all'esito e in considerazione dell'eventuale costituzione di controparte. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che l'Ecc.mo
Tribunale adito, in caso di mancata costituzione del resistente e comunque in caso di mancato deposito da parte di quest'ultimo della documentazione di legge, Voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione della documentazione di Controparte_2 cui all'art. 473 bis 12 co. 3 lett. a) b) c) c.c. e qualora necessario disporre gli accertamenti di cui all'art. 337 ter ult. co c.c.” il resistente, con note di trattazione scritta depositate il 12.09.2025 ha concluso: “insiste per il rigetto delle domande avversarie e chiede la conferma dell'affidamento condiviso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso ex artt. 337-quater c.c. e 473-bis c.p.c., ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore nato a [...] il Persona_1
02.02.2015, dalla relazione more uxorio con La Controparte_2 ricorrente ha rappresentato una condotta gravemente negligente e disinteressata da parte del padre, protrattasi sin dalla gravidanza e consolidatasi nel tempo. Il resistente, già durante la gestazione, avrebbe iniziato a non frequentare il domicilio familiare, manifestando un progressivo allontanamento affettivo e materiale. Dopo la nascita del minore, il si CP_1 sarebbe reso irreperibile per lunghi periodi, omettendo qualsiasi forma di assistenza morale, educativa o economica. Le visite al figlio sarebbero state sporadiche, non programmate, di brevissima durata e sempre prive di continuità, con intervalli anche di dieci mesi.
Il padre non avrebbe mai partecipato alla vita scolastica del minore, non avrebbe conosciuto le insegnanti, né si sarebbe occupato dell'iscrizione scolastica o delle attività extrascolastiche. Non avrebbe mai trascorso con il figlio una notte, né organizzato momenti di condivisione significativi (vacanze, gite, sport). Avrebbe, inoltre, disatteso promesse fatte al minore, generando in quest'ultimo gravi sofferenze emotive e disturbi comportamentali, come attestato dalle insegnanti della scuola primaria. Particolarmente
pagina 3 di 14 grave risulterebbe la condotta del padre in ambito sanitario: egli avrebbe impedito l'avvio di un percorso neuropsichiatrico infantile consigliato dalle insegnanti, rifiutando di prestare il consenso informato, giustificandosi con motivazioni futili (“stavo dormendo”) e successivamente attribuendo la decisione al consiglio del proprio legale. Tale comportamento avrebbe ostacolato l'accesso del minore a cure necessarie per il suo benessere psicologico. Sul piano economico, il avrebbe versato contributi saltuari CP_1
e irrisori, nonostante un accordo conciliativo che prevedeva il versamento mensile di
€400,00. La ricorrente avrebbe denunciato l'inadempimento attraverso denunce-querela, da cui sarebbe scaturito un procedimento penale ex art. 570 c.p. pendente avanti al Tribunale di Firenze. Inoltre, il resistente non avrebbe mai fornito la documentazione reddituale necessaria per la determinazione dell'ISEE, ostacolando l'accesso del minore a benefici fiscali e sociali. Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha formulato le seguenti richieste: affidamento super-esclusivo del minore in suo favore, con collocamento stabile presso di sè, regolamentazione dei tempi e modalità di frequentazione del padre, da determinarsi nell'interesse esclusivo del minore, autorizzazione provvisoria per il minore a sottoporsi a visite neuropsichiatriche e mediche specialistiche anche in assenza del consenso paterno, condanna del padre al versamento di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con diritto della madre a percepire integralmente gli assegni familiari, ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative al figlio (mediche, scolastiche, formative, sportive), con obbligo di rimborso entro 10 giorni dall'esborso. In via istruttoria, ha avanzato richiesta di esibizione documentale ex art. 210
c.p.c. e, ove necessario, accertamenti ex art. 337-ter c.c.
2. si è costituito in giudizio con memoria di costituzione Controparte_2 contestando integralmente le allegazioni e le richieste formulate dalla ricorrente, sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dalla non corrisponderebbe alla Parte_1 realtà e che, al contrario, egli avrebbe sempre mantenuto un rapporto costante e affettivo con il figlio nonché adempiuto, nei limiti delle proprie possibilità economiche, Per_1 agli obblighi di mantenimento. Il resistente ha dedotto che la crisi della relazione con la ricorrente sarebbe stata caratterizzata da reciproche difficoltà e che, in particolare, la avrebbe ostacolato la sua presenza nella vita del minore, limitando l'accesso Parte_1 all'abitazione familiare e la frequentazione del figlio, soprattutto in occasione del pagina 4 di 14 trasferimento della madre in Sardegna. Sotto il profilo economico, il resistente ha affermato di aver sempre contribuito al mantenimento di producendo documentazione Per_1 attestante versamenti per complessivi € 6.000,00 negli ultimi tre anni, ed ha contestato la fondatezza delle denunce per omesso mantenimento, sostenendo che le stesse sarebbero infondate alla luce dei pagamenti effettuati. In relazione alle richieste della ricorrente, il resistente si è opposto fermamente all'affidamento super-esclusivo o esclusivo, richiamando il principio della bigenitorialità e la regola dell'affidamento condiviso, che potrebbe essere derogata solo in presenza di gravi pregiudizi per il minore, circostanza che nella specie non sussisterebbe, atteso che egli avrebbe sempre manifestato interesse e partecipazione alla vita del figlio. Il resistente ha chiesto pertanto disporsi l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 con la previsione di modalità di frequentazione dettagliate e paritetiche, volte a garantire la continuità del rapporto padre-figlio (in particolare: due giorni consecutivi ogni quindici giorni, alternanza nelle festività e quindici giorni durante le vacanze estive). Quanto all'assegno di mantenimento, il resistente ha chiesto che lo stesso venga determinato in misura equa e proporzionata alle sue effettive condizioni economiche, proponendo un contributo mensile di € 250,00 oltre alle spese straordinarie da concordarsi tra le parti, e sottolineando la necessità che le spese straordinarie siano previamente concordate per evitare conflitti e richieste unilaterali di rimborso. In conclusione, il resistente ha chiesto il rigetto integrale delle domande avverse e la regolamentazione dei rapporti genitoriali secondo i principi della bigenitorialità e della collaborazione tra le parti, con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 26.02.2025 sono comparse le parti ed i rispettivi difensori. Il padre ha formulato una proposta conciliativa in tema di affidamento e mantenimento, conforme a quanto già indicato nella propria comparsa di costituzione. La proposta non è stata accolta dalla ricorrente, la quale, tramite il proprio difensore, ha richiamato l'esito negativo di precedenti tentativi di conciliazione e la pendenza di un procedimento penale a carico del padre per violazione degli obblighi di assistenza. La ricorrente, interrogata, ha dichiarato di vivere in affitto con il figlio, di percepire un reddito modesto da lavori saltuari e di essere aiutata dalla madre, dalla sorella e dal compagno;
ha riferito che il padre vede il bambino raramente e senza preavviso, che si pagina 5 di 14 occupa da sola delle visite mediche e che il padre ha iniziato a versare regolarmente il mantenimento solo dopo la notifica del ricorso, ma non ha corrisposto l'ultima mensilità. Il resistente, a sua volta interrogato, ha dichiarato di vivere con la madre e i fratelli, di lavorare da poco come aiuto elettricista e di non essere proprietario di beni immobili o veicoli;
ha confermato le proprie difese. L'avv. Bevacqua ha insistito per l'affido super- esclusivo alla madre, per provvedimenti urgenti in tema di mantenimento e per l'autorizzazione alle visite mediche senza consenso paterno, opponendosi alle richieste istruttorie di controparte. L'avv. Iovino ha ribadito la disponibilità del padre a valutare controproposte, ha contestato la sussistenza di un accordo davanti ai Carabinieri e di un procedimento penale, ha chiesto il rigetto delle prove richieste dalla controparte e, in subordine, l'ammissione di prova contraria, contestando inoltre la rilevanza degli screenshot prodotti. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
4. Con provvedimento del 26.02.2025 il Collegio ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ed ha regolamentato il diritto di visita del padre. Il Collegio, infatti, sulla base degli atti e delle dichiarazioni delle parti, non ha rilevato motivi per discostarsi dal regime ordinario, ritenendo che nel caso concreto non sussistessero elementi tali da giustificare una deroga al principio di bigenitorialità. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, pur in presenza di conflittualità tra i genitori, non risultano circostanze che rendano pregiudizievole per il minore la presenza di entrambi i genitori nella sua vita, e che l'affidamento condiviso garantisce il diritto del figlio a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi. Il Collegio ha stabilito il regime di frequentazione del minore da parte del padre, un contributo del padre al mantenimento del minore di € 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie ed ha attribuito l'assegno unico interamente alla madre. Ha infine disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali, l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, e l'acquisizione degli estratti previdenziali di entrambe le parti. CP_3
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire ai Servizi Sociali ed all' CP_4 di depositare le relazioni richieste dal Tribunale e all l'estratto previdenziale. A CP_3 seguito del deposito di memoria da parte della ricorrente, in ordine alla quale la controparte ha formulato istanza di espunzione, istanza rigettata dal Tribunale, è stato assegnato pagina 6 di 14 termine al resistente per il deposito di eventuali repliche nonché fissata avanti al Giudice delegato udienza di trattazione scritta per il giorno 17.09.2025.
6. All'udienza cartolare suddetta, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta, come sopra riportate.
7. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente di affidamento super esclusivo del figlio debba essere accolta. Dalle relazioni dei Servizi Sociali e dell' CP_4 emergono elementi concreti e concordanti che mettono in luce la persistente inadeguatezza genitoriale del padre e la sua scarsa affidabilità nella gestione delle esigenze del minore. La relazione evidenzia che «allo stato attuale sono stati finora svolti n. 1 incontri CP_4 con la Sig.ra e n. 0 incontri con il Sig. , poiché l'appuntamento Parte_1 CP_1 concordato è risultato disatteso», aggiungendo che il padre «è stato ricontattato telefonicamente e via mail per concordare un nuovo appuntamento e la scrivente è in attesa di risposta». Questo dato, unito al fatto che la madre si è presentata puntualmente e con atteggiamento collaborativo, dimostra la totale assenza del padre nei percorsi di sostegno alla genitorialità richiesti dall'Autorità Giudiziaria. La relazione dei Servizi Sociali, dopo aver ricostruito la situazione abitativa e familiare, sottolinea che la madre «provvede quotidianamente all'interesse del figlio» e «ha frequenti contatti con i servizi coinvolti nel progetto», mentre il padre si limita a vedere il figlio «due giorni a settimana i quali coincidono con l'impegno calcistico di e un giorno tra sabato e Persona_1 domenica nel finesettimana, spesso quando il bambino ha la partita di calcio». Viene inoltre rilevato che «permangono difficoltà di comunicazione e organizzazione» tra i genitori e che, sebbene entrambi risultino formalmente collaborativi, la presenza paterna è marginale e non continuativa nella gestione della quotidianità, delle problematiche educative e sanitarie e nella partecipazione ai progetti di supporto attivati per il minore.
Come si evince dalle relazioni, la figura paterna si caratterizza per «disattesa degli appuntamenti», «assenza di riscontro ai tentativi di contatto» e «difficoltà di comunicazione e organizzazione» nella gestione condivisa, mentre la madre si dimostra l'unica figura genitoriale realmente presente, affidabile e funzionale. Tali elementi, documentati dagli operatori, confermano la sussistenza di gravi carenze nelle capacità genitoriali del padre e costituiscono presupposto oggettivo per l'affidamento super pagina 7 di 14 esclusivo del minore alla madre. Deve rilevarsi, quindi, che le persistenti carenze genitoriali del padre, tali da compromettere l'interesse superiore del minore, il disinteresse del resistente verso le esigenze di salute del figlio (assenza alle visite mediche, sottovalutazione della patologia di ipercolesterolemia ereditaria, condotte alimentari inadeguate), la mancata partecipazione ai percorsi di sostegno genitoriale disposti dall'autorità giudiziaria,
l'inadempimento reiterato e ingiustificato agli obblighi di mantenimento, con pagamenti irregolari e tardivi, la discontinuità e superficialità nei rapporti personali con il minore, caratterizzati da promesse non mantenute, mancato rispetto degli orari e delle giornate di visita, l'assenza di coinvolgimento nelle attività scolastiche ed educative, sono tutti elementi che emergono chiaramente dal giudizio e che, valutati nel loro complesso, giustificano e impongono l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, quale unica figura genitoriale in grado di garantire stabilità, continuità affettiva e tutela dell'interesse superiore del figlio. La ricorrente, infatti, ha sempre garantito la cura, la stabilità e la programmazione del futuro del figlio, risultando l'unica figura genitoriale idonea e funzionale. La concentrazione delle responsabilità genitoriali in capo alla madre si configura non solo come opportuna, ma come misura necessaria e funzionale alla tutela del benessere del minore. Il figlio, infatti, presenta una condizione clinica di ipercolesterolemia ereditaria che impone un monitoraggio sanitario costante e l'adozione di un regime alimentare specifico, oltre a manifestare problematiche di natura psicologica che richiedono un intervento educativo e terapeutico coerente e continuativo. Tali esigenze risultano essere state affrontate con serietà e competenza esclusivamente dalla madre, la quale ha dimostrato capacità organizzative, senso di responsabilità e continuità nell'interazione con i servizi socio-sanitari. La madre, inoltre, ha dimostrato un impegno concreto e continuativo nella ricerca di una soluzione abitativa stabile e adeguata per sé e per il figlio minore. Dopo un periodo di precarietà abitativa, durante il quale ha alloggiato presso conoscenti e successivamente in abitazioni in affitto, la stessa ha ottenuto l'assegnazione di un alloggio da parte della Fondazione Comitato per le Case ad Uso Indigenti di Firenze. Tale percorso evidenzia la volontà della madre di garantire al figlio un ambiente domestico sicuro e dignitoso, elemento essenziale per il suo sviluppo psico-fisico e per la stabilità del nucleo familiare. L'attività di ricerca e consolidamento della condizione abitativa, svolta in pagina 8 di 14 autonomia e con il supporto dei servizi sociali, costituisce ulteriore indice della capacità genitoriale della madre e della sua attitudine alla cura responsabile del minore
Pertanto, al fine di garantire al minore un percorso di crescita equilibrato e decisioni tempestive e adeguate in ogni ambito della sua vita, si ritiene necessario che le scelte fondamentali siano assunte dal genitore che ha dimostrato effettiva capacità di cura e gestione.
Per contro il resistente, pur contestando integralmente le argomentazioni della ricorrente e sostenendo che la relazione tra i genitori sarebbe in fase di miglioramento e che entrambi risulterebbero collaborativi con i servizi sociali, non fornisce però elementi idonei a giustificare l'affidamento condiviso. Il resistente afferma di aver sempre partecipato alle visite mediche del figlio quando richiesto e di aver adempiuto agli obblighi di mantenimento, giustificando eventuali ritardi con difficoltà economiche e sostenendo che ogni difficoltà nei rapporti padre-figlio sarebbe dipesa da rigidità organizzative della madre.
Ammette, tuttavia, assenze a colloqui e ritardi nei pagamenti, e non offre CP_4 riscontro ad una partecipazione costante e attiva ai percorsi di sostegno genitoriale o alla gestione quotidiana delle esigenze del minore. Le considerazioni svolte, quindi, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per un affidamento condiviso, emergendo piuttosto una situazione di persistente discontinuità e marginalità della figura paterna rispetto ai bisogni educativi, affettivi e sanitari del minore.
Tali ragioni inducono il Tribunale ad accogliere la domanda formulata dalla ricorrente, unica figura genitoriale di riferimento, di affidamento super esclusivo con collocamento del minore presso la madre e con conferimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la prole.
8. In ordine alla frequentazione di con il padre, il Tribunale ritiene Persona_1 opportuno confermare la disciplina attualmente in esecuzione tenuto conto della limitata consuetudine di a trascorrere periodi prolungati con il padre e della Persona_1 modalità di relazione familiare sinora consolidatasi. Si dispone, quindi, che il padre possa vedere il figlio, senza possibilità di pernottamento, per due pomeriggi alla settimana
(compresa la cena), in giorni da concordare con la madre e, in caso di mancato accordo, nei giorni di martedì e giovedì, oltre a un fine settimana alternato (preferibilmente il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 19.00). Tale disciplina viene adottata nell'interesse del minore e pagina 9 di 14 tenuto conto delle attuali difficoltà organizzative e relazionali tra i genitori, nell'ottica di garantire un equilibrio tra il diritto del minore alla bigenitorialità e la necessità di tutelare la sua serenità e stabilità. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre nei periodi estivi e durante le festività civili e religiose il Tribunale dispone che la stessa avvenga secondo le modalità specificate nel dispositivo, nel rispetto della stabilità emotiva del minore e della necessità di garantire e favorire una relazione coerente e non discontinua con la figura paterna. In particolare, si prevede che le festività natalizie e pasquali siano suddivise tra i genitori ad anni alterni, mentre per le vacanze estive e le altre ricorrenze festive il diritto di visita sarà esercitato secondo tempi e modalità diurne, concordati preventivamente o, in caso di disaccordo, determinati secondo criteri indicati nel dispositivo. Si rappresenta, comunque, la possibilità che la frequentazione possa essere intensificata all'esito dei percorsi di sostegno alla genitorialità che saranno disposti.
9. Alla luce delle criticità emerse in merito alla relazione tra i genitori e al ruolo educativo esercitato nei confronti del minore, nonché delle osservazioni contenute nelle relazioni redatte dai Servizi Sociali e dall'UFSMIA, il Tribunale ritiene necessario garantire continuità agli interventi di supporto alla genitorialità già avviati. Le relazioni evidenziano, da un lato, la disponibilità della madre a collaborare con i servizi e a partecipare attivamente al percorso, e dall'altro, una difficoltà del padre nel garantire una presenza costante e un coinvolgimento stabile nella vita del figlio. In tale contesto, il sostegno alla genitorialità non assume solo una funzione di accompagnamento, ma diventa strumento essenziale per promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo genitoriale, migliorare la comunicazione tra le parti e tutelare il benessere psicologico ed emotivo del minore. Il
Tribunale, pertanto, dispone il proseguimento del percorso di sostegno alla genitorialità già attivato, conferendo incarico all' territorialmente competente di definire le CP_4 modalità operative e i tempi di attuazione del progetto, in coordinamento con il Servizio
Sociale. L'intervento dovrà essere strutturato in modo da favorire la partecipazione attiva di entrambi i genitori, con particolare attenzione alle dinamiche relazionali e alle competenze educative. Si dispone quindi che l' trasmetta una relazione sull'andamento del CP_4 percorso con cadenza trimestrale, da depositarsi entro il 31.12, il 31.03, 31.06 e 30.09 al
Giudice Tutelare, che viene incaricato della vigilanza.
pagina 10 di 14 10. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, dall'analisi congiunta dei documenti allegati, degli estratti previdenziali , degli estratti conto bancari e dichiarazioni rese CP_3 all'udienza del 26.02.2025 emerge disparità tra le condizioni economiche dei genitori. La ricorrente vive in affitto con il figlio minore, sostenendo un canone mensile di € 500,00.
Svolge lavori di pulizia non regolarizzati, con un reddito mensile di circa € 600,00, e sta frequentando un corso per assistente alla poltrona odontoiatrica, con tirocinio in fase di avvio. In precedenza, ha lavorato come addetta mensa scolastica fino a gennaio 2025.
Riceve supporto economico e pratico dalla madre e dalla sorella, e saltuariamente dal compagno, che non convive con lei. L'assegno unico percepito è pari a circa € 190,00 mensili. L'estratto previdenziale conferma una carriera lavorativa discontinua, con CP_3 rapporti part-time e frequenti periodi di disoccupazione. Le retribuzioni mensili variano tra
€ 166,00 e € 1.947,00, con un reddito annuo che non supera € 6.000,00. L'estratto conto bancario mostra entrate complessive di € 9.714,45 tra gennaio e ottobre 2024, con un saldo finale di € 199,17, evidenziando una condizione economica precaria e dipendente da fonti di sostegno esterne.
Il resistente vive con la madre e i fratelli in una casa in affitto (canone € 800,00, contratto intestato alla madre). La madre del resistente lavora come badante con un reddito stimato di
€ 900,00 mensili, mentre i fratelli sono disoccupati. Il ha iniziato a lavorare come CP_1 aiuto elettricista dal 27.01.2025, con una retribuzione stimata tra € 1.000,00 e € 1.100,00 mensili. Non possiede immobili né veicoli. L'estratto previdenziale evidenzia CP_3 rapporti di lavoro dipendente con diverse aziende, tra cui Synergie Italia, Openjobmetis,
Caffetterie Nannini, e ALI Agenzia per il Lavoro, con retribuzioni mensili che in alcuni periodi superano i € 1.700,00. L'estratto conto bancario mostra entrate regolari da lavoro e da indennità SP (es. € 815,80 il 09/08/2024), con una giacenza media più elevata rispetto alla madre e un saldo finale positivo. Tenuto conto delle rispettive capacità economiche, si dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento di €
250,00 mensili alla madre, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Si dispone altresì che il padre partecipi al
50% delle spese straordinarie relative al minore, come definite dalle linee guida del
Protocollo CNF del 2017. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre, in quanto genitore esclusivamente affidatario. Tale regolamentazione risulta proporzionata pagina 11 di 14 alle effettive capacità economiche delle parti e risponde in modo adeguato alle esigenze del minore, garantendo un contributo equo e sostenibile da parte del padre e assicurando alla madre le risorse minime necessarie per la cura quotidiana del figlio.
11. In punto di spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, il Collegio condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super esclusivo del figlio minore Persona_1
nato a [...] il [...], alla madre con collocamento
[...] Parte_1 presso la medesima, la quale assumerà tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone che il padre frequenti il figlio minore senza possibilità di Persona_1 pernottamento, per due pomeriggi alla settimana (compresa la cena), in giorni da concordare con la madre e, in caso di mancato accordo, nei giorni di martedì e giovedì, oltre a un fine settimana alternato (preferibilmente il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 19.00).
Nei periodi di vacanza scolastica estiva, il padre potrà esercitare il diritto di visita mediante incontri con il figlio per due settimane non consecutive, una nel mese di luglio e una nel mese di agosto, salvo diversa valutazione da parte dei servizi competenti. Le settimane dovranno essere concordate tra le parti con almeno trenta giorni di anticipo;
in caso di mancato accordo, si individuano come settimane di riferimento la seconda di luglio e la terza di agosto. Il pernottamento del minore presso il padre durante il periodo estivo potrà essere previsto esclusivamente qualora vi sia un accordo espresso tra le parti e a condizione che ciascun genitore dimostri di disporre di una adeguata capacità organizzativa, tale da garantire condizioni di stabilità e benessere per il minore. La valutazione della sussistenza di tali presupposti potrà essere demandata, ove necessario, all' , che potrà fornire CP_4 indicazioni in merito alla compatibilità del pernottamento con le esigenze del minore e con il suo equilibrio psico-emotivo. Quanto alle festività natalizie, si dispone che il minore pagina 12 di 14 trascorra il giorno 25 dicembre con la madre e il giorno 26 dicembre con il padre negli anni pari, e viceversa negli anni dispari. Per le festività pasquali, si dispone che il minore trascorra la domenica di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre negli anni pari, e viceversa negli anni dispari. Per le ulteriori festività civili e religiose, il diritto di visita potrà essere esercitato previa comunicazione alla madre con almeno sette giorni di anticipo. La frequentazione potrà essere intensificata all'esito dei disposti percorsi di sostegno alla genitorialità, secondo la valutazione dei servizi incaricati;
3) invita i genitori a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, conferendo incarico all' territorialmente competente di definire le modalità operative e i tempi CP_4 di attuazione del progetto e di trasmettere una relazione sull'andamento del percorso con cadenza trimestrale (entro il 31.12, il 31.03, 30.06 e 30.09) al Giudice Tutelare, che viene incaricato della vigilanza;
4) dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 250,00, Persona_1 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per spese regolamentate dalle Linee Guida del Protocollo del CNF del Persona_1
2017; CP_ 6) dispone che l'assegno unico erogato dall' per il minore venga interamente percepito dalla madre;
7) condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente Controparte_2 il pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano Parte_1 in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti all' ed al Giudice Tutelare competenti. CP_4
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18.09.2025.
pagina 13 di 14 Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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