Art. 55.
La Commissione di avanzamento per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' nominata con decreto del Ministro per l'interno all'inizio di ogni anno ed e' costituita come segue:
1) dal direttore della divisione forze armate di polizia, presidente;
2) da due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a tenente colonnello;
3) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di direttore di sezione;
4) da un funzionario dell'Amministrazione di pubblica sicurezza con qualifica di commissario capo.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non superiore a commissario o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a capitano.
Con lo stesso decreto, in sostituzione, rispettivamente, dei membri di cui ai numeri 1) e 2) vengono nominati quali membri supplenti un vice prefetto o un vice prefetto ispettore e due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a maggiore.
Per la validita' dei giudizi della Commissione e' necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente.
I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianita'.
La Commissione di avanzamento per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' nominata con decreto del Ministro per l'interno all'inizio di ogni anno ed e' costituita come segue:
1) dal direttore della divisione forze armate di polizia, presidente;
2) da due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a tenente colonnello;
3) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di direttore di sezione;
4) da un funzionario dell'Amministrazione di pubblica sicurezza con qualifica di commissario capo.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non superiore a commissario o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a capitano.
Con lo stesso decreto, in sostituzione, rispettivamente, dei membri di cui ai numeri 1) e 2) vengono nominati quali membri supplenti un vice prefetto o un vice prefetto ispettore e due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a maggiore.
Per la validita' dei giudizi della Commissione e' necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente.
I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianita'.