Articolo 51 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
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1 gennaio 1992
Art. 51. (Modo e termine dell'appello incidentale) 1. Il primo comma dell'articolo 343 del codice di procedura civile e' costituito dal seguente:
"Appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto di costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166".
Nota all'art. 51:
- Il testo dell' art. 343 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 343 (Modo e termine dell'appello incidentale). - L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166.
Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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