Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 2
In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, può integrare gli estremi dell'attenuante di cui al comma settimo dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 solo un comportamento che dia luogo a un contributo proficuo e concreto che conduca a risultati apprezzabili ai fini della sottrazione all'associazione di risorse decisive per la commissione dei delitti; il che può avvenire attraverso una decurtazione di mezzi finanziari o di sostanze stupefacenti dell'associazione medesima, oppure attraverso un decremento dei partecipi al sodalizio, per effetto della cattura di soggetti concorrenti nel reato.
In tema di giudizio abbreviato, quando si proceda per un reato concernente il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga invocata l'attenuante di cui al comma settimo dell'art. 73 del d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, è da escludere che il giudice debba o possa attendere l'esito delle indagini per stabilire l'entità del contributo offerto dalla collaborazione dell'imputato: tale eventualità, infatti, si porrebbe in stridente contrasto con la volontà espressa dallo stesso imputato al momento della richiesta volta alla celebrazione del giudizio "allo stato degli atti", in palese violazione anche del principio di speditezza processuale che caratterizza tale tipo di procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 7907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7907 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 26.05.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Romano " N. 807
3. " Giovanni Caso " REGISTRO GENERALE
4. " IT BB " N. 1921/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE EG n. il 25-2-1972
avverso la sentenza 2-10-1997 della Corte di Appello di Trieste Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, dott. Francesco Romano
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso.
F A T T O e D I R I T T O
Con sentenza 2.10.1997 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza 26.9.1996 del IP del Tribunale della stessa città, con la quale DE EG era stato condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e L. 40.000.000 di multa per un duplice episodio di concorso nell'introduzione nel territorio dello Stato e detenzione a scopo di cessione di ingente quantità di sostanza stupefacente (rispettivamente 800 francobolli di LSD e 3000 pastiglie di extasy).
Avverso detta sentenza il DE ha proposto ricorso per cassazione.
Con i motivi del ricorso denunzia in primo luogo nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione dei diritti della difesa e delle norme di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, nonché omessa e illogica motivazione della sentenza di appello. Deduce in primo luogo che, pur essendosi doluto nell'impugnare la sentenza del IP , del diniego dello stesso di rinviare la discussione del processo col rito abbreviato, per "la necessità di poter acquisire i risultati delle complesse indagini nazionali e internazionali determinate dal (suo) decisivo apporto collaborativo", la corte territoriale si era limitata in motivazione ad affermare che il IP non aveva l'obbligo di concedere il rinvio e che comunque, il mancato rinvio non aveva inciso sull'esercizio del diritto di difesa. Con ulteriori motivi in secondo luogo denunzia violazione di norme sostanziali ed illogica motivazione.
Deduce: che secondo i principi affermati dalla più recente giurisprudenza egli aveva, accusando US LI, fornito per primo dati, luoghi, indirizzo preciso e modalità del trasporto, e, conseguentemente, dato un contributo decisivo allo sviluppo dell'indagine, rendendosi meritevole dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, co. VII legge detta;
che la corte territoriale erroneamente aveva ritenuto che quando erano stati da lui forniti "nome ed indirizzo" del fornitore olandese, costui fosse già noto, mentre, in realtà, egli era allora ignoto e le indagini, successivamente svolte in ordine ad altro procedimento avevano soltanto consentito di stabilire che era "un trafficante ancor più noto e pericoloso";
che lascia perplessi l'affermazione della corte, secondo la quale, nonostante le sue dichiarazioni, egli non era riuscito ad interrompere il traffico intercorrente tra l'Olanda e l'Italia. Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
Va anzitutto disattesa la tesi secondo cui ogni qualvolta si profila la possibilità per un imputato, disponibile a collaborare, di ottenere in astratto l'attenuante in discorso, sarebbe doveroso per il giudice che procede attendere l'esito delle indagini, ancorché complesse e lunghe, per stabilire l'entità del contributo dato dalla sua collaborazione.
Ove , infatti , detta tesi trovasse ingresso nell'ordinamento processuale sarebbe, nell'ipotesi innanzi delineata, inibita la possibilità per il giudicabile di accedere al giudizio abbreviato, in aperta collisione con la volontà, da lui personalmente espressa di richiedere tale giudizio ed in palese violazione del principio della speditezza processuale.
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, perché la condotta collaborativa dell'imputato possa integrare l'attenuante in oggetto, deve assumere un duplice connotato, per così dire speculare: la "proficuità" dell'aiuto, che trova riscontro nella "concretezza" del contributo, in termini di apprezzabili risultati nella "sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti", sia nel senso di sottrazione di mezzi finanziari e sostanze stupefacenti, sia nel senso di decremento delle risorse umane mediante la cattura dei soggetti, concorrenti nel reato.
In definitiva elemento indefettibile per la configurabilità dell'ipotesi attenuata è che il comportamento dell'imputato abbia una positiva efficacia impeditiva del realizzarsi di aggravamenti ulteriori dell'attività delittuosa.
Il che non vuol dire che il risultato dell'attività impeditiva, come erroneamente ha affermato la corte territoriale (proposizione questa che questa Corte intende correggere nel senso appresso indicato),debba consistere nel determinare la fine del "mercato di questa sostanza intercorrente tra l'Olanda e l'Italia", (evento di dimensioni superiori a qualunque collaborazione di indagati, conseguibile soltanto con anni di serrate indagini, concordate tra le Polizie dei paesi interessati), ma che detta attività infligga, comunque, un'apprezzabile nocumento all'attività delittuosa e nella specie, al fiorente commercio di stupefacenti dall'Olanda all'Italia. Questa Suprema Corte si è più volte espressa in tal senso e non vi è motivo di modificare tale indirizzo.
Basterà richiamare: la sentenza (Sez. IV, 11.12.1996 in Cass. pen. 1996, 1.13 9), secondo cui "La circostanza attenuante prevista dall'art. 73 comma 7 D.P.R.
9.10.1990 n. 309 presuppone che il contributo operativo di chi voglia avvalersene debba portare ad uno dei seguenti risultati concreti: a) l'interruzione della catena delittuosa in atto o dei suoi effetti (per la configurazione della quale può anche essere sufficiente una circostanziata e tempestiva informazione che consenta di portare all'arresto di altri complici, ancora in attività, o al sequestro di droga in attesa di distribuzione e vendita); b) il colpire i "mezzi di produzione" delle attività delittuose, mediante l'aiuto agli inquirenti per la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. In entrambi i casi, peraltro, occorre una collaborazione qualificata in termini di proficuità, nel senso che l'aiuto fornito deve essere concreto ed efficace";
la sentenza (Sez. IV, 6.3.1997 in Mass. uff. CED, 207.264), secondo cui "L'attenuante di cui all'art. 7, comma settimo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è integrata dal dato oggettivo dell'aiuto concreto per l'interruzione dell'attività delittuosa: concretezza che si misura anche, e soprattutto, con l'impoverimento del mercato, sicché non è necessario un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza";
la sentenza (Sez. IV, 18.7.1996 in Mass. uff. CED, 206.80 5), secondo cui "Ai fini della ravvisabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che si colloca in uno spazio più avanzato rispetto a quello della mera collaborazione informativa, l'operosità di chi voglia avvalersi della detta circostanza deve consentire la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e cioè fare interrompere la catena delittuosa in atto e fare colpire i mezzi di produzione delle attività criminali, in coerenza con i più recenti interventi legislativi, che tendono ad incidere sul sistema patrimoniale e finanziario, provento e strumento, del crimine. Il primo tipo di intervento, per il quale può anche essere sufficiente una concreta ed immediata informazione che consenta l'arresto di altri complici che potrebbero portare ad ulteriori conseguenze l'attività delittuosa, implica un'operosità immediata, prima che si esauriscano le conseguenze del reato e ha finalità essenzialmente di repressione della specifica attività delittuosa. Il secondo, invece, può anche intervenire a distanza di tempo ed ha più accentuate finalità di prevenzione generale, mirando ad impedire non più la realizzazione di conseguenze ulteriori di attività delittuose già commesse bensì la futura perpetrazione di delitti mediante sottrazioni di rilevanti risorse. In ogni caso occorre una collaborazione qualificata dalla proficuità, occorrendo un aiuto del soggetto concreto ed efficace";
la sentenza (Sez. VI, 6.2.1997, in Mass. uff. CED, 206.790), secondo cui "In materia di reati concernenti gli stupefacenti, la concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, della legge 9.10.1990 n. 309, presuppone una particolare efficacia della collaborazione, che deve essere idonea a prevenire la commissione di delitti della stessa specie e deve concretizzarsi in un contributo decisamente rilevante a tal fine".
Poiché, invece, nessun risultato utile in base all'indicazione dell'imputato delle generalità del fornitore dello stupefacente, (la cui personalità sarebbe emersa in tutto il suo spessore delinquenziale in altre successive indagini), è stato conseguito dagli investigatori nel caso di specie, la dichiarazione suddetta potrà dare spazio soltanto all'applicazione dell'attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. (nel caso puntualmente concesse), ma non a quella invocata che assicura un premio (riduzione della pena dalla metà a 2/3) ben più significativa in termini di trattamento sanzionatorio.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
L A C O R T E D I C A S S A Z I O N E
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1998