Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 7907
CASS
Sentenza 26 maggio 1998

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In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, può integrare gli estremi dell'attenuante di cui al comma settimo dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 solo un comportamento che dia luogo a un contributo proficuo e concreto che conduca a risultati apprezzabili ai fini della sottrazione all'associazione di risorse decisive per la commissione dei delitti; il che può avvenire attraverso una decurtazione di mezzi finanziari o di sostanze stupefacenti dell'associazione medesima, oppure attraverso un decremento dei partecipi al sodalizio, per effetto della cattura di soggetti concorrenti nel reato.

In tema di giudizio abbreviato, quando si proceda per un reato concernente il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga invocata l'attenuante di cui al comma settimo dell'art. 73 del d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, è da escludere che il giudice debba o possa attendere l'esito delle indagini per stabilire l'entità del contributo offerto dalla collaborazione dell'imputato: tale eventualità, infatti, si porrebbe in stridente contrasto con la volontà espressa dallo stesso imputato al momento della richiesta volta alla celebrazione del giudizio "allo stato degli atti", in palese violazione anche del principio di speditezza processuale che caratterizza tale tipo di procedimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 7907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7907
Data del deposito : 26 maggio 1998

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