Sentenza 3 novembre 1997
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la esclusione di una attenuante ad opera del giudice di secondo grado, costituisce di per sè, in mancanza di impugnazione da parte del P.M., una "reformatio in peius" non consentita, pur se risulti non modificata l'entità della pena. (Nella concreta fattispecie, la Corte di Cassazione, enunciando il principio di cui in massima, ha censurato la decisione della Corte di Assise di Appello che, pur in mancanza di impugnazione da parte del P.M., aveva negato, in un caso di concorso in omicidio ed altri reati connessi, la sussistenza dell'ipotesi attenuata del concorso anomalo di cui all'art.116 cod.pen.. In motivazione, il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato che l'impugnata decisione era altresì da censurare atteso che la ricostruzione del fatto in termini di concorso effettivo, e non anomalo, costituiva una immutazione del fatto e non soltanto una diversa qualificazione giuridica del fatto stesso, in quanto altro è accertare la non partecipazione, neppure sotto il profilo psicologico, al delitto, ed altro è accertare la partecipazione quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/1997, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 03/11/1997
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N.1503
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI BRUNO " N.28763/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AS CA n. il 29.04.1970
2) TA MA n. il 23.08.1965
avverso sentenza del 18.03.1997 C. ASS. APP. di ROMA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Salgano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Svolgimento del processo.
Il 1.4.1993 era stato rinvenuto il cadavere di LL TE. Come in seguito accerterà la perizia medico - legale, questi era stato colpito al collo con un'arma tagliente (un taglierino) ed era stato quasi del tutto decapitato.
A circa un anno di distanza dal delitto, a seguito di una intercettazione (ambientale trattavasi di una conversazione tra D'AS NL con la madre e lo zio di lui) le indagini si indirizzavano sul predetto D'AS e su TA IM. Quest'ultimo ammetteva di avere personalmente sgozzato il LL, ma sosteneva di avere agito in quanto il LL, a seguito di una discussione avuta col D'AS a proposito di una partita di droga, (il primo avrebbe preteso dal secondo la consegna della sostanza stupefacente) aveva estratto una pistola e li aveva minacciati. Secondo il TA, inoltre, il D'AS, pur presente, sarebbe rimasto quale mero spettatore dell'omicidio. Anche il D'AS, così come già nella conversazione con i parenti, intercettata, dava dei fatti una analoga versione, pur invertendo le parti a proposito dell'affare riguardante la droga.
Nelle loro successive dichiarazioni, poi, i prevenuti ammettevano di essersi impossessati della ingente somma di denaro che il LL aveva con sè.
Il D'AS ed il TA venivano rinviati a giudizio davanti alla Corte d'assise di Roma per rispondere dei reati di omicidio, rapina aggravata, porto illegale di un taglierino, detenzione e cessione di sostanza stupefacente.
Con sentenza 15.02.1996 la Corte d'assise di Roma riteneva il D'AS e il TA colpevoli dei reati di omicidio, e rapina escludeva l'aggravante (inizialmente contestata) delle sevizie, applicava ad entrambi le attenuanti generiche ed al D'AS anche l'attenuante di cui all'art. 116 c.p., riteneva le attenuanti equivalenti all'unica aggravante ravvisata (di cui all'art. 61 n. 2 c.p.) e condannava il D'AS alla pena di anni 23 ed il TA alla pena di anni 25 di reclusione. La Corte inoltre condannava entrambi gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite;
e li assolveva infine dal reato di detenzione di sostanza stupefacente perché il fatto non sussiste.
Proponevano appello gli imputati. Con sentenza 18.03.1997 la Corte d'assise di appello di Roma confermava la sentenza della Corte d'assise di Roma 15.02.1996, salva la qualificazione della partecipazione dell'imputato D'AS NL al delitto di omicidio come concorso a sensi dell'art. 110 c.p. eliminando conseguentemente l'attenuante di cui all'art. 116 comma 2 c.p. Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione sia il D'AS che il TA.
I motivi proposti dal D'AS sono i seguenti:
1) Carente e manifesta illogicità della motivazione della sentenza nell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli (omicidio a scopo di rapina). Il D'AS sarebbe rimasto mero spettatore dell'omicidio; che, in ogni caso sarebbe stato determinato da una situazione di legittima difesa. La ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza impugnata sarebbe viziata da irrazionalità.
Comunque avrebbe dovuto essere esclusa l'aggravante di cui all'art.61 n. 2 c.p. Infatti l'omicidio sarebbe scaturito dalla improvvisa e imprevedibile reazione del TA e non sarebbe quindi stato finalizzato allo impossessamento del denaro.
2) Carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla eliminazione della attenuante di cui all'art. 116 c. p.. Per quanto sopra detto, l'omicidio non sarebbe stato voluto,
nemmeno sotto il profilo della eventualità, dal D'AS. Pertanto avrebbe dovuto essere confermata l'attenuante, già ravvisata dai Giudici di primo grado del concorso anomalo, a sensi dell'art. 116 c.p. Si sarebbe inoltre dovuta applicare la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. 3) Mancata e illogica motivazione a proposito della determinazione della pena e al giudizio di comparazione fra le attenuanti e l'aggravante.
I Motivi proposti dal TA sono i seguenti:
1) Carenza e illogicità della motivazione a proposito della ricostruzione dei fatti. L'analisi dell'episodio criminoso effettuata dai Giudici di merito non corrisponderebbe agli elementi acquisiti. Sarebbe pertanto del tutto arbitrario ritenere che l'omicidio sia stato conseguenza di un preciso disegno criminoso volto all'impossessamento del denaro che il LL aveva con sè. Al contrario gli elementi acquisiti porterebbero a ritenere l'omicidio scaturito da una sorta di "raptus" del TA, il quale comunque avrebbe reagito alla minaccia altrui.
2) Violazione di legge a proposito della reiezione dell'istanza difensiva diretta ad ottenere l'espletamento di perizia psichiatrica sull'imputato. La Corte d'assise d'appello non avrebbe dovuto negare la rinnovazione del dibattimento. Si imponeva l'espletamento di perizia psichiatrica dal momento che il TA aveva subito in passato ben tre traumi cranici ed aveva evidenziato un disturbo di personalità "borderline". Del resto le stesse modalità dell'omicidio indicherebbero un comportamento ossessivo, abnorme, irrazionale.
Motivi della decisione.
1) Con il primo motivo sia il D'AS che il TA deducono l'illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado in merito alla ritenuta responsabilità del ricorrente D'AS in ordine al reato di omicidio, in merito alla sussistenza, a proposito dell'omicidio, del nesso teleologico con (a rapina, ed in merito alla esclusione della scriminante della legittima difesa. I Giudici di secondo grado avrebbero ricostruito i fatti in modo irrazionale ritenendo che il D'AS, nel raccontare l'omicidio allo zio ST, sarebbe stato consapevole della intercettazione della conversazione e così avrebbe volutamente ricostruito l'episodio in modo da precostituirsi una tesi favorevole (legittima difesa). Inoltre la ricostruzione dei fatti effettuata dai Giudici di appello (secondo cui l'omicidio sarebbe avvenuto all'interno dell'automobile e con la necessaria e diretta collaborazione del D'AS) contrasterebbe con i risultati della perizia medico - legale. In terzo luogo la pistola che gli imputati assumono essere stata impugnata minacciosamente contro di loro dal LL non venne mai concretamente cercata.
Aggiungono i ricorrenti: che la presenza del TA (a differenza di quanto ritenuto dai Giudici di secondo grado) non era funzionale alla commissione dell'omicidio ma doveva servire come garanzia del contratto relativo alla sostanza stupefacente;
che il TA stesso ha sempre scagionato il D'AS dicendo che questi era rimasto come inerte, sconvolto dalla furia aggressiva del TA medesimo;
che pertanto l'omicidio ha scaturito da una sorta di "raptus" del TA, le cui condizioni psichiche sarebbero anormali.
Si osserva al riguardo che, indipendentemente dalla esattezza delle più specifiche, rispettive motivazioni (che di certo non coincidono) le sentenze di primo e di secondo grado hanno comunque dimostrato alcuni punti fondamentali dell'episodio in esame, che sono:
- l'omicidio venne commesso dal TA;
il D'AS era, quanto meno, presente al fatto i due si erano incontrati e poi avevano fatto salire a bordo della automobile il LL, recandosi in luogo appartato;
- c'era stata, tra il D'AS e il LL discussione a proposito di una partita di droga che il primo avrebbe dovuto consegnare al secondo;
- il D'AS e il TA, subito dopo l'omicidio, si impossessarono della ingente somma di denaro che la vittima aveva con sè. E bruciarono l'automobile sulla quale avevano accolto il LL. Sulla base di questa incontestata ricostruzione dei fatti, nessuna censura può muoversi al giudizio di merito secondo cui entrambi gli imputati sono responsabili di rapina.
In vero i Giudici di primo e di secondo grado hanno accertato che il D'AS e il TA erano ben consapevoli del possesso della ingente somma di denaro da parte del LL.
L'averlo fatto salire a bordo dell'automobile, l'averlo accompagnato in luogo solitario, l'essersi subito allontanati prendendo il borsello contenente il denaro, rivela la comune volontà di impossessarsi della ingente somma, vincendo la resistenza della vittima.
Nessuna censura, inoltre, può muoversi ai giudizi di merito in ordine al fatto che l'omicidio venne consumato per commettere la rapina o comunque nel corso della consumazione della rapina;
sicché va ravvisata l'aggravante del nesso teleologico.
La tesi della difesa, secondo cui l'omicidio sarebbe scriminato da una situazione di legittima difesa non può essere accolta. L'esistenza della pistola non solo non è stata provata, ma resta una mera affermazione, gratuita, non supportata da alcun elemento di sostegno ed anzi resa molto improbabile da ragioni di logica. Che il D'AS l'abbia indicata nella conversazione (intercettata) con i suoi familiari, non ha alcuno specifico rilievo. Anche a non volere seguire il ragionamento della Corte d'assise d'appello (secondo cui il D'AS avrebbe saputo della intercettazione dallo zio ST, il quale era un collaboratore di giustizia, e avrebbe così a bella posta Costruito il fatto in modo a se favorevole) pare corretta la considerazione che, anche parlando in modo del tutto naturale con i parenti era ben logico che il D'AS non volesse sembrare ai loro occhi complice di un omicida e dicesse, quindi, che l'uccisione era comunque scaturita dall'altrui minaccia. La circostanza dell'esistenza della pistola Può quindi ben essere ritenuta un espediente difensivo sia allorché viene indicata al giudice sia che allorché viene indicata, in una conversazione privata, ai propri congiunti.
Esatte appaiono poi le considerazioni dei Giudici di merito a proposito della inverosimiglianza e illogicità dell'atteggiamento attribuito al LL: se davvero vi fu una discussione relativa ad una partita di droga, una volta appreso che la droga non c'era, la minaccia con la pistola diventava priva di ogni senso. Ma, come sopra si è già precisato, la realtà è che l'avere fatto salire il LL sulla propria automobile, l'essersi portati in luogo isolato, l'essere in due "contro" uno, l'avere a disposizione uno strumento molto offensivo come il taglierino, rive a un atteggiamento potenzialmente aggressivo proprio da parte del D'AS e del TA e costituisce prova di una volontà quanto meno di rapinare. Cosicché i ruoli devono ritenersi rovesciati nel senso che gli aggressori erano i due imputati e l'aggredito era il LL. Di talché se per caso quest'ultimo avesse preso una pistola, il suo sarebbe stato un atteggiamento non offensivo ma difensivo, (del possesso del denaro) di fronte al quale gli imputati avrebbero dovuto desistere dalla loro aggressione e non a loro volta esplodere in una drammatica e spaventosa violenza omicida. Una così clamorosa, crudelissima, spietata violenza, non si concilia proprio con una necessità difensiva, quale prospettata dai ricorrenti.
2) Con altro motivo il D'AS ha chiesto l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. Anche questo motivo è infondato.
La sentenza della Corte d'assise d'appello ha motivato correttamente l'esclusione della diminuente sotto due profili uno di rito (l'inapplicabilità del rito abbreviato allorché sulla base delle contestazioni la pena applicabile potrebbe essere l'ergastolo come appunto nella specie dal momento che l'imputazione era di omicidio aggravato a sensi dell'art.61 n.2 c.p.); un altro di sostanza, dal momento che la complessità del caso e le esigenze istruttorie dibattimentali, accresciute da istanze di rinnovazione del dibattimento degli stessi imputati, non consentivano che si procedesse coi rito abbreviato.
3) Pure infondato è il secondo motivo proposto dal TA. La sentenza d'appello ha adeguatamente motivato sul punto della reiezione dell'istanza di perizia psichiatrica. Ha così chiarito come i pretesi traumi cranici riportati dal soggetto fossero di lievissima entità, come la pretesa malattia psichiatrica non dovesse considerarsi tale (la cosiddetta personalità "borderline" non implica ancora l'esistenza di una patologia mentale in conseguenza della quale la capacità di intendere e di volere ne risulti grandemente scemata od esclusa;
essa si colloca nel campo delle nevrosi piuttosto che in quello delle psicosi), e come le modalità della condotta, nel loro complesso, dimostrassero lucidità e non indicassero affatto il mancato controllo ne' della coscienza ne' della volontà.
In quanto sufficientemente motivato, questo è un giudizio di merito che non può essere modificato in questa sede.
4) È invece fondato il secondo motivo del ricorso del D'AS col quale egli lamenta che la Corte d'assise d'appello abbia (sia pur tenendo ferma la pena) negato la sussistenza del concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. Al riguardo si osserva che, sollevato il problema relativo all'applicazione o meno della attenuante, tramite uno specifico motivo del ricorso era consentito, in sede di discussione, portare nuovi argomenti a sostegno della tesi del ricorrente, ancorché non indicati nel ricorso medesimo.
E allora va accolta l'argomentazione svolta in sede di discussione, che pare assorbente rispetto alle altre.
Secondo tale argomentazione, siccome la Corte d'assise di primo grado aveva ravvisato l'attenuante di cui all'art. 116 c.p. e siccome sul punto non c'era stata impugnazione, quella pronuncia doveva considerarsi un giudicato parziale, ormai immodificabile, della sentenza di primo grado.
Tale osservazione è condivisibile. Ravvisando il concorso a sensi dell'art. 110 c.p. (escluso invece dalla Corte di primo grado) la Corte d'assise d'appello ha violato il principio del "devolutum". La Corte, in verità, ha ritenuto che fosse sempre consentito, immodificato il fatto, dare al fatto stesso una definizione giuridica diversa,(tenendo peraltro ferma l'entità della sanzione al fine di non violare il principio della "reformatio in peius"). Ma, così facendo, è incorsa in errore sotto diversi profili:
- innanzi tutto non ha considerato che, nella specie, una valutazione giuridica del fatto era già avvenuta ad opera dei Giudici di primo grado: e, non essendovi stata impugnazione sul punto, quella valutazione doveva considerarsi ormai immodificabile;
- in secondo luogo, ancorché l'entità della pena non fosse stata modificata, l'esclusione stessa della attenuante costituiva di per se una "reformatio in peius"; non consentita non essendovi impugnazione da parte del P.M. (in vero la sussistenza dell'attenuante, a fronte di una impugnazione della difesa, avrebbe potuto portare ad una diversa e più favorevole, risposta sanzionatoria)
- in terzo luogo non è vero che, nella specie, l'esclusione del concorso anomalo costituisca soltanto una diversa qualificazione giuridica del fatto;
è vero invece che la ricostruzione del fatto in termini di concorso effettivo non anomalo, costituisce una imputazione del fatto. Altro, infatti, è accertare la non partecipazione, neppure sotto il profilo psicologico, al delitto;
altro è accertare la partecipazione quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale. Anche per ciò, quindi, la Corte d'assise d'appello non poteva pervenire alla decisione censurata.
In conclusione: mentre il ricorso del TA deve essere rigettato, quello del D'AS va accolto nella sola parte riguardante la mancata applicazione, anche da parte dei Giudici di secondo grado, della attenuante di cui all'art. 116 c.p. Per questa sola parte dunque la sentenza deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Roma per nuovo giudizio ove verrà tenuto conto della sussistenza della attenuante in questione.
Va solo aggiunto che i motivi del ricorso riguardanti la diversa valutazione dell'incidenza delle circostanze attenuanti verranno presi in considerazione del Giudice del rinvio nel nuovo giudizio, ove andrà nuovamente esaminato, alla luce della odierna decisione di questa Corte, il rapporto tra circostanza aggravante e circostanze attenuanti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'AS NL sul punto della esclusione della attenuante di cui all'art. 116 c.p. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso del D'AS e rigetta il ricorso di TA IM che condanna ai pagamento delle spese processuali nonché di quelle sostenute dalla parte civile che liquida in complessive lire 2.060.000 di cui 2 milioni di onorari. Così deciso in Roma, il 3 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1998