Sentenza 23 novembre 2012
Massime • 1
Non è impugnabile l'ordinanza con cui il giudice rigetti la richiesta di sospensione dell'attività processuale del giudice ricusato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2012, n. 20101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20101 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 23/11/2012
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1621
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 23831/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO IO N. IL 23/05/1955;
avverso l'ordinanza n. 680/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del 30/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
lette le conclusioni del PG Dott. Riello Luigi che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Padova rigettava l'istanza di sospensione del processo proposta da OL CI in relazione a una dichiarazione di ricusazione presentata alla Corte d'appello di Venezia, rilevando che tale dichiarazione era reiterativa di altre già dichiarate inammissibili. Propone ricorso per cassazione (seguito da memoria) lo OL, contestando fra l'altro l'assunto posto a base del rigetto. Il ricorso è inammissibile.
Invero, l'ordinanza che ha negato la chiesta sospensione, indipendentemente dal motivo su cui si è basata, non rientra fra alcuno degli atti impugnabili, secondo le norme che regolano i mezzi di impugnazione, ed è quindi inoppugnabile a sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 1. Fra l'altro, la legge attribuisce alla Corte d'appello investita dell'istanza di ricusazione il potere di disporre la sospensione (art. 41 c.p.p., comma 2), e il divieto, per il giudice ricusato, di compiere qualsiasi atto del procedimento, scatta solo dopo l'accoglimento della ricusazione (art. 42 c.p.p., comma 1), mentre, in pendenza dell'istanza, c'è solo il divieto di pronunciare sentenza (art. 37 c.p.p., comma 2: v. anche Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, Rv. 249735). Alla inammissibilità del ricorso consegue art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione del motivo della inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013