Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
È inammissibile, per carenza d'interesse, l'appello incidentale proposto dall'imputato che, sia pure evocato nel giudizio di appello a seguito di impugnazione del P.G., sia stato assolto in primo grado con la formula "il fatto non sussiste".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2012, n. 23253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23253 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 15/05/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 806
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 11893/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DI DI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 25/05/2010 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Roberto Russo, che si è riportato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. DI DI propone ricorso avverso la sentenza del 25 maggio 2010 con la quale la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha affermato la sua responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. condannandola alla pena di mesi quattro di reclusione, con la sospensione condizionale e non menzione.
Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza d'appello per erronea applicazione della legge penale ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) per avere il giudice di secondo grado dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla difesa, ritenendolo estraneo rispetto ai motivi d'appello proposti dal Pg, laddove i punti 4 e 5 del proprio gravame insistevano su elementi posti in dubbio dall'appello della parte pubblica, ed in particolare sulla possibilità di qualificare giuridicamente l'azione compiuta dall'interessata ai sensi dell'art. 336 cod. pen.. 2. Con il secondo motivo si denuncia analoga violazione osservando che la contestazione si riferisce genericamente a frasi pronunciate da entrambi gli imputati, non attribuite ad essi singolarmente, il che non permette di valutare il fatto reato contestato all'interessata, che non risulta definito con chiarezza, non permettendo l'elaborazione delle strategie difensive.
3. Si eccepisce ulteriore violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 336 cod. pen., per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto integrato il reato nella sola evocazione della possibilità di rivolgersi al superiore gerarchico dei vigili;
entrati in contrasto con l'odierna ricorrente, evocazione che, in conformità alle valutazioni operate dalla Corte di legittimità in situazioni analoghe, non integra l'ipotesi di reato.
4. Si lamenta l'ultimo, difetto ed illogicità della sentenza, nella parte in cui non valuta come indicativa della mancanza di effettiva volontà dell'agente di sollecitare l'intervento del superiore gerarchico la circostanza che l'interessata chiamò una pattuglia della polizia, a dimostrazione di assenza di volontà intimidatoria, che permette di escludere la sussistenza del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L'eccezione in rito manifesta la sua infondatezza, ove valutata unitamente alla motivazione del provvedimento impugnato sul punto, che viene ignorato nel ricorso. Rileva correttamente il primo giudice che, perché possa qualificarsi incidentale, l'appello deve tendere ad una modifica della pronuncia impugnata, istanza non formulabile dalla parte che, sia pure evocata nel giudizio di secondo grado a seguito di impugnazione del P.g., risultava assolta con la formula il fatto non sussiste dal giudice di primo grado. Rispetto a tale pronuncia l'odierna ricorrente non poteva conseguentemente sollecitare alcuna istanza di modifica, per difetto di interesse. Del resto la decisione richiamata, oltre a non essere stata impugnata sul principio di diritto applicato, non ha prodotto nel concreto alcuna limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, poiché il giudice di merito ha correttamente valutato il contenuto dell'atto, qualificandolo come memoria, confrontandosi con le deduzioni in essa contenute.
Conseguentemente l'impugnazione sul punto risulta, anche sotto questo profilo, priva di interesse, il che impone di valutare inammissibile il primo motivo di ricorso.
2. Il rilievo attinente alla pretesa nullità della contestazione non tiene conto, in senso contrario, della specificazione contenuta nell'accusa delle frasi pronunciate nell'occasione e della contestazione del reato in forma concorsuale, ponendo in realtà il diverso problema dell'attribuzione delle specifiche espressioni all'interessata o al marito coimputato, per il quale è intervenuta sentenza definitiva di assoluzione.
In realtà l'esame della contestazione consente di accertare che in essa siano stati chiaramente riportate le espressioni ritenute lesive, attribuendo l'azione ad entrambi gli imputati, mentre, a seguito dell'accertamento svolto in sede istruttoria dibattimentale, che ha condotto chiaramente ad attribuire la prima frase al marito e la seconda alla moglie, si è giunti all'esclusione della consumazione del reato in forma concorsuale ed all'individuazione, quale unico autore dell'illecito, l'odierna ricorrente con modifica dell'accusa che, non producendo attribuzione di un fatto storicamente nuovo all'interessata, ed escludendo conseguentemente una limitazione del suo diritto di difesa, non è produttiva della nullità evocata (principio pacifico;
per tutte Sez. 5, Sentenza n. 16548 del 03/04/2006, dep. 16/05/2006, imp. Pannella, Rv. 234447).
3. La contestazione riguardante l'insussistenza del reato come contestato non si confronta con l'effettivo contenuto della frase pronunciata dalla donna, che non si è limitata ad evocare l'intervento dei superiori, poiché tale affermazione è stata preceduta da un'espressione chiaramente minacciosa, costituita dalla perentoria sollecitazione ad andarsene, "altrimenti per voi finisce male" e seguita dall'evocazione della possibilità di incidere sul loro licenziamento che, se in astratto potrebbe essere collegata al diritto del cittadino di far accertare la legalità dell'azione compita dal pubblico ufficiale, nel concreto, ove viene richiamata a seguito della minaccia riportata, ne rende ancor più concreta la sua efficacia.
Le pronunce di legittimità richiamate dalla difesa a sostegno della tesi dell'assenza di minaccia si riferiscono ad espressioni evocative dei possibili controlli successivi sull'attività del pubblico ufficiale, laddove nella specie si connette all'espressione intimidatoria sopra testualmente richiamata, che con valutazione ex ante, che si impone per la qualificazione dei fatti, non appare ne' generica, ne' priva della forza intimidatrice astratta, tanto più percepibile nella specie ove, neppure in via astratta, viene allagata l'illegittimità del comportamento realizzato dagli agenti, che avrebbe potuto fondare la legittima evocazione di controlli superiori.
La situazione di fatto descritta in sentenza, e non contestata nel ricorso, risulta al contrario richiamare una proterva opposizione all'azione di controllo demandata dai pubblici ufficiali, di cui l'espressione minacciosa richiamata costituisce manifestazione della volontà oppositrice dell'agente, che realizza l'elemento costitutivo del delitto contestato.
4. Del tutto inconferente, rispetto all'accertamento dell'elemento psicologico del reato,è la valutazione dell'azione di sollecitazione dell'intervento della polizia, ascrivibile al marito della donna, nei cui confronti è stata pronunciata assoluzione definitiva, invece che dei superiori dei vigili, poiché, come è evidente dalla frase riportata nel capo di imputazione, nella ritenuta minaccia non risulta integrata l'evocazione dei superiori. Del resto, poiché l'inciso sopra riportato risulta idoneo e sufficiente ad integrare il reato, tanto più in quanto, ancora allo stato del tutto gratuito ed ingiustificato, il comportamento del coimputato nel grado di merito risulta del tutto irrilevante ai fine di escludere l'elemento psicologico del reato nell'odierna ricorrente, che va valutato con riferimento al momento consumativo dell'azione, Individuabile nella formulazione della frase, antecedente rispetto alla condotta del terzo, sopraggiunta rispetto a tale indicazione.
5. L'infondatezza del motivi di ricorso ne impone il rigetto;
ciò comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012