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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13461/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13461/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti BRESCIANI SABRINA e CECCATELLI FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. GENCHI GIULIANA resistente con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale Avv. PEDERSOLI BATTISTA
CONCLUSIONI
Con note scritte del 15/4/2025 le parti e il Curatore speciale hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) Affidamento condiviso delle minori, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. 2) Al fine di introdurre gradualmente le frequentazioni ed i pernottamenti con il padre le parti così concordano: il padre sino alla fine del mese di maggio 2025 vedrà e terrà con sé le figlie ogni domenica dalle ore 10.00 sino alle 20.00 con cena fatta. Dal mese di Giugno
2025 si introdurrà una notte al mese dal Sabato pomeriggio ore 16.00 sino alla Domenica alle ore
20.00 (cena fatta) ferme le altre tre domeniche sempre dalle ore 10 sino alle 20.00 con cena fatta.
Dal mese di Agosto 2025 si introdurranno due notti a settimane alterne dal Sabato pomeriggio dalle
1 ore 16.00 sino alle 20,00 della Domenica, ferme le altre due domeniche stesso orario. Pasqua 2025: domenica con il papà e lunedì con la mamma Pasqua 2026 e a seguire: tre giorni con il papà e tre con la mamma ad anni alterni. Estate 2025: cinque giorni con il papà nel mese di agosto. Estate
2026 e a seguire: due settimane non consecutive con il papà nel mese di agosto. Natale 2025 e a seguire: una settimana con la mamma e una con il papà anche alternando il giorno di Natale e la vigilia. Dal 2026 ad aggiunta il padre terrà le figlie il Mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 20,00, fatti salvi diversi accordi intercorsi tra i coniugi. 3) Stabilire a carico del signor l'obbligo di Pt_1
versare alla signora tramite bonifico un assegno a titolo di concorso nel Controparte_1
mantenimento delle figlie la complessiva somma di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) pari ad €
175,00 (Euro centosettantacinque/00) per ciascuna figlia, da versarsi entro il 10 di ogni mese, somma dovuta sino all'indipendenza economica delle stesse e soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese per la salute, spese per l'istruzione e spese per la custodia, che si rendessero necessarie per le figlie, purché debitamente documentate conformemente a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Brescia. 4) Il sig. rinuncia in favore della sig. all'assegno unico universale, il quale sarà Pt_1 Controparte_1
percepito al 100% dalla madre. 5) Al fine di risolvere bonariamente il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, il sig. verserà alla signora tramite bonifico la Pt_1 CP_1 somma mensile di € 50,00 a decorrere dal mese di maggio 2025 sino all'estinzione del debito ammontante alla somma di € 1.050,00. Detto importo andrà a sommarsi all'assegno di mantenimento. 6) Disporre che i Servizi Sociali competenti per territorio provvedano ad attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata di un anno e mezzo con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per i minori alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
7) Autorizzare il consenso reciproco alla richiesta ed ottenimento dei documenti validi per l'espatrio anche dei minori. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1/12/2021, ha assunto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile in data 1/10/2008 in Senegal con , atto non trascritto in Italia, e che Controparte_1 dall'unione sono nate le figlie (n. 15/5/2015) e (n. 22/6/2017). Persona_1 Per_2
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale e delle statuizioni accessorie inerenti alla prole.
Parte resistente si è costituita in giudizio e, nulla opponendo alla domanda sullo status familiae, ha contestato le deduzioni ed allegazioni avversarie.
2 Con ordinanza presidenziale del 9/11/2022, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente ed in via temporanea ed urgente sono stati adottati i seguenti provvedimenti: “1. autorizza le parti a vivere separatamente nel reciproco rispetto.
2. Incarica i servizi sociali competenti per Desenzano di proseguire gli incontri protetti come dagli stessi proposti 3. in relazione alla nuova moglie del ricorrente si incaricano ulteriormente i servizi di Desenzano di verificare la possibilità di incontri liberi con il padre ed eventualmente la nuova moglie, in relazione al gradimento registrato dalle bimbe, allo stato senza pernottamento, nonché di verificare la idoneità domiciliare per eventuali pernottamenti 4. di inserire se ritenuto possibile incontri liberi fra il padre e le figlie con cadenza settimanale senza pernottamento, eventualmente alla presenza della nuova moglie senegalese.
Richiede quindi una relazione su quanto compiuto e in special modo sull'atteggiamento delle minori verso il padre entro il 30 maggio 2023. […]. Il sig. rinuncia in favore della sig. Pt_1 CP_1 all'assegno unico, impegnandosi a firmare tutta la documentazione esistente ed a fornire i suoi
[...]
dati, ed acconsentendo al versamento alla stessa del 100 % di quanto a tal titolo spettante, poiché le minori sono collocate presso la madre. In relazione a ciò il contributo al mantenimento viene ridotto a 400,00 euro complessivi (200,00 a figlia) a far tempo dalla percezione dell'intero assegno”.
Pronunciata la sentenza non definitiva relativa allo status, con note scritte del 15/4/2025, le parti hanno assunto di avere raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
A seguito della rimessione al Collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18/9/2025.
***
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 4966/2024, pubblicata il 3/12/2024, sul punto pertanto nulla è più da decidere.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse morale e materiale delle figlie minori della coppia, che si è omesso di sentire perché
l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce della tenera età di costoro.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
2. dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio provvedano ad attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata di un
3 anno e mezzo con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per i minori alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
3. compensa per intero le spese processuali.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18/9/2025.
Si comunichi:
- alle parti costituite;
- al Curatore speciale;
- ai Servizi sociali . Controparte_2
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13461/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti BRESCIANI SABRINA e CECCATELLI FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. GENCHI GIULIANA resistente con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale Avv. PEDERSOLI BATTISTA
CONCLUSIONI
Con note scritte del 15/4/2025 le parti e il Curatore speciale hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) Affidamento condiviso delle minori, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. 2) Al fine di introdurre gradualmente le frequentazioni ed i pernottamenti con il padre le parti così concordano: il padre sino alla fine del mese di maggio 2025 vedrà e terrà con sé le figlie ogni domenica dalle ore 10.00 sino alle 20.00 con cena fatta. Dal mese di Giugno
2025 si introdurrà una notte al mese dal Sabato pomeriggio ore 16.00 sino alla Domenica alle ore
20.00 (cena fatta) ferme le altre tre domeniche sempre dalle ore 10 sino alle 20.00 con cena fatta.
Dal mese di Agosto 2025 si introdurranno due notti a settimane alterne dal Sabato pomeriggio dalle
1 ore 16.00 sino alle 20,00 della Domenica, ferme le altre due domeniche stesso orario. Pasqua 2025: domenica con il papà e lunedì con la mamma Pasqua 2026 e a seguire: tre giorni con il papà e tre con la mamma ad anni alterni. Estate 2025: cinque giorni con il papà nel mese di agosto. Estate
2026 e a seguire: due settimane non consecutive con il papà nel mese di agosto. Natale 2025 e a seguire: una settimana con la mamma e una con il papà anche alternando il giorno di Natale e la vigilia. Dal 2026 ad aggiunta il padre terrà le figlie il Mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 20,00, fatti salvi diversi accordi intercorsi tra i coniugi. 3) Stabilire a carico del signor l'obbligo di Pt_1
versare alla signora tramite bonifico un assegno a titolo di concorso nel Controparte_1
mantenimento delle figlie la complessiva somma di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) pari ad €
175,00 (Euro centosettantacinque/00) per ciascuna figlia, da versarsi entro il 10 di ogni mese, somma dovuta sino all'indipendenza economica delle stesse e soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese per la salute, spese per l'istruzione e spese per la custodia, che si rendessero necessarie per le figlie, purché debitamente documentate conformemente a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Brescia. 4) Il sig. rinuncia in favore della sig. all'assegno unico universale, il quale sarà Pt_1 Controparte_1
percepito al 100% dalla madre. 5) Al fine di risolvere bonariamente il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, il sig. verserà alla signora tramite bonifico la Pt_1 CP_1 somma mensile di € 50,00 a decorrere dal mese di maggio 2025 sino all'estinzione del debito ammontante alla somma di € 1.050,00. Detto importo andrà a sommarsi all'assegno di mantenimento. 6) Disporre che i Servizi Sociali competenti per territorio provvedano ad attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata di un anno e mezzo con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per i minori alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
7) Autorizzare il consenso reciproco alla richiesta ed ottenimento dei documenti validi per l'espatrio anche dei minori. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1/12/2021, ha assunto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile in data 1/10/2008 in Senegal con , atto non trascritto in Italia, e che Controparte_1 dall'unione sono nate le figlie (n. 15/5/2015) e (n. 22/6/2017). Persona_1 Per_2
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale e delle statuizioni accessorie inerenti alla prole.
Parte resistente si è costituita in giudizio e, nulla opponendo alla domanda sullo status familiae, ha contestato le deduzioni ed allegazioni avversarie.
2 Con ordinanza presidenziale del 9/11/2022, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente ed in via temporanea ed urgente sono stati adottati i seguenti provvedimenti: “1. autorizza le parti a vivere separatamente nel reciproco rispetto.
2. Incarica i servizi sociali competenti per Desenzano di proseguire gli incontri protetti come dagli stessi proposti 3. in relazione alla nuova moglie del ricorrente si incaricano ulteriormente i servizi di Desenzano di verificare la possibilità di incontri liberi con il padre ed eventualmente la nuova moglie, in relazione al gradimento registrato dalle bimbe, allo stato senza pernottamento, nonché di verificare la idoneità domiciliare per eventuali pernottamenti 4. di inserire se ritenuto possibile incontri liberi fra il padre e le figlie con cadenza settimanale senza pernottamento, eventualmente alla presenza della nuova moglie senegalese.
Richiede quindi una relazione su quanto compiuto e in special modo sull'atteggiamento delle minori verso il padre entro il 30 maggio 2023. […]. Il sig. rinuncia in favore della sig. Pt_1 CP_1 all'assegno unico, impegnandosi a firmare tutta la documentazione esistente ed a fornire i suoi
[...]
dati, ed acconsentendo al versamento alla stessa del 100 % di quanto a tal titolo spettante, poiché le minori sono collocate presso la madre. In relazione a ciò il contributo al mantenimento viene ridotto a 400,00 euro complessivi (200,00 a figlia) a far tempo dalla percezione dell'intero assegno”.
Pronunciata la sentenza non definitiva relativa allo status, con note scritte del 15/4/2025, le parti hanno assunto di avere raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
A seguito della rimessione al Collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18/9/2025.
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La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 4966/2024, pubblicata il 3/12/2024, sul punto pertanto nulla è più da decidere.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse morale e materiale delle figlie minori della coppia, che si è omesso di sentire perché
l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce della tenera età di costoro.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
2. dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio provvedano ad attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata di un
3 anno e mezzo con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per i minori alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
3. compensa per intero le spese processuali.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18/9/2025.
Si comunichi:
- alle parti costituite;
- al Curatore speciale;
- ai Servizi sociali . Controparte_2
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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