TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/10/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1943/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1943/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente ad Argenta (FE), frazione Longastrino, in Via Rodolfo Morandi n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Galli del Foro di Ravenna (Cod. Fisc. , Fax 0545 935364, C.F._2
PEC: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Email_1
Bagnacavallo (RA) in Via Mazzini n. 37
e
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Controparte_2 C.F._3 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Emilia Bellosi del Foro di Ravenna (Cod. Fisc. PEC: C.F._4
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Email_2
Ravenna (RA) in Via Le Corbusier n. 33
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 settembre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di NS (RA) in data 09.09.2001; che dalla unione coniugale sono nati i figli Per_1
, a Lugo (RA) il 31.12.2005, e a Lugo (RA) il 08.01.2008, il primo studente
[...] Persona_2 universitario e la seconda studente di scuola media superiore, entrambi non economicamente autosufficienti;
di essersi separati consensualmente ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 132/2014, conv. in L. n.
162/2014, mediante sottoscrizione di un accordo di separazione personale a seguito di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati, munito dell'autorizzazione del P.M. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara n. 10/2024 Reg. N.A. in data 27.03.2024 (doc. n. 2); che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La figlia minorenne è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_2 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della stessa, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Per_
2) In considerazione del fatto che il figlio è già maggiorenne e la figlia - ad oggi ancora Per_2 minorenne - lo diventerà nel gennaio 2026, non si stabiliscono per il Sig. modalità e Controparte_2 tempi di visita o di ripartizione delle Festività e/o delle vacanze durante l'anno, che verranno concordati direttamente tra il padre ed i figli, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro, di studio e personali, e comunque previo accordo con la madre.
3) L'immobile sito in Via Rodolfo Morandi n. 3 a Longastrino di Argenta (FE), in comproprietà dei ricorrenti, resterà assegnato, con tutti gli arredi, alla Sig.ra , che continuerà a risiedervi CP_1 unitamente ai figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi. I ricorrenti continueranno a pagare le rate del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto del suddetto immobile in misura del 50% ciascuno fino alla sua estinzione. Le spese ordinarie per il mantenimento dell'immobile, così come le spese per le utenze, saranno sopportate dalla Sig.ra CP_1 mentre le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il mantenimento dello stesso saranno suddivise al 50%. I ricorrenti si impegnano a pagare, in ragione del 50% ciascuno, anche tutte le imposte relative all'immobile di cui sono comproprietari, oltre alla assicurazione fabbricato e capofamiglia.
4) I Sig.ri e continueranno a pagare, in ragione del 50% ciascuno, le CP_1 Controparte_2 rate dei finanziamenti contratti in costanza di matrimonio per l'acquisto delle autovetture Ford modello Focus Tg. GR213GY e Peugeot modello 208 Tg. FD812SH, di cui sono i rispettivi intestatari, fino a completa estinzione degli stessi.
5) Il C/C comune n. acceso dai ricorrenti in costanza di matrimonio presso P.IVA_1 CP_3
filiale di Longastrino, verrà mantenuto in essere fino a completa estinzione dei pagamenti di cui
[...] ai punti 3) e 4) dopodiché verrà estinto.
6) Per effetto degli intervenuti accordi tra le parti, il Sig. si è impegnato a Controparte_2 restituire personalmente ai propri familiari e l'intero importo del Parte_1 CP_4 debito solidale in essere con gli stessi pari ad €uro 80.000,00 infruttiferi (a suo tempo ricevuti dagli odierni ricorrenti per la ristrutturazione dell'immobile e l'acquisto dell'arredo della casa familiare), dunque anche per la parte di e con effetto liberatorio per la stessa nei confronti dei CP_1 creditori;
in conseguenza di ciò, la causa R.G. n. 2113/2024 pendente avanti al Tribunale Civile di
Ferrara verrà dalle parti abbandonata per cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione della stessa.
7) La Sig.ra , da parte sua, si impegna irrevocabilmente nei confronti del Sig. CP_1
a rimborsare a quest'ultimo la quota-parte del debito di sua spettanza pari a euro Controparte_2
40.000,00 senza interessi legali e/o convenzionali, mediante versamento di n. 160 rate mensili di €uro
250,00 ciascuna e ciò con pagamenti da effettuare entro e non oltre il 24° giorno di ogni mese a partire dal 24 ottobre 2025 e così fino a concorrenza dell'intera somma. Dette rate verranno versate da
[...]
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 24 di ogni mese sul C/C intestato a CP_1 CP_2
, acceso presso Unicredit Banca, filiale di Longastrino al seguente IBAN: IT 60 B 02008
[...]
67170 000106995235.
8) A garanzia dei pagamenti di cui al punto7), la Sig.ra si impegna irrevocabilmente CP_1
a iscrivere ipoteca volontaria di II° grado a favore del Sig. sulla propria quota Controparte_2 dell'immobile di comune proprietà per la somma di € 40.000,00 con spese a proprio carico, anche in ordine alla cancellazione;
entro e non oltre il 24 settembre p.v.
9) Poiché nella causa citata in premessa e al punto 6) di cui sopra, la Sig.ra (quale convenuta) è CP_1 stata obbligata ad estendere il contraddittorio nei confronti del Sig. , inizialmente Controparte_2 rimasto inattivo, quest'ultimo si obbliga a rifonderle il 50% delle spese legali sostenute per la sua chiamata in causa nella misura di euro 917,00 - somma da versarsi sul conto personale di CP_1 in n. 4 rate da € 200,00 mensili a partire dal 24.10.2025 e così sino al gennaio 2026 ed il saldo
[...] di € 117,00 entro il 24 febbraio 2026.
10) Il Sig. si impegna nei confronti della Sig.ra a dare il proprio Controparte_2 CP_1 assenso ed a firmare le pratiche necessarie per la realizzazione e l'installazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto dell'immobile cointestato tra i due, le cui spese verranno sopportate dalla seconda senza alcun onere e costo a carico del primo.
11) , a titolo di concorso nell'ordinario mantenimento dei figli e fino al Controparte_2 raggiungimento della loro indipendenza economica, continuerà a corrispondere mensilmente a
[...] la somma di €uro 600,00 (€uro 300,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT prendendo come base di riferimento per la rivalutazione la data di sottoscrizione del presente ricorso. Detta somma verrà versata da a mezzo Controparte_2 bonifico bancario entro il giorno 24 di ogni mese sul C/C intestato a , acceso presso CP_1
filiale di Longastrino, e identificato dal seguente IBAN: CP_3
[...].
12) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario da sostenersi per i figli, così individuate e ripartite come da Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di Famiglia (art. 13), che si impegnano a rispettare e ad applicare e che di seguito si trascrive: Art. 13. Spese straordinarie • Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. • Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria. • Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo se rientrano in € 400,00 annuali): a) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo rimarrà a carico del genitore proponente. Le parti integrano detto protocollo ritenendo rientranti, tra le spese straordinarie da concordare, quelle per l'acquisto di cellulari, tablet e computer nonché le spese inerenti al conseguimento della patente di guida e/o della patente per ciclomotori, così come le spese di assicurazione di eventuali mezzi intestati ai propri figli. Le spese straordinarie dovranno essere rendicontate con cadenza trimestrale mediante presentazione di copia di scontrini/ricevute/fatture, con rimborso da effettuarsi entro il giorno 24 del mese successivo al trimestre conclusosi, con possibilità di compensare gli importi a tale titolo rispettivamente dovuti tra i genitori.
13) I genitori si accordano affinché l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla madre
[...]
e, pertanto, il Sig. rinuncia espressamente a richiederlo per sé all'Ente CP_1 Controparte_2 erogatore.
14) Ad eccezione di quanto sopra previsto, i ricorrenti si danno atto reciprocamente di aver regolato fra loro, con la sottoscrizione del presente ricorso, ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro per alcun titolo, ragione e causa.
15) I ricorrenti si rilasciano reciproco assenso per l'ottenimento del passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio, dichiarando la loro piena disponibilità a sottoscrivere, in qualsiasi momento, i relativi atti amministrativi anche per il rilascio di passaporto e/o carta di identità per la figlia , Per_2 ancora minorenne.
16) Le spese della presente procedura saranno compensate tra le parti.
******
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 ottobre 2025.
In data 24 e 25 settembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data 26 marzo 2024, certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad NS (RA) il 9 settembre 2001 fra , nata a [...] il [...], e CP_1 CP_2
nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il
[...] cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NS di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2001 Atto n. 8 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello CP_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1943/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente ad Argenta (FE), frazione Longastrino, in Via Rodolfo Morandi n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Galli del Foro di Ravenna (Cod. Fisc. , Fax 0545 935364, C.F._2
PEC: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Email_1
Bagnacavallo (RA) in Via Mazzini n. 37
e
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Controparte_2 C.F._3 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Emilia Bellosi del Foro di Ravenna (Cod. Fisc. PEC: C.F._4
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Email_2
Ravenna (RA) in Via Le Corbusier n. 33
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 settembre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di NS (RA) in data 09.09.2001; che dalla unione coniugale sono nati i figli Per_1
, a Lugo (RA) il 31.12.2005, e a Lugo (RA) il 08.01.2008, il primo studente
[...] Persona_2 universitario e la seconda studente di scuola media superiore, entrambi non economicamente autosufficienti;
di essersi separati consensualmente ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 132/2014, conv. in L. n.
162/2014, mediante sottoscrizione di un accordo di separazione personale a seguito di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati, munito dell'autorizzazione del P.M. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara n. 10/2024 Reg. N.A. in data 27.03.2024 (doc. n. 2); che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La figlia minorenne è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_2 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della stessa, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Per_
2) In considerazione del fatto che il figlio è già maggiorenne e la figlia - ad oggi ancora Per_2 minorenne - lo diventerà nel gennaio 2026, non si stabiliscono per il Sig. modalità e Controparte_2 tempi di visita o di ripartizione delle Festività e/o delle vacanze durante l'anno, che verranno concordati direttamente tra il padre ed i figli, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro, di studio e personali, e comunque previo accordo con la madre.
3) L'immobile sito in Via Rodolfo Morandi n. 3 a Longastrino di Argenta (FE), in comproprietà dei ricorrenti, resterà assegnato, con tutti gli arredi, alla Sig.ra , che continuerà a risiedervi CP_1 unitamente ai figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi. I ricorrenti continueranno a pagare le rate del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto del suddetto immobile in misura del 50% ciascuno fino alla sua estinzione. Le spese ordinarie per il mantenimento dell'immobile, così come le spese per le utenze, saranno sopportate dalla Sig.ra CP_1 mentre le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il mantenimento dello stesso saranno suddivise al 50%. I ricorrenti si impegnano a pagare, in ragione del 50% ciascuno, anche tutte le imposte relative all'immobile di cui sono comproprietari, oltre alla assicurazione fabbricato e capofamiglia.
4) I Sig.ri e continueranno a pagare, in ragione del 50% ciascuno, le CP_1 Controparte_2 rate dei finanziamenti contratti in costanza di matrimonio per l'acquisto delle autovetture Ford modello Focus Tg. GR213GY e Peugeot modello 208 Tg. FD812SH, di cui sono i rispettivi intestatari, fino a completa estinzione degli stessi.
5) Il C/C comune n. acceso dai ricorrenti in costanza di matrimonio presso P.IVA_1 CP_3
filiale di Longastrino, verrà mantenuto in essere fino a completa estinzione dei pagamenti di cui
[...] ai punti 3) e 4) dopodiché verrà estinto.
6) Per effetto degli intervenuti accordi tra le parti, il Sig. si è impegnato a Controparte_2 restituire personalmente ai propri familiari e l'intero importo del Parte_1 CP_4 debito solidale in essere con gli stessi pari ad €uro 80.000,00 infruttiferi (a suo tempo ricevuti dagli odierni ricorrenti per la ristrutturazione dell'immobile e l'acquisto dell'arredo della casa familiare), dunque anche per la parte di e con effetto liberatorio per la stessa nei confronti dei CP_1 creditori;
in conseguenza di ciò, la causa R.G. n. 2113/2024 pendente avanti al Tribunale Civile di
Ferrara verrà dalle parti abbandonata per cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione della stessa.
7) La Sig.ra , da parte sua, si impegna irrevocabilmente nei confronti del Sig. CP_1
a rimborsare a quest'ultimo la quota-parte del debito di sua spettanza pari a euro Controparte_2
40.000,00 senza interessi legali e/o convenzionali, mediante versamento di n. 160 rate mensili di €uro
250,00 ciascuna e ciò con pagamenti da effettuare entro e non oltre il 24° giorno di ogni mese a partire dal 24 ottobre 2025 e così fino a concorrenza dell'intera somma. Dette rate verranno versate da
[...]
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 24 di ogni mese sul C/C intestato a CP_1 CP_2
, acceso presso Unicredit Banca, filiale di Longastrino al seguente IBAN: IT 60 B 02008
[...]
67170 000106995235.
8) A garanzia dei pagamenti di cui al punto7), la Sig.ra si impegna irrevocabilmente CP_1
a iscrivere ipoteca volontaria di II° grado a favore del Sig. sulla propria quota Controparte_2 dell'immobile di comune proprietà per la somma di € 40.000,00 con spese a proprio carico, anche in ordine alla cancellazione;
entro e non oltre il 24 settembre p.v.
9) Poiché nella causa citata in premessa e al punto 6) di cui sopra, la Sig.ra (quale convenuta) è CP_1 stata obbligata ad estendere il contraddittorio nei confronti del Sig. , inizialmente Controparte_2 rimasto inattivo, quest'ultimo si obbliga a rifonderle il 50% delle spese legali sostenute per la sua chiamata in causa nella misura di euro 917,00 - somma da versarsi sul conto personale di CP_1 in n. 4 rate da € 200,00 mensili a partire dal 24.10.2025 e così sino al gennaio 2026 ed il saldo
[...] di € 117,00 entro il 24 febbraio 2026.
10) Il Sig. si impegna nei confronti della Sig.ra a dare il proprio Controparte_2 CP_1 assenso ed a firmare le pratiche necessarie per la realizzazione e l'installazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto dell'immobile cointestato tra i due, le cui spese verranno sopportate dalla seconda senza alcun onere e costo a carico del primo.
11) , a titolo di concorso nell'ordinario mantenimento dei figli e fino al Controparte_2 raggiungimento della loro indipendenza economica, continuerà a corrispondere mensilmente a
[...] la somma di €uro 600,00 (€uro 300,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT prendendo come base di riferimento per la rivalutazione la data di sottoscrizione del presente ricorso. Detta somma verrà versata da a mezzo Controparte_2 bonifico bancario entro il giorno 24 di ogni mese sul C/C intestato a , acceso presso CP_1
filiale di Longastrino, e identificato dal seguente IBAN: CP_3
[...].
12) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario da sostenersi per i figli, così individuate e ripartite come da Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di Famiglia (art. 13), che si impegnano a rispettare e ad applicare e che di seguito si trascrive: Art. 13. Spese straordinarie • Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. • Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria. • Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo se rientrano in € 400,00 annuali): a) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo rimarrà a carico del genitore proponente. Le parti integrano detto protocollo ritenendo rientranti, tra le spese straordinarie da concordare, quelle per l'acquisto di cellulari, tablet e computer nonché le spese inerenti al conseguimento della patente di guida e/o della patente per ciclomotori, così come le spese di assicurazione di eventuali mezzi intestati ai propri figli. Le spese straordinarie dovranno essere rendicontate con cadenza trimestrale mediante presentazione di copia di scontrini/ricevute/fatture, con rimborso da effettuarsi entro il giorno 24 del mese successivo al trimestre conclusosi, con possibilità di compensare gli importi a tale titolo rispettivamente dovuti tra i genitori.
13) I genitori si accordano affinché l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla madre
[...]
e, pertanto, il Sig. rinuncia espressamente a richiederlo per sé all'Ente CP_1 Controparte_2 erogatore.
14) Ad eccezione di quanto sopra previsto, i ricorrenti si danno atto reciprocamente di aver regolato fra loro, con la sottoscrizione del presente ricorso, ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro per alcun titolo, ragione e causa.
15) I ricorrenti si rilasciano reciproco assenso per l'ottenimento del passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio, dichiarando la loro piena disponibilità a sottoscrivere, in qualsiasi momento, i relativi atti amministrativi anche per il rilascio di passaporto e/o carta di identità per la figlia , Per_2 ancora minorenne.
16) Le spese della presente procedura saranno compensate tra le parti.
******
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 ottobre 2025.
In data 24 e 25 settembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data 26 marzo 2024, certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad NS (RA) il 9 settembre 2001 fra , nata a [...] il [...], e CP_1 CP_2
nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il
[...] cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NS di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2001 Atto n. 8 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello CP_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri