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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Maria Letizia Barone Presidente dr. Monica ST Giudice dr. Paolo Criscuoli Giudice dei quali la seconda relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6863 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. CASTELLINO C.F._3
SA e ( ) Indi- CP_1 C.F._4
rizzo Telematico;
con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. CASTELLINO SA
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_2 C.F._5
il patrocinio dell'avv. CARDUCCI ALESSANDRO, elettivamente do- miciliato in PIAZZA AN PAOLO II 34 PALERMO, presso il difensore avv. CARDUCCI ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 8.10.2025 le parti con- cludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Termini della controversia.
Gli attori, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
con l'atto introduttivo, hanno chiesto annullamento dell'atto di donazione sti- pulato dai propri genitori e in favore Controparte_3 Controparte_4
della convenuta , sostenendo che al momento della Controparte_2
stipula i donanti non fossero in grado di intendere e di volere, in particolare la madre , deceduta pochi giorni dopo. CP_4
Al riguardo hanno allegato che la donazione sarebbe stata frutto di un raggiro e di pressioni psicologiche esercitate dalla convenuta, che avrebbe ap- profittato della vulnerabilità dei genitori per ottenere l'attribuzione esclusiva di beni immobili.
Gli attori hanno inoltre contestato la validità del testamento pubblico re- datto dal padre , ritenendo che anch'esso sia stato viziato Controparte_3
da incapacità e da condizionamenti illegittimi, evidenziando che il testatore fosse affetto da gravi patologie neurologiche e cognitive, tali da compromet- terne la capacità di autodeterminazione.
In subordine, hanno chiesto che venga accertata la lesione della loro quo-
- 2 - ta di legittima, allegando che la convenuta abbia ricevuto, in virtù della dona- zione e del testamento impugnati, beni per un valore eccedente la quota di- sponibile e la propria quota di legittima.
Con l'atto introduttivo, infine, previa ricostruzione dell'asse ereditario di entrambi i propri genitori, è stata chiesta la divisione della comunione eredita- ria fra le parti.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle domande avversarie eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento della donazione ex art. 775 c.c., poiché l'atto è stato stipulato il 14/04/2014 mentre la citazione è stata notifi- cata l'11/05/2022.
Nel merito ha contestato la domanda di annullamento della donazione evidenziando che i donanti fossero capaci di donare al momento della stipula e non fossero soggetti ad alcuna forma di violenza psicologica, essendosi de- terminati unicamente in virtù della riconoscenza per l'assistenza loro prestata dalla convenuta, come dichiarato dagli stessi nell'atto pubblico.
E' stata, poi, contestata la domanda di annullamento del testamento spie- gata in atto di citazione, evidenziando la capacità di autodeterminarsi del testa- tore – verificata anche dal notaio rogante- e l'insussistenza di vizi della volon- tà.
La convenuta, infine, ha chiesto il rigetto dell'azione di riduzione per le- sione della legittima, eccependo l'inammissibilità della domanda per genericità
e mancanza di prova del valore dell'asse ereditario, contestando la stima dei beni effettuata dagli attori ed eccependo la sussistenza di liberalità effettuate in vita dal padre in favore degli attori mediante intestazione di buoni fruttiferi
- 3 - e il versamento di somme prelevate da libretti postali.
In via riconvenzionale ha chiesto la collazione Controparte_2
dei beni ricevuti dagli attori in vita dai genitori, la restituzione della quota di beni relitti dalla madre, detenuti dagli attori e la divisione delle masse relitte dai de cuius.
All'udienza del 8.10.2025 il procedimento principale è stato separato dal procedimento avente ad oggetto la domanda di divisione dei beni in comu- nione fra le parti.
2.Domanda relativa alla validità della donazione stipulata il
14/04/2014.
Così sintetizzati i termini della controversia, va, anzitutto, esaminata la domanda principale formulata da parte attrice e volta ad accertare la nullità,
l'annullabilità e l' inefficacia della donazione stipulata il 14/04/2014 in notar
Per_1
La domanda non può essere accolta a fronte dell'intervenuta prescrizione sia ai sensi dell'art. 775, comma 2, c.c. (norma secondo cui “l'azione si pre- scrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta”) sia ai sensi dell'art. 1442 c.c. (disposizione che prescrive che l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal momento in cui il contratto è stato concluso, per l'errore o il dolo e dal giorno della cessazione della condotta, per la violenza).
Va, infatti, considerato che non risulta essere contestato il fatto che al momento della notifica dell'atto di citazione risultava ormai spirato il termine di prescrizione quinquennale sancito dalle previsioni sopra richiamate.
Ed invero, nel replicare all'eccezione di prescrizione sollevata dalla con- venuta, gli attori, nella memoria ex art. 183, I termine, VI comma, cpc, hanno
- 4 - solo allegato che il termine quinquennale previsto dall'art. 775 c.c. per l'annullamento della donazione non sia applicabile al caso in esame.
In particolare, secondo la loro impostazione, l'azione proposta, essendo stata introdotta da parte di “eredi lesi” per violazione delle regole sulla succes- sione necessaria, dovrebbe essere soggetta al termine decennale previsto per l'azione di riduzione ( cfr. pag. 3 della memoria ex art. 183 cpc di parte attri- ce).
Tale argomentazione non può essere condivisa.
L'azione di annullamento proposta dagli attori, infatti, non è volta a ren- dere inefficace la disposizione che abbia avuto ad oggetto specifici beni, al fi- ne di reintegrare i legittimari nei loro diritti di successori necessari, atteso che tale effetto è proprio esclusivamente dell'azione di riduzione, che pure è stata proposta, seppur in via subordinata, in atto di citazione.
La richiesta di annullamento del contratto è stata invece articolata in via principale con specifico riferimento all'incapacità dei donanti e alla violenza psicologica e al dolo, elementi che rientrano tipicamente nell'ambito dell'annullamento ex art. 775 c.c. ed ex art. 1442 c.c. sicchè è a tali disposizio- ni normative che occorre fare riferimento al fine di individuare la disciplina del termine di prescrizione.
Non può, poi, essere trascurato di rilevare – con riguardo specifico all'art. 775 c.c.- quanto statuito dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n.
206\2008, che ha dichiarato “manifestamente infondata la questione di legit- timità costituzionale dell'art. 775, secondo comma, c.c., censurato, in riferi- mento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli eredi del donante, di- venuti tali successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quin-
- 5 - quennale per proporre l'azione di annullamento della donazione per incapacità di intendere e volere, non possano più chiedere l'annullamento dell'atto di li- beralità”.
La Corte Costituzionale, infatti, ha chiarito che il termine di prescrizione dell'azione di annullamento della donazione per incapacità è di cinque anni e che non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi sia divenuto erede prima della decorrenza del suddetto termine, posto che solo quest'ultimo è titolare del diritto ad ottenere l'annullamento della donazione, mentre chi sia divenuto erede successivamente al decorso del termine non è più titolare di tale diritto, che si è già prescritto in capo al suo dante causa, sic- ché le posizioni poste a raffronto non sono comparabili”.
3.Domanda di annullamento del testamento pubblico del
10/05/2016.
Va, poi, esaminata la domanda di accertamento, ai sensi dell'art. 591 cod. civ., dell' incapacità di intendere e di volere del defunto al momento della re- dazione del testamento pubblico del 10/05/2016.
La domanda va rigettata.
Sul punto, va premesso che ai sensi dell'art. 591, n. 3, c.c., per l'affermazione della incapacità naturale del testatore non basta una qualsiasi anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma è necessario che a cagione d'una infermità, transitoria o permanente, o di altra causa per- turbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazio- ne del testamento, della coscienza dei propri atti oppure della capacità di au- todeterminarsi;
e poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello d'in- capacità l'eccezione, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta
- 6 - incapacità (Cass. Civ. sez. II, 19/01/2022, n. 1618; Sez. 2, Ordinanza n. 3934 del 19/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8169 del 05/11/1987).
Nel caso di specie le patologie descritte da parte attrice (compromissione irrimediabile del campo visivo, difficoltà di linguaggio e di pensiero, disturbi cognitivi (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione) non risultano idonee a fondare l'accoglimento della domanda.
Sul punto, va confermata l'ordinanza di rigetto della richiesta di esibizio- ne formulata da parte attrice nei confronti della convenuta e volta alla produ- zione dei “documenti medici relativi ai genitori e Controparte_3 CP_4
attualmente in suo possesso” attesa la assoluta genericità della richiesta e ben potendo gli attori richiedere, in qualità di eredi, la documentazione sanitaria relativa ai propri danti causa presso i soggetti e gli enti ospedalieri che aveva- no avuto in cura questi ultimi.
Va, poi, osservato che le certificazioni mediche prodotte dalla stessa parte convenuta delineano un quadro di malattie compatibili con l'età che hanno determinato un declino cognitivo solo a distanza di tempo dalla redazione del testamento e in particolare dall'anno 2019 ( cfr. attestazione del medico cu- rante dott. allegata alla comparsa di risposta) e non direttamente in- Per_2
cidenti in modo assoluto e stabile sulla capacità di comprendere e determinar- si del de cuius ( cfr. relazione di dimissione del 21.6.2017 e certificato medico di specialista in neurologia del 7.7.2022 allegati alla memoria depositata il
14.12.2022).
Le riscontrate patologie non determinano, infatti, infermità permanente, cui presuntivamente si ricollega uno stato di incapacità naturale, ma possono al limite considerarsi, solo nella loro fase più avanzata e grave, infermità a ca-
- 7 - rattere intermittente, per le quali non opera comunque una presunzione di in- capacità, con conseguente onere - a carico di chi quello stato di incapacità as- sume - di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. n. 15480/2001).
Infine, con riferimento alla modalità di confezione del testamento, redat- to nella forma del testamento pubblico, va sottolineato che sebbene il notaio non è tenuto ad attestare la sussistenza della capacità naturale dei soggetti in- tervenuti nell'atto, richiedendo tali accertamenti competenza tecnico- scientifica, tuttavia, la redazione per atto pubblico del testamento è circostan- za in base alla quale è ragionevole presumere che, all'atto della stipula, il testa- tore fosse cosciente, non desse segni visibili di incapacità e fosse in grado di esprimere e trasmettere la propria volontà.
L'attività del notaio, quale pubblico ufficiale preposto al controllo della mancanza di cause di nullità dell'atto, in assenza di prova, neppure di carattere presuntivo, dell'incapacità di intendere e volere al momento del testamento, deve ritenersi ulteriore elemento di conferma della capacità di testare.
Quanto appena esposto, depone senza dubbio nel senso della capacità del testatore e del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori.
Pertanto, la domanda di annullamento del testamento pubblico, ricevuto in data 10/05/2016 al n. 249 dal Notaio Dr. deve essere Persona_3
respinta.
Nessun elemento di prova è stato, per altro verso, fornito dagli attori in ordine all'esistenza di condotte sussumibili nel concetto di dolo o di violenza sicché la domanda volta ad ottenere l'annullamento del testamento ai sensi
- 8 - dell'art. 624 c.c. va ritenuta infondata.
4.Ammissibilità della domanda di riduzione delle disposizioni te- stamentarie di . Controparte_3
Va, poi, esaminata la domanda di riduzione e reintegrazione della quota di legittima formulata dagli attori.
In punto di ammissibilità dell'azione, parte convenuta ha eccepito che gli attori non abbiano soddisfatto gli oneri di allegazione e probatori imposti, alla luce della prevalente giurisprudenza, a colui che intenda agire in riduzione.
L'eccezione è infondata.
La Suprema Corte ha da tempo precisato che “nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di con- seguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e prova- re, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordan- ti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.” (cfr. Cass. 18199/2020).
Nello stesso senso, Cass. n. 1357/2017, a mente della quale, “ancorché il legittimario che agisca in riduzione abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva …può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva”.
- 9 - La Suprema Corte, nella stessa pronuncia, ha chiarito che una volta ravvi- sata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, atteso che, una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum.
L'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò so- prattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di libera- lità da parte del de cuius.
Una volta soddisfatto tale onere (anche, come detto, per effetto, dell'atti- vità di allegazione delle altre parti del giudizio) deve reputarsi che l'attore sod- disfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalla legge qualora ri- chiami la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, e assu- ma che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione.
In particolare, risulta sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto in- vece la legge gli riserva. Opinare diversamente significherebbe imporre al le- gittimario che agisce in riduzione di dover necessariamente esperire una pre- ventiva perizia di parte ovvero di proporre discrezionali (se non addirittura arbitrari) valori per i vari beni implicati dalla vicenda, indicazioni tutte che
- 10 - comunque non rivestirebbero poi carattere vincolante nella successiva fase dinanzi al giudice, chiamato invece autonomamente (e di norma attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio) a riscontrare l'effettività della lesio- ne dedotta e la sua precisa entità.
RB , nel caso di specie l'onere di allegazione risulta adeguatamente soddisfatto, avendo gli attori specificato quali siano i beni del de cuius
[...]
, quale sia la loro quota, quale sia l'atto dispositivo che si assu- Persona_4
me lesivo (il testamento), affermando che i restanti beni su cui si è aperta la successione non possano avere il medesimo valore di quello disposto in favo- re della convenuta.
La domanda, pertanto, è ammissibile.
5.Accertamento del relictum netto e del donatum.
Ciò premesso, per determinare l'esistenza della lesione e l'eventuale misu- ra della reintegra, il Collegio deve accertare il valore della massa ereditaria, procedendo alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determina- zione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti ereditari da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui eventualmente sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mo- bili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt.
747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle dona- zioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "re- lictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità
- 11 - fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Così individuato l'iter logico da compiere, con riferimento alla ricostru- zione della massa attiva, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi prova- to che, al momento dell'apertura della successione, il patrimonio costituente il relictum risultava composto dai beni compiutamente indicati dal nominato
C.T.U., ing. , nella relazione tecnica depositata il 14.10.24. Per_5
In particolare, l'esperto nominato dal GI ha riferito che il valore della massa ereditaria al momento di apertura della successione era pari a €
85.000,00 per l'appartamento sito nel Comune di Palermo (PA) nella via del
Manderino n° 52 - 54, identificato al N.C.E.U. con il foglio 2 p.lle 1596 -
3159 -3160 sub. 1; €5.200,00 per il magazzino sito nel Comune di Castelve- trano (TP) Contrada Montagna, snc, identificato al N.C.E.U.al foglio 11 p.lla
231 (ex p.lla 190); €11.500,00 per il fondo rustico annesso identificato identi- ficato al N.C.T.al foglio 11 p.lla 189; €2.640,00 per la quota di proprietà per
¾ del Fondo rustico sito in Castelvetrano, Censito al catasto terreni del Co- mune di Castelvetrano al fog. 11 part. 135 Porz. AA e AB;
€26.500,00 per la quota di proprietà per 668/1000 dell'appartamento sito in Castelvetrano in via
Trapani snc Piano T-1, censito al catasto fabbricati del Comune di Castelve- trano al Fg. 38, part.lle 2, e 3, sub. 5, 6, Cat. A/4, d 6 vani, mq. 120;
€13.530,00 per la quota di proprietà di 332/1000 dell'appartamento sito in
Castelvetrano, alla via Quarnaro n. 1 Piano T e via Quarnaro n. 3 Piano 1,
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Castelvetrano al Fg. 38, part.lle
102, cat. C/6 classe 2 mq. 46 [ NO PLN], e part. 413, sub. 1 Cat. A/4 classe 7 di 4 vani e SUB 2 2 F/3: Unita' in corso di costruzione;
€8.158,42 depositati
- 12 - in libretto postale n.40204505 ," cointestato con la convenuta per un valore complessivo di € 152.528,42 ( cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale depositato il
14.10.2024).
Tale accertamento va condiviso dal Collegio.
Ed invero, la stima ai fini della riunione fittizia va effettuata, secondo quanto indicato dal chiaro tenore letterale dell'art. 556 c.c., con riferimento al valore dei beni al momento dell'apertura della successione e nessuna delle par- ti ha allegato elementi che consentano di smentire l'attendibilità della stima del ctu con riferimento alla data del 31/08/2021.
Va, inoltre, tenuto conto del deprezzamento – nella misura di €700,00- dovuto ai costi di regolarizzazione catastale del bene sito in via Trapani, atteso che le difformità riscontrate dal ctu appaiono risalire ad epoca precedente la morte di e vanno portanto computate nella stima del relic- Controparte_3
tum.
Non risultano essere dimostrate passività gravanti sulla massa ereditaria.
Vanno ricompresi nel donatum, per altro verso, i beni oggetto della do- nazione in notar del 14.4.2014 e cioè la casa per civile abitazione, sita Per_1
nel Comune di Castelvetrano, in contrada Rampante Favara (riportata al cata- sto fabbricati del Comune di Castelvetrano al Foglio 44, particella 454, PT-1,
Cat. A/7, Cl 2, vani 3,5), il fondo rustico corte della particella urbana 454 (ri- portato al Catasto Terreni al foglio 44 particella 445 di Ha 00.35.53, part. 444 di Ha00.29.19, e part. 447 di Ha 00.25.96), la quota di proprietà di 4/6 del
Fondo rustico corte (riportato al Catasto Terreni al foglio 44 . 444 di
Ha00.29.19, e part. 447 di Ha 00.25.96), il cui valore complessivo, all'epoca dell'apertura della successione è stato stimato dal ctu in € 46.416,67 (cfr. pag.
- 13 - 14 dell'elaborato peritale depositato il 14.10.2024).
Devono ricondursi nel donatum anche le somme di denaro trasferite mediante intestazione all'attore del buono frutti- Parte_2
fero n.74696434 di €.5.000,00, emesso il 16.05.2014 e del Buono Fruttifero
Postale n.00.826.31005 di £.1.000.000, emesso il 3.05.1993 e mediante cointe- stazione al de cuius e all'attrice del libretto po- Parte_1
stale 1993 8388195 per cui risulta una riscossione pari a € 2.660,00, menziona- te dal testatore nel suo testamento. Controparte_3
Ed invero, la sussistenza di donazioni indirette realizzate tramite l'intestazione o la cointestazione di titoli di investimento da parte del de cuius non risulta contestata dagli attori i quali si sono limitati a difendersi rappresen- tando di non avere mai riscosso gli importi depositati ( cfr. pag. 3 della me- moria ex art. 183, VI comma, I termine, cpc di parte attrice).
In senso contrario a tale difesa, tuttavia, va valorizzata la produzione do- cumentale di parte convenuta, attestante l'effettiva esistenza dei buoni frutti- feri intestati ai propri fratelli.
Ai sensi dell'art. 232 cpc, occorre, poi, tenere conto della mancata rispo- sta in sede di interrogatorio formale di che - inter- Parte_2
rogato sulla negoziazione dei titoli in questione- ha dichiarato di non potere rispondere alla domanda non avendo memoria dell'evento e della dichiarazio- ne confessoria di la quale ha dichiarato: “è vero Parte_1
ho riscosso la somma residua, che ammontava a complessivi 2660,00 euro circa, all'inizio con l'intento di avere una provvista in caso di bisogno per mio padre e poi dopo che i rapporti con mio padre si sono raffreddati e anche con mia sorella ho deciso di trattenere con me tale somma . La ri- CP_2
- 14 - scossione è stata eseguita su presentazione di duplicato” ( cfr. verbale del 21 giugno 2023).
Corretta appare, poi, la valutazione di tali donazioni indirette con riferi- mento all'epoca dell'apertura della successione da parte del CTU – che non è stata contestata dalle parti- che ha stimato i valori mobiliari donati in €
13.209,00.
Il valore complessivo del donatum è pertanto pari ad € 59.625,67 ( cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale).
6.Determinazione della quota di riserva degli attori e accertamento della dedotta lesione.
Tenuto conto, allora, del fatto che, ai sensi dell'art. 537 c.c., la quota ri- servata ai figli, è pari complessivamente a due terzi dell'asse, da dividersi in parti uguali, deve ritenersi che ai figli del de cuius Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_2
spetti, a titolo di quota di riserva, per ciascuno la quota 2/12 dell'asse
[...]
relitto, per un valore pari a € 35.359,01 €, mentre la quota disponibile, pari a
1/3 (4/12) del patrimonio relitto, vada stimata nell'ulteriore importo di €
70.718,03 (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la successione di Controparte_3
è regolata dal testamento pubblico del 10/05/2016 in notar che re- Per_1
cita: “Lascio a mia figlia in segno di gratitudine per l'assistenza presta- CP_2
ta a me e mia moglie negli anni scorsi (e che sono sicuro continuerà a pre- starmi), oltre alla quota di legittima a lei spettante, l'intera quota mia quota di- sponibile.
A comporre la quota di mia figlia oltre alla donazione già effet- CP_2
- 15 - tuata in suo favore con atto Notaio del 14 aprile 2014 (del- Persona_3
la quale per legge dovrà fare imputazione), lascio alla medesima la proprietà della casa dove abito in Palermo, Via del Manderino n. 54.
Agli altri miei tre figli, e , lascio soltanto la Pt_1 Pt_3 Pt_2
quota di legittima loro spettante, che essi andranno a soddisfare con gli altri beni dell'eredità. Essi entreranno in quota nella casa di Via del Manderino so- lo nel caso in cui tali beni non fossero sufficienti a soddisfare per intero le lo- ro ragioni di legittimari.
Faccio presente che mio figlio ha ricevuto da me al- Parte_2
cuni buoni postali fruttiferi, dei quali conservo copia, e che mio figlio
[...]
ha conservato presso di me un buono postale fruttifero di euro Persona_6
5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) intestato a suo nome.
Mia figlia ha invece ricevuto euro 3.500,00 (tremila- Parte_1
cinquecento virgola zero zero) prelevandoli da un mio libretto postale” (cfr. testamento allegato all'atto di citazione).
Secondo la volontà del testatore, pertanto, alla quota della figlia CP_2
devono essere attribuiti beni (a titolo di istituzione di erede) per un
[...]
valore complessivo di € 131.416,67 corrispondenti a € 85.000,00 (con riferi- mento all'immobile di via del Manderino 52-54 censito al NCEU al Fg. 2, p.lle
1596 sub 1), e ad € 46.416,67 ( con riferimento all'imputazione, ai sensi degli artt. 724 e 725 c.c. della donazione del 14/04/2014 rep. n. 26644 racc. n.
12089).
Agli altri figli del de cuius Parte_1 Persona_7
e spetta, per ciascuno, la quota di 1/3 degli
[...] Parte_2
altri beni relitti dal de cuius e cioè: Magazzino sito nel Comune di Castelve-
- 16 - trano (TP) Contrada Montagna, snc, identificato al N.C.E.U.al foglio 11 p.lla
231 (ex p.lla 190); Fondo rustico annesso identificato identificato al N.C.T.al foglio 11 p.lla 189; Proprietà per ¾ del Fondo rustico sito in Castelvetrano,
Censito al catasto terreni del Comune di Castelvetrano al fog. 11 part. 135
Porz. AA e AB;
Quota di proprietà per 668/1000 dell'appartamento sito in
Castelvetrano in via Trapani snc Piano T-1, censito al catasto fabbricati del
Comune di Castelvetrano al Fg. 38, part.lle 2, e 3 , sub. 5, 6, Cat. A/4, d 6 va- ni, mq. 120; Quota di proprietà di 332/1000 dell'appartamento sito in Castel- vetrano, alla via Quarnaro n. 1 Piano T e via Quarnaro n. 3 Piano 1, Censiti al
Catasto Fabbricati del Comune di Castelvetrano al Fg. 38, part.lle 102, cat.
C/6 classe 2 mq. 46 [ NO PLN], e part. 413, sub. 1 Cat. A/4 classe 7 di 4 vani e SUB 2 2 F/3; saldo al 50% del Libretto postale n.40204505 pari a 8.158,42, per un valore complessivo, al momento dell'apertura della successione, di €
67.528,42 e per un valore di quota per ciascuno di € 22.509,47 (€67.528,42:3) ( cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale).
Alla quota di va, poi, imputata ai sensi Parte_1
dell'art. 564 c.c. la donazione indiretta dell'importo di € 2.660,00, sicchè la quota spettante a costei va quantificata in €25.169,47 (€ 22.509,47+€
2.660,00), mentre alla quota di va imputata la do- Parte_2
nazione indiretta dell'importo di € 5.447,01 di cui al buono fruttifero n.74696434 e dell'importo di € 5.072,65, di cui al buono fruttifero n.00.826.31005 sicchè la quota spettante a costui va quantificata in €
33.029,13 (€ 22.509,47 +€ 5.072,65+€ 5.447,01).
Deve, pertanto, ritenersi accertata una lesione della quota di legittima di pari a € 12.849,54 (€ 35.359,01-€ 22.509,47), della quota Parte_3
- 17 - di legittima di pari a € 10.189,54 (€ 35.359,01- Parte_1
€25.169,47) e della quota di pari a € 2.329,88 (€ Parte_2
35.359,01-€33.029,13).
La disposizione di ultima volontà del de cuius in favore della convenuta va, pertanto, ridotta fino alla concorrenza della somma complessiva di
€25.339,63 (cfr. pag. 17 e s dell'elaborato peritale).
Ciò posto, va poi affrontata la questione della modalità concreta della reintegra degli attori nella quota di legittima lesa.
Deve trovare applicazione, nel caso di specie, l' ipotesi di ritenzione del bene per l'intero in favore dell'erede istituito ex re certa con compensazione in denaro dei legittimari prevista dall'art. 560, III comma, c.c. sicchè la reinte- grazione deve avvenire per equivalente.
Tale disposizione prevede, infatti, che “il legatario o il donatario (cui è equiparato l'erede istituito ex re certa) che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione dispo- nibile e della quota che gli spetta come legittimario”
RB, la somma tra il valore della legittima spettante alla istituita erede
(pari €35.359,01) e quello della disponibile (calcolata Controparte_2
in €70.718,03) -che ben poteva esserle destinata dal de cuius - è pari ad €
106.077,04 mentre il valore del bene ricevuto a titolo di institutio ex re certa nel testamento è pari ad € 85.000,00.
E' pertanto evidente che il valore del bene oggetto della disposizione te- stamentaria sia inferiore alla somma tra quota disponibile e quota di riserva sicchè può trovare applicazione la disposizione prevista dal terzo comma dell'art. 560 c.c.
- 18 - Il credito spettante al legittimario, cristallizzato in termini monetari, va poi rivalutato, nell'ipotesi in cui la liquidazione intervenga dopo un apprezza- bile lasso di tempo, al fine di conservare la corrispondenza del “tantundem pecuniario” al valore economico reale del bene non acquisito al patrimonio del creditore (Cass. n. 5978 del 2024; Cass., n. 39368 del 2021).
Deve, pertanto, ritenersi che la convenuta sia obbligata a versare in favo- re di l'importo di € 14.944,02, in favore di Parte_3 [...]
l'importo di € 11.850,44 e in favore di Parte_4 Parte_2
l'importo di € 2.709,65, somme tutte rivalutate alla data della deci-
[...]
sione.
Sulle somme così liquidate vanno applicati gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo pagamen- to.
7.Spese
Con riferimento alle spese processuali va osservato che “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di do- mande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel mede- simo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri” ( cfr. Cass., n. 20888 del
22/08/2018; n. 13827 del 17/05/2024).
Nel caso di specie, rispetto al cumulo delle domande proposte, parte convenuta è risultata vincitrice rispetto alle azioni di annullamento della dona-
- 19 - zione e del testamento e alla domanda riconvenzionale di imputazione delle donazioni, ed è risultata soccombente, sebbene per un valore ridotto rispetto alla lesione denunciata, con riferimento alla domanda di riduzione delle dispo- sizioni testamentarie di . Controparte_3
In applicazione dei principi sopra riportati pertanto sussiste il presuppo- sto della soccombenza reciproca che legittima l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu come liquidate in atti vanno poste in ragione del 50% in capo agli attori e in ragione dell'ulteriore 50% in capo alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda di annullamento della donazione stipulata il
14/04/2014; rigetta la domanda di annullamento del testamento pubblico del
10/05/2016; in parziale accoglimento dell'azione di riduzione proposta dagli attori condanna la convenuta a reintegrare i propri avversari nella rispettiva quota di legittima mediante pagamento di una somma di denaro e in particolare ver- sando in favore di l'importo di € 14.944,02, in favore di Parte_3
l'importo di € 11.850,44 e in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 2.709,65 oltre gli interessi nella misura legale Parte_2
dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo pagamen- to. dispone la compensazione integrale delle spese di lite relative agli onorari
- 20 - di difesa sostenute per la controversia definita con la presente sentenza;
pone le spese di ctu, come liquidate in atti, in ragione del 50% in capo agli attori e in ragione dell'ulteriore 50% in capo alla convenuta.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 08/10/2025
Presidente
Giudice est. Maria Letizia Barone
Monica ST
- 21 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Maria Letizia Barone Presidente dr. Monica ST Giudice dr. Paolo Criscuoli Giudice dei quali la seconda relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6863 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. CASTELLINO C.F._3
SA e ( ) Indi- CP_1 C.F._4
rizzo Telematico;
con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. CASTELLINO SA
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_2 C.F._5
il patrocinio dell'avv. CARDUCCI ALESSANDRO, elettivamente do- miciliato in PIAZZA AN PAOLO II 34 PALERMO, presso il difensore avv. CARDUCCI ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 8.10.2025 le parti con- cludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Termini della controversia.
Gli attori, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
con l'atto introduttivo, hanno chiesto annullamento dell'atto di donazione sti- pulato dai propri genitori e in favore Controparte_3 Controparte_4
della convenuta , sostenendo che al momento della Controparte_2
stipula i donanti non fossero in grado di intendere e di volere, in particolare la madre , deceduta pochi giorni dopo. CP_4
Al riguardo hanno allegato che la donazione sarebbe stata frutto di un raggiro e di pressioni psicologiche esercitate dalla convenuta, che avrebbe ap- profittato della vulnerabilità dei genitori per ottenere l'attribuzione esclusiva di beni immobili.
Gli attori hanno inoltre contestato la validità del testamento pubblico re- datto dal padre , ritenendo che anch'esso sia stato viziato Controparte_3
da incapacità e da condizionamenti illegittimi, evidenziando che il testatore fosse affetto da gravi patologie neurologiche e cognitive, tali da compromet- terne la capacità di autodeterminazione.
In subordine, hanno chiesto che venga accertata la lesione della loro quo-
- 2 - ta di legittima, allegando che la convenuta abbia ricevuto, in virtù della dona- zione e del testamento impugnati, beni per un valore eccedente la quota di- sponibile e la propria quota di legittima.
Con l'atto introduttivo, infine, previa ricostruzione dell'asse ereditario di entrambi i propri genitori, è stata chiesta la divisione della comunione eredita- ria fra le parti.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle domande avversarie eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento della donazione ex art. 775 c.c., poiché l'atto è stato stipulato il 14/04/2014 mentre la citazione è stata notifi- cata l'11/05/2022.
Nel merito ha contestato la domanda di annullamento della donazione evidenziando che i donanti fossero capaci di donare al momento della stipula e non fossero soggetti ad alcuna forma di violenza psicologica, essendosi de- terminati unicamente in virtù della riconoscenza per l'assistenza loro prestata dalla convenuta, come dichiarato dagli stessi nell'atto pubblico.
E' stata, poi, contestata la domanda di annullamento del testamento spie- gata in atto di citazione, evidenziando la capacità di autodeterminarsi del testa- tore – verificata anche dal notaio rogante- e l'insussistenza di vizi della volon- tà.
La convenuta, infine, ha chiesto il rigetto dell'azione di riduzione per le- sione della legittima, eccependo l'inammissibilità della domanda per genericità
e mancanza di prova del valore dell'asse ereditario, contestando la stima dei beni effettuata dagli attori ed eccependo la sussistenza di liberalità effettuate in vita dal padre in favore degli attori mediante intestazione di buoni fruttiferi
- 3 - e il versamento di somme prelevate da libretti postali.
In via riconvenzionale ha chiesto la collazione Controparte_2
dei beni ricevuti dagli attori in vita dai genitori, la restituzione della quota di beni relitti dalla madre, detenuti dagli attori e la divisione delle masse relitte dai de cuius.
All'udienza del 8.10.2025 il procedimento principale è stato separato dal procedimento avente ad oggetto la domanda di divisione dei beni in comu- nione fra le parti.
2.Domanda relativa alla validità della donazione stipulata il
14/04/2014.
Così sintetizzati i termini della controversia, va, anzitutto, esaminata la domanda principale formulata da parte attrice e volta ad accertare la nullità,
l'annullabilità e l' inefficacia della donazione stipulata il 14/04/2014 in notar
Per_1
La domanda non può essere accolta a fronte dell'intervenuta prescrizione sia ai sensi dell'art. 775, comma 2, c.c. (norma secondo cui “l'azione si pre- scrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta”) sia ai sensi dell'art. 1442 c.c. (disposizione che prescrive che l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal momento in cui il contratto è stato concluso, per l'errore o il dolo e dal giorno della cessazione della condotta, per la violenza).
Va, infatti, considerato che non risulta essere contestato il fatto che al momento della notifica dell'atto di citazione risultava ormai spirato il termine di prescrizione quinquennale sancito dalle previsioni sopra richiamate.
Ed invero, nel replicare all'eccezione di prescrizione sollevata dalla con- venuta, gli attori, nella memoria ex art. 183, I termine, VI comma, cpc, hanno
- 4 - solo allegato che il termine quinquennale previsto dall'art. 775 c.c. per l'annullamento della donazione non sia applicabile al caso in esame.
In particolare, secondo la loro impostazione, l'azione proposta, essendo stata introdotta da parte di “eredi lesi” per violazione delle regole sulla succes- sione necessaria, dovrebbe essere soggetta al termine decennale previsto per l'azione di riduzione ( cfr. pag. 3 della memoria ex art. 183 cpc di parte attri- ce).
Tale argomentazione non può essere condivisa.
L'azione di annullamento proposta dagli attori, infatti, non è volta a ren- dere inefficace la disposizione che abbia avuto ad oggetto specifici beni, al fi- ne di reintegrare i legittimari nei loro diritti di successori necessari, atteso che tale effetto è proprio esclusivamente dell'azione di riduzione, che pure è stata proposta, seppur in via subordinata, in atto di citazione.
La richiesta di annullamento del contratto è stata invece articolata in via principale con specifico riferimento all'incapacità dei donanti e alla violenza psicologica e al dolo, elementi che rientrano tipicamente nell'ambito dell'annullamento ex art. 775 c.c. ed ex art. 1442 c.c. sicchè è a tali disposizio- ni normative che occorre fare riferimento al fine di individuare la disciplina del termine di prescrizione.
Non può, poi, essere trascurato di rilevare – con riguardo specifico all'art. 775 c.c.- quanto statuito dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n.
206\2008, che ha dichiarato “manifestamente infondata la questione di legit- timità costituzionale dell'art. 775, secondo comma, c.c., censurato, in riferi- mento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli eredi del donante, di- venuti tali successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quin-
- 5 - quennale per proporre l'azione di annullamento della donazione per incapacità di intendere e volere, non possano più chiedere l'annullamento dell'atto di li- beralità”.
La Corte Costituzionale, infatti, ha chiarito che il termine di prescrizione dell'azione di annullamento della donazione per incapacità è di cinque anni e che non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi sia divenuto erede prima della decorrenza del suddetto termine, posto che solo quest'ultimo è titolare del diritto ad ottenere l'annullamento della donazione, mentre chi sia divenuto erede successivamente al decorso del termine non è più titolare di tale diritto, che si è già prescritto in capo al suo dante causa, sic- ché le posizioni poste a raffronto non sono comparabili”.
3.Domanda di annullamento del testamento pubblico del
10/05/2016.
Va, poi, esaminata la domanda di accertamento, ai sensi dell'art. 591 cod. civ., dell' incapacità di intendere e di volere del defunto al momento della re- dazione del testamento pubblico del 10/05/2016.
La domanda va rigettata.
Sul punto, va premesso che ai sensi dell'art. 591, n. 3, c.c., per l'affermazione della incapacità naturale del testatore non basta una qualsiasi anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma è necessario che a cagione d'una infermità, transitoria o permanente, o di altra causa per- turbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazio- ne del testamento, della coscienza dei propri atti oppure della capacità di au- todeterminarsi;
e poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello d'in- capacità l'eccezione, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta
- 6 - incapacità (Cass. Civ. sez. II, 19/01/2022, n. 1618; Sez. 2, Ordinanza n. 3934 del 19/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8169 del 05/11/1987).
Nel caso di specie le patologie descritte da parte attrice (compromissione irrimediabile del campo visivo, difficoltà di linguaggio e di pensiero, disturbi cognitivi (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione) non risultano idonee a fondare l'accoglimento della domanda.
Sul punto, va confermata l'ordinanza di rigetto della richiesta di esibizio- ne formulata da parte attrice nei confronti della convenuta e volta alla produ- zione dei “documenti medici relativi ai genitori e Controparte_3 CP_4
attualmente in suo possesso” attesa la assoluta genericità della richiesta e ben potendo gli attori richiedere, in qualità di eredi, la documentazione sanitaria relativa ai propri danti causa presso i soggetti e gli enti ospedalieri che aveva- no avuto in cura questi ultimi.
Va, poi, osservato che le certificazioni mediche prodotte dalla stessa parte convenuta delineano un quadro di malattie compatibili con l'età che hanno determinato un declino cognitivo solo a distanza di tempo dalla redazione del testamento e in particolare dall'anno 2019 ( cfr. attestazione del medico cu- rante dott. allegata alla comparsa di risposta) e non direttamente in- Per_2
cidenti in modo assoluto e stabile sulla capacità di comprendere e determinar- si del de cuius ( cfr. relazione di dimissione del 21.6.2017 e certificato medico di specialista in neurologia del 7.7.2022 allegati alla memoria depositata il
14.12.2022).
Le riscontrate patologie non determinano, infatti, infermità permanente, cui presuntivamente si ricollega uno stato di incapacità naturale, ma possono al limite considerarsi, solo nella loro fase più avanzata e grave, infermità a ca-
- 7 - rattere intermittente, per le quali non opera comunque una presunzione di in- capacità, con conseguente onere - a carico di chi quello stato di incapacità as- sume - di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. n. 15480/2001).
Infine, con riferimento alla modalità di confezione del testamento, redat- to nella forma del testamento pubblico, va sottolineato che sebbene il notaio non è tenuto ad attestare la sussistenza della capacità naturale dei soggetti in- tervenuti nell'atto, richiedendo tali accertamenti competenza tecnico- scientifica, tuttavia, la redazione per atto pubblico del testamento è circostan- za in base alla quale è ragionevole presumere che, all'atto della stipula, il testa- tore fosse cosciente, non desse segni visibili di incapacità e fosse in grado di esprimere e trasmettere la propria volontà.
L'attività del notaio, quale pubblico ufficiale preposto al controllo della mancanza di cause di nullità dell'atto, in assenza di prova, neppure di carattere presuntivo, dell'incapacità di intendere e volere al momento del testamento, deve ritenersi ulteriore elemento di conferma della capacità di testare.
Quanto appena esposto, depone senza dubbio nel senso della capacità del testatore e del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori.
Pertanto, la domanda di annullamento del testamento pubblico, ricevuto in data 10/05/2016 al n. 249 dal Notaio Dr. deve essere Persona_3
respinta.
Nessun elemento di prova è stato, per altro verso, fornito dagli attori in ordine all'esistenza di condotte sussumibili nel concetto di dolo o di violenza sicché la domanda volta ad ottenere l'annullamento del testamento ai sensi
- 8 - dell'art. 624 c.c. va ritenuta infondata.
4.Ammissibilità della domanda di riduzione delle disposizioni te- stamentarie di . Controparte_3
Va, poi, esaminata la domanda di riduzione e reintegrazione della quota di legittima formulata dagli attori.
In punto di ammissibilità dell'azione, parte convenuta ha eccepito che gli attori non abbiano soddisfatto gli oneri di allegazione e probatori imposti, alla luce della prevalente giurisprudenza, a colui che intenda agire in riduzione.
L'eccezione è infondata.
La Suprema Corte ha da tempo precisato che “nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di con- seguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e prova- re, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordan- ti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.” (cfr. Cass. 18199/2020).
Nello stesso senso, Cass. n. 1357/2017, a mente della quale, “ancorché il legittimario che agisca in riduzione abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva …può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva”.
- 9 - La Suprema Corte, nella stessa pronuncia, ha chiarito che una volta ravvi- sata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, atteso che, una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum.
L'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò so- prattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di libera- lità da parte del de cuius.
Una volta soddisfatto tale onere (anche, come detto, per effetto, dell'atti- vità di allegazione delle altre parti del giudizio) deve reputarsi che l'attore sod- disfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalla legge qualora ri- chiami la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, e assu- ma che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione.
In particolare, risulta sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto in- vece la legge gli riserva. Opinare diversamente significherebbe imporre al le- gittimario che agisce in riduzione di dover necessariamente esperire una pre- ventiva perizia di parte ovvero di proporre discrezionali (se non addirittura arbitrari) valori per i vari beni implicati dalla vicenda, indicazioni tutte che
- 10 - comunque non rivestirebbero poi carattere vincolante nella successiva fase dinanzi al giudice, chiamato invece autonomamente (e di norma attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio) a riscontrare l'effettività della lesio- ne dedotta e la sua precisa entità.
RB , nel caso di specie l'onere di allegazione risulta adeguatamente soddisfatto, avendo gli attori specificato quali siano i beni del de cuius
[...]
, quale sia la loro quota, quale sia l'atto dispositivo che si assu- Persona_4
me lesivo (il testamento), affermando che i restanti beni su cui si è aperta la successione non possano avere il medesimo valore di quello disposto in favo- re della convenuta.
La domanda, pertanto, è ammissibile.
5.Accertamento del relictum netto e del donatum.
Ciò premesso, per determinare l'esistenza della lesione e l'eventuale misu- ra della reintegra, il Collegio deve accertare il valore della massa ereditaria, procedendo alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determina- zione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti ereditari da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui eventualmente sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mo- bili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt.
747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle dona- zioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "re- lictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità
- 11 - fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Così individuato l'iter logico da compiere, con riferimento alla ricostru- zione della massa attiva, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi prova- to che, al momento dell'apertura della successione, il patrimonio costituente il relictum risultava composto dai beni compiutamente indicati dal nominato
C.T.U., ing. , nella relazione tecnica depositata il 14.10.24. Per_5
In particolare, l'esperto nominato dal GI ha riferito che il valore della massa ereditaria al momento di apertura della successione era pari a €
85.000,00 per l'appartamento sito nel Comune di Palermo (PA) nella via del
Manderino n° 52 - 54, identificato al N.C.E.U. con il foglio 2 p.lle 1596 -
3159 -3160 sub. 1; €5.200,00 per il magazzino sito nel Comune di Castelve- trano (TP) Contrada Montagna, snc, identificato al N.C.E.U.al foglio 11 p.lla
231 (ex p.lla 190); €11.500,00 per il fondo rustico annesso identificato identi- ficato al N.C.T.al foglio 11 p.lla 189; €2.640,00 per la quota di proprietà per
¾ del Fondo rustico sito in Castelvetrano, Censito al catasto terreni del Co- mune di Castelvetrano al fog. 11 part. 135 Porz. AA e AB;
€26.500,00 per la quota di proprietà per 668/1000 dell'appartamento sito in Castelvetrano in via
Trapani snc Piano T-1, censito al catasto fabbricati del Comune di Castelve- trano al Fg. 38, part.lle 2, e 3, sub. 5, 6, Cat. A/4, d 6 vani, mq. 120;
€13.530,00 per la quota di proprietà di 332/1000 dell'appartamento sito in
Castelvetrano, alla via Quarnaro n. 1 Piano T e via Quarnaro n. 3 Piano 1,
Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Castelvetrano al Fg. 38, part.lle
102, cat. C/6 classe 2 mq. 46 [ NO PLN], e part. 413, sub. 1 Cat. A/4 classe 7 di 4 vani e SUB 2 2 F/3: Unita' in corso di costruzione;
€8.158,42 depositati
- 12 - in libretto postale n.40204505 ," cointestato con la convenuta per un valore complessivo di € 152.528,42 ( cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale depositato il
14.10.2024).
Tale accertamento va condiviso dal Collegio.
Ed invero, la stima ai fini della riunione fittizia va effettuata, secondo quanto indicato dal chiaro tenore letterale dell'art. 556 c.c., con riferimento al valore dei beni al momento dell'apertura della successione e nessuna delle par- ti ha allegato elementi che consentano di smentire l'attendibilità della stima del ctu con riferimento alla data del 31/08/2021.
Va, inoltre, tenuto conto del deprezzamento – nella misura di €700,00- dovuto ai costi di regolarizzazione catastale del bene sito in via Trapani, atteso che le difformità riscontrate dal ctu appaiono risalire ad epoca precedente la morte di e vanno portanto computate nella stima del relic- Controparte_3
tum.
Non risultano essere dimostrate passività gravanti sulla massa ereditaria.
Vanno ricompresi nel donatum, per altro verso, i beni oggetto della do- nazione in notar del 14.4.2014 e cioè la casa per civile abitazione, sita Per_1
nel Comune di Castelvetrano, in contrada Rampante Favara (riportata al cata- sto fabbricati del Comune di Castelvetrano al Foglio 44, particella 454, PT-1,
Cat. A/7, Cl 2, vani 3,5), il fondo rustico corte della particella urbana 454 (ri- portato al Catasto Terreni al foglio 44 particella 445 di Ha 00.35.53, part. 444 di Ha00.29.19, e part. 447 di Ha 00.25.96), la quota di proprietà di 4/6 del
Fondo rustico corte (riportato al Catasto Terreni al foglio 44 . 444 di
Ha00.29.19, e part. 447 di Ha 00.25.96), il cui valore complessivo, all'epoca dell'apertura della successione è stato stimato dal ctu in € 46.416,67 (cfr. pag.
- 13 - 14 dell'elaborato peritale depositato il 14.10.2024).
Devono ricondursi nel donatum anche le somme di denaro trasferite mediante intestazione all'attore del buono frutti- Parte_2
fero n.74696434 di €.5.000,00, emesso il 16.05.2014 e del Buono Fruttifero
Postale n.00.826.31005 di £.1.000.000, emesso il 3.05.1993 e mediante cointe- stazione al de cuius e all'attrice del libretto po- Parte_1
stale 1993 8388195 per cui risulta una riscossione pari a € 2.660,00, menziona- te dal testatore nel suo testamento. Controparte_3
Ed invero, la sussistenza di donazioni indirette realizzate tramite l'intestazione o la cointestazione di titoli di investimento da parte del de cuius non risulta contestata dagli attori i quali si sono limitati a difendersi rappresen- tando di non avere mai riscosso gli importi depositati ( cfr. pag. 3 della me- moria ex art. 183, VI comma, I termine, cpc di parte attrice).
In senso contrario a tale difesa, tuttavia, va valorizzata la produzione do- cumentale di parte convenuta, attestante l'effettiva esistenza dei buoni frutti- feri intestati ai propri fratelli.
Ai sensi dell'art. 232 cpc, occorre, poi, tenere conto della mancata rispo- sta in sede di interrogatorio formale di che - inter- Parte_2
rogato sulla negoziazione dei titoli in questione- ha dichiarato di non potere rispondere alla domanda non avendo memoria dell'evento e della dichiarazio- ne confessoria di la quale ha dichiarato: “è vero Parte_1
ho riscosso la somma residua, che ammontava a complessivi 2660,00 euro circa, all'inizio con l'intento di avere una provvista in caso di bisogno per mio padre e poi dopo che i rapporti con mio padre si sono raffreddati e anche con mia sorella ho deciso di trattenere con me tale somma . La ri- CP_2
- 14 - scossione è stata eseguita su presentazione di duplicato” ( cfr. verbale del 21 giugno 2023).
Corretta appare, poi, la valutazione di tali donazioni indirette con riferi- mento all'epoca dell'apertura della successione da parte del CTU – che non è stata contestata dalle parti- che ha stimato i valori mobiliari donati in €
13.209,00.
Il valore complessivo del donatum è pertanto pari ad € 59.625,67 ( cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale).
6.Determinazione della quota di riserva degli attori e accertamento della dedotta lesione.
Tenuto conto, allora, del fatto che, ai sensi dell'art. 537 c.c., la quota ri- servata ai figli, è pari complessivamente a due terzi dell'asse, da dividersi in parti uguali, deve ritenersi che ai figli del de cuius Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_2
spetti, a titolo di quota di riserva, per ciascuno la quota 2/12 dell'asse
[...]
relitto, per un valore pari a € 35.359,01 €, mentre la quota disponibile, pari a
1/3 (4/12) del patrimonio relitto, vada stimata nell'ulteriore importo di €
70.718,03 (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la successione di Controparte_3
è regolata dal testamento pubblico del 10/05/2016 in notar che re- Per_1
cita: “Lascio a mia figlia in segno di gratitudine per l'assistenza presta- CP_2
ta a me e mia moglie negli anni scorsi (e che sono sicuro continuerà a pre- starmi), oltre alla quota di legittima a lei spettante, l'intera quota mia quota di- sponibile.
A comporre la quota di mia figlia oltre alla donazione già effet- CP_2
- 15 - tuata in suo favore con atto Notaio del 14 aprile 2014 (del- Persona_3
la quale per legge dovrà fare imputazione), lascio alla medesima la proprietà della casa dove abito in Palermo, Via del Manderino n. 54.
Agli altri miei tre figli, e , lascio soltanto la Pt_1 Pt_3 Pt_2
quota di legittima loro spettante, che essi andranno a soddisfare con gli altri beni dell'eredità. Essi entreranno in quota nella casa di Via del Manderino so- lo nel caso in cui tali beni non fossero sufficienti a soddisfare per intero le lo- ro ragioni di legittimari.
Faccio presente che mio figlio ha ricevuto da me al- Parte_2
cuni buoni postali fruttiferi, dei quali conservo copia, e che mio figlio
[...]
ha conservato presso di me un buono postale fruttifero di euro Persona_6
5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) intestato a suo nome.
Mia figlia ha invece ricevuto euro 3.500,00 (tremila- Parte_1
cinquecento virgola zero zero) prelevandoli da un mio libretto postale” (cfr. testamento allegato all'atto di citazione).
Secondo la volontà del testatore, pertanto, alla quota della figlia CP_2
devono essere attribuiti beni (a titolo di istituzione di erede) per un
[...]
valore complessivo di € 131.416,67 corrispondenti a € 85.000,00 (con riferi- mento all'immobile di via del Manderino 52-54 censito al NCEU al Fg. 2, p.lle
1596 sub 1), e ad € 46.416,67 ( con riferimento all'imputazione, ai sensi degli artt. 724 e 725 c.c. della donazione del 14/04/2014 rep. n. 26644 racc. n.
12089).
Agli altri figli del de cuius Parte_1 Persona_7
e spetta, per ciascuno, la quota di 1/3 degli
[...] Parte_2
altri beni relitti dal de cuius e cioè: Magazzino sito nel Comune di Castelve-
- 16 - trano (TP) Contrada Montagna, snc, identificato al N.C.E.U.al foglio 11 p.lla
231 (ex p.lla 190); Fondo rustico annesso identificato identificato al N.C.T.al foglio 11 p.lla 189; Proprietà per ¾ del Fondo rustico sito in Castelvetrano,
Censito al catasto terreni del Comune di Castelvetrano al fog. 11 part. 135
Porz. AA e AB;
Quota di proprietà per 668/1000 dell'appartamento sito in
Castelvetrano in via Trapani snc Piano T-1, censito al catasto fabbricati del
Comune di Castelvetrano al Fg. 38, part.lle 2, e 3 , sub. 5, 6, Cat. A/4, d 6 va- ni, mq. 120; Quota di proprietà di 332/1000 dell'appartamento sito in Castel- vetrano, alla via Quarnaro n. 1 Piano T e via Quarnaro n. 3 Piano 1, Censiti al
Catasto Fabbricati del Comune di Castelvetrano al Fg. 38, part.lle 102, cat.
C/6 classe 2 mq. 46 [ NO PLN], e part. 413, sub. 1 Cat. A/4 classe 7 di 4 vani e SUB 2 2 F/3; saldo al 50% del Libretto postale n.40204505 pari a 8.158,42, per un valore complessivo, al momento dell'apertura della successione, di €
67.528,42 e per un valore di quota per ciascuno di € 22.509,47 (€67.528,42:3) ( cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale).
Alla quota di va, poi, imputata ai sensi Parte_1
dell'art. 564 c.c. la donazione indiretta dell'importo di € 2.660,00, sicchè la quota spettante a costei va quantificata in €25.169,47 (€ 22.509,47+€
2.660,00), mentre alla quota di va imputata la do- Parte_2
nazione indiretta dell'importo di € 5.447,01 di cui al buono fruttifero n.74696434 e dell'importo di € 5.072,65, di cui al buono fruttifero n.00.826.31005 sicchè la quota spettante a costui va quantificata in €
33.029,13 (€ 22.509,47 +€ 5.072,65+€ 5.447,01).
Deve, pertanto, ritenersi accertata una lesione della quota di legittima di pari a € 12.849,54 (€ 35.359,01-€ 22.509,47), della quota Parte_3
- 17 - di legittima di pari a € 10.189,54 (€ 35.359,01- Parte_1
€25.169,47) e della quota di pari a € 2.329,88 (€ Parte_2
35.359,01-€33.029,13).
La disposizione di ultima volontà del de cuius in favore della convenuta va, pertanto, ridotta fino alla concorrenza della somma complessiva di
€25.339,63 (cfr. pag. 17 e s dell'elaborato peritale).
Ciò posto, va poi affrontata la questione della modalità concreta della reintegra degli attori nella quota di legittima lesa.
Deve trovare applicazione, nel caso di specie, l' ipotesi di ritenzione del bene per l'intero in favore dell'erede istituito ex re certa con compensazione in denaro dei legittimari prevista dall'art. 560, III comma, c.c. sicchè la reinte- grazione deve avvenire per equivalente.
Tale disposizione prevede, infatti, che “il legatario o il donatario (cui è equiparato l'erede istituito ex re certa) che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione dispo- nibile e della quota che gli spetta come legittimario”
RB, la somma tra il valore della legittima spettante alla istituita erede
(pari €35.359,01) e quello della disponibile (calcolata Controparte_2
in €70.718,03) -che ben poteva esserle destinata dal de cuius - è pari ad €
106.077,04 mentre il valore del bene ricevuto a titolo di institutio ex re certa nel testamento è pari ad € 85.000,00.
E' pertanto evidente che il valore del bene oggetto della disposizione te- stamentaria sia inferiore alla somma tra quota disponibile e quota di riserva sicchè può trovare applicazione la disposizione prevista dal terzo comma dell'art. 560 c.c.
- 18 - Il credito spettante al legittimario, cristallizzato in termini monetari, va poi rivalutato, nell'ipotesi in cui la liquidazione intervenga dopo un apprezza- bile lasso di tempo, al fine di conservare la corrispondenza del “tantundem pecuniario” al valore economico reale del bene non acquisito al patrimonio del creditore (Cass. n. 5978 del 2024; Cass., n. 39368 del 2021).
Deve, pertanto, ritenersi che la convenuta sia obbligata a versare in favo- re di l'importo di € 14.944,02, in favore di Parte_3 [...]
l'importo di € 11.850,44 e in favore di Parte_4 Parte_2
l'importo di € 2.709,65, somme tutte rivalutate alla data della deci-
[...]
sione.
Sulle somme così liquidate vanno applicati gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo pagamen- to.
7.Spese
Con riferimento alle spese processuali va osservato che “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di do- mande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel mede- simo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri” ( cfr. Cass., n. 20888 del
22/08/2018; n. 13827 del 17/05/2024).
Nel caso di specie, rispetto al cumulo delle domande proposte, parte convenuta è risultata vincitrice rispetto alle azioni di annullamento della dona-
- 19 - zione e del testamento e alla domanda riconvenzionale di imputazione delle donazioni, ed è risultata soccombente, sebbene per un valore ridotto rispetto alla lesione denunciata, con riferimento alla domanda di riduzione delle dispo- sizioni testamentarie di . Controparte_3
In applicazione dei principi sopra riportati pertanto sussiste il presuppo- sto della soccombenza reciproca che legittima l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu come liquidate in atti vanno poste in ragione del 50% in capo agli attori e in ragione dell'ulteriore 50% in capo alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda di annullamento della donazione stipulata il
14/04/2014; rigetta la domanda di annullamento del testamento pubblico del
10/05/2016; in parziale accoglimento dell'azione di riduzione proposta dagli attori condanna la convenuta a reintegrare i propri avversari nella rispettiva quota di legittima mediante pagamento di una somma di denaro e in particolare ver- sando in favore di l'importo di € 14.944,02, in favore di Parte_3
l'importo di € 11.850,44 e in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 2.709,65 oltre gli interessi nella misura legale Parte_2
dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo pagamen- to. dispone la compensazione integrale delle spese di lite relative agli onorari
- 20 - di difesa sostenute per la controversia definita con la presente sentenza;
pone le spese di ctu, come liquidate in atti, in ragione del 50% in capo agli attori e in ragione dell'ulteriore 50% in capo alla convenuta.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 08/10/2025
Presidente
Giudice est. Maria Letizia Barone
Monica ST
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