Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
Integra il reato di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta, per via telematica, di scommesse senza autorizzazione, "sub specie" di illecita intermediazione, la condotta del gestore di un centro di servizio che, contrattualmente legato ad un concessionario regolarmente autorizzato dall'AAMS per l'attività di accettazione e raccolta a distanza di scommesse sportive, non si limiti a svolgere un'attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario. (Nella specie, l'indagato raccoglieva le giocate rilasciando le ricevute dopo aver riscosso il denaro dagli scommettitori titolari dei contratti di conto di gioco, provvedendo altresì al pagamento delle vincite).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2009, n. 49392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49392 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/11/2009
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1350
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 22225/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De IC NO, nato a [...] il [...] indagato del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1, 4 bis e ter;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 10.04.2009 che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto 11.03.2009 di sequestro preventivo di dotazioni tecnologiche rinvenute presso l'agenzia di scommesse da lui gestita;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG, Dott. Lo Voi Francesco, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 10.04.2009 il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame proposta da De IC NO, indagato del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, artt. 4, 4 bis e 4 ter, avverso il decreto 11.03.2009 di sequestro preventivo di attrezzature telematiche rinvenute presso l'esercizio del predetto, indagato per avere abusivamente svolto un'attività organizzata all'accettazione e alla raccolta via telematica di scommesse su eventi sportivi calcistici accettate per conto della società Scommettendo s.r.l. senza essere provvisto, oltre che della concessione dell'AAMS e della licenza di PS di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 88, anche dell'autorizzazione all'utilizzo dei mezzi telematici che rilascia il Ministero delle comunicazioni, donde la configurabilità del fumus dei reati ipotizzati.
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge sulla ritenuta sussistenza del fumus.
Deduceva che egli, quale business promoter, aveva sottoscritto un contratto di affidamento dell'attività di promozione a distanza con la concessionaria s.r.l. Scommettendo, che, titolare della concessione per l'accettazione di scommesse sportive n. 32243, disponeva di un sistema di conti di gioco ed era autorizzata alla raccolta a distanza ai sensi del Decreto Direttoriale 21 marzo 2006, AAMS, art. 3.
Il giocatore che era stato controllato aveva sottoscritto un contratto di attivazione di conto gioco col concessionario, in virtù del quale egli poteva effettuare scommesse attingendo, per le puntate, dal conto ricarica personale e riscuotendo eventuali vincite tramite strumenti postali e bancari d'interconnessione telematica. Non era, quindi, configurabile alcuna violazione di legge avendo egli svolto presso la sala giochi Jack Point solo attività di commercializzazione per conto del concessionario. Erano, perciò, irrilevanti sia il mancato conseguimento delle suddette autorizzazioni sia il richiamo da parte del Tribunale del rapporto tra normativa nazionale e quella comunitaria. Denunciava anche mancanza di motivazione sul "collegamento pertinenziale tra le attrezzature sequestrate e la finalità perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti". Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso non è fondato.
Nel caso in esame non può trovare applicazione l'invocato decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 21.03.2006 essendo stata accertata, con motivazione adeguata, l'insussistenza di un rapporto diretto tra la società concessionaria e il giocatore.
È da escludere, infatti, che De IC avrebbe legittimamente agito come punto remoto di accettazione o centro di servizio o operatore della concessionaria Scommettendo s.r.l. con sede in Ceglie Massapica, nel senso che esso si sarebbe limitato esclusivamente ad accettare per conto di quest'ultima le scommesse per via telematica, mantenendosi nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni con esclusione di ogni ipotesi e forma d'intermediazione in attività che caratterizzano il contratto di scommessa sportiva. La disposizione direttoriale n. 2006/7902, riguardante l'attività di commercializzazione (di ricariche;
di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore), prevede che l'accettazione di scommesse da parte dei concessionari autorizzati è subordinata alla stipula con lo scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato nell'ambito della concessione, che acquista efficacia con l'apertura di un conto personale intestato allo scommettitore medesimo.
Nel caso di specie, sebbene lo scommettitore De NU CO avesse giocato su un conto personale, è stato costatato che l'indagato ha ritirato la somma di denaro consegnatagli dal giocatore ed ha rilasciato una ricevuta di gioco.
Inoltre, l'agenzia, anche se collegata al sito Scommettendo, raccoglieva le giocate rilasciando ricevute dopo aver riscosso il pagamento in contanti e liquidava le vincite versando l'importo in contanti.
La normativa vigente è ispirata al principio secondo cui la possibilità di raccolta a distanza delle scommesse è subordinata al rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore, con esclusione e divieto di ogni ipotesi e forma d'intermediazione - come espressamente prescrive il D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174, art. 7, comma 2, recante il Regolamento sulle scommesse sportive - in tutte le attività che caratterizzano il contratto di scommessa, quali la scelta dell'evento sportivo su cui scommettere, la predisposizione di modelli di contratto, l'individuazione e la variazione delle quote, la raccolta di prenotazione di giocate, la riscossione delle poste e l'accreditamento delle relative vincite, l'apertura di conti correnti da movimentare con le vincite o le perdite o la liquidazione degli stessi, in contanti o con mezzi assimilati.
È consentito che il concessionario promuova la propria attività tramite centri di servizio incaricati di promuovere la vendita di schede telematiche, sempre però che queste siano a carica zero, e purché i centri di servizio si limitino ad attività di supporto tecnico che non concretizzino un'attività di organizzazione della scommessa o una forma di esercizio abusivo del gioco tramite intermediari.
Data la necessità di un rapporto diretto tra concessionario e scommettitore e l'intuitus personae che sta alla base del rapporto di concessione, è necessario che sia lo scommettitore a utilizzare personalmente l'apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del gioco, senza potersi avvalere dell'ausilio di addetti operanti presso i punti remoti che poi provvedano alla trasmissione dei medesimi dati all'agenzia concessionaria.
Perciò assume rilievo penale l'ipotesi di un conto scommesse, regolarmente rilasciato da un concessionario, che non sia utilizzato dall'acquirente a titolo personale, ma diventi oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi dall'acquirente, generando così, di fatto, un movimento più simile a quello di un'agenzia che di un privato.
Sussiste, quindi, il fumus di un'intermediazione vietata che integra gli estremi dell'esercizio abusivo di raccolta delle scommesse e pertanto il fumus dei contestati reati di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1, 4 bis e 4 ter.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009