Sentenza 24 ottobre 2003
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- 1. Concorrenza sleale, sottrazione di clienti, caso episodico, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16038 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
IN NOME DE POP16038 / 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR MADI CASSAZIONE Oggetto Conta comente SEZIONE PRIMA CIVILE becosis Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 17433/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente 20265/00 Dott. Renato - Rel. RORDORF Consigliere 32647Cron. 326 Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere Rep. 4222, Dott. Gianfranco GILARDI Consigliere Ud. 15/05/2003Dott. Fabrizio FORTE Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEO SALVATORE, DI DATO RACHELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CIRCO MASSIMO 9, presso l'avvocato DANIELA ALLOCCA, rappresentati e difesi dall'avvocato CESARE SOPRANO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrenti -
contro
BANCA POPOLARE IRPINIA SCARL;
- intimata - e sul 2° ricorso n° 20265/00 proposto da: 2003 BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA SCARL, in persona del 1260 legale rappresentante pro tempore, elettivamente - domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l'avvocato FRANCO DI SABATO, che la rappresenta difende, giusta procura a margine del contro ricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MEO SALVATORE, DI DATO RACHELE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 526/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 09/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con l'assorbimento del secondo motivo. Svolgimento del processo La Banca Popolare dell'Irpinia soc. coop. a r.
1. si è vantata creditrice verso i coniugi OR ME e AC Di TO dell'importo complessivo di £. 117.009.461, derivante, per £. 89.417.596, dallo SCO- perto di un conto corrente chiuso alla data del 20 giu- gno 1995, con interessi convenzionali al tasso del 24%, 2 e per il resto dal protesto di quattro effetti cambiari per un totale di £. 17.336.800 e dai relativi interessi al tasso convenzionale del 16%. Ha perciò chiesto ed ottenuto che il presidente del tribunale di Avellino ingiungesse ai coniugi ME il pagamento dell'importo suindicato. L'opposizione degli ingiunti avverso il decreto lo- ro notificato è stata respinta dal tribunale, ma i Co- niugi ME hanno interposto appello. La corte d'appello di Napoli, con una prima senten- za non definitiva emessa il 18 dicembre 1998, in par- ziale accoglimento del gravame, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha statuito che, in mancanza di diversa specifica pattuizione, il tasso di interesse sull'importo debitorio di £. 89.417.596, risultante dal conto corrente chiuso al 20 giugno 1995, dovesse esser ridotto alla misura legale. Con successiva sentenza de- finitiva depositata il 9 maggio 2000, all'esito di una consulenza tecnica contabile volta alla rideterminazio- ne del debito in base agli interessi come sopra indica- ti, ha condannato in solido i coniugi ME a pagare, in favore della banca creditrice, la somma di £. 100.864.596, di cui £. 89.417.596 per saldo debitorio हु di conto corrente e £. 11.447.000 per interessi legali (oltre ai due terzi delle spese di causa). 3 Nel quantificare l'importo degli interessi dovu ti, la corte ha precisato di aver tenuto conto della matu- razione di tali interessi a scadenze annuali, e noncon addebito trimestrale come invece aveva fatto la banca creditrice. Contro tali sentenze ricorrono in cassazione i Co- niugi ME, che avevano formulato tempestiva riserva di gravame avverso la decisione non definitiva, lamentando che la corte d'appello abbia rideterminato la misura degli interessi al tasso legale sul saldo passivo di chiusura del conto corrente senza considerare che tale saldo era già a propria volta frutto di una serie di addebiti di interessi trimestrali calcolati ad un tasso extralegale. La Banca Popolare dell'Irpinia resiste con
contro
- ricorso e propone, a propria volta, ricorso incidenta- le, articolato in due motivi: l'uno volto a censurare la capitalizzazione annuale, anziché trimestrale, degli interessi;
l'altro per dolersi dell'acritico recepimen- to ad opera della corte d'appello delle indicazioni fornite dal consulente tecnico nonostante le contrarie osservazioni in proposito formulate dalla difesa della banca appellata. Motivi della decisione हु 1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza 4 debbono anzitutto essere riuniti, come pres crive l'art. 335 c.p.c.
2. Il ricorso principale non può essere accolto. Con essO come s'è già accennato - i coniugi ME lamentano una contraddizione in cui sarebbe incorsa la sentenza non definitiva della corte d'appello. Contrad- dizione consistente nell'avere, per un verso, negato fondamento alla pretesa della banca di percepire inte- ressi extralegali sul debito maturato a carico dei cor- rentisti e, per altro verso, disposto che tali interes- si fossero ricalcolati sul saldo debitorio di chiusura del conto, trascurando però di considerare che, a pro- pria volta, quel saldo risentiva dell'accumulo nel tem- po di interessi trimestrali capitalizzati ad un tasso extralegale. Ora, non v'è dubbio che l'art. 360, n. 5, c.p.c. includa tra i possibili motivi di ricorso per cassazio- ne anche la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un punto decisivo della controversia. La contraddizione, però, in tanto può es- ser rilevata dal giudice di legittimità, e condurre quindi all'annullamento della sentenza gravata di ri- Corso, in quanto si manifesti dal medesimo testo di detta sentenza e sia quindi apprezzabile dalla lettura della relativa motivazione. Diversamente, ove per con- 5 statarne l'esistenza il giudice di legittimità doves se prendere diretta cognizione degli atti e dei documenti acquisiti nel corso dei gradi precedenti, egli sarebbe chiamato a svolgere un accertamento di merito, prima ancora di poter vagliare il denunciato vizio di legit- timità dell'impugnata sentenza. Ma ciò, manifestamente, non gli è consentito fare, pena lo snaturamento della sua stessa funzione (si veda per tutte, in argomento, Cass. 4 giugno 2001, n. 7476). Nel caso in esame, la semplice lettura della sen- tenza d'appello non consente affatto di individuare la denunciata contraddizione, perché in nessun modo dalla motivazione di detta sentenza risulta quanto, in punto di fatto, affermano i ricorrenti: ossia che nel saldo debitorio di conto corrente, sul quale sono stati poi calcolati gli interessi al tasso legale, fossero già compresi interessi extralegali precedentemente capita- lizzati. E' anche possibile che sia così, ma non può -> per le ragioni dirsi accertato, né può pretendersi appena indicate che sia ora la corte di cassazione ad accertarlo. Il denunciato vizio di motivazione, di conseguenza, non è rilevabile.
3. Passando all'esame del ricorso incidentale, con- viene cominciare dal secondo motivo, che investe il 6 modo stesso in cui si è proceduto al calcolo degli in- teressi debitori dovuti dai coniugi ME ed ha quindi carattere di priorità rispetto all'altra doglianza, che concerne la periodizzazione degli interessi così come calcolati .
3.2. Anche in questo caso di tratta di una censura che si appunta sulla motivazione della sentenza impu- gnata. Vi si affianca però una denuncia di violazione degli artt. 196 e 197 c.p.c., per non avere la corte territoriale convocato il consulente tecnico al fine di rispondere ai rilievi che erano stati sollevati da par- te appellata sulla relazione di perizia, e per non aver disposto, alla stregua di quei rilievi, la rinnovazione -= delle indagini tecniche.
3.2.1. Conviene sgombrare subito il campo da quest'ultimo profilo di censura. Al riguardo, infatti, non v'è che da ribadire il consolidato insegnamento di questa corte secondo cui 1'apprezzamento del giudice di merito circa l'opportunità di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio o di disporre la rinnovazione delle indagini tecniche, costituendo esercizio di facoltà di- screzionale, non può esser sindacato in sede di legit- timità (cfr., ex multis, Cass. 4 agosto 1995, n. 8611; 23 maggio 1998, n. 5151; 10 giugno 1998, n. 5777; 9 ot- 7 tobre 1998, n. 10035; 6 aprile 2001, n. 5142).
3.2.2 Quanto al dedotto vizio di motivazione, va anzitutto precisato che, al di là della formula ridon- dante adoperata dalla banca ricorrente, quel che viene denunciato non è un vizio di contraddittorietà, bensì di omissione della motivazione su un punto decisivo della controversia. Ciò postula però la possibilità di raffrontare la motivazione della sentenza impugnata con le eccezioni e le difese che nel giudizio di merito le parti avevano dispiegato. E ' appena il caso di richiamare preliminarmente in proposito alcuni indirizzi giurisprudenziali, del pari ben consolidati: quello per cui il controllo del giudi- ce del merito sui risultati dell'indagine peritale co- stituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità deve limitarsi al- la verifica della sufficienza e correttezza logico- giuridica della motivazione (vedi tra le altre, in tal senso, Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486); e quello che impone a chi in sede di silegittimità dolga dell'acritica adesione del giudice alla consulenza tec- nica di non limitarsi lamentarea genericamente l'inadeguatezza della motivazione ciò che contraste- rebbe col principio di autosufficienza del ricorso per हुँ cassazione e col carattere limitato del relativo mezzo 8 * di impugnazione ma di indicare invece quali siano le circostanze e gli elementi rispetto a cui egli invoca il controllo di logicità (si vedano, tra le altre, Cass. 22 ottobre 2001, n. 12877; 14 maggio 1998, n. 4848), ed in particolare di specificare ed evidenziare le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che si lamenta non essere state prese in considerazione o gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, non essendo consentito introdurre nel giudizio di cas- sazione temi sui quali non sia stato già adeguatamente possibile discutere nel giudizio di merito (cfr. Cass. 22 novembre 2000, n. 15112). Viceversa, nel presente caso, i rilievi critici formulati dalla banca ricorrente incidentale in ordine all'operato del consulente tecnico o sono assai generi- ci, risolvendosi nella considerazione che non sarebbero stati indicati i criteri matematici seguiti (rilievo però troppo vago per potergli ascrivere quel carattere decisivo, solo in relazione al quale sarebbe configura- bile un difetto di motivazione idoneo a determinare l'annullamento della sentenza gravata da ricorso), op- pure difettano di ogni indicazione circa lo specifico tenore con cui essi sarebbero stati formulati nel pre- cedente giudizio di merito, circa lo specifico mezzo di difesa con cui sarebbero stati dedotti in quel giudizio 9 e circa la tempestività della loro deduzione. Il che, nel silenzio dell'impugnata sentenza e nell'impossibilità di ricostruire il modo ed i termini in cui si è eventualmente sviluppata la discussione sul punto nel corso del giudizio di merito, impedisce di tenerne conto.
3.3. Resta da esaminare il primo motivo del ricorso incidentale, con cui la sentenza impugnata viene censu- rata nella parte in cui ha disposto la capitalizzazione annuale (anziché trimestrale) degli interessi debitori.
3.3.1. Tale decisione è criticata dalla ricorrente incidentale sotto diversi profili, il primo dei quali nuovamente attiene al difetto di motivazione. In con- trario deve però osservarsi che la decisione in esame non dipende in alcun modo da una valutazione di fatto controversa, ma implica unicamente la soluzione di un problema di diritto;
e l'omessa motivazione concernente un profilo di diritto non può costituire autonomo moti- vo di impugnazione, ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma può solo sostenere una censura di violazione o falsa appli- cazione di norme o principi di diritto (cfr. Cass. 30 luglio 2001, n. 10396).
3.3.2. Attiene appunto alla violazione di principi di diritto processuale un secondo profilo di censura prospettato dalla difesa della banca, la quale osserva 10 che nessuna contestazione era stata sollevata in corso di causa dai coniugi ME in ordine alla capitalizzazio- ne trimestrale degli interessi passivi sul debito, onde non avrebbe potuto la corte rilevare d'ufficio la pre- tesa illegittimità di tale capitalizzazione. La censura, nei limiti che ci si accinge a precisa- è fondata. re, Va premesso che, trattandosi questa volta della de- nuncia di nנו error in procedendo, si impone a questa corte la verifica diretta degli atti processuali in cui quell'errore si sarebbe manifestato. Verifica dalla quale si evince che, nella specie, in merito al crite- rio di capitalizzazione trimestrale degli interessi pretesi dalla banca nulla era stato eccepito nell'originario atto di opposizione a decreto ingiunti- an-vo proposto dai coniugi ME e che, di conseguenza, che nella sentenza del tribunale, con cui l'opposizione era stata rigettata, non v'era menzione alcuna di tale questione. Ad essa, per la prima volta, si è fatto cen- по nell'atto d'appello, senza tuttavia sviluppare sul punto un qualche specifico motivo di gravame. Orbene, è indubbio che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia il creditore opposto a dover sostenere il ruolo sostanziale di attore, anche se quello formale rivestito dal debitore opponente. 11 Quanto concorre a determinare la misura complessiva del credito azionato - ivi compresi gli interessi costi- tuisce dunque condizione di fondatezza della domanda, ed il giudice dell'opposizione non può esimersi dal va- lutare se tale condizione sussista, anche indipendente- mente da una specifica contestazione del debitore oppo- nente. Quando però, come qui è accaduto, l'opposizione sia stata rigettata in primo grado (con effetto equiva- lente all'accoglimento integrale della pretesa origina- riamente azionata dal creditore in sede monitoria), ed il punto concernente la capitalizzazione degli interes- si non abbia formato oggetto di specifico gravame, né possa dirsi altrimenti pregiudicato da altra questione ancora sub iudice, non è consentito al giudice d'appello riformare la pronuncia su quel punto, perché esso non è stato devoluto al suo esame. Ne risulterebbe altrimenti obliterato il requisito della specificità dei motivi di appello, tra le cui funzioni v'è invece anche quella di delimitare l'estensione del riesame de- mandato al giudice di secondo grado (cfr., in argomen- to, Cass. 22 gennaio 2001, n. 875; 11 giugno 2001, n. 7849). La situazione processuale in concreto venutasi a determinare non avrebbe dovuto dunque consentire alla corte d'appello di intervenire sulla periodizzazione M 12 del calcolo degli interessi. Ne deriva la necessità di cassare, per questo specifico profilo, la sentenza im- pugnata e di far luogo ad un giudizio di rinvio nel quale si dovrà procedere ad un nuovo calcolo degli im- porti dovuti alla banca dai coniugi ME, calcolando gli interessi al tasso legale, ma senza modificare il cri- terio di capitalizzazione trimestrale degli stessi, non potendo ciò più essere oggetto di contestazione.
3.3.3. Resta così assorbito l'esame dell'ulteriore profilo di censura prospettato dalla banca sul medesimo tema della capitalizzazione trimestrale degli interes- si.
4. Al giudice di rinvio si demanda altresì di prov- 品 vedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte: 1) riunisce i ricorsi;
2) rigetta il ricorso principale;
3) rigetta il secondo motivo del ricorso inciden- tale;
4) accoglie, per quanto di ragione, il primo moti- vo del ricorso incidentale;
5) cassa l'impugnata sentenza, in relazione alla accolta, e rinvia la causa ad altra sezione censura 13 della Corte d'appello di Napoli, cui demanda di provve- dere anche in ordine alle spese del giudizio di legit- timità. Così deciso, in Roma, il 15 maggio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore (Rosario De Musis) (Renato Rordorf) Pollyymis CORTE SUPREMADI CASSAZIONE Prima Sazione Civile Depositate in Cancelleria CANCELLIERE 24 01.200311 Andree Bianchi AL CANCELLIERE 14