Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21158
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza del delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019

    La Corte territoriale ha correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ignoranza o l'errore sulla sussistenza del diritto a percepire l'erogazione, in difetto dei requisiti richiesti, si risolve in un errore sulla legge penale che non esclude il dolo, poiché l'omissione informativa riguardava una circostanza di facile comprensione.

  • Accolto
    Concorso apparente di norme tra art. 7 d.l. n. 4 del 2019 e art. 316-ter cod. pen.

    La Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo, affermando che tra l'art. 316-ter cod. pen. e l'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 sussiste un rapporto di specialità bilaterale che esclude il concorso di reati. La norma speciale di cui all'art. 7, con il suo apparato sanzionatorio più grave e il dolo specifico, assorbe la fattispecie codicistica.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

    Il motivo è ritenuto infondato perché generico. La Corte ricorda che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. si intende implicitamente disattesa se la sentenza richiama elementi che escludono la particolare tenuità del fatto. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la personalità dell'imputato e la gravità dei precedenti, elementi ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità, pur senza una motivazione esplicita sulla richiesta specifica.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice può limitarsi a prendere in esame un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato. La Corte di appello ha legittimamente attribuito rilevanza negativa alla personalità dell'imputato, desumibile dai precedenti penali plurimi e di particolare gravità, sebbene risalenti.

  • Altro
    Eccessività dell'aumento di pena per la continuazione

    La doglianza è assorbita nella pronuncia di accoglimento del secondo motivo di ricorso, che ha ritenuto sussistere un rapporto di specialità tra il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 e quello di cui all’art. 316-ter cod. pen., comportando l'eliminazione del relativo aumento di pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21158
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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