CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21158 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: SP AM, nato a [...] il [...], avverso la sentenza dell’11/04/2025 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Luisa Miranda, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 febbraio 2024, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Baricondannava AM SP alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, per aver omesso di comunicare informazioni dovute, in particolare di aver riportato una condanna divenuta definitiva in data 02/11/2010 per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1), e del reato di cui agli artt. 81, 640-bis cod. pen. per aver indotto in errore, mediante gli artifici e raggiri di cui al capo 1), i competenti funzionari dell’INPS, così procurandosi l’ingiusto profitto della indebita percezione del reddito di cittadinanza, con correlativo danno per l’Istituto previdenziale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21158 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 20/05/2026 Con sentenza dell’11 aprile 2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificati i fatti di cui al capo 2) ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen., rideterminava la pena inflitta in un anno e sei mesi di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, AM SP, tramite il difensore avv. Nicola Quaranta, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. In sintesi, la difesa lamenta, quanto all’elemento soggettivo del reato, che non era stato accertato se l’imputato fosse consapevole di dover obbligatoriamente indicare nella domanda di reddito di cittadinanza la condanna per reati ostativi alla concessione del beneficio, né se fosse a conoscenza di quali fossero effettivamente i reati ostativi alla concessione del reddito di cittadinanza, tendendo conto del dato letterale della norma che descrive l’elemento soggettivo della fattispecie secondo lo standard proprio del dolo specifico, in ragione della finalità richiesta perché assuma rilevanza la condotta decettiva.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla statuizione di condanna per il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e del principio di specialità ex art. 15 cod. pen., in ragione del mancato riconoscimento dell’assorbimento del delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. nell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019. Lamenta la difesa che la Corte territoriale, in spregio al principio del ne bis in idem sostanziale, che impone l’operatività dell’istituto della consunzione, allorquando si sia in presenza di contestazioni che concernono l’identica condotta, non ha rilevato il concorso apparente di norme tra le due fattispecie e ha condannato l’odierno ricorrente anche per il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. ovvero per lo stesso fatto di reato già ricompreso nel perimetro del delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019. Sostiene la difesa che il reato di falsa dichiarazione per il conseguimento del reddito di cittadinanza non può essere contestato con la fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen., sussistendo tra le norme un rapporto di sussidiarietà, assorbendo la fattispecie di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 l’intero disvalore del fatto assorbendo l’interesse tutelato dalla previsione di cui all’art. 316-ter cod. pen. che sanziona l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e costituisce norma meramente sussidiaria. Il delitto di falsa dichiarazione per il conseguimento del reddito di cittadinanza presenta un elemento specializzante rispetto al delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., per cui non può esservi concorso di reati, ma concorso apparente di norme, risultando assorbito il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. nel reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019. 2 2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per assenza e omissione della motivazione rispetto al devoluto, in relazione alla richiesta di riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata si caratterizza per assenza grafica di motivazione sul motivo di appello relativo alla richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al trattamento sanzionatorio, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’operato aumento per la continuazione. Lamenta la difesa che la Corte di appello ha omesso di valorizzare, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i seguenti elementi: a) il comportamento assunto dall’imputato che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato;
b) le dichiarazioni ammissive dell’addebito, riferendo di essersi ingenuamente affidato al CAF per la compilazione della domanda;
c) la risalenza dei precedenti penali del ricorrente. Lamenta la difesa, inoltre, la violazione del principio di proporzionalità reciproca, atteso che, per il delitto più grave, è stato applicato il minimo edittale, pari a due anni di reclusione, mentre per il delitto satellite in continuazione, il giudice si è allontanato dal minimo, irrogando un aumento a titolo di continuazione pari a mesi tre di reclusione, risultando, all’uopo, eccessivo e sproporzionato e non suffragato da idonea motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha correttamente richiamato in proposito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [...], Rv. 286413; nello stesso senso, Sez. 3, n. 38877 del 05/07/2024, D’Aniello, non. mass.), che è ferma nel ritenere che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. Del resto, questa Corte ha più volte rimarcato che l’omissione informativa dovuta atteneva ad una circostanza di facile comprensione relativa alle condanne riportate dal dichiarante con riferimento a determinati reati, il cui carattere di immediata percezione e, 3 dunque, la mancanza di connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto esclude il carattere inevitabile dell’ignoranza della legge penale. 2. Il secondo motivo del ricorso, incentrato sulla sussistenza di un concorso apparente di norme tra il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 ed il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., è fondato.
2.1. La questione è stata già ripetutamente affrontata da questa Corte di legittimità, che, nell’esaminare la proposta questione di legittimità costituzionale sulla eccessiva quantificazione legale del minimo edittale del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, con irragionevole disparità di trattamento con altre fattispecie, tra cui in primo luogo quella di cui all’art. 316-ter cod. pen., ha inizialmente affermato che tra l'art. 316-ter cod. pen. e l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 sussiste un rapporto di specialità assistito da chiare e coerenti ragioni sistematiche (Sez. 3, n. 7528 del 09/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285954), avendo il legislatore, con l'introduzione delle fattispecie di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, inteso punire più severamente di quanto previsto in casi analoghi condotte che altrimenti potrebbero sfuggire alla sanzione penale, non potendo ricadere in astratto nell'ambito di applicazione dell'art. 316-ter cod. pen. o dell'art. 640-bis cod. pen., anche nella consapevolezza del fatto che il reddito di cittadinanza è un beneficio di portata significativa e relativamente facile da conseguire da parte di un gran numero di persone, prestandosi, per le modalità di accesso particolarmente agevoli, ad essere occasione per la produzione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o per l'omissione di informazioni dovute. Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, [...], Rv. 288956, ha poi affermato che «Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e non quelli di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen., le omesse o false informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza, essendo quest'ultimo un beneficio funzionale a fornire uno strumento di sostegno alle famiglie in difficoltà, piuttosto che un supporto agli operatori economici, la cui finalità non è meramente assistenziale, ma coincide con il perseguimento di diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale». Sulla medesima linea interpretativa, Sez. 2, n. 40959 del 05/11/2025, [...], Rv. 288995, ha ribadito che «Sussiste rapporto di specialità tra il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e quelli rispettivamente previsti dall'art. 640, comma secondo, n. 1), cod. pen. e dall'art. 7, comma 1, del citato d.l.», precisando, in motivazione, che il reddito di cittadinanza, quale strumento di sostegno economico per le famiglie in difficoltà associato ad un percorso 4 di reinserimento nel mondo del lavoro, alle prestazioni di natura lato sensu assistenziale alla persona, la cui erogazione è riservata ex lege all'INPS, integra un beneficio non ascrivibile alle erogazioni pubbliche contemplate dall’art. 640-bis e dall’art. 316-ter cod. pen., funzionali a dare impulso ed a fornire supporto agli operatori economici privati in rapporto alle attività prettamente economiche dai medesimi esercitate e non alla persona che versi in stato di bisogno che è invece connotazione specifica del reddito di cittadinanza.
2.2. Di contrario avviso, Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, [...], Rv. 288387, ha invece affermato che sussiste concorso materiale di reati tra il delitto di omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e che contemplano condotte ed eventi differenti, donde l'inconfigurabilità di un rapporto di specialità tra loro. Sez. 3, n. 10277 del 13/01/2026, [...], e Sez. 3, n. 16883 del 23/04/2026, [...], prendendo le mosse dai più recenti orientamenti in tema di concorso apparente di norme, secondo i quali l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialità unilaterale, poiché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialità reciproca o bilaterale, non evidenziano alcun rapporto di "genus" a "speciem" (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, [...], Rv. 286581; Sez. U. n. 20664 del 23/02/2017, [...], Rv. 269668), hanno affermato che il raffronto tra la fattispecie di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 e quella di cui all’art. 316-ter cod. pen., secondo i criteri sopra enunciati, evidenzia un rapporto di specialità bilaterale tra le predette fattispecie che esclude l’applicazione dell’art. 15 cod. pen. L’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, è, infatti, un reato di pericolo concreto, posto a presidio delle risorse pubbliche economiche destinate a finanziare il reddito di cittadinanza, con cui il legislatore ha inteso anticipare la punizione delle condotte di falso volte ad ottenere il beneficio economico, a dolo specifico, che si configura indipendentemente dal conseguimento del beneficio. A sua volta l’art. 316- ter cod. pen. ha come elemento specializzante l’evento costituito dal conseguimento indebito di contributi e sovvenzioni e/o altre somme come indicate nel citato articolo, in misura superiore a € 3.999,96, e, ai fini della valutazione del superamento o meno della predetta soglia di punibilità, occorre tener conto dellacomplessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario e non di quella allo stesso corrisposta con cadenza periodica, ove le erogazioni conseguano ad una iniziale ed unitaria condotta (Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287649).
2.3. Tanto premesso, il Collegio intende riaffermare l’orientamento inizialmente espresso da questa Sezione, da ultimo ripreso ed approfondito dalla pronuncia Sez. 3, n. 17880 del 05/05/2026, [...], dove, precisato che entrambe le fattispecie di reato, quella codicistica e quella della legge speciale, prevedono reati comuni e sanzionano penalmente, con limiti edittali marcatamente differenziati, le ipotesi di mendacio dichiarativo ovvero 5 l'omessa comunicazione di informazioni dovute, si rimarca che il legislatore, nell'esercizio della propria prerogativa, ha ritenuto di non regolare espressamente il reciproco confine tra le due disposizioni, premurandosi di prevedere la sola clausola di residualità tra l'indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen. e il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., con ciò delegando all'interprete la risoluzione delle questioni relative ai rapporti tra le fattispecie di cui all'art. 7, commi 1 e 2, e di cui all'art. 316-ter cod. pen. Nell’ambito di tale attività interpretativa dovranno allora tenersi in debita considerazione le specifiche previsioni sanzionatorie di ciascuna delle disposizioni e, più in generale, il principio (rispetto al quale l'art. 15 cod. pen. costituisce strumento di garanzia e mitigazione sanzionatoria) per il quale in presenza di più previsioni penali che disciplinino la stessa condotta, l'interprete dovrà valutare se le stesse siano in rapporto di specialità ed applicare solo la disposizione speciale, così eliminando la duplicità di sanzioni penali per il medesimo fatto e l'inevitabile sovraccarico sanzionatorio conseguente, che già ex se certamente contrasta con il principio di personalità (e proporzionalità) della responsabilità penale. Sulla sopra accennata questione di costituzionalità avente ad oggetto il diverso trattamento sanzionatorio previsto dalle due disposizioni normative, Sez. 3, n. 7528 del 09/11/2023, [...], ne ha ritenuto l’infondatezza, sottolineando la "ratio legis" della previsione di limiti sanzionatori più elevati per la fattispecie di cui all'art 7 citato rispetto a quella di cui all'art. 316-ter cod. pen., per la scelta di creare, "nell'ambito della legge speciale sul reddito di cittadinanza, una fattispecie penale speciale dotata di un apparato sanzionatorio più grave di quello del richiamato art. 316- ter, nella consapevolezza del fatto che il reddito di cittadinanza è un beneficio di portata significativa e relativamente facile da conseguire da parte di un gran numero di persone, prestandosi, per le modalità di accesso particolarmente agevoli, ad essere occasione per la produzione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o per l'omissione di informazioni dovute. Il più gravoso trattamento sanzionatorio previsto dal richiamato art. 7 del dl. n. 4 del 2019 è dunque pienamente ragionevole su un piano costituzionale, in quanto giustificato, sia dall'esigenza di colpire attraverso lo strumento penale l'area degli illeciti che non raggiungono la soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter cod. pen., sia dalla necessità di far corrispondere ad un beneficio di così larga applicazione e di così facile accesso - tanto che numerosi sono i procedimenti penali avviati in materia - una sanzione dotata di adeguata efficacia dissuasiva. Dunque, l'art. 316-ter codice penale non può assumersi come tertium comparationis in un giudizio di ragionevolezza, sussistendo tra l'art. 7 del dl. n. 4 del 2019 e tale disposizione un rapporto di specialità assistito da chiare e coerenti ragioni sistematiche". Vengono dunque condivisibilmente individuate proprio nelle disparità sanzionatorie ragioni deponenti per la prevalenza, per specialità, della disposizione di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, sottolineando, per altro verso, che tale ultima fattispecie rimane caratterizzata dal dolo specifico: si ricorda, infatti, che, mentre il conseguimento dell'erogazione pubblica costituisce evento costitutivo del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, il mendacio dichiarativo, anche per 6 omissione, previsto in materia di reddito di cittadinanza, ne prescinde, anticipando la rilevanza penale di comportamenti illeciti sempreché sia accompagnato anche dal richiamato dolo specifico. Ed è sempre la cornice sanzionatoria della norma speciale di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, idonea, per la sua estensione, a consentire l’adeguamento della pena alla diversa gravità del fatto, in particolare anche nei casi in cui subentra il conseguimento del beneficio in favore dell’autore del fatto, che costituisce la proiezione del dolo specifico dell’agente, la ragione principale che consente la operatività del principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen. e preclude il concorso con l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 316-ter cod. pen. Né può sostenersi che la diversità possa fondarsi su una sostanziale disomogeneità del bene-interesse tutelato dalle due fattispecie poste a confronto, atteso che entrambe mirano a tutelare la gestione delle risorse "dello Stato", di pertinenza del bilancio statale (o anche europeo nel caso di cui all'art. 316-ter cod. pen.), al fine di evitare che le stesse vengano distolte dall'obiettivo di consentire l'allocazione di benefici e provvidenze in favore di persone effettivamente rispondenti, per requisiti normativi, alle categorie di soggetti legittimati ed effettivamente meritevoli. Di qui la fondatezza della censura mossa. 3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione sul motivo di appello con il quale era stata richiesta l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché generico. In proposito, deve essere ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola', Rv. 282097; nello stesso senso, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284096). Scendendo nel concreto, sebbene la difesa dell’imputato avesse formulato, in sede di appello, richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis cod. pen. (v. pagina 5 della sentenza impugnata), dalla lettura complessiva della motivazione si desume che vi sia stato un rigetto implicito, da parte della Corte territoriale, della sollecitazione difensiva;
ciò in applicazione del più generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sul punto, ex multis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, [...]). Tanto è avvenuto nella vicenda in esame, atteso che la sentenza impugnata, sia pure con riferimento alla valutazione sul trattamento sanzionatorio, ai fini del riconoscimento delle 7 circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato, in senso ostativo, la personalità di particolare allarme sociale dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, anche di particolare gravità, sebbene risalenti nel tempo, affermazioni che, pur sintetiche, non hanno tuttavia trovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale invero non sono stati indicati gli eventuali elementi che avrebbero giustificato in positivo – sotto il profilo della non abitualità del comportamento e della particolare tenuità dell’offesa – il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, essendosi il ricorso limitato a censurare l’omessa motivazione sul punto della Corte di appello (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, [...], Rv. 286101, secondo cui, in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici), senza neanche confrontarsi con la reiterazione della condotta e con l’entità delle somme indebitamente percepite. Di qui la aspecificità della doglianza. 4.1. Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Deve ricordarsi, infatti, che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...]; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...]). La difesa svolge generici rilievi sul punto, senza considerare che la Corte di appello, condividendo le motivazioni espresse dal giudice di primo grado, ha legittimamente attribuito rilevanza, oltre che alla mancanza di elementi positivamente valutabili, alla negativa personalità dell'imputato, desumibile dai precedenti penali, che, sebbene risalenti, sono plurimi ed anche di particolare gravità. In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, nè frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
4.2. La doglianza relativa all’eccessività dell’aumento di pena per la continuazione deve, invece, considerarsi assorbita nella pronuncia di accoglimento del secondo motivo di ricorso che ha ritenuto sussistere un rapporto di specialità tra il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 e quello di cui all’art. 316-ter cod. pen. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 2 per insussistenza del fatto, con 8 eliminazione del relativo aumento di pena (mesi tre di reclusione, ridotti per il rito a mesi due di reclusione) e rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo 1 in anni uno e mesi quattro di reclusione. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste, elimina il relativo aumento di pena e ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo 1 in anni uno e mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 9
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Luisa Miranda, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 febbraio 2024, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Baricondannava AM SP alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, per aver omesso di comunicare informazioni dovute, in particolare di aver riportato una condanna divenuta definitiva in data 02/11/2010 per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1), e del reato di cui agli artt. 81, 640-bis cod. pen. per aver indotto in errore, mediante gli artifici e raggiri di cui al capo 1), i competenti funzionari dell’INPS, così procurandosi l’ingiusto profitto della indebita percezione del reddito di cittadinanza, con correlativo danno per l’Istituto previdenziale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21158 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 20/05/2026 Con sentenza dell’11 aprile 2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificati i fatti di cui al capo 2) ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen., rideterminava la pena inflitta in un anno e sei mesi di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, AM SP, tramite il difensore avv. Nicola Quaranta, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. In sintesi, la difesa lamenta, quanto all’elemento soggettivo del reato, che non era stato accertato se l’imputato fosse consapevole di dover obbligatoriamente indicare nella domanda di reddito di cittadinanza la condanna per reati ostativi alla concessione del beneficio, né se fosse a conoscenza di quali fossero effettivamente i reati ostativi alla concessione del reddito di cittadinanza, tendendo conto del dato letterale della norma che descrive l’elemento soggettivo della fattispecie secondo lo standard proprio del dolo specifico, in ragione della finalità richiesta perché assuma rilevanza la condotta decettiva.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla statuizione di condanna per il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e del principio di specialità ex art. 15 cod. pen., in ragione del mancato riconoscimento dell’assorbimento del delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. nell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019. Lamenta la difesa che la Corte territoriale, in spregio al principio del ne bis in idem sostanziale, che impone l’operatività dell’istituto della consunzione, allorquando si sia in presenza di contestazioni che concernono l’identica condotta, non ha rilevato il concorso apparente di norme tra le due fattispecie e ha condannato l’odierno ricorrente anche per il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. ovvero per lo stesso fatto di reato già ricompreso nel perimetro del delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019. Sostiene la difesa che il reato di falsa dichiarazione per il conseguimento del reddito di cittadinanza non può essere contestato con la fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen., sussistendo tra le norme un rapporto di sussidiarietà, assorbendo la fattispecie di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 l’intero disvalore del fatto assorbendo l’interesse tutelato dalla previsione di cui all’art. 316-ter cod. pen. che sanziona l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e costituisce norma meramente sussidiaria. Il delitto di falsa dichiarazione per il conseguimento del reddito di cittadinanza presenta un elemento specializzante rispetto al delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., per cui non può esservi concorso di reati, ma concorso apparente di norme, risultando assorbito il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. nel reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019. 2 2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per assenza e omissione della motivazione rispetto al devoluto, in relazione alla richiesta di riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata si caratterizza per assenza grafica di motivazione sul motivo di appello relativo alla richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al trattamento sanzionatorio, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’operato aumento per la continuazione. Lamenta la difesa che la Corte di appello ha omesso di valorizzare, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i seguenti elementi: a) il comportamento assunto dall’imputato che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato;
b) le dichiarazioni ammissive dell’addebito, riferendo di essersi ingenuamente affidato al CAF per la compilazione della domanda;
c) la risalenza dei precedenti penali del ricorrente. Lamenta la difesa, inoltre, la violazione del principio di proporzionalità reciproca, atteso che, per il delitto più grave, è stato applicato il minimo edittale, pari a due anni di reclusione, mentre per il delitto satellite in continuazione, il giudice si è allontanato dal minimo, irrogando un aumento a titolo di continuazione pari a mesi tre di reclusione, risultando, all’uopo, eccessivo e sproporzionato e non suffragato da idonea motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha correttamente richiamato in proposito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [...], Rv. 286413; nello stesso senso, Sez. 3, n. 38877 del 05/07/2024, D’Aniello, non. mass.), che è ferma nel ritenere che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. Del resto, questa Corte ha più volte rimarcato che l’omissione informativa dovuta atteneva ad una circostanza di facile comprensione relativa alle condanne riportate dal dichiarante con riferimento a determinati reati, il cui carattere di immediata percezione e, 3 dunque, la mancanza di connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto esclude il carattere inevitabile dell’ignoranza della legge penale. 2. Il secondo motivo del ricorso, incentrato sulla sussistenza di un concorso apparente di norme tra il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 ed il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., è fondato.
2.1. La questione è stata già ripetutamente affrontata da questa Corte di legittimità, che, nell’esaminare la proposta questione di legittimità costituzionale sulla eccessiva quantificazione legale del minimo edittale del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, con irragionevole disparità di trattamento con altre fattispecie, tra cui in primo luogo quella di cui all’art. 316-ter cod. pen., ha inizialmente affermato che tra l'art. 316-ter cod. pen. e l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 sussiste un rapporto di specialità assistito da chiare e coerenti ragioni sistematiche (Sez. 3, n. 7528 del 09/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285954), avendo il legislatore, con l'introduzione delle fattispecie di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, inteso punire più severamente di quanto previsto in casi analoghi condotte che altrimenti potrebbero sfuggire alla sanzione penale, non potendo ricadere in astratto nell'ambito di applicazione dell'art. 316-ter cod. pen. o dell'art. 640-bis cod. pen., anche nella consapevolezza del fatto che il reddito di cittadinanza è un beneficio di portata significativa e relativamente facile da conseguire da parte di un gran numero di persone, prestandosi, per le modalità di accesso particolarmente agevoli, ad essere occasione per la produzione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o per l'omissione di informazioni dovute. Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, [...], Rv. 288956, ha poi affermato che «Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e non quelli di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen., le omesse o false informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza, essendo quest'ultimo un beneficio funzionale a fornire uno strumento di sostegno alle famiglie in difficoltà, piuttosto che un supporto agli operatori economici, la cui finalità non è meramente assistenziale, ma coincide con il perseguimento di diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale». Sulla medesima linea interpretativa, Sez. 2, n. 40959 del 05/11/2025, [...], Rv. 288995, ha ribadito che «Sussiste rapporto di specialità tra il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e quelli rispettivamente previsti dall'art. 640, comma secondo, n. 1), cod. pen. e dall'art. 7, comma 1, del citato d.l.», precisando, in motivazione, che il reddito di cittadinanza, quale strumento di sostegno economico per le famiglie in difficoltà associato ad un percorso 4 di reinserimento nel mondo del lavoro, alle prestazioni di natura lato sensu assistenziale alla persona, la cui erogazione è riservata ex lege all'INPS, integra un beneficio non ascrivibile alle erogazioni pubbliche contemplate dall’art. 640-bis e dall’art. 316-ter cod. pen., funzionali a dare impulso ed a fornire supporto agli operatori economici privati in rapporto alle attività prettamente economiche dai medesimi esercitate e non alla persona che versi in stato di bisogno che è invece connotazione specifica del reddito di cittadinanza.
2.2. Di contrario avviso, Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, [...], Rv. 288387, ha invece affermato che sussiste concorso materiale di reati tra il delitto di omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e che contemplano condotte ed eventi differenti, donde l'inconfigurabilità di un rapporto di specialità tra loro. Sez. 3, n. 10277 del 13/01/2026, [...], e Sez. 3, n. 16883 del 23/04/2026, [...], prendendo le mosse dai più recenti orientamenti in tema di concorso apparente di norme, secondo i quali l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialità unilaterale, poiché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialità reciproca o bilaterale, non evidenziano alcun rapporto di "genus" a "speciem" (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, [...], Rv. 286581; Sez. U. n. 20664 del 23/02/2017, [...], Rv. 269668), hanno affermato che il raffronto tra la fattispecie di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 e quella di cui all’art. 316-ter cod. pen., secondo i criteri sopra enunciati, evidenzia un rapporto di specialità bilaterale tra le predette fattispecie che esclude l’applicazione dell’art. 15 cod. pen. L’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, è, infatti, un reato di pericolo concreto, posto a presidio delle risorse pubbliche economiche destinate a finanziare il reddito di cittadinanza, con cui il legislatore ha inteso anticipare la punizione delle condotte di falso volte ad ottenere il beneficio economico, a dolo specifico, che si configura indipendentemente dal conseguimento del beneficio. A sua volta l’art. 316- ter cod. pen. ha come elemento specializzante l’evento costituito dal conseguimento indebito di contributi e sovvenzioni e/o altre somme come indicate nel citato articolo, in misura superiore a € 3.999,96, e, ai fini della valutazione del superamento o meno della predetta soglia di punibilità, occorre tener conto dellacomplessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario e non di quella allo stesso corrisposta con cadenza periodica, ove le erogazioni conseguano ad una iniziale ed unitaria condotta (Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287649).
2.3. Tanto premesso, il Collegio intende riaffermare l’orientamento inizialmente espresso da questa Sezione, da ultimo ripreso ed approfondito dalla pronuncia Sez. 3, n. 17880 del 05/05/2026, [...], dove, precisato che entrambe le fattispecie di reato, quella codicistica e quella della legge speciale, prevedono reati comuni e sanzionano penalmente, con limiti edittali marcatamente differenziati, le ipotesi di mendacio dichiarativo ovvero 5 l'omessa comunicazione di informazioni dovute, si rimarca che il legislatore, nell'esercizio della propria prerogativa, ha ritenuto di non regolare espressamente il reciproco confine tra le due disposizioni, premurandosi di prevedere la sola clausola di residualità tra l'indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen. e il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., con ciò delegando all'interprete la risoluzione delle questioni relative ai rapporti tra le fattispecie di cui all'art. 7, commi 1 e 2, e di cui all'art. 316-ter cod. pen. Nell’ambito di tale attività interpretativa dovranno allora tenersi in debita considerazione le specifiche previsioni sanzionatorie di ciascuna delle disposizioni e, più in generale, il principio (rispetto al quale l'art. 15 cod. pen. costituisce strumento di garanzia e mitigazione sanzionatoria) per il quale in presenza di più previsioni penali che disciplinino la stessa condotta, l'interprete dovrà valutare se le stesse siano in rapporto di specialità ed applicare solo la disposizione speciale, così eliminando la duplicità di sanzioni penali per il medesimo fatto e l'inevitabile sovraccarico sanzionatorio conseguente, che già ex se certamente contrasta con il principio di personalità (e proporzionalità) della responsabilità penale. Sulla sopra accennata questione di costituzionalità avente ad oggetto il diverso trattamento sanzionatorio previsto dalle due disposizioni normative, Sez. 3, n. 7528 del 09/11/2023, [...], ne ha ritenuto l’infondatezza, sottolineando la "ratio legis" della previsione di limiti sanzionatori più elevati per la fattispecie di cui all'art 7 citato rispetto a quella di cui all'art. 316-ter cod. pen., per la scelta di creare, "nell'ambito della legge speciale sul reddito di cittadinanza, una fattispecie penale speciale dotata di un apparato sanzionatorio più grave di quello del richiamato art. 316- ter, nella consapevolezza del fatto che il reddito di cittadinanza è un beneficio di portata significativa e relativamente facile da conseguire da parte di un gran numero di persone, prestandosi, per le modalità di accesso particolarmente agevoli, ad essere occasione per la produzione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o per l'omissione di informazioni dovute. Il più gravoso trattamento sanzionatorio previsto dal richiamato art. 7 del dl. n. 4 del 2019 è dunque pienamente ragionevole su un piano costituzionale, in quanto giustificato, sia dall'esigenza di colpire attraverso lo strumento penale l'area degli illeciti che non raggiungono la soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter cod. pen., sia dalla necessità di far corrispondere ad un beneficio di così larga applicazione e di così facile accesso - tanto che numerosi sono i procedimenti penali avviati in materia - una sanzione dotata di adeguata efficacia dissuasiva. Dunque, l'art. 316-ter codice penale non può assumersi come tertium comparationis in un giudizio di ragionevolezza, sussistendo tra l'art. 7 del dl. n. 4 del 2019 e tale disposizione un rapporto di specialità assistito da chiare e coerenti ragioni sistematiche". Vengono dunque condivisibilmente individuate proprio nelle disparità sanzionatorie ragioni deponenti per la prevalenza, per specialità, della disposizione di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, sottolineando, per altro verso, che tale ultima fattispecie rimane caratterizzata dal dolo specifico: si ricorda, infatti, che, mentre il conseguimento dell'erogazione pubblica costituisce evento costitutivo del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, il mendacio dichiarativo, anche per 6 omissione, previsto in materia di reddito di cittadinanza, ne prescinde, anticipando la rilevanza penale di comportamenti illeciti sempreché sia accompagnato anche dal richiamato dolo specifico. Ed è sempre la cornice sanzionatoria della norma speciale di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, idonea, per la sua estensione, a consentire l’adeguamento della pena alla diversa gravità del fatto, in particolare anche nei casi in cui subentra il conseguimento del beneficio in favore dell’autore del fatto, che costituisce la proiezione del dolo specifico dell’agente, la ragione principale che consente la operatività del principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen. e preclude il concorso con l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 316-ter cod. pen. Né può sostenersi che la diversità possa fondarsi su una sostanziale disomogeneità del bene-interesse tutelato dalle due fattispecie poste a confronto, atteso che entrambe mirano a tutelare la gestione delle risorse "dello Stato", di pertinenza del bilancio statale (o anche europeo nel caso di cui all'art. 316-ter cod. pen.), al fine di evitare che le stesse vengano distolte dall'obiettivo di consentire l'allocazione di benefici e provvidenze in favore di persone effettivamente rispondenti, per requisiti normativi, alle categorie di soggetti legittimati ed effettivamente meritevoli. Di qui la fondatezza della censura mossa. 3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione sul motivo di appello con il quale era stata richiesta l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché generico. In proposito, deve essere ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola', Rv. 282097; nello stesso senso, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284096). Scendendo nel concreto, sebbene la difesa dell’imputato avesse formulato, in sede di appello, richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis cod. pen. (v. pagina 5 della sentenza impugnata), dalla lettura complessiva della motivazione si desume che vi sia stato un rigetto implicito, da parte della Corte territoriale, della sollecitazione difensiva;
ciò in applicazione del più generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sul punto, ex multis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, [...]). Tanto è avvenuto nella vicenda in esame, atteso che la sentenza impugnata, sia pure con riferimento alla valutazione sul trattamento sanzionatorio, ai fini del riconoscimento delle 7 circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato, in senso ostativo, la personalità di particolare allarme sociale dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, anche di particolare gravità, sebbene risalenti nel tempo, affermazioni che, pur sintetiche, non hanno tuttavia trovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale invero non sono stati indicati gli eventuali elementi che avrebbero giustificato in positivo – sotto il profilo della non abitualità del comportamento e della particolare tenuità dell’offesa – il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, essendosi il ricorso limitato a censurare l’omessa motivazione sul punto della Corte di appello (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, [...], Rv. 286101, secondo cui, in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici), senza neanche confrontarsi con la reiterazione della condotta e con l’entità delle somme indebitamente percepite. Di qui la aspecificità della doglianza. 4.1. Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Deve ricordarsi, infatti, che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...]; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...]). La difesa svolge generici rilievi sul punto, senza considerare che la Corte di appello, condividendo le motivazioni espresse dal giudice di primo grado, ha legittimamente attribuito rilevanza, oltre che alla mancanza di elementi positivamente valutabili, alla negativa personalità dell'imputato, desumibile dai precedenti penali, che, sebbene risalenti, sono plurimi ed anche di particolare gravità. In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, nè frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
4.2. La doglianza relativa all’eccessività dell’aumento di pena per la continuazione deve, invece, considerarsi assorbita nella pronuncia di accoglimento del secondo motivo di ricorso che ha ritenuto sussistere un rapporto di specialità tra il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 e quello di cui all’art. 316-ter cod. pen. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 2 per insussistenza del fatto, con 8 eliminazione del relativo aumento di pena (mesi tre di reclusione, ridotti per il rito a mesi due di reclusione) e rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo 1 in anni uno e mesi quattro di reclusione. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste, elimina il relativo aumento di pena e ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo 1 in anni uno e mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 9