CASS
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/07/2025, n. 26690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26690 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE VITO DI NICOLA Sent. n. sez. 1135/2025 UP - 26/06/2025 R.G.N. 9907/2025 IA OV ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: udita la relazione svolta dal Consigliere Valeria Bove;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 26690 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: OV IA Data Udienza: 26/06/2025 1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati. Tanto premesso, va anche evidenziato che se l’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 prevedeva espressamente che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni», la diversa fattispecie, che viene qui in rilievo, ossia quella disciplinata al comma 2 («l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni»), non menzionava alcuna clausola di salvezza. Richiamando sul punto quanto affermato da Sez. U, Giudice, «l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché delle altre informazioni dovute ai fini della revoca o della riduzione del beneficio è penalmente sanzionata, purché i dati non comunicati siano rilevanti. L'omessa comunicazione di dati non rilevanti costituisce puramente e semplicemente un fatto atipico che non reca alcuna offesa al patrimonio e agli interessi pubblici dell'ente erogante.» […] «Il minimo comune denominatore di entrambe le fattispecie penali, quella di cui al primo comma e quella di cui al secondo comma dell'art. 7 dl. n. 4 del 2019, è dunque costituito dal patrimonio (o dalle risorse economiche) dell'ente e dal fine che con il suo utilizzo si intende perseguire. Il patrimonio non rileva come bene di proprietà ma come strumento per il raggiungimento di determinati obiettivi;
non rileva l'aspetto statico, bensì quello dinamico: sullo sfondo s'intravede l'interesse pubblico leso (anche solo potenzialmente) dall'azione di chi sottrae risorse per perseguirlo.» IA OV 5
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 26690 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: OV IA Data Udienza: 26/06/2025 1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati. Tanto premesso, va anche evidenziato che se l’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 prevedeva espressamente che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni», la diversa fattispecie, che viene qui in rilievo, ossia quella disciplinata al comma 2 («l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni»), non menzionava alcuna clausola di salvezza. Richiamando sul punto quanto affermato da Sez. U, Giudice, «l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché delle altre informazioni dovute ai fini della revoca o della riduzione del beneficio è penalmente sanzionata, purché i dati non comunicati siano rilevanti. L'omessa comunicazione di dati non rilevanti costituisce puramente e semplicemente un fatto atipico che non reca alcuna offesa al patrimonio e agli interessi pubblici dell'ente erogante.» […] «Il minimo comune denominatore di entrambe le fattispecie penali, quella di cui al primo comma e quella di cui al secondo comma dell'art. 7 dl. n. 4 del 2019, è dunque costituito dal patrimonio (o dalle risorse economiche) dell'ente e dal fine che con il suo utilizzo si intende perseguire. Il patrimonio non rileva come bene di proprietà ma come strumento per il raggiungimento di determinati obiettivi;
non rileva l'aspetto statico, bensì quello dinamico: sullo sfondo s'intravede l'interesse pubblico leso (anche solo potenzialmente) dall'azione di chi sottrae risorse per perseguirlo.» IA OV 5