Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2003, n. 15717
CASS
Sentenza 4 febbraio 2003

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Massime1

In tema di giudizi di impugnazione di misure cautelari, il combinato disposto degli artt. 309, comma 8, e 127 comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche all'appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen. per identità di ratio, va interpretato nel senso che tali norme non vietano la comparizione personale dell'imputato o dell'indagato ove vi sia richiesta o il giudice, di ufficio, lo ritenga opportuno, non dovendosi peraltro ritenere riconosciuto il diritto pieno ed indiscutibile dell'indagato o dell'imputato, detenuto altrove e che ne faccia richiesta, ad essere sentito proprio dal giudice del riesame o dell'appello. Tale ultimo diritto è riconosciuto solo con riferimento alle ipotesi nelle quali sono prese in esame questioni di fatto concernenti la condotta dell'interessato, ovvero quando costui voglia contestare le risultanze probatorie ed indicare eventualmente circostanze a lui favorevoli, restando invece ferma la facoltà del giudice di disattendere richieste di audizione formulate genericamente o a fini puramente defatigatori.

Commentario1

  • 1Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2003, n. 15717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15717
Data del deposito : 4 febbraio 2003

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