Sentenza 4 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di giudizi di impugnazione di misure cautelari, il combinato disposto degli artt. 309, comma 8, e 127 comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche all'appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen. per identità di ratio, va interpretato nel senso che tali norme non vietano la comparizione personale dell'imputato o dell'indagato ove vi sia richiesta o il giudice, di ufficio, lo ritenga opportuno, non dovendosi peraltro ritenere riconosciuto il diritto pieno ed indiscutibile dell'indagato o dell'imputato, detenuto altrove e che ne faccia richiesta, ad essere sentito proprio dal giudice del riesame o dell'appello. Tale ultimo diritto è riconosciuto solo con riferimento alle ipotesi nelle quali sono prese in esame questioni di fatto concernenti la condotta dell'interessato, ovvero quando costui voglia contestare le risultanze probatorie ed indicare eventualmente circostanze a lui favorevoli, restando invece ferma la facoltà del giudice di disattendere richieste di audizione formulate genericamente o a fini puramente defatigatori.
Commentario • 1
- 1. Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2003, n. 15717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15717 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 04/02/2003
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 235
3. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 24815/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI PE n. a Castellaneta il 7.12.1976;
avverso l'ordinanza del tribunale di Taranto, emessa in data 20.5.2002;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
PE TI ricorre per Cassazione contro l'indicata ordinanza del Tribunale di Taranto, che rigetto l'appello proposto avverso il provvedimento 28.3.2002, con cui il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza di revoca o di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente deduce, innanzitutto, inosservanza degli artt. 310 - 127 c.p.p. e conseguente nullità assoluta ex artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., per mancata traduzione dell'indagato, detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice, pur avendone egli fatto richiesta. Il motivo è infondato. Il giudice di merito si è attenuto a giurisprudenza di questa Corte (Cass, sez. 4 n. 4315/1996, Durdun, ced 204457), che ha precisato come la soluzione delineata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 45/1991 - secondo cui il combinato disposto degli artt. 309.8 e 127.3 c.p.p. va interpretato nel senso che le dette regole non vietano la comparizione personale dell'indagato ove ciò sia richiesto ovvero il giudice lo ritenga opportuno - è certamente applicabile, per identità di ratio, anche all'appello di cui all'art. 310 c.p.p., con l'avvertenza che da tale pronuncia non deriva per l'indagato detenuto altrove il diritto ad essere in ogni caso sentito, sol che ne faccia richiesta, proprio dal giudice del riesame o dell'appello. Il diritto va riconosciuto con riferimento alle ipotesi in cui siano prese in esame questioni di fatto concernenti la condotta dell'interessato, quando cioè costui voglia contestare le risultanze probatorie ed indicare eventuali circostanze a lui favorevoli. Resta invece ferma la facoltà del giudice di disattendere richieste di audizione formulate - come nel caso in esame - genericamente e a fini puramente defatigatori. Manifestamente infondati sono gli altri motivi, genericamente dedotti per contestare la adeguata motivazione, indenne da vizi logici, espressa dai giudici di merito in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alla esigenze cautelari.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003