Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 16883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16883 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da LU AM
CINZIA ER
EMANUELA GA
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AR SA ET
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16883/2026 Roma, li, 11/05/2026
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 809/2026 UP 23/04/2026 R.G.N. 26742/2025
SENTENZA
Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127-Firmato Da: EMANUELA GA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2ec951ca9d2416 Firmato Da: LU AM Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1452315571921b55
sul ricorso proposto da: Di CO IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di L'aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara con la quale Di CO IA era stata condannata, alla pena di sospesa di anni uno e mesi otto di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 81 comma 2, cod.pen., art. 7 comma 1, d.l. n. 4 del 2019, perché ometteva la comunicazione all'inps di informazioni dovute in particolare che il proprio patrimonio ricomprendeva somme di denaro scaturenti da vincite di gioco ammontanti nel 2018 complessivi 15.115,80 € e nell'anno 2019 a complessivi 234.273,14 € (capo a); del reato di cui agli articoli 81 comma 2, cod.pen., 316 ter cod.pen. perché mediante le omissioni delle informazioni dovute descritte nel capo a) conseguiva indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza erogato dall'Inps percependo indebitamente la somma di euro 17.633,94 complessiva di cui 13.793,94 dal mese di aprile 2019 a settembre 2020, ed € 3840,00 da dicembre 2020 ad aprile 2021 (capo b) e di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 (capo c), per aver omesso di comunicare le variazioni di
reddito a seguito di percezione di somme di denaro provenienti dalle vincite di cui al capo a) relativamente agli anni 2020 e 2021. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con un unico articolato motivo il vizio di violazione di legge e di motivazione per la mancata applicazione del disposto dell'art. 15 cod. pen. in ipotesi di concorso apparente tra la norma di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019 e quella prevista dall'art. 316-ter cod. pen. La Corte d'appello avrebbe escluso il concorso apparente di norme sul rilievo che le fattispecie di cui agli artt. 316 ter cod.pen. e art. 7 d.l. n. 4 del 2019 sono in rapporto di specialità bilaterale per aggiunta caratterizzata, la prima, quale elemento specializzante, dal conseguimento dell'indebito beneficio, e la seconda dall'elemento aggiuntivo specializzante del dolo specifico e in ragione del fatto che le due citate norme hanno oggetto beni giuridici differenti. Secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe disatteso i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui il criterio di specialità è da intendersi in senso logico formale e il presupposto della convergenza di norme, necessario perché risulti applicata la regola relativa all'individuazione della disposizione prevalenti, può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse. Ciò premesso le condotte previste dall'articolo 316 ter cod.pen. possono essere sovrapposte a quanto prevede l'art. 7 cit. relativamente alla produzione di documentazioni mendaci oppure all'omissione di documentazione o di informazioni rilevanti per l'esclusione del beneficio del reddito di cittadinanza, rinvenendosi una differenza tra i reati in relazione alla modalità consumativo dell'illecito di cui all'articolo 7 che si configura indipendentemente dalla percezione del reddito di cittadinanza, rendendo di fatto inapplicabile il tentativo. Ed ancora, il disvalore penale, che si concretizza pur su piani diversi, si fonda sulla medesima azione illecita, da un lato infatti si pongono le condotte di falso e dall'altro invece si trova la medesima condotta che però, riuscita nel suo intento ad ottenere il reddito di cittadinanza, integra il reato di indebita percezione di sovvenzioni pubbliche. Da cui la conclusione che l'art. 7 cit., potrebbe ritenersi norma speciale in quanto riferite esclusivamente al reddito di cittadinanza che però è da considerare erogazione pubblica e come tale contemplata in via generica dall'articolo 316 ter cod.pen. In conclusione, avuto riguardo alla concreta condotta prevista dalle fattispecie incriminatrici in discorso, qualificabile sia nell'utilizzo o nella
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presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, sia nella omissione di informazioni dovute, si potrebbe ritenere che le fattispecie di reato introdotte con la normativa sul reddito di cittadinanza potrebbero essere considerate una duplicazione del reato di cui all'art. 316 ter cod.pen. Sotto altro profilo, censura, la ricorrente, l'orientamento di legittimità secondo cui il riferimento dell'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non avrebbe immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità. Chiede l'annullamento della sentenza.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è in parte fondato nei sensi di cui in motivazione. Il motivo di ricorso, con cui si argomenta che avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 15 cod. pen. in quanto ricorrerebbe una ipotesi di concorso apparente tra la disposizione di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019 (capo a) e c) e quella prevista dall'art. 316-ter cod. pen. (contestata al capo b), non è fondato.
2. La questione è stata affrontata da due pronunce di Questa Corte di cassazione (Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Rv. 288387-01 e da Sez. n. 10277 del 13/01/2026, Spinelli, non mass).
3. Si deve premettere che trova applicazione al caso in esame l'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, non operando l'abrogazione di cui all'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in quanto al reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (cfr. Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, [...], Rv. 285435-01), tenuto conto che secondo le imputazioni i reati risultano commessi nel 2019-2020 (capo a) e 2020-2021 (capo c). Va, ancora, evidenziato che l'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 prevedeva due fattispecie di reato: al primo comma puniva «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni», e al secondo comma la diversa fattispecie che puniva l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, con la reclusione da uno a tre anni».
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A sua volta, sempre per quanto rileva in questa sede, il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., prevede una clausola di riserva determinata (<<salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen.») e sanziona, con la pena da sei mesi a tre anni, la condotta di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, sempre che la somma indebitamente percepita sia superiore ad euro 7.740,00 mila (oggi, euro 3.999,96), posto che al di sotto di tale soglia si applica solo la sanzione amministrativa (in questo senso il secondo comma della disposizione citata). L'art. 316 ter cod.pen. si applica, come hanno affermato le Sezioni Unite, anche tale erogazione pubblica. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che "la formulazione letterale del testo normativo autorizza un'interpretazione ampia del significato da attribuire al contenuto dell'erogazione pubblica, in modo da ricomprendervi contributi, sovvenzioni, attribuzioni pecuniarie a fondo perduto e tutte quelle forme di finanziamento che si caratterizzano per la fruizione di un vantaggio a spese dello Stato ovvero per la previsione di una attenuata onerosità rispetto a quella derivante dall'applicazione delle regole ordinarie del mercato" (Sez. U, n. 11869 del 28/11/2024, [...], Rv. 287649-01). Da cui l'assunto per il quale l'art. 316-ter cod. pen. tutela la libera formazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dell'Unione Europea in ordine all'erogazione di risorse pubbliche e, quindi, l'integrità e l'efficiente collocazione delle risorse patrimoniali a favore soltanto dei soggetti che ne abbiano diritto (Sez. 2, n. 4284 del 20/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252200-01). Ed ancora, per il rilievo che assume nel caso concreto, va rilevato che, nel caso che ci occupa, l'applicazione del concorso apparente di norme ex art. 15 cod.pen. viene invocata dalla ricorrente con riguardo a tutte e due le fattispecie di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, ovvero il comma 1, per avere omesso informazioni rilevanti, avendo omesso che il patrimonio ricomprendeva somme di denaro derivanti da vincite di gioco, e il comma 2, per avere omesso la comunicazione di avere incrementato il proprio patrimonio per la percezione di somme di denaro derivanti da vincite di gioco nel 2020 e nel 2021 per un ammontare rilevante ai fini della revoca o della riduzione del beneficio (S.U. n. 49686 del 13/07/2023, Giudice) in un contesto nel quale non è oggetto di contestazione la sussistenza dei due reati come ritenuto dai giudici del merito.
Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 8027a563744127 - Firmato Da: EMANUELA GA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2ec951ca9d2416 Firmato Da: LU AM Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1452315571921b55
4. Vendendo alla questione di diritto, il percorso interpretativo muove dalle pronunce delle Sezioni unite che si sono succedute nel tempo. Secondo gli approdi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la norma speciale è concordemente individuata in «quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale» (Sez. U, n. 22225 del 19/01/2012, [...], Rv. 252453-05; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, [...], Rv. 248864). Quanto ai criteri alla stregua dei quali verificare il raffronto tre le norme, la giurisprudenza di legittimità ha superato il più risalente indirizzo interpretativo che faceva riferimento alla necessità di guardare alla identità del bene giuridico tutelato (Sez. U, n. 9568 del 21/04/1995, [...], Rv. 202011-01) affermando la necessità di avere riguardo al confronto tra le fattispecie astratte. Secondo l'indirizzo interpretativo consolidato il criterio di specialità è da intendersi in senso logico formale: il presupposto della convergenza di norme, necessario perché risulti applicabile la regola relativa alla individuazione della disposizione prevalente, può ritenersi integrato «solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse (Sez. U. n. 20664 del 23/02/2017, [...], Rv. 269668-01; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, [...]; Sez. 5, n. 2121 del 17/11/2023, [...], Rv. 285843-01; Sez. 1, n. 12340 del 15/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284504-01). Si è così affermato che l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola "specialità unilaterale", giacché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la "specialità reciproca" o "bilaterale", non evidenziano alcun rapporto di genus a speciem (Sez. 4, n. 21522 del 02/03/2021, [...], non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 27949 del 18/09/2020, [...], non mass. sul punto;
Sez. 4, n. 29920 del 17/01/2019, [...], Rv. 276583-01, e S.U. n. 41588 del 22/06/2017, La Marca), con esclusione dei criteri di "sussidiarietà", "assorbimento" e "consunzione", suscettibili di opposte valutazioni da parte degli interpreti, e la loro estraneità all'unico criterio legale previsto, ovvero quello di specialità positivizzato dall'art. 15 cod. pen. (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, [...], cit., non. mass. sul punto;
Sez. 1, n. 12340 del 15/11/2022, dep. 2023, [...], cit.).
Le Sez. U. n. 20664 del 23/02/2017, [...], hanno espresso in proposito il condivisibile principio secondo cui: «Nella materia del concorso apparente norme non operano criteri diversi da quelli stabiliti all'art. 15 cod. pen., che
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fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra norme, effettuata dal legislatore». Si pongono in continuità, da ultimo, le Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, [...], Rv. 286581 02, che hanno ribadito che, in tema di concorso apparente di norme, l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialità unilaterale, poiché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialità reciproca o bilaterale, non evidenziano alcun rapporto di "genus" a "speciem".
5. Il raffronto tra le due fattispecie in esame, secondo i criteri sopra enunciati, evidenzia il rapporto di specialità bilaterale delle due fattispecie poste a raffronto che esclude l'applicazione dell'art. 15 cod.pen. Si è chiarito che "il reato di cui all'art. 7 d. I. n. 4 del 2019, è reato di pericolo concreto a consumazione anticipata posto a presidio delle risorse pubbliche economiche destinate a finanziare il Rdc impedendone la dispersione a favore di chi non ne ha (o non ne ha più) diritto o ne ha diritto in misura minore. È reato posto a tutela del patrimonio dell'ente erogante e, in particolare, delle specifiche (e limitate) risorse destinate all'erogazione del beneficio ed al perseguimento del fine pubblico ad esso sotteso" (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice Rv. 285435-01). L'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, è un reato di pericolo concreto con cui il legislatore ha inteso anticipare la punizione delle condotte di falso volte ad ottenere il beneficio economico, a dolo specifico, che si configura indipendentemente dal conseguimento del beneficio. A sua volta l'art. 316 ter cod.pen. ha come elemento specializzante, l'evento costituito dal conseguimento indebito di contributi e sovvenzioni e/o altre somme come indicate nel citato articolo, in misura superiore a € 3.999,96. Le due fattispecie, secondo i criteri sopra enunciati, sono in rapporto di specialità bilaterale, da cui consegue che non trova applicazione l'art. 15 cod.pen. Né diversa conclusione può trarsi dall'argomento speso dalla sentenza Sez. 2, n. 25532/2025. Si è condivisibilmente detto, nella giurisprudenza della Corte di legittimità che il legislatore, con l'introduzione delle fattispecie di cui all'art. 7 del d. I. n. 4 del 2019, ha inteso punire più severamente di quanto previsto in casi analoghi, condotte che altrimenti potrebbero sfuggire alla sanzione penale, non potendo ricadere in astratto nell'ambito di applicazione dell'art. 316-ter cod. pen. o dell'art. 640-bis cod. pen. In particolare, quanto all'ipotesi di "indebita percezione di erogazioni pubbliche" (art. 316-ter cod. pen.), la sanzione prevista è meno grave di quelle di cui all'art. 7 e prevede una soglia minima di contributo percepito pari a euro 3.999,96, al di sotto della quale è esclusa la punibilità penale, sicchè,
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considerato che il reddito di cittadinanza si caratterizza per essere un contributo mensile che non supera mai la soglia anzidetta, il reato non potrebbe mai configurarsi e ciò ha reso necessaria l'espressa previsione di una speciale fattispecie di reato, non essendo sufficiente la sanzione amministrativa pecuniaria, inefficace quanto a soggetti per definizione poco capienti sul piano patrimoniale e poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 7963 del 20/4/2020, [...], Rv. 278455-02), il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art.316-ter, secondo comma, cod. pen. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva, la previsione di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 si rendeva necessaria a presidio di condotte illecite che sarebbe sfuggite alla sanzione penale. Secondo queste pronunce il legislatore ha scelto così di creare, nell'ambito della legge speciale sul reddito di cittadinanza, una fattispecie penale speciale dotata di un apparato sanzionatorio più grave di quello del richiamato art. 316-ter cod.pen. (così in motivazione Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, [...], Rv. 288956 -01).
6. Ora tale impostazione non è più, a parere del Collegio, condivisibile alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite Tomaificio Zodiaco che hanno affermato la sussistenza di un unico reato, di cui all'art. 316 ter cod.pen., a consumazione prolungata allorchè le indebite erogazioni vengano corrisposte per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, con la conseguenza che, da un canto, la sua consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo, dall'altro, l'importo deve essere apprezzato nel su complessivo ammontare (cfr. Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287649-02). Da tale impostazione ermeneutica discende, secondo le citate S.U. Tomaificio Zodiaco, il duplice corollario secondo cui: a) il reato a consumazione frazionata deve considerarsi integrato in tutti i suoi elementi solo all'esito dell'ultima riscossione da parte del soggetto attivo;
b) il momento consumativo, in caso di erogazioni pubbliche suddivise in più tranches conferite in tempi diversi, deve essere individuato nella cessazione dei pagamenti, perdurando il reato fino a quando non vengano interrotte le riscossioni (Sez. 3, n. 6809 del 08/10/2014, dep. 2015, [...], cit.). La periodicità dell'erogazione, pertanto, si ricollega alla iniziale condotta omissiva da cui origina l'indebita percezione del rateo, con la conseguente unitarietà del fatto di reato anche se le modalità di erogazione delle somme via via accreditate e riscosse risultino periodicamente articolate. Ai fini della valutazione del superamento o meno della soglia di punibilità, prevista dall'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen., occorre tener conto, infatti, della
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complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario e non di quella allo stesso corrisposta con cadenza periodica, ove le erogazioni conseguano ad una iniziale ed unitaria condotta.
7. Consegue che non trova più spazio l'interpretazione della disposizione propugnata dalla citata sentenza MA e FO sulla scorta della quale si traevano elementi per sostenere il rapporto di specialità tra le due fattispecie e l'applicazione della sola fattispecie più grave dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019. Tale conclusione non è più sostenibile alla luce del principio di diritto espresso dalle citate Sezioni Unite, e, in applicazione dei consolidati principi, sempre espressi dalle medesime Sezioni Unite, deve essere esclusa l'applicazione dell'art. 15 cod.pen. in casi di rapporto di specialità bilaterale come tra le fattispecie di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 e l'art. 316 ter cod.pen.
8. La sentenza impugnata, dopo avere disatteso la prospettazione difensiva dell'insussistenza del concorso tra i reati in virtù dell'applicazione dell'art. 15 cod.pen., ha, tuttavia, commesso un errore di diritto là dove non ha rilevato l'integrazione dell'illecito amministrativo di cui al secondo comma dell'art. 316-ter cod. pen., con riguardo alla percezione della somma di € 3840,00 (sotto soglia) da dicembre 2020 ad aprile 2021, per effetto della domanda presentata all'inps a seguito della secondo domanda del dicembre 2020. Richiamando sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite citate, che hanno affermato la sussistenza di un unico reato a consumazione prolungata allorchè tali indebite erogazioni vengano avvenga corrisposte per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, con la conseguenza che l'importo deve essere apprezzato nel suo complessivo ammontare (cfr. Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287649-02), la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
9. La sentenza va poi annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in ordine alla rideterminazione della pena attraverso un nuovo ponderato esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. tenuto conto del rilievo che un segmento della fattispecie di cui all'art. 316 ter cod.pen. non è previsto dalla legge come reato. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al capo b) dell'imputazione relativo all'indebita percezione di 3.840 euro perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 23/04/2026
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
EMANUELA GA
LU AM
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