Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2024, n. 13657
CASS
Sentenza 16 febbraio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, risponde del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, il gestore di un centro scommesse affiliato a un "bookmaker" comunitario che mette a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, realizzandosi, in tal modo, un'illegittima attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse che esclude la configurabilità di un servizio transfrontaliero "puro" dell'operatore straniero, con conseguente irrilevanza di ogni profilo discriminatorio nella partecipazione di quest'ultimo alle gare.

In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici.

Commentari2

  • 1La particolare tenuità dopo la riforma Cartabia: motivazione dei giudici di merito e controllo in CassazioneAccesso limitato
    Ciro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2025

  • 2Schede carburante false: integra il reato di frode fiscale anche senza fatture(Cass. Pen. n. 41174/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 maggio 2026
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2024, n. 13657
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13657
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo