Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10277 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da VITO DI NICOLA
NI LI
LA GAI UBALDA MACRI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
10277-26
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
ACR
- Presidente.
- Relatore -
MA NA AL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IO nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 32/2026 UP 13/01/2026 R.G.N. 29188/2025
avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di L'aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara con la quale IN IO era stato condannato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 7 comma 1, d.l. n. 4 del 2019 (capo A) perché ometteva la comunicazione all'inps di informazioni dovute in particolare di essere sottoposto a misura cautelare coercitiva per i reati di maltrattamento in famiglia e lesioni, e del reato di cui all'art. 316 ter cod.pen. perché, mediante le omissioni delle informazioni dovute descritte nel capo A), conseguiva indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza erogato dall'Inps percependo indebitamente la somma di euro 4.070,00 dal mese di giugno 2022 a gennaio 2023 (capo B) 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 7 comma 1, d.l. n. 4/2019 e vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione degli elementi da cui trarre la
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prova dell'elemento soggettivo del reato. Argomenta il ricorrente la mancanza di prova circa la consapevolezza dell'applicazione della misura cautelare coercitiva applicata al ricorrente sia per la mancanza di notificazione del provvedimento cautelare, sia per l'omessa informativa fornita dal modulo circa l'ostatività della circostanza ai fini del RDC, sia per l'incertezza della reale corresponsione dei ratei atteso il diverso numero di protocollo tra domanda all'Inps ed estratti contabili, sia per la mancanza di sottoscrizione del modulo e di allegazione di un documento di identità, da cui il vizio di motivazione in punto dolo specifico del reato.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge panel con riferimento all'art. 316 ter cod.pen. non essendovi la prova della reale corresponsione delle somme di denaro corrisposte dall'ente previdenziale in presenza di difformità tra il numero di protocollo evidenziato nella domanda di reddito di cittadinanza e quello riportato negli estratti contabili rilasciati dall'Inps. Il secondo luogo, il fatto non rientrerebbe nella previsione normativa in quanto il reddito di cittadinanza estrinsecandosi in un sussidio non potrebbe essere assimilato o quantomeno sussunto nell'ipotesi previste dalla normativa di riferimento in tema di contributi sovvenzioni finanziamenti mutui o altre erogazioni dello stesso tipo di cui all'articolo 316 ter cod.pen.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 15 cod.pen. e di motivazione per la mancata applicazione del disposto dell'art. 15 cod. pen. in ipotesi di concorso apparente tra la norma di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019 e quella prevista dall'art. 316-ter cod. pen. La Corte d'appello, in risposta alla censura difensiva, avrebbe escluso il concorso apparente di norme limitandosi a dire che "nel caso di specie erano integrate due distinte fattispecie".
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 81 comma 2, cod.pen. e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata riconosciuto, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, che la fattispecie di cui al capo B) è reato unitario a consumazione prolungata, ma allo stesso tempo non avrebbe provveduto alla rideterminazione della pena operata dal primo giudice che aveva irrogato aumenti di pena per ogni rateo conseguito.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen. e al vizio di motivazione per avere omesso alcuna risposta sulla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità.
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3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, e il rigetto nel resto dell ricorso
ricorso.
La difesa ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è in parte fondato con limitato riguardo al trattamento sanzionatorio. Il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, che è riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dalla corte territoriale, risulta sotto tutti i profili infondato. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado che in presenza di c.d. doppia conforme si saldano per costituire un unico complesso argomentativo, ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivo e soggettivo del reato rilevando che dal compendio probatorio era dimostrato che l'imputato aveva presentato domanda all'Insp, in data 26/03/2022, ed aveva ottenuto il RDC ricevendo da giugno 2022 a gennaio 2023 la somma di € 4.070,00, ma che nella compilazione della domanda aveva omesso una informazione rilevante, ovvero di essere sottoposto a misura cautelare del divieto di avvicinamento dal 23/10/2021 al 09/12/2022, e, dunque, un requisito ostativo presente alla data della domanda. In tale contesto il ricorrente, che non nega la circostanza di essere stata emessa una misura cautelare e di non averla comunicata, sostiene, con argomenti in parte irrilevanti (l'omessa notifica dell'ordinanza che confligge con la circostanza che la misura ha avuto esecuzione dal 23/10/2021 al 09/12/2022 da cui la piena conoscenza in capo al ricorrente), in parte generici (il diverso numero di protocollo tra domanda ed estratti contabili) e in parte manifestamente infondati (la non sottoscrizione della domanda) l'assenza di dolo, in un contesto nel quale non contesta di aver percepito i ratei (da cui l'irrilevanza del diverso numero di protocollo) e la generica affermazione di non avere sottoscritto la domanda. Al riguardo la Corte di cassazione ha statuito l'irrilevanza, ai fini dell'integrazione del delitto introdotto dall'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, della falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata in via telematica all'INPS finalizzata al conseguimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell'amministrazione digitale), atteso che l'irrituale sottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effetto
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costituito dall'erogazione del sussidio (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza, Rv. 286736-01).
2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. sul presupposto della carenza di elementi a dimostrare che l'imputato avesse percepito quanto riconosciuto a titolo di beneficio per il "reddito di cittadinanza" in ragione della diversità di numero di protocollo e della sussistenza della fattispecie criminosa, è manifestamente infondato. Sotto il primo profilo è accertato che l'imputato ha percepito nel periodo indicato il beneficio, né, peraltro, è messo in discussione dal ricorrente che allega la diversità di protocollo (in tal senso la parte della decisione a pag. 6 che fa espresso riferimento all'erogazione di euro 4.070,00 dal giugno 2022 al gennaio 2023 in suo, favore), ma che non contesta di avere percepito il sussidio, essendo il dato irrilevante rispetto alla contestata condotta che si consuma allorché la somma, previa erogazione, viene accreditata in favore del soggetto richiedente. Sotto altro profilo, l'art. 316 ter cod.pen. si applica anche tale erogazione pubblica. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che "la formulazione letterale del testo normativo autorizza un'interpretazione ampia del significato da attribuire al contenuto dell'erogazione pubblica, in modo da ricomprendervi contributi, sovvenzioni, attribuzioni pecuniarie a fondo perduto e tutte quelle forme di finanziamento che si caratterizzano per la fruizione di un vantaggio a spese dello Stato ovvero per la previsione di una attenuata onerosità rispetto a quella derivante dall'applicazione delle regole ordinarie del mercato" (Sez. U, n. 11869 del 28/11/2024, Tomaificio Zodiaco s.r.l. in liquidazione, Rv. 287649-01). Da cui l'assunto per il quale l'art. 316-ter cod. pen. tutela la libera formazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dell'Unione Europea in ordine all'erogazione di risorse pubbliche e, quindi, l'integrità e l'efficiente collocazione delle risorse patrimoniali a favore soltanto dei soggetti che ne abbiano diritto (Sez. 2, n. 4284 del 20/12/2011, dep. 2012, Landi, Rv. 252200-01).
3. Il terzo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 15 cod.pen. asserendosi che nel caso in esame si versi in ipotesi di concorso apparente tra la norma di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019 (capo A) e quella prevista dall'art. 316-ter cod. pen. (capo B), non è fondato. La questione è stata affrontata e risolta, con argomenti che il Collegio condivide, con la pronuncia di questa Terza sezione n. 26690 del 2025 secondo cui sussiste concorso materiale di reati tra il delitto omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e il delitto di indebita
percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e che contemplano condotte ed eventi differenti, donde l'inconfigurabilità di un rapporto di specialità tra loro ((Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Rv. 288387-01). Va evidenziato che l'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 prevedeva due fattispecie di reato: al primo comma, quella rilevante nel caso in esame, puniva salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni», e al secondo comma la diversa fattispecie che puniva «l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, con la reclusione da uno a tre anni». A sua volta, sempre per quanto rileva in questa sede, il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., prevede una clausola di riserva determinata (*salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen.») e sanziona, con la pena da sei mesi a tre anni, la condotta di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, (sovvenzioni), finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, sempre che la somma indebitamente percepita sia superiore ad euro 7.740,00 mila (oggi, euro 3.999,96), posto che al di sotto di tale soglia si applica solo la sanzione amministrativa (in questo senso il secondo comma della disposizione citata).
4. Ciò premesso, secondo gli approdi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la norma speciale è concordemente individuata in «quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale» (Sez. U, n. 22225 del 19/01/2012, Micheli, Rv. 252453-05; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864).
5. Quanto ai criteri alla stregua dei quali verificare il raffronto tre le norme, la giurisprudenza di legittimità ha superato il più risalente indirizzo interpretativo che faceva riferimento alla necessità di guardare alla identità del bene giuridico y
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tutelato (Sez. U, n. 9568 del 21/04/1995, La Spina, Rv. 202011-01) affermando la necessità di avere riguardo al confronto tra le fattispecie astratte. Secondo gli indirizzi interpretativi ormai consolidati espressi dalle Sezioni Unite (ultima in ordine di tempo S.U. Gambacurta), il criterio di specialità è da intendersi in senso logico formale: il presupposto della convergenza di norme, necessario perché risulti applicabile la regola relativa alla individuazione della disposizione prevalente, può ritenersi integrato «solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse» (Sez. U. n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668-01; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano;
Sez. 5, n. 2121 del 17/11/2023, Sioli, Rv. 285843-01; Sez. 1, n. 12340 del 15/11/2022, dep. 2023, Baldassarre, Rv. 284504-01).
6. Si è così affermato che l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola "specialità unilaterale", giacché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la "specialità reciproca" o "bilaterale", non evidenziano alcun rapporto di genus a speciem (Sez. 4, n. 21522 del 02/03/2021, Bossi, non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 27949 del 18/09/2020, Di Gisi, non mass. sul punto;
Sez. 4, n. 29920 del 17/01/2019, Padricelli, Rv. 276583-01, e S.U. n. 41588 del 22/06/ 2017, La Marca), con esclusione dei criteri di "sussidiarietà", "assorbimento" e "consunzione", suscettibili di opposte valutazioni da parte degli interpreti, e la loro estraneità all'unico criterio legale previsto, ovvero quello di specialità positivizzato dall'art. 15 cod. pen. (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, cit., non. mass. sul punto;
Sez. 1, n. 12340 del 15/11/ 2022, dep. 2023, Baldassarre, cit.). Le Sez. U. n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, hanno espresso in proposito il condivisibile principio secondo cui: «Nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri diversi da quelli stabiliti all'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra norme, effettuata dal legislatore. Da ultimo le Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, Gambacurta, Rv. 286581- 02, hanno ribadito, che in tema di concorso apparente di norme, l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialità unilaterale, poiché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialità reciproca o bilaterale, non evidenziano alcun rapporto di "genus" a "speciem".
7. Il raffronto tra le due fattispecie in esame, secondo i criteri sopra enunciati, evidenzia il rapporto di specialità bilaterale delle due fattispecie poste a raffronto che esclude l'applicazione dell'art. 15 cod.pen.
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Si è chiarito che "il reato di cui all'art. 7 d. I. n. 4 del 2019, è reato di pericolo concreto a consumazione anticipata posto a presidio delle risorse pubbliche economiche destinate a finanziare il Rdc impedendone la dispersione a favore di chi non ne ha (o non ne ha più) diritto o ne ha diritto in misura minore. È reato posto a tutela del patrimonio dell'ente erogante e, in particolare, delle specifiche (e limitate) risorse destinate all'erogazione del beneficio ed al perseguimento del fine pubblico ad esso sotteso" (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice Rv. 285435-01). L'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, è un reato di pericolo concreto con cui il legislatore ha inteso anticipare la punizione delle condotte di falso volte ad ottenere il beneficio economico, a dolo specifico, che si configura indipendentemente dal conseguimento del beneficio;
l'art. 316 ter cod.pen., ha come elemento specializzante l'evento costituito dal conseguimento indebito di contributi e sovvenzioni e/o altre somme come indicate nel citato articolo. Dunque, ricorrendo la specialità bilaterale non è applicabile l'art. 15 cod.pen.
8. E' fondato il quarto motivo di ricorso.
La sentenza impugnata, dopo avere correttamente confutato la prospettazione difensiva dell'integrazione dell'illecito amministrativo di cui al secondo comma dell'art. 316-ter cod. pen., richiamando sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite citate che hanno affermato la sussistenza di un unico reato a consumazione prolungata allorchè tali indebite erogazioni vengano fayenga corrisposte per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, con la conseguenza che, da un canto, la sua consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo, dall'altro, l'importo deve essere apprezzato nel su complessivo ammontare (cfr. Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, Tomaificio, Rv. 287649-02), ha tuttavia omesso di trarre le dovute conseguente sul piano sanzionatorio in quanto il giudice di primo grado aveva diversamente qualificato il reato ed aveva operato la continuazione in ragione della ritenuta commissione di più reati corrispondenti ai retei mensili ricevuti. Ne deriva che la sentenza va sul punto annullata con rinvio in ordine alla determinazione e calcolo della pena alla luce della unitarietà del reato attraverso un nuovo ponderato esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen.
9. Inammissibile per genericità originaria l'ultimo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la mancata risposta alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. tenuto conto i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700). In ogni caso, la corte territoriale, pur con succinta motivazione, ha escluso la
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particolare tenuità dell'offesa in ragione della non trascurabile gravità del fatto (cfr. pag. 7). 10. Conclusivamente la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame sul punto. Nel resto il ricorso va rigettato e va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto.
Così è deciso, 13/01/2026
Il Consigliano Ester sore LA GAI
Il Presidente VITO DI NICOLA To amicre
Depauta in Ceweileris
18 MAR. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO Dots ET BI Have voy
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