Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2023, n. 7528
CASS
Sentenza 9 novembre 2023

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È inammissibile il ricorso per cassazione col quale è dedotto il vizio di motivazione per avere il giudice di merito, dinanzi al quale sia stata proposta una questione di legittimità costituzionale, omesso di esaminarla, posto che la stessa, in quanto questione di diritto, rilevabile d'ufficio e proponibile in ogni stato e grado di qualsiasi procedimento giurisdizionale, può essere prospettata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede una pena edittale superiore a quelle rispettivamente contemplate, per casi simili, dagli artt. 316-ter cod. pen. e 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, in quanto giustificata, per un verso, dall'esigenza di sanzionare penalmente illeciti che non raggiungono la soglia di punibilità prevista dal citato art. 316-ter, contenendo, con sanzione adeguata, l'indebito accesso a un beneficio di larga applicazione e, per altro verso, dalla diversa "ratio" punitiva, posto che viene in rilievo, in tal caso, l'esigenza di punire la condotta di chi «rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso», al fine dell'indebito conseguimento di benefici.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2023, n. 7528
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7528
Data del deposito : 9 novembre 2023

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