Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 10/02/2026, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09817/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9817 del 2024, proposto da
LI ZO, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Zarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IN IR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento dei seguenti atti amministrativi: 1) Decreto Dipartimentale prot. n° 2187 del 09 agosto 2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D. M. n° 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente ove ridetermina illegittimamente il punteggio dei titoli convertendolo in decimi; 2) allegato al Decreto Dipartimentale prot. n° 2187 del 09 agosto 2024 recante la graduatoria definitiva della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n° 666, con il punteggio totale di 8,35; 3) Decreto Dipartimentale prot. n° 2206 del 19 agosto 2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n° 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; 4) allegato al Decreto Dipartimentale prot. n° 2206 del 19 agosto 2024 recante la graduatoria definitiva rettificata della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla medesima posizione n° 666, con il punteggio totale di 8,35 e 5) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. MI AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è una candidata alla procedura riservata per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n° 107/2023 recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai partecipanti del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n° 1259/2017.
La Prof. ssa ZOMPA superava la prova di accesso di cui all’art. 6 conseguendo il punteggio pari a 65 ed accedeva pertanto al corso intensivo di formazione, sostenendo con profitto la relativa prova finale.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’esito dell’espletamento della prova finale del corso intensivo di formazione, con Avviso M.I.M. del 31 luglio 2024, prot. n° 118636 pubblicava la tabella di valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla Tabella A allegata al D. M. n° 138/2017.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in seguito, con Decreto Dipartimentale n° 2187 del 09 agosto 2024 pubblicava la graduatoria di merito della predetta procedura riservata.
La ricorrente veniva collocata all’interno della graduatoria di merito alla posizione n° 666, con il complessivo punteggio pari a 8,35, così determinato:
-Punteggio prova scritta: 6,5
-Punteggio titoli: 1,85
-Punteggio totale attribuito: 8,35
-Posizione in graduatoria: n° 666
La ricorrente deduce che il punteggio attribuito dall’Amministrazione resistente ai titoli in possesso è del tutto arbitrario ed illegittimo, tenuto conto che si tratta di una valutazione operata in aperta violazione del D.M. n° 107/2023.
Rappresenta difatti che, nel Decreto Dipartimentale n° 2187 del 09 agosto 2024, il Ministero resistente si avvedeva della necessità di <<[…] procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli […]>>, incorrendo in tal modo in una palese incongruenza ed illegittimità rispetto a quanto aveva invece costituito oggetto di espressa regolamentazione attraverso il D.M. n° 107/2023.
L’errore manifesto nel quale è incorso il Ministero resistente, ha cagionato all’odierna ricorrente un pregiudizio notevole, tenuto conto che la valutazione dei titoli in maniera conforme al D.M. n° 107/2023 avrebbe consentito alla predetta di ottenere un punteggio notevolmente più alto (pari a 28) ed essere collocata tra i primi 80 candidati (settantesima per l’esattezza) ed essere conseguentemente immessa nei ruoli della Dirigenza scolastica a decorrere dal 01° settembre 2024.
A tale risultato, infatti, si sarebbe pervenuto ove il Ministero avesse correttamente valutato i due master, titoli in possesso della ricorrente al 29 dicembre 2017, rappresentati da un master denominato “la professionalità del dirigente scolastico” e altro master denominato “dirigenza e management delle istituzione scolastiche” regolarmente inseriti dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso i quali, secondo quanto previsto alla voce A.6 della Tabella A allegata al D. M. n° 128/2017davano diritto alla ricorrente di tre punti cadauno per complessivi sei punti.
Inspiegabilmente il Ministero resistente, per quanto è dato di ricavare dal fatto che il punteggio totale attribuito alla ricorrente è di punti 18,5, attribuiva per tali titoli il punteggio di appena tre; ragion per cui, quanto meno la valutazione effettuata dal Ministero resistente, secondo l’erroneo metodo di calcolo decimale, avrebbe dovuto essere di complessivi punti 21,5 e non di punti 18,5 e, conseguentemente, la ricorrente avrebbe dovuto comunque vedersi attribuire, anche secondo la contestata modalità di calcolo in decimali, il complessivo punteggio di 8,65 anziché 8, 35 e, per l’effetto, avrebbe dovuto essere collocata in graduatoria pubblicata il 09 agosto 2024 alla posizione n° 463, anziché a quella n° 666,
Difatti, osserva la ricorrente, anche operando il contestato criterio decimale illegittimamente utilizzato dal Ministero resistente, ma tenendo conto correttamente di tali titoli in suo possesso, la ricorrente avrebbe dovuto essere collocata nella posizione n° 463 o, comunque, in via ulteriormente subordinata, giammai dopo la posizione n° 481.
Formula i seguenti motivi di DIRITTO:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL D.M. N° 107 DEL GIORNO 08 GIUGNO 2023: ILLEGITTIMITÀ DELLA CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AI TITOLI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. ARBITRARIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
L’Amministrazione resistente, in sede di pubblicazione del Decreto Dirigenziale prot. n° 2187 del 09 agosto 2024 e di quello successivo di rettifica prot. n° 2206 del 19 agosto 2024, ha arbitrariamente posto in essere una condotta violativa del D.M. n° 107/2023.
L’art. 9 del D.M. n° 107/2023 sanciva espressamente i criteri di predisposizione della graduatoria finale:
<< i candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al D.M. n° 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza. 2. Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del
Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2017, n° 1259. 3. I soggetti inseriti nella graduatoria di cui al presente articolo sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali precedentemente vigenti[…]>>.
L’Amministrazione resistente doveva pertanto predisporre la graduatoria di merito della procedura riservata attraverso un elenco graduato ove i candidati venivano collocati con il punteggio derivante dalla somma tra:
-la valutazione conseguita alla prova di accesso al corso intensivo di formazione;
-il punteggio relativo ai titoli valutabili – posseduti alla data del 29 dicembre 2017 - ai sensi della Tabella A allegata al D.M. n° 138/2017 (cfr. doc. all. n° 8: D.M. n° 138/2017).
La regolamentazione delle modalità di valutazione del punteggio dei titoli veniva pertanto affidata al D.M. n° 138/2017, che prevedeva l’attribuzione di un massimo di 30 punti.
Contrariamente a quanto espressamente disposto dall’art. 9 del D.M. n° 107/2023, il Ministero resistente ne ha completamente disatteso il contenuto, non procedendo alla sommatoria dei due punteggi ma procedendo in maniera arbitraria alla conversione della valutazione dei titoli in decimi, errando palesemente sia nella condotta che nel calcolo ottenuto.
Il Ministero resistente doveva conformarsi a quanto prescritto dal D.M. n° 107/2023: ciò non si è verificato, come si evince dalla adozione di due decreti dirigenziali recanti arbitrarie determinazioni in ordine alla “conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all’articolo 5, comma 11- sexies del decreto legge n° 198 del 2022”.
Il Decreto Ministeriale n° 107 del giorno 08 giugno 2023 non prevedeva tale conversione, introdotta a posteriori in maniera del tutto illegittima dal Ministero resistente, il quale avrebbe dovuto più semplicemente sommare i due punteggi – prova di accesso e titoli – e stilare l’elenco graduato conformemente al tenore dell’art. 9.
Non si comprendono le motivazioni che hanno condotto l’Amministrazione resistente a convertire tali punteggi in via di autotutela e con una discrezionalità che non si attaglia al caso di specie.
II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
I provvedimenti impugnati, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura de qua e quella successiva rettificata, risultano altamente lesivi del principio di affidamento nonché di quello di pari opportunità e non discriminazione, nella
parte in cui la ricorrente è stata collocata nella graduatoria di merito in una posizione nettamente inferiore a quella alla predetta spettante.
In modo del tutto illegittimo, il Ministero ha apertamente violato il contenuto del D.M. n° 107/2023 in quanto, con i due decreti dirigenziali pubblicati, ha per la prima volta comunicato di aver proceduto alla conversione del punteggio dei titoli, senza che alcuna indicazione in tal senso fosse contenuta nella lex specialis.
Dalla lettura del D.M. n° 107/2023 la ricorrente era ben conscia della circostanza per cui i titoli le sarebbero stati valutati conformemente al D.M. n° 138/2017.
Su tale valutazione la Prof. ssa ZOMPA faceva legittimo affidamento, tenuto conto che con la legittima valutazione la predetta avrebbe conseguito 28,00 punti, in luogo di quello notevolmente ed irragionevolmente inferiore di 8,35 attribuito dal Ministero resistente.
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio e, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria del Collegio, in data 22 settembre 2025 depositava in giudizio un’articolata relazione.
All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 Collegio ritenuta la tardività della produzione del Ministero – effettuata soli 2 giorni prima dell’udienza, oltre i termini dell’art. 73, comma 1 cod. proc. amm. – e, al contempo, l’impossibilità per il Collegio di prescinderne ai fini della ricostruzione della vicenda, disponeva il rinvio della trattazione del giudizio, al fine di consentire alla parte ricorrente di replicare e, dunque, il pieno esplicarsi del contraddittorio.
All’udienza pubblica del 9 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con riferimento alla censura relativa alla conversione della valutazione dei titoli in decimi effettuata in contrasto con quanto disposto dall’art. 9 del D.M. n° 107/2023, il Collegio richiama le conclusioni cui è pervenuta questa Sezione, in relazione a contenziosi del tutto similari a quello oggetto del presente giudizio, secondo cui:
“- il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” costituisce una disciplina generale applicabile a tutti i concorsi pubblici;
- con il D.M. n. 107/2023 il Ministero dell’Istruzione del Merito ha inteso indire e disciplinare una procedura concorsuale per titoli ed esami (vedi: Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2019 che ha definito “ concorso” la procedura straordinaria perfettamente sovrapponibile a quella in esame ovvero la speciale procedura prevista dalla legge n. 107/2015, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale riservata a coloro che avevano un contenzioso pendente derivante dai precedenti concorsi per dirigenti scolastici), secondo il modello generale previsto dall’art 8 del D.P.R n. 487/1994;
- l’art 11 del D.M. 107/2023, a conferma dell’applicazione della disciplina generale dei concorsi pubblici, prevede che “Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 89 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche”;
- il D.P.R. n. 487/1994, all’art. 8, comma 2, dispone che “Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”;
- tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla G.A nel senso che “si ritiene che il comma 2 dell’articolo 8 richiamato, nonostante il tenore testuale che potrebbe non apparire chiarissimo ad una prima lettura, disponga, in realtà, proprio nel senso che, nei concorsi per titoli ed esami non possa essere assegnato ai titoli un punteggio superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo disponibile; e ciò, da un lato, proprio in considerazione dell’esigenza in precedenza rappresentata, di assicurare una proporzionata distribuzione di punteggio all’interno, senza conferire una prevalenza assoluta ai titoli od alle singole prove di esame e, dall’altro, in quanto, procedendo in tale direzione, si persegue concretamente la finalità di impedire che i candidati meno anziani si vengano a trovare in una situazione di palese inferiorità rispetto a quelli più anziani, che, durante una eventuale lunga carriera, hanno potuto conseguire maggiori titoli di servizio (Tar Lazio Roma sent. n. 6611/2014); ed ancora “Ai fini del decidere, premessa fondamentale è la circostanza che nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. 487/1994, norma che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922). Orbene, sul punto il T.A.R. si è preoccupato di chiarire se tale tetto massimo sia da rapportare al punteggio delle altre prove o al punteggio complessivo finale, concludendo, in termini che questo Collegio non può che condividere, che il punteggio massimo di 10/30 o equivalente sia da rapportare non al punteggio delle altre prove ma al punteggio complessivo, e ciò in base a vari indici interpretativi e precedenti giurisprudenziali. Tale interpretazione, contrariamente da quanto assunto dall'appellante, consente di far proprio un metodo di calcolo e di distribuzione dei punteggi che non attribuisce prevalenza determinante, né ai titoli né alle singole prove d'esame e concilia le esigenze e le aspirazioni dei candidati più giovani rispetto a quelli che, in anni di lavoro, hanno accumulato consistenti titoli di servizio” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 3 maggio 2015 n. 1614);
- l’art 9 del D.M. n. 107/2023, invocato da parte ricorrente, non introduce affatto una deroga alla disciplina generale sul punteggio da attribuire ai titoli (il citato art il D.P.R. n. 487/1994, all’art. 8, comma 2) ma si limita a richiamare la Tab A allegata al D.M. n. 138/2017 ai fini della valutabilità dei singoli titoli (e non della valutazione) senza precisare alcunché sul peso da attribuire ai titoli rispetto al punteggio delle prove;
- risolutivo, al contrario, appare il richiamo contenuto nell’art 9 del D.M. n. 107/2023 al D.M. n. 138/2017 che all’art. 12 (Valutazione delle prove e dei titoli) prevede che “per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”. Anche secondo questa disciplina, dunque, il peso ponderato dei titoli sul punteggio complessivo rilevante per la formazione della graduatoria finale di merito non deve eccedere i 30/230simi pari a 0,13 % quindi al di sotto della soglia prevista dall’art. 8 del D.P.R. n. 487/1994;
- l’aver proceduto alla divisione del punteggio dei titoli per 10, risponde all’esigenza di rispettare il limite previsto all’art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994; ed invero, dividendo invece in decimi, il punteggio totale sarebbe stato pari a 20 e il punteggio dei titoli rispetto al totale sarebbe stato pari a 10/20, ossia superiore al rapporto tra prove/titoli stabilito inderogabilmente in 10/30 dalla citata norma;
- conclusivamente, con il decreto di approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024 n. 2187 e la previsione di procedere alla conversione del punteggio attribuito ai titoli l’amministrazione si è attenuta all’art 8, comma 2, del D.P.R. 487/1994, che costituisce il parametro generale al fine di individuare il massimo punteggio attribuibile ai titoli, come peraltro accaduto in precedenti concorsi similari;” (vedi, ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, ordinanza dell’11 ottobre 2024, n. 4601).
Tanto chiarito, ritiene questo Collegio di aderire alle conclusioni rassegnate da questa Sezione nella citata pronuncia (vedi anche: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sn. 15336/2025; n. 12989/2025), per cui le censure sollevate dalla parte ricorrente devono essere respinte, avendo l’Amministrazione correttamente attribuito i punteggi in piena conformità con le prescrizioni cogenti contenute nel D.P.R. n. 487/1994” .
Con riferimento invece alla illegittima valutazione dei titoli, l’amministrazione ha chiarito di aver valutato i titoli dichiarati in conformità alle regole concorsuali: tutti i titoli dichiarati sono stati riconosciuti positivamente, eccetto il Master di II livello 1500 ore 60CFU "La professionalità del Dirigente scolastico" rilasciato dal «LUSPIO Libera Università Roma», dichiarato in A.6 dalla candidata - in quanto a giudizio della Commissione «la stessa LUSPIO non è una università riconosciuta dal MUR».
Peraltro la Commissione, stante il quadro dei titoli dichiarati, ha effettuato una valutazione volta a favorire la posizione della candidata, ricollocando il master dichiarato dalla stessa sub categoria A.7 (per la quale da Regolamento sono attribuibili punti 1,5) all’interno della categoria A.6 (per la quale, invece, da Regolamento sono attribuibili punti 3), ove poteva essere inserito rispondendo ai relativi requisiti. Differentemente, per quanto dichiarato nella domanda, il punteggio sarebbe stato deteriore.
La Commissione, quindi, ha adottato la soluzione maggiormente favorevole alla candidata, avendo la facoltà di intervenire attribuendo i titoli dichiarati anche laddove il candidato abbia erroneamente imputato la tipologia, modificandone la collocazione.
Nella documentazione depositata parte ricorrente rilevava che “ Orbene, sfugge evidentemente al Ministero resistente che la libera Università degli studi per l’innovazione e le organizzazioni (in breve LUSPIO) “appartiene alla categoria degli Istituti universitari previsti dall’art. 1, n° 2 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1952” come statuisce l’art. 1 del Suo Statuto pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 139 serie generale del 17 giugno 2010 che si produce (all. 1) e la stessa rilascia, tra l’altro, “Master universitari di primo e di secondo livello”, come si legge all’art. 2, sub lettera d) del citato Suo Statuto.
Va detto per completezza d’analisi che successivamente la suddetta LUSPIO ebbe a modificare la denominazione in “Università degli Studi Internazionali di Roma”, come si evince anche dallo Statuto di detta Università decreto n° 199 che si produce (all. 2). Ed è per questo che oggi nell’elenco delle Università non statali riconosciute autorizzate al rilascio di Master universitari di primo e di secondo livello per la Regione Lazio non si rinviene più “LUISPIO”, ma la “Università degli Studi Internazionali di Roma – Roma”, come si evince dalla stampa della relativa pagina che oggi si legge sul sito internet istituzionale del Ministero resistente che si produce (all. 3). A riprova di ciò basti considerare che l’indirizzo, la sede legale ed il numero di telefono finanche appartenuti alla LUISPIO sono gli stessi oggi della predetta Università degli Studi Internazionale di Roma con sede in Roma. Parte ricorrente avrebbe potuto anche produrre documentazione comprovante la corrispondenza tra la vecchia LUISPIO con sede in Roma (presso la quale la ricorrente conseguì il Master di secondo livello di cui al punto A.6 <doc. 5 allegato al ricorso> il 07 novembre 2011) prima che questa divenisse la nuova Università degli Studi Internazionali di Roma con sede in Roma e, all’occorrenza, parte ricorrente sin d’ora chiede rinvio al fine di poter produrre tale documentazione. Si produce anche schermata sito internet del Ministero resistente (all. 4) indicante sulla destra il link da cui è stato tratto l’all. 3 ed un protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi Internazionali di Roma con la Presidenza del Consiglio dei Ministri a riprova del Suo riconoscimento da parte del Ministero resistente (all. 5). Si produce, altresì, autocertificazione (all. 6) resa dalla ricorrente il 23 ottobre 2025 circa il fatto di aver conseguito il titolo di che trattasi presso la Libera Università San Pio (in breve: LUISPIO), la cui attuale denominazione è Università degli Studi Internazionali di Roma (in breve: UNINT.eu), nonché richiesta inviata a Quest’Ultima università a mezzo e-mail il 14 novembre 2026 (all. 7) con richiesta di attestazione di quanto innanzi ed attestato dell’UNINT prot. n° 4712/AF/2025 del 13 novembre 2025 (all. 8) con la quale si attesta che la ricorrente, Prof.ssa LI ZOMPA, “ha conseguito nel nostro Ateneo, già Luispio e attualmente denominato Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, il master di livello dal titolo: <La professionalità del Dirigente Scolastico> attivato da questo Ateneo nell’A. A. 2009/2010 ai sensi del D. M. 22 ottobre 2024 n° 270, superando l’esame finale in data 24 gennaio 2011”.
Il Collegio ritiene che la documentazione prodotta dalla ricorrente non sia in grado di superare il seguente rilievo: manca un espresso provvedimento del Ministero che autorizzi la IO a rilasciare titoli aventi valore legale, al termine di percorsi di studio conformi agli standard minimi nazionali.
L'autorizzazione, invero, viene rilasciata a seguito di valutazione positiva dell'ordinamento didattico e della certificazione della qualità della docenza impiegata, nonché dei requisiti di sostenibilità economica e di adeguatezza della sede da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
Il possesso di tali requisiti viene verificato periodicamente ai fini della conferma del riconoscimento ministeriale.
La ricorrente, infatti, ha depositato un elenco di Università autorizzate dal Ministero tra le quali è annoverata l’Università Internazionale degli Studi di Roma che è il soggetto giuridico nel quale la MS ha cambiato denominazione.
Conclusivamente manca la prova che la MS, all’epoca del conseguimento del master da parte delle ricorrente (2011), avesse l’autorizzazione a rilasciare titoli aventi valore legale.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
La novità delle questioni trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
MI AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI AG | MA Caminiti |
IL SEGRETARIO