TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 10/02/2026, n. 2566
TAR
Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2025
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Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n° 107 del 08 giugno 2023; illegittimità della conversione del punteggio relativo ai titoli; eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei fatti; arbitrarietà dell’azione amministrativa

    Il Collegio ha ritenuto che la conversione del punteggio dei titoli in decimi sia conforme all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, che stabilisce un limite massimo di 10/30 o equivalente per i titoli, al fine di garantire un'equilibrata distribuzione del punteggio e prevenire disparità tra candidati con diversa anzianità di servizio. La conversione effettuata rispetta tale limite ponderale.

  • Rigettato
    Violazione del principio del legittimo affidamento

    La decisione sulla conversione del punteggio dei titoli è stata ritenuta corretta e conforme alla normativa generale sui concorsi pubblici (D.P.R. 487/1994), pertanto non vi è stata violazione del legittimo affidamento della ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittima valutazione dei titoli

    La Commissione ha valutato i titoli in modo favorevole alla candidata, ricollocando un master nella categoria A.6 (punti 3) anziché nella categoria A.7 (punti 1,5). Tuttavia, è mancata la prova che l'istituto che ha rilasciato il master (LUSPIO/Università degli Studi Internazionali di Roma) fosse autorizzato dal MUR a rilasciare titoli aventi valore legale all'epoca del conseguimento del master (2011).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 10/02/2026, n. 2566
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2566
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo