Articolo 10 della Legge 29 gennaio 1986, n. 25
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 marzo 1986
Art. 10.
L'ultimo comma dell' articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' sostituito dal seguente:
"Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall' articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384 ".
Nota all'art. 10:
Il testo dell' art. 19 della legge n. 1293/1957 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 19. (Rivendite di generi di monopolio - Distinzione). - Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:
a) rivendite di Stato;
b) rivendite ordinarie;
c) rivendite speciali.
Le prime sono gestite in economia dall'Amministrazione.
Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio.
Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980. n. 384".
Entrata in vigore il 1 marzo 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente