Versione
1 marzo 1986
1 marzo 1986
Art. 10.
L'ultimo comma dell' articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' sostituito dal seguente:
"Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall' articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384 ".
Nota all'art. 10:
Il testo dell' art. 19 della legge n. 1293/1957 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 19. (Rivendite di generi di monopolio - Distinzione). - Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:
a) rivendite di Stato;
b) rivendite ordinarie;
c) rivendite speciali.
Le prime sono gestite in economia dall'Amministrazione.
Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio.
Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980. n. 384".
L'ultimo comma dell' articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' sostituito dal seguente:
"Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall' articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384 ".
Nota all'art. 10:
Il testo dell' art. 19 della legge n. 1293/1957 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 19. (Rivendite di generi di monopolio - Distinzione). - Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:
a) rivendite di Stato;
b) rivendite ordinarie;
c) rivendite speciali.
Le prime sono gestite in economia dall'Amministrazione.
Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio.
Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980. n. 384".
Giurisprudenza • 21
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 20/02/2015, n. 90Provvedimento: […] - dell'atto emesso dall'A.A.M.S. – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – Direzione territoriale del Friuli VE IA – Sede di Trieste – Area Concessioni identificato al Registro Ufficiale n. 19119 dd. 22.7.2014, con il quale è stata comunicata la somma da corrispondersi per la trattativa privata relativa alla gestione per anni due della Rivendita speciale di nuova istituzione n. 4 in Villesse, loc. Maranuz n. 2, c/o Centro commerciale “Tiare Shopping”, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 25 del 29 gennaio 1986, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;Leggi di più...
- art. 35 c.p.a.·
- sospensione cautelare·
- difetto di interesse·
- onere di impugnazione·
- sostituzione atto amministrativo·
- art. 73 c.p.a.·
- spese di lite·
- riesame amministrativo·
- improcedibilità del ricorso·
- giurisprudenza in tema di riesame amministrativo