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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/10/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De IS Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 687/2025 V.G. promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) e residente a [...] e
, C.F. nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(Marocco) e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicoletta Broggi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 18/07/2025 ha dichiarato “vito, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 08/08/2003 avevano contratto matrimonio in Casablanca (Marocco), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di San Benedetto del ON
(AP) dell'anno 2019 al n. 135 Parte 2 Serie C deleg. 1; i coniugi hanno acquistato la doppia cittadinanza italo-marocchina;
- i coniugi avevano stabilito la residenza familiare in San Benedetto del ON (AP), da ultimo in via G. Baccelli n. 4 in un'abitazione popolare con contratto di locazione intestato alla sig.ra ; Parte_1
- dall'unione coniugale nascevano due figlie: nata a [...] Per_1
ON (AP) il 6/11/2005, maggiorenne, studentessa universitaria economicamente non autosufficiente, e nata a [...] il [...], Persona_2
minorenne;
- a causa delle continue difficoltà di rapporto era impossibile mantenere il vincolo coniugale, tanto che i ricorrenti erano già separati di fatto e da alcuni mesi il sig. Pt_2
aveva lasciato la casa coniugale per traferirsi presso un parente della moglie a
[...]
San Benedetto del ON;
- dopo l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare, la figlia minore era Per_2
rimasta a vivere con la madre e incontrava l'altro genitore concordando direttamente con lui le modalità e i tempi, data l'età della ragazza;
- essendo venuta meno l'affectio coniugalis, i ricorrenti avevano deciso di separarsi consensualmente secondo la legge italiana, ovvero della Nazione presso la quale hanno stabilito la loro fissa residenza e condotto la loro vita familiare da oltre vent'anni e dove sono anche nate le loro figlie, il tutto in ossequio ai criteri di cui al Regolamento
(UE) 1259/2010; tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare ovunque la loro residenza. Il sig. trasferirà la sua residenza altrove. Pt_2
2) La figlia minore di anni 15 sarà affidata ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé Per_2
due week-end al mese in alternanza con la sig.ra , oltre ad un giorno a settimana, Pt_1
salvo diversi accordi secondo le esigenze e la volontà della minore stessa, la quale vista l'età potrà anche relazionarsi direttamente con il padre onde concordare tempi e modalità di visita. Per qualsivoglia festività e per le vacanze estive i genitori dovranno previamente organizzarsi tenendo conto delle esigenze e dei desideri della minore e comunque il padre terrà con sé la figlia per due settimane anche non consecutive durante le ferie estive.
3) Il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
per la figlia minore la somma di € 250,00 mensili, da rivalutare Persona_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie IBAN [...] Perso e corrisponderà direttamente alla figlia maggiorenne la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa.
4) Le spese straordinarie per le figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; distinguendo le spese in “ordinarie” e “straordinarie” secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di
Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, come aggiornate con il nuovo protocollo da intendersi qui richiamate;
5) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti, pertanto, nulla viene disposto in ordine al mantenimento. 6) L'assegno unico già percepito da continuerà ad essere percepito dalla Parte_1
stessa con rinuncia da parte di ad ogni pretesa. Parte_2
7) Il veicolo Ford Fiesta intestato alla sig.ra rimarrà in uso alla moglie Parte_1
nell'interesse delle figlie;
il furgone intestato a rimarrà a lui intestato. Parte_2
8) Il conto corrente cointestato verrà chiuso entro la data dell'udienza di comparizione.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De IS e fissava per il giorno 18/09/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli delle figlie.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del ON (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2019 al n. 135 Parte 2 Serie C deleg.1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 17/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De IS Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De IS Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 687/2025 V.G. promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) e residente a [...] e
, C.F. nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(Marocco) e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicoletta Broggi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 18/07/2025 ha dichiarato “vito, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 08/08/2003 avevano contratto matrimonio in Casablanca (Marocco), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di San Benedetto del ON
(AP) dell'anno 2019 al n. 135 Parte 2 Serie C deleg. 1; i coniugi hanno acquistato la doppia cittadinanza italo-marocchina;
- i coniugi avevano stabilito la residenza familiare in San Benedetto del ON (AP), da ultimo in via G. Baccelli n. 4 in un'abitazione popolare con contratto di locazione intestato alla sig.ra ; Parte_1
- dall'unione coniugale nascevano due figlie: nata a [...] Per_1
ON (AP) il 6/11/2005, maggiorenne, studentessa universitaria economicamente non autosufficiente, e nata a [...] il [...], Persona_2
minorenne;
- a causa delle continue difficoltà di rapporto era impossibile mantenere il vincolo coniugale, tanto che i ricorrenti erano già separati di fatto e da alcuni mesi il sig. Pt_2
aveva lasciato la casa coniugale per traferirsi presso un parente della moglie a
[...]
San Benedetto del ON;
- dopo l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare, la figlia minore era Per_2
rimasta a vivere con la madre e incontrava l'altro genitore concordando direttamente con lui le modalità e i tempi, data l'età della ragazza;
- essendo venuta meno l'affectio coniugalis, i ricorrenti avevano deciso di separarsi consensualmente secondo la legge italiana, ovvero della Nazione presso la quale hanno stabilito la loro fissa residenza e condotto la loro vita familiare da oltre vent'anni e dove sono anche nate le loro figlie, il tutto in ossequio ai criteri di cui al Regolamento
(UE) 1259/2010; tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare ovunque la loro residenza. Il sig. trasferirà la sua residenza altrove. Pt_2
2) La figlia minore di anni 15 sarà affidata ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé Per_2
due week-end al mese in alternanza con la sig.ra , oltre ad un giorno a settimana, Pt_1
salvo diversi accordi secondo le esigenze e la volontà della minore stessa, la quale vista l'età potrà anche relazionarsi direttamente con il padre onde concordare tempi e modalità di visita. Per qualsivoglia festività e per le vacanze estive i genitori dovranno previamente organizzarsi tenendo conto delle esigenze e dei desideri della minore e comunque il padre terrà con sé la figlia per due settimane anche non consecutive durante le ferie estive.
3) Il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
per la figlia minore la somma di € 250,00 mensili, da rivalutare Persona_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie IBAN [...] Perso e corrisponderà direttamente alla figlia maggiorenne la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa.
4) Le spese straordinarie per le figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; distinguendo le spese in “ordinarie” e “straordinarie” secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di
Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, come aggiornate con il nuovo protocollo da intendersi qui richiamate;
5) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti, pertanto, nulla viene disposto in ordine al mantenimento. 6) L'assegno unico già percepito da continuerà ad essere percepito dalla Parte_1
stessa con rinuncia da parte di ad ogni pretesa. Parte_2
7) Il veicolo Ford Fiesta intestato alla sig.ra rimarrà in uso alla moglie Parte_1
nell'interesse delle figlie;
il furgone intestato a rimarrà a lui intestato. Parte_2
8) Il conto corrente cointestato verrà chiuso entro la data dell'udienza di comparizione.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De IS e fissava per il giorno 18/09/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli delle figlie.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del ON (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2019 al n. 135 Parte 2 Serie C deleg.1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 17/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De IS Dott.ssa Alessandra Panichi