Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03414/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3414 del 2025, proposto da IO AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di NA, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale NA, domiciliataria ex lege in NA, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza esecutiva n. 3700/2024, r.g. 13464/2022, pubblicata in data 21 maggio 2024, dal Tribunale di NA (Sezione Lavoro), passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa OS PA nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
VISTO l’art. 114 c.p.a.
PREMESSO che con sentenza del Tribunale di NA, Sezione lavoro, n. 3700/2024, R.G. 13464/2022, pubblicata in data 21 maggio 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito veniva condannato all’assegnazione in favore del ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per gli anni 2016/2017; 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- che tale sentenza veniva notificata all'Amministrazione resistente in data 11 febbraio 2025, e che la stessa non veniva impugnata, come da certificazione della cancelleria del 3 giugno 2025;
- che, tuttavia, il Ministero persisteva nel suo inadempimento, sicché il ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, formulando le seguenti domande: dichiarare la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di NA; assegnare al Ministero dell'Istruzione e del Merito un termine entro il quale ottemperare; nominare contestualmente il Commissario ad acta; condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, con distrazione a favore deli procuratori dichiaratisi antistatari;
RILEVATO che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all'inutile decorso del termine ante quem di cui all'art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, tenuto conto che il ricorso è stato notificato in data 4 luglio 2025 e che l'apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che ha modificato l'art. 475 cod. proc. civ. e l'art. 115 cod. proc. amm. - di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all'intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
- di dover, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, NA, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l'utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all'art. 55 del citato d.P.R., all'art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico, all'art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT";
RITENUTO di liquidare le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza - secondo l'ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina all'Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
c) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), o funzionario dallo stesso delegato, munito delle adeguate competenze tecniche, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
d) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione ai procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti e al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG SA Di NA, Presidente
OS PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS PA | UG SA Di NA |
IL SEGRETARIO