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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5048 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto contratti bancari, riservata in decisione con ordinanza del 20.6.2024 resa ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, nato il [...] a NAPOLI, in [...] erede dell'Avv. Parte_1
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Persona_1
Avv.ti FABRIZIO FAUSTINI (che ha rinunciato al mandato il 22.11.2024) e
DOMENICO ALBANESE, in virtù di mandati allegati alle rispettive comparse di costituzione di nuovo difensore;
attore
E
(già , in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. RENZO
RISTUCCIA, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Notaio Avvocato Persona_1
citava in giudizio il er ivi vedere Controparte_2
- “accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1283, 1322, 2697, 1418, 1441, 1853, del codice civile, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente, relative ai conti correnti:
- codice IBAN IT03 O 01010 15000 000015000430;
1 - codice IBAN IT74 N 01010 15000 000031000006;
- codice IBAN IT42 N010 1015 0001 0000 0005 973;
- codice IBAN IT19 O 010 1015 0001 0000 0005 974;
intrattenuti presso il Filiale di Benevento (BN), Corso Controparte_2
Garibaldi numero 112, intestati a oggetto del rapporto tra le Persona_1
parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, nonché all'addebito di competenze, spese, oneri, commissione di massimo scoperto, commissione di disponibilità fondi, giroconti, e/o di qualsiasi altra contabilizzazione, mai convenuti e/o comunque illegittimamente applicati nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi e/o illegittimo addebito di oneri, spese, commissioni, competenze, commissione di massimo scoperto, commissione disponibilità fondi, giroconti, addebiti relativi ad operatività su contratti derivati
e/o di qualsiasi altra contabilizzazione ai rapporti in esame;
- accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati dal Controparte_2
in violazione della Legge 7 marzo 1996, numero 108;
[...]
- condannare per l'effetto, la convenuta alla restituzione di Controparte_2
tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, nonché di tutte le perdite risultanti sui derivati, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria in favore dell'odierno istante, il tutto nella misura di Euro
4.000.000,00 (cinque milioni virgola zero zero), o nella diversa misura che sarà quantificata nella Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile che sin da ora si richiede, o, in via subordinata, nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia;
- in via subordinata, per l'effetto, accertare e dichiarare l'effettivo saldo dei rapporti di conto corrente oggetto della presente controversia alla più recente data di riferimento della documentazione esibita in produzione;”
(cfr. in tal senso atto di citazione); in particolare l'attore, dopo aver chiarito che dei citati rapporti bancari alcuni erano stati già chiusi ed altri erano in corso di chiusura, si soffermava sulla nullità della capitalizzazione trimestrale applicata, sull'illegittimità degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi, nonché di tutte le altre spese e commissioni applicate e mai pattuite, chiedendo
2 anche l'accertamento dell'eventuale usurarietà degli interessi applicati, nonché la restituzione di tutti gli interessi illegittimamente addebitati in contrasto con il disposto dell'art. 1853 c.c. (giacchè, pur avendo una posizione creditoria anche per circa due milioni di euro con riferimento al conto corrente con codice IBAN IT74 N 01010
15000 000031000006 gli venivano addebitati interessi passivi per il conto con codice
IBAN IT03 O 01010 15000 000015000430, che – invece – presentava un saldo passivo di massimo un milione di euro); l'attore, infine, eccepiva l'invalidità di tutti i contratti su derivati finanziati posti in essere dalla per suo conto, sia con CP_3
riferimento ad un eventuale contratto quadro che sarebbe stato esibito dalla convenuta, che con riferimento ai singoli ordini per inosservanza dei doveri informativi, per sussistenza del conflitto di interessi, per violazione dell'art. 1322 c.c. e per mancanza della forma scritta del contratto, chiedendo la restituzione di tutte le perdite su derivati sopportate negli anni, sia a titolo di restituzione di prestazioni corrispettive derivanti da un contratto nullo e/o annullato, che a titolo di risarcimento danni.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando fermamente l'avversa CP_3
domanda e precisando che per tre dei quattro conti azionati (i conti correnti 31/6,
1000/5973 e 1000/5974) non era mai stato registrato un saldo negativo, di talchè non erano stati mai conteggiati interessi passivi, trattandosi di conti funzionalizzati esclusivamente all'operatività in strumenti finanziari derivati, ed eccependo la prescrizione del presunto diritto alla ripetizione con riferimento al conto corrente n.
15/430 in relazione a tutti i versamenti 'solutori' antecedenti al 5.11.2008 (come specificamente indicati nell'elenco allegato sub 2 alla comparsa di costituzione), precisando che trattavasi di un conto ancora in essere, sia pure sotto la diversa numerazione 1000/30 a seguito della fusione;
la Controparte_4
convenuta – inoltre – eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea stante l'omesso deposito della serie integrale degli estratti conto, degli estratti c.d. scalari, nonchè dei contratti di conto corrente, evidenziando che tale carenza non poteva neanche essere colmata in corso di causa con un ordine ex art. 210 c.p.c. da considerarsi inammissibile, non essendo stato preceduto da alcuna istanza ex art. 119, comma 4, dlgs. 385/1993. La convenuta, inoltre, contestava anche nel merito la domanda attorea precisando:
3 1) di essersi tempestivamente adeguata alla delibera CICR 9 febbraio 2000, pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda, n. 150 del 29.06.2000 la modifica della periodicità del computo degli interessi con effetto dal 01 luglio
2000 (da ritenersi condizione migliorativa per il correntista rispetto a quella precedentemente applicata), di talchè doveva ritenersi legittima la capitalizzazione trimestrale applicata;
2) di aver regolarmente pattuito per iscritto gli interessi ultralegali per il c/c 15/430 sin dal 1995, con condizioni più volte rinegoziate e sottoscritte sia dall'attore che dai suoi tre figli, in qualità di garanti in via pignoratizia (cfr. docc. 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta);
3) di aver applicato la commissione di massimo scoperto per il c/c 15/430 solo dal
30.9.2007 al 31.3.2009 e di aver regolarmente pattuito la commissione di disponibilità fondi applicata solo dagli ultimi trimestri del 2018, nonché le altre spese applicate, solo genericamente contestate dall'attore.
La convenuta, infine, contestava l'eccessiva genericità della domanda attorea formulata con riferimento all'eventuale usurarietà dei tassi applicati, comunque contestata anche nel merito, nonché l'inapplicabilità della invocata compensazione bancaria con riferimento ai tre conti correnti sempre positivi, trattandosi di conti c.d.
'tecnici' sui quali dovevano transitare gli importi (c.d. margini di variazione) necessari alla regolazione per differenziale di ciascuna singola operazione relativa ai derivati, che restava 'aperta' per uno o più giorni, di talchè trattavasi di somme non esigibili ed
– infatti – mai richieste negli anni dall'attore, giacchè l'eventuale riscossione gli avrebbe impedito la prosecuzione dell'operatività finanziaria (cfr. art. 2 del contratto quadro); anche con riferimento alle domande relative ai derivati, inoltre, la CP_3 convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale, nonché l'infondatezza nel merito delle domande giacchè l'attore aveva sempre operato in autonomia e direttamente online, evidenziando e documentando che prima del definitivo inoltro dell'ordine il cliente viene sempre invitato a visionare la 'policy di trasmissione ed esecuzione ordini' e la 'policy sui conflitti di interesse' Parte_2 interno della stessa schermata di Riepilogo Ordine e visionabili di un
[...] Pt_3
semplice click sulla relativa icona, ricevendo poi a fine giornata sempre un c.d.
“riepilogo operatività”.
4 Con le proprie prime memorie istruttorie, l'attore eccepiva la nullità dei contratti esibiti dalla controparte per mancanza di data certa evidenziando – in ogni caso – che la aveva esibito soltanto un contratto di costituzione di una garanzia pignoratizia CP_3
(doc. 04) e delle successive integrazioni del contratto di apertura di credito (doc. 05), omettendo di depositare il contratto originario di apertura di credito contenente tutte le pattuizioni e condizioni del rapporto, che era stato aperto in data anteriore al 9.7.1992;
l'attore imputava alla controparte gli effetti negativi dell'omesso deposito ed, in ogni caso, formulava istanza ex art. 210 c.p.c. al fine di veder ordinare alla controparte il deposito dei contratti di conto corrente, dei contratti di apertura di credito in conto corrente e degli estratti conto relativi ai rapporti di cui è causa dalla sua apertura sino alla chiusura.
Con ordinanza del 27.7.2020 il precedente G.I. disponeva una CTU contabile nei termini ivi specificamente indicati (successivamente integrati con ordinanza del
12.12.2020), fissando – poi – direttamente l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 17.5.2022.
Depositato l'elaborato peritale, con ordinanza dell'1.12.2021, il precedente G.I. decideva di assegnare ad un altro CTU la risposta alle osservazioni tecniche formulate dalle parti, fissando l'udienza dell'8.3.2022 per il conferimento dell'incarico.
Con decreto n. 8 del 24.1.2022, però, subentrava nel ruolo la sottoscritta, di cui l'attore chiedeva la sostituzione con istanza dell'8.2.2022 e la sottoscritta – non ritenendo sussistenti ragioni legittimanti una propria astensione – con decreto del
9.2.2022 disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, che dichiarava non luogo a provvedere con decreto del 2.3.2022.
Con decreto del 3.2.2022, quindi, la sottoscritta - vista la rinuncia all'incarico pervenuta dal dott. e ritenuta non condivisibile la necessità Persona_2
(argomentata dal precedente G.I.) di procedere alla nomina di un nuovo CTU per rispondere alle osservazioni tecniche argomentate da parte attrice al primo CTU - confermava l'udienza del 17.5.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza del 23.3.2022, però, parte attrice ricusava la sottoscritta, che – con decreto del 24.3.2022 – disponeva la sospensione del processo ex art. 52 c.p.c.
A seguito di rigetto della citata istanza di ricusazione (nonchè di quella spiegata nei confronti di uno dei componenti del collegio competente in merito) in data 25.4.2023
5 parte attrice depositava l'istanza di riassunzione e la sottoscritta fissava l'udienza del
29.6.2023 direttamente per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, ma – in pendenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – l'erede di parte attrice chiedeva l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuto decesso della parte.
L'Avv. – poi - depositava tempestivamente l'istanza di riassunzione Parte_1
del giudizio e la sottoscritta, nel fissare l'udienza di prosecuzione per il 2.4.2024, invitava la predetta parte a notificare il decreto sia alla controparte che agli altri eredi dell'originario attore.
Con le note depositate il 19.3.2024, però, il predetto dichiarava di essere l'unico chiamato all'eredità e la sottoscritta alla predetta udienza onerava l'istante a documentare detta circostanza, considerato che la medesima parte nel ricorso in riassunzione aveva indicato la presenza anche di altri eredi.
Con ordinanza del 20.6.2024, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., quindi, verificata la regolarità del contraddittorio alla luce dell'atto notorio depositato da parte attrice il
7.4.24, la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti che si riportavano ai propri atti ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto della rinuncia al mandato pervenuta da parte dell'Avv. Fabrizio Faustino successivamente allo spirare dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. rinuncia che, però, non impedisce la prosecuzione del presente giudizio sia perché parte attrice aveva conferito mandato disgiunto a due difensori, sia perché la rinuncia è intervenuta quando erano già spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sia – in ogni caso - per il chiaro disposto dell'art. 85 c.p.c.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto dell'inapplicabilità al giudizio in esame dell'art. 121 del codice di procedura civile, nei termini invocati dalla parte convenuta, per la lunghezza degli atti di parte attrice, in quanto la modifica introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, non può trovare applicazione nel presente giudizio iniziato nel 2018.
6 Ancora in via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità della documentazione depositata da parte attrice unitamente alla propria comparsa conclusionale, trattandosi di documentazione chiaramente tardiva (come correttamente e tempestivamente eccepito da parte convenuta), per la quale non veniva presentata alcuna istanza di rimessione in termini ed in ordine alla quale non veniva instaurato alcun contraddittorio, di talchè non potrà essere utilizzata ai fini della presente decisione.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
In primo luogo, infatti, occorre dare atto che – alla luce di quanto specificamente dedotto e documentato da parte convenuta, accertato dal CTU e non specificamente contestato da parte attrice – non meritano accoglimento le domande relative ai conti correnti n. 5973, 5974 e 31/06 trattandosi di conti che hanno sempre avuto saldi positivi, ragion per cui la banca non ha mai applicato alcuna competenza, né a titolo di interessi passivi, né a titolo di CMS o altro (cfr. pagg. 14, 15 e 16 dell'elaborato peritale) e sono chiaramente tardive (alla luce delle conclusioni in epigrafe già riportate) le domande attoree formulate solo successivamente al deposito dell'elaborato peritali relative a presunti interessi creditori a cui avrebbe avuto diritto l'attore con riferimento a questi tre conti.
In secondo luogo, occorre rigettare l'eccezione relativa alla nullità degli interessi passivi applicati sull'unico conto sul quale nel corso degli anni risultavano saldi negativi (il conto n. 15/430) per violazione dell'art. 1853 c.c. alla luce del chiaro disposto dell'art. 2 del contratto quadro derivati sottoscritto il 31.7.2008 ed allegato sub 8 alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta;
come opportunamente evidenziato dalla convenuta, infatti, il citato art. 2 prevedeva CP_3
espressamente la contestuale presenza sia del conto corrente ordinario che del “conto derivati regolamentati” (i tre conti che negli anni hanno sempre avuto saldo positivo), precisando che trattavasi di conto vincolato a garanzia a favore della “sul quale CP_3
sono contabilizzati gli importi necessari per la costituzione ed il mantenimento dei margini di garanzia richiesti per l'operatività sugli strumenti finanziari derivati di cui al presente contratto”; trattandosi di conti vincolati, quindi, non era possibile applicare la compensazione bancaria invocata dall'attore, tant'è vero che questi – per come
7 dedotto dalla e non contestato dall'attore – nel corso degli anni non aveva mai CP_3
richiesto le somme depositate sui citati conti vincolati,
Restano, quindi, da esaminare le domande relative al conto n. 15/430 e quelle relative ai derivati.
Orbene, con riferimento al conto n. 15/430 sin dalla propria costituzione in giudizio la convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione CP_3
dell'indebito, trattandosi di un conto ancora aperto. Detta deduzione non solo non veniva specificamente contestata da parte attrice, ma appare confermata dalle deduzioni dalla stessa articolate nella propria comparsa conclusionale;
in sede di comparsa ex art. 190 c.p.c., infatti, l'attore così argomentava:
“il Notaio Avv. , in qualità di unico erede del Notaio Avvocato Parte_1
, ha esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente codice IBAN Persona_1
IT03 O 01010 15000 000015000430, mentre tutti gli altri rapporti oggetto della presente controversia sono stati estinti dalla Banca: circostanza non contestata. Ne deriva che il conto corrente codice IBAN IT03 O 01010 15000 000015000430, per effetto del recesso esercitato dal Notaio Avvocato , deve Parte_1
considerarsi estinto.”
Da tale argomentazione, ne deriva che – fino all'intervenuto decesso dell'Avv.
Notaio – il predetto conto era chiaramente aperto. Persona_1
Orbene, pur condividendosi la giurisprudenza di merito secondo la quale "La domanda di ripetizione è ammissibile anche se il rapporto bancario in contestazione è stato chiuso in corso di causa” (cfr. Tribunale Napoli, Sentenza n. 8563/2022 del 30-
09-2022, ex multis), nel caso in esame la citata estinzione interveniva solo e direttamente in sede di precisazione delle conclusioni e dovrebbe evincersi dalla documentazione già dichiarata inutilizzabile (in quanto depositata tardivamente e al di fuori di ogni contraddittorio), di talchè non può ritenersi provata la (tardivamente) dedotta estinzione del conto.
Per giurisprudenza pacifica di legittimità che si condivide, però, ove il conto non sia stato chiuso, la domanda non è inammissibile, potendo essere emessa una decisione di mero accertamento del saldo ad una determinata data, con l'enunciazione dei principi cui va informato il rapporto, e senza una pronunzia di condanna (cfr., ex multis, Cass.
8 civ., Sez. VI - 1, 5.9.2018, ord. n. 216461); orbene nel caso in esame – alla luce della domanda formulata – l'accertamento veniva espletato dal CTU alla data del 30.4.2019 con riferimento al conto ancora aperto (cfr. in particolare tabella a pag. 8 della CTU).
In particolare, rispondendo in modo compiuto ai quesiti formulati dal precedente G.I. il CTU ricalcolava il rapporto di dare avere tra le parti con riferimento al citato conto corrente ed alla data del 30.4.2019 evidenziando che – stante la mancanza di un contratto scritto di conto corrente – aveva applicato il tasso legale pro tempore vigente tra il 1.4.2004 (giacchè gli estratti conto prodotti iniziavano da marzo 2004) al
6.5.2009, avendo poi rinvenuto in atti la pattuizione applicabile dal 7.5.2009 (cfr. in particolare pag. 10 della CTU).
In ordine alla mancanza di una valida pattuizione scritta relativamente al conto corrente 15/430, alla luce della documentazione in atti occorre condividere la tesi difensiva reiteratamente sostenuta da parte attrice: “la Banca ha eccepito la piena validità e idoneità probatoria della documentazione esibita (doc. 04-05-06), nonché
l'applicabilità della delibera CICR 9 febbraio 2000. Orbene, sia consentito evidenziare, ancora una volta, che il documento esibito dalla è idoneo a CP_3
dimostrare l'esistenza di un'apertura di credito, ma non contiene nessuna clausola contrattuale in materia di apertura di credito in conto corrente. In particolare non contiene nessuna pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi. Basti considerare l'intestazione ove si indica che si tratta di un documento indirizzato al
e rivolto rispettivamente a Controparte_2 Persona_3 Parte_4
e Dalle condizioni generali e dalle condizioni particolari
[...] Parte_1
risulta espressamente che si tratta di clausole contrattuali relative alla costituzione in pegno di titoli azionari a garanzia di un'apertura di credito, ma non vi è nessuna clausola contrattuale relativa al contratto di apertura di credito cui accede la garanzia mobiliare. Come affermato anche dalla controparte (pag. 18 delle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c.), nella suddetta documentazione vi è solo la presa d'atto, da
9 parte del garante, dell'avvenuta apertura di credito in favore di ma Persona_1
non vi sono le clausole contrattuali relative all'apertura di credito. Per tali motivi si ribadisce l'eccezione relativa alla mancata esibizione del contratto di apertura di credito originario” (cfr. in particolare pagg. 15 e 16 della comparsa conclusionale).
Per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi, la medesima Banca convenuta ammetteva di non averla pattuita per iscritto, sostenendo di essersi tempestivamente adeguata alla delibera CICR 9 febbraio 2000, pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale –
Parte Seconda, n. 150 del 29.06.2000 la modifica della periodicità del computo degli interessi, nonché la sua reciprocità con effetto dal 01 luglio 2000 da ritenersi condizione migliorativa per il correntista rispetto a quella precedentemente applicata
(cfr. in tal senso la comparsa di costituzione e risposta).
Per giurisprudenza pacifica di legittimità che si condivide, però, l'introduzione in forza della delibera CICR di una capitalizzazione trimestrale degli interessi deve intendersi come modifica peggiorativa rispetto alla condizione preesistente, di talchè è necessaria una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione ai sensi dell'art. 7 Delibera CICR 9.2.2000, come correttamente e reiteratamente dedotto da parte attrice.
La tesi difensiva della infatti, si radica su un presupposto inveritiero ovvero CP_3
che la contabilizzazione trimestrale degli interessi a credito costituisca sempre e comunque un miglioramento e non un peggioramento delle condizioni contrattuali applicate alla clientela. Così ragionando, però, si omette di considerare che a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in quell'ambito all'art. 1283 cod. civ. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state fulminate di nullità per contrasto con la norma codicistica. La conseguenza di questa premessa è che «in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del
10 correntista senza operare alcuna capitalizzazione» (Cass., Sez. I, 13/10/2017, n.
24156; Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24153; Cass., Sez. I, 17/08/2016, n. 17150, ex multis). Orbene, poiché alla assenza di capitalizzazione o alla capitalizzazione annuale, quali conseguenze della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, si è sostituita la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, è di tutta evidenza che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, di talchè non è possibile considerare un miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, bensì tra l'assenza di capitalizzazione o la capitalizzazione annuale degli interessi debitori, conseguenza.
Anche sul punto, quindi, occorre condividere l'elaborato peritale che procedeva alla rielaborazione di tutto il rapporto senza alcuna capitalizzazione (cfr. in particolare pag.10), così come occorre condividerla anche nella parte in cui depurava il rapporto della commissione di massimo scoperto, della commissione disponibilità fondi, nonché delle spese e valute non pattuite;
pur essendo noti e condivisibili i principi giurisprudenziali elaborati in base all'art. 2697 c.c. secondo i quali l'onere probatorio ricade sul correntista allorquando lo stesso – come nel caso in esame – rivesta il ruolo di attore, nel caso in esame – a fronte della deduzione attorea secondo la quale le citate clausole non erano state specificamente pattuite – la Banca convenuta rispondeva deducendo di aver allegato tutta la documentazione regolatrice dei rapporti contrattuali azionati, documentazione dalla quale invece – come già evidenziato – si evince chiaramente l'omessa pattuizione delle clausole opportunamente espunte dal CTU.
Anche con riferimento all'analisi della eccezione di prescrizione, si ritiene di dover condividere le conclusioni raggiunte dal CTU che considerava ripristinatorie della provvista tutte le rimesse, applicando la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata secondo la quale la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse (cfr.
S.S.U.U. n. 24418/2010) deve essere svolta sui saldi del conto corrente ricalcolato e non sui saldi risultanti dagli estratti conto (cd. “saldi banca” – cfr. Ordinanza della I
Sezione della Cassazione n. 9141 del 19/05/20202, ex multis) e tenendo conto
11 dell'apertura di credito a valere sul conto corrente n. 15/430 pari ad € 2.000.000
(Euroduemilioni/00), quindi un limite di fido certo e desumibile da atti scritti (gli scalari e la sottoscrizione dell'apertura di credito), con una riduzione da € 2.000.000 ad
€ 1.750.000, datata 7.5.2009, dove si parla appunto di “diminuzione dell'importo della linea di credito”.
Sul punto, infatti, non possono condividersi le difese di parte convenuta, alla luce dell'ultima giurisprudenza (opportunamente richiamata da parte attrice) secondo la quale il contratto di fido può essere provato anche semplicemente per facta concludentia, giacchè la nullità di un contratto di affidamento verbale prevista dall'art. 117 TUB è chiaramente una c.d. nullità di protezione, invocabile – quindi – solo dal correntista ex art. 127, co. 2, T.U.B. e non dalla banca convenuta.
Dal ricalcolo così effettuato, quindi, emergeva un maggior saldo positivo a favore del correntista, dovuto ad una differenza a suo favore di € 422.065,80; nello specifico mentre dall'estratto conto alla data del 30.04.2019 si evinceva un saldo pari a + €
57.764,98, il nuovo saldo ricalcolato dal CTU era pari a + € 479.830,78 (cfr. pagg. 21
e 30 della CTU).
Occorre, invece, rigettare le domande attoree relative all' “eventuale” usurarietà dei tassi applicati (pur volendo prescindere dalla sua generica formulazione) alla luce degli accertamenti eseguiti dal CTU che chiariva “nel periodo in cui vi è documentazione
(2004 – 2019) la banca non ha mai addebitato tassi debitori oltre la soglia di usura”
(cfr. pag. 13); sul punto appare necessario e sufficiente evidenziare che parte attrice nella propria comparsa conclusionale contestava in modo specifico la tesi della controparte in ordine alla inammissibilità della domanda attorea formulata sul punto, senza – però – prendere posizione in ordine alle su riportate conclusioni del CTU ed, in particolare, senza argomentare in ordine alle ragioni per le quali dovrebbe considerarsi usurario il tasso applicato dalla (non ci si può esimere dall'evidenziare, del CP_3
resto, che la medesima parte attrice parlava sempre di “eventuale” usurarietà).
In merito all'elaborato peritale, inoltre, viste le istanze di rinnovazione depositate nel corso del giudizio da parte attrice e le difese spiegate anche in sede di comparsa
l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.”
12 conclusionale, appare necessario e sufficiente evidenziare la tardività della denuncia di presunti contrasti e rapporti di grave inimicizia tra il CTU e l'attore, che – per medesima ammissione di quest'ultimo - risalirebbero ai primi mesi del 2018 (cfr. in tal senso pag. 81 della comparsa conclusionale), ma che non venivano portati a conoscenza del G.I. nei termini di cui all'art. 192 c.p.c., ragion per cui sono ormai da ritenersi inammissibili.
Non meritano accoglimento, infine, le domande relative ai derivati.
Sul punto, infatti, occorre in primo luogo evidenziare (come tempestivamente e reiteratamente rilevato da parte convenuta) che nell'atto di citazione introduttivo l'attore si limitava a richiedere la condanna della controparte – tra l'altro – alla restituzione “di tutte le perdite risultanti sui derivati”, contestando in modo generico
“sia l'invalidità del contratto quadro eventualmente esibito dalla Banca convenuta, sia
l'invalidità dei singoli ordini positivamente conclusi dalla Banca per conto del cliente”, deducendo che l'invalidità derivava – in via esemplificativa e non tassativa – dalle seguenti cause: inosservanza dei doveri informativi, sussistenza del conflitto di interessi, violazione dell'art. 1322 c.c. e mancanza della forma scritta del contratto, chiedendo (nel corpo dell'atto di citazione) sia la restituzione delle prestazioni corrispettive derivanti dal contratto nullo e/o annullato, che il risarcimento del danno subito;
solo nelle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c. poi l'attore domandava anche la risoluzione del contratto quadro depositato dalla controparte, sempre deducendo in ordine ad inadempimenti nella Banca.
Sin dalla propria costituzione in giudizio, però, la depositava CP_5
innanzitutto il contratto quadro derivati sottoscritto tra le parti il 31.7.2008 (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta n. 8), quindi i numerosi file log dai quali si evinceva che l'attore procedeva quotidianamente in perfetta autonomia ad effettuare molteplici operazioni in strumenti finanziari derivati, previo inserimento di credenziali informatiche riservate (cfr allegati alla comparsa di costituzione e risposta nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22), secondo le modalità operative pure specificamente indicate dalla convenuta già alle pagine da 28 a 32 della comparsa di costituzione e risposta.
Orbene, come correttamente evidenziato in sede di comparsa conclusionale dalla convenuta, i pur numerosi difensori succedutisi nella difesa attorea, non hanno mai
13 negato che effettivamente il Notaio aveva svolto dette operazioni Per_1
esclusivamente a mezzo dei servizi on line messi a disposizione dal Controparte_2
(come del resto documentato dai citati file log), senza – quindi – avvalersi dell'intermediazione bancaria (come, invece, dedotto nel proprio atto introduttivo dall'attore); né veniva contestato (come pure specificamente dedotto dalla sin CP_3
dalla propria costituzione in giudizio) che il servizio di trading on line utilizzato
(denominato Trading+) prevedeva in occasione di ciascun ordine impartito la previa visualizzazione da parte del cliente sia della 'policy di trasmissione ed esecuzione ordini' che della 'policy sui conflitti di interesse', di talchè la domanda sui derivati deve essere dichiarata infondata nell'an (prima ancora che nel quantum, come pure condivisibilmente argomentato dal CTU).
Visto il limitato accoglimento della domanda attorea, in termini ridotti e meramente dichiarativi, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., come integrato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/18..
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la parziale nullità delle clausole pattuite (come in motivazione precisate), DICHIARA che alla data del
30.04.2019 per il conto corrente n. 15/430 l'Avv. aveva un Persona_1 saldo di conto corrente a proprio credito per € 479.830,78, rigettando per il resto le ulteriori domande attoree;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle relative alla
CTU come già liquidate.
Benevento, 29/12/2024
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude
l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. 2 “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi