Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2001, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B ) N E E , E C 1 9 N A 9 O P 1 I - I Z 1 A D 1 R - 1 T E S 2 I IC LA CORTE SUP0 01 76 / 0 1 . G L 10176/ E D REPUBBLICA ITALIANA R 9 U 3 I A G E D 6 E E T 4 IN NOME N . N . T E T T S S E R I ( A M. DICA SAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Дании Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7570/98 Dott. Giovanni Silvio COCO - Presidente - Dott. Ugo - Rel. Consigliere FAVARA - Cron.179 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. Dott. AN SABATINI Consigliere Ud.02/05/00 Dott. AN TRIFONE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: Commissariper diritti L. 3000 માં D'EASS SPA IN LCA, in persona del 1 8.6EN 2001 Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE ROMA VLE PINTURICCHIO 204, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO MORMINO, che la difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
IG SC, elettivamente domiciliato in ROMA 0266186 VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio URE 1500 CANCELLERIA dell'avvocato SC COLUCCI, che lo difende, giusta I D 2000 delega in atti;
872 controricorrente · 0266187 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE nonchè
contro
Rilasciata copia legale al Sig. MORMINO RAS SPA NQ IMP DISEGNATA PUGLIA FGVS;
per diritti L. il 29 GEN. 2001. - intimata IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 452/97 del Giudice di pace di TARANTO, emessa il 20/04/97 e depositata 1'08/05/97 (R.G. 1376/96); CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO COPIE Rilasciata cople legale udienza del 02/05/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
al Sig. per diritti L. udito l'Avvocato Antonino MORMINO;
il 07 MAR. 2001 udito l'Avvocato AN COLUCCI;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 30.1.96 AR AN conveniva dinanzi il Giudice di Pace di Ta- ranto Di LO HE, la D'EA Ass.ni, in liquida- zione, la Ras, quale impresa designata, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasio- ne di un sinistro stradale avvenuto alla via Ovidio di Taranto in data 10.12.94. Assumeva in citazione l'attore che la sua autovettura era stata urtata da quella del Di LO che era in fase di uscita dal par- cheggio. I danni venivano quantificati in lire 775.000, oltre rivalutazione ed interessi. 2 All'esito della fase istruttoria, il Giudice di Pa- ce con sentenza dell'8.5.97 condannava il Di LO e la Ras, nella qualità, al risarcimento dei danni liquidan- doli nell'importo richiesto. Osservava, tra l'altro, il decidente che doveva ri- tenersi provata la responsabilità esclusiva del Di Bel- lo per il denunziato sinistro. Quanto alla copertura assicurativa dell'auto del convenuto, il Giudice di Pace riteneva che fosse la D'EA la società che gestiva la copertura assicurativa sia per quanto riferito dal teste RA che per il fatto che la stessa D'EA non aveva contestato di es- serne l'assicuratore se non nella fase terminale del giudizio. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la soc. D'EA, in liquidazione, affidandolo a tre motivi sostenuti da memoria. Ha resistito con controricorso il AR. Non hanno svolto difese il Di LO e la Ras Ass.ni, nella qualità. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione la D'EA lamen- ta la insufficiente motivazione della sentenza ex art. 360 n. 5 cpc nel punto in cui il Giudice di Pace ha emesso condanna nei confronti della compagnia ricorren- te senza accertarne preliminarmente la legittimazione passiva e senza, pertanto, verificare la esistenza di un valido rapporto assicurativo tra il Di LO e la compagnia di assicurazione medesima. Deduce, ancora, la ricorrente che, in concreto, l'attestazione prodotta su detta circostanza in quanto proveniente dal commissario liquidatore ha valore di prova fino a querela di falso ai sensi dell'art, 2700 cc, essendo il liquidatore in- vestito della qualifica di pubblico ufficiale. La censura non ha fondamento. Il giudice di pace ex art. 113 secondo comma cpc quando pronunzia in controversie di valore non superio- re a lire due milioni non deve procedere alla indivi- duazione della norma sostanziale astrattamente applica- bile alla fattispecie, nè è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi gene- rali dell'ordinamento essendo tenuto solo alla osser- vanza delle norme costituzionali e di quelle comunita- f rie, nonchè di quelle processuali. Consegue che il ri- corso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace è ammissibile ex art. 360 nn. 1,2 e 4 per le que- stioni relative ai problemi "in procedendo"o inesisten- za della motivazione mentre, nel merito, solo per vio- lazione delle norme costituzionali e di quelle comuni- tarie se di rango superiore a quelle ordinarie. (cfr. 4 SS.UU. 716/99). Nella motivazione della sentenza impugnata il giu- dice di pace ha rilevato che l'auto del responsabile risultava assicurata con la D'EA, come poteva desu- mersi da quanto dichiarato dal teste RA, L'attestazione rilasciata dal commissario liquidatore prodotta in giudizio circa la posizione amministrativa dell'assicurato Di LO non rientra, invece, tra gli at- ti che possono costituire un mezzo di prova previlegia- to, in quanto non riferentesi ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o es- me sere stati da lui compiutiva fatti di cui il pubblico ufficiale ha avuto notizia da altre persone (precedenti amministratori) il che esclude che detta certificazione possa avere i requisiti previsti dall'art. 2699 cc. La decisione del giudice di pace deve, pertanto, f ritenersi sul punto corretta perchè nell'ambito delle condizioni predette e sostanzialmente motivata. Con il secondo mezzo di impugnazione la D'EA, de- nunziata la violazione dell'art. 115 cpc, 2697 cc con riferimento all'art 360 n. 3 cpc, lamenta che il giudi- ce di pace abbia pronunciato una sentenza di condanna senza avere accertato la esistenza di un valido rappor- to assicurativo tra l'assicuratore ed il proprietario del veicolo danneggiante. 5 Il motivo è infondato. Risulta in modo del tutto chiaro dalla sentenza im- pugnata che il giudice di pace ha ritenuto la sussi- stenza del rapporto assicurativo sulla base della depo- sizione testimoniale, del comportamento processuale della convenuta, nonchè del Di LO che non ha reso l'interrogatorio formale ritualmente deferitogli e tan- to basta per sottrarre la denunziata decisione alla censura della ricorrente. Con il terzo mezzo di annullamento la D'EA, de- nunziata la violazione dell'art. 101 cpc in relazione all'art, 360 n. 3 stesso codice, lamenta che il deci- dente abbia erroneamente emesso sentenza verso essa D'EA in quanto non passivamente legittimata. Anche tale motivo non ha pregio. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa of Corte (6916/97) quando il convenuto eccepisca la pro- pria estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudi- zio viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale è la "legitimatio ad cusam" ma della effettiva titolarità ' passiva del rapporto controverso, cioè della identifi- cabilità o meno del convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore; consegue che a dif- ferenza del difetto di "legitimatio ad causam" attinen- 6 te alla verifica della regolarità processuale del con- traddittorio e rilevabile di ufficio, il difetto della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, at- tinendo al merito della controversia, deve essere pro- vato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di spe- cifica censura e non può essere eccepito per la prima volta in sede di cassazione. Dall'esame degli atti, che questa Corte può compie- re attesa la natura dell'errore denunziato, si evince che la D'EA si è difesa da una parte e dall'altra non ha provato il difetto di titolarità del rapporto. Conclusivamente, la sentenza, impugnata per motivi attinenti la violazione di norme processuali e sostan- ziali cui le norme processuali facciano rinvio, si sot- trae alle critiche rivolte dalla ricorrente. Le spese processuali sono a carico della ricorrente D'EA con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 5.37-900 e degli onorari che liquida in lire 600.000 in favore del AR. Così deciso in Roma il 2.5.2000. Il Presidente Il consigliere est. Ug.favary DIRETTORE DI CANCELLERIA YeabertEmberto Cicero 7 Depositata in Cancellería oggi, 08. GEN. 2001 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Chero CORTE 10 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)