Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 3
La responsabilità del proprietario - o del concessionario - di un'autostrada nei confronti del conducente un autoveicolo ha natura extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) non determina la nascita di un rapporto contrattuale, ma si risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico servizio.
È manifestamente infondata - in quanto già decisa dalla Corte costituzionale, nel senso della non fondatezza, con sent. n. 156 del 1999 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., in quanto applicabile, in tema di danni conseguiti alla difettosa manutenzione delle strade, all'inerzia colposa della p.a. o del concessionario, che è causa di responsabilità della situazione di pericolo solo in presenza di una insidia stradale (il cui onere grava sul danneggiato), questione sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento (art. 3 Cost.) con l'ipotesi di danneggiamento subito a causa di difetti di siti privati, per i quali varrebbe il più severo regime di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ..
Il danneggiato da un incidente stradale, che nei gradi di merito abbia dedotto la responsabilità dell'ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso a norma dell'art. 2051 cod. civ., trattandosi di norma che implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti, inammissibili in sede di legittimità.
Commentari • 3
- 1. Manutenzione delle strade e responsabilità della p.a. ex art. 2051 c.c.Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2006
- 2. Insidia stradale: esclusione della responsabilità civile ex art. 2051 c.c. della P.A.Accesso limitatoOttavio Carparelli · https://www.altalex.com/ · 6 maggio 2005
- 3. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 07/08/2001 n° 10893Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10893 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di Sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN ID, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato ANTONUCCIO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BIANCHINI PAOLO ANSALDO MASSIMO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 20, rappresentata e difesa dall'avvocato LAIS FABIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1061/95 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 08/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Paolo BIANCHINI, Fabio LAIS;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'1/8/1984 GIANID AN conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la s.p.a. AUTOSTRADE chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in occasione dell'incidente stradale del 28/11/1981 quando, mentre percorreva alla guida della propria moto l'autostrada A7 con direzione verso Genova, giunto all'altezza della Galleria Certosa, aveva perduto il controllo del veicolo cadendo a terra a causa del fondo stradale bagnato.
Costituendosi in giudizio la convenuta contestava in toto la domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 21/11/1990 l'adito Tribunale rigettava la domanda dell'attore, che condannava alle spese processuali e di C.T.U.
Il gravame proposto dal AN ed al quale aveva resistito la s.p.a. AUTOSTRADE era rigettato dalla Corte di Appello di Genova, con sentenza 8/11/95 ed ulteriore condanna dell'appellante alle spese del grado.
La Corte territoriale riteneva infondate le argomentazioni fatte valere dall'appellante circa l'esistenza sulla sede stradale di un pericolo occulto e la non eccessiva velocità tenuta dal motociclista.
Sul primo punto il giudice di appello escludeva che nella specie ricorressero gli estremi del pericolo occulto. Infatti dall'esame del rapporto redatto nell'occasione dalla Polistrada era soltanto emerso che il fondo stradale, in corrispondenza del luogo del sinistro, era parzialmente bagnato per stillicidio di acqua;
ma non era stato provato che tale condizione avesse creato una situazione diversa dall'apparenza, sì da costituire un pericolo occulto, rientrando nella comune esperienza la nozione della possibilità che all'interno delle gallerie si verifichino degli sgocciolii, con conseguente obbligo da parte di chi le percorre di tenere un comportamento particolarmente prudente, moderando quindi la velocità. Riguardo poi quest'ultimo aspetto, lo stesso AN aveva dichiarato di procedere ad un velocità di ottanta chilometri orari, da ritenere assolutamente inadeguata rispetto alle condizioni ed al tracciato della sede stradale, considerato che sempre dal rapporto era risultato che nel tratto di galleria in questione era apposta una segnaletica indicante "curva pericolosa a destra". Ciò premesso, il giudice di appello concludeva che il verificarsi dell'incidente doveva essere ascritto esclusivamente alla condotta imprudente e disattenta del AN, atteso che lo stesso, tenendo una velocità particolarmente moderata, correlata allo stato dei luoghi e prestando con normale diligenza la dovuta attenzione, avrebbe sicuramente evitato l'evento.
Avverso tale sentenza il AN ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso la società AUTOSTRADE. Ambedue le parti hanno depositato memorie. All'udienza del 10/11/99 la causa veniva chiamata per la discussione davanti alla 3^ Sezione civile, che però, con ordinanza in pari data, rilevato che in ordine alla questione investita dal secondo e dal quarto motivo (se dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, l'ente proprietario debba rispondere ai sensi della norma generale contenuta nell'art. 2043 c.c. ovvero a titolo di custodia ex art. 2051 c.c.) sussisteva un contrasto giurisprudenziale nell'ambito della medesima Sezione (Cass. 12/11/1998 n. 11455 e 16/6/1998 n. 5989 nel primo senso;
Cass. 27/1/1988 n. 723, 21/5/1996 n. 4673 e 20/11/1998 n. 11749 nel secondo senso), rimetteva la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo il ricorrente, denunciando genericamente la violazione e la falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il giudice del gravame abbia omesso di considerare che l'incidente era avvenuto nell'Autostrada A7, gestita dall'attuale convenuta che, pur nella veste di concessionaria di un pubblico servizio, resta un imprenditore privato, che stipula con gli utenti un contratto privatistico;
con la conseguenza che, da un lato, la valutazione dell'adempimento della società AUTOSTRADE deve essere riferita al parametro della diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c.; dall'altro, che l'ente gestore dell'autostrada ha l'onere di provare che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. La doglianza non è fondata. È infatti principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la responsabilità del proprietario - o del concessionario - di un'autostrada nei confronti del conducente un autoveicolo ha natura extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) non determina la nascita di un rapporto contrattuale, ma si risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico servizio (Cass. 9 febbraio 1981 n. 800 ex plurimis). Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo mezzo il AN, denunciando ancora genericamente violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., contesta l'indirizzo giurisprudenziale che in materia di danni subiti da utenti di autostrade ricollega la responsabilità della P.A. proprietaria dell'autostrada (ovvero del concessionario del servizio) all'art. 2043 c.c., con il conseguente gravoso onere probatorio a carico del danneggiato;
mentre dovrebbe applicarsi l'art. 2051 c.c., posto che il gestore dell'autostrada ha l'onere di intervenire in quei punti della rete stradale dove gravi fatti dannosi si susseguono con tanta frequenza da far ritenere ingiustificata l'omissione di qualsiasi atto di manutenzione.
Con riguardo a questo motivo la 3^ Sezione Civile ha rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, chiedendo l'eventuale intervento delle Sezioni Unite per comporlo. Orbene, se il contrasto effettivamente sussiste (in termini ancora più problematici di quanto denunciato dall'ordinanza di rimessione del 10/11/99 poiché si rinviene anche un terzo filone che, prendendo le mosse dalla presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ritiene inapplicabile la suddetta presunzione agli enti pubblici qualora il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso), sia oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limiti in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa, e quindi non consenta l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, con conseguente operatività del principio generale di cui all'art. 2043 c.c.: exp1uì imis Cass. 27 dicembre 1995 n. 13114 e 16 giugno 1998 n. 5990), nella specie tuttavia non è rilevante. Infatti il AN, nei precedenti gradi di merito, ha sempre imputato alla s.p.a. AUTOSTRADE la responsabilità ex art. 2043 c.c., denunciando come causa del sinistro la presenza di un pericolo occulto ed addebitando alla concessionaria del servizio la violazione del principio della dovuta diligenza nonché di quello altrettanto dovuto del neminem laedere (v. primo motivo di appello). E questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il danneggiato da un incidente stradale, il quale nei gradi di merito abbia dedotto la responsabilità dell'ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso ente a norma dell'art. 2051 c.c. (Cass. 18 settembre 1986 n. 5677) trattandosi, com'è evidente, di norma che implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti inammissibili in cassazione.
Esclusa pertanto in radice l'applicabilità di tale ultima disposizione, resta solo il profilo di responsabilità alla stregua del principio generale dell'art. 2043 c.c., riguardo al quale il giudice di appello ha non solo escluso la presenza di una situazione di pericolo non visibile ne' prevedibile, ma anzi ravvisato la prova positiva dell'esclusiva responsabilità del motociclista, che procedeva ad una velocità assolutamente inadeguata allo stato dei luoghi (tratto di galleria con segnalazione di curva pericolosa) e che, "prestando con la normale diligenza la dovuta attenzione, avrebbe senz'altro evitato l'evento dannoso".
Trattasi di motivazione priva di errori giuridici nonché congrua e persuasiva sotto il profilo logico, come tale incensurabile in questa sede.
Anche il secondo motivo va rigettato.
Con il terzo mezzo il AN denuncia la violazione e la falsa applicazione della Direttiva della Comunità Europea 25 maggio 1987 n. 374, recepita dall'ordinamento italiano con il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, volta ad affermare il principio della responsabilità
oggettiva del produttore nei confronti del consumatore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia l'acquirente del prodotto, un suo dipendente od un terzo. A tal fine il ricorrente propone l'estensione di tale principio anche all'utente di servizi, in un'ottica garantista che lo equipari al consumatore di beni, e di questa interpretazione chiede la conferma della Corte di Giustizia della CEE ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
Anche questa censura, che prospetta la responsabilità del concessionario del servizio di gestione autostradale con un ulteriore e diverso fondamento, non essendo mai stata introdotta nei precedenti gradi, va dichiarata inammissibile. Non è tuttavia superfluo aggiungere che la citata Direttiva parla solo di produttore di un bene mobile, ancorché incorporato in altro bene immobile e che - ad un primo approccio - l'invocata equiparazione con il gestore di servizi non sembra convincente.
Resta da esaminare l'ultimo motivo che, a rigore, non contiene alcuna specifica censura, ma solleva una questione di costituzionalità in relazione all'art. 3 della Costituzione, assumendosi che la riconduzione della responsabilità della p.a. (o del concessionario) in subiecta materia nell'ambito dell'art. 2043, comporta una intollerabile disparità di trattamento con l'ipotesi di danneggiamento subito a causa di difetto di manutenzione di siti privati. Infatti solo nella prima ipotesi il danneggiato incontrerebbe il gravoso limite di provare l'esistenza di un'insidia o trabocchetto, cioè di una situazione oggettivamente non visibile e soggettivamente imprevedibile, restando così esclusa la risarcibilità dei danni prevedibili, che, invece, secondo le regole ordinarie, sono riconosciuti ove si usufruisca di un servizio privato.
Orbene, la questione ha già formato oggetto di esame da parte del giudice delle leggi il quale l'ha dichiarata non fondata con sentenza 10 maggio 1999 n. 156. Nell'occasione il giudice remittente aveva lamentato, "in tema di danni conseguiti alla difettosa manutenzione delle strade, la disparità di trattamento tra i privati proprietari di strade, assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., e la pubblica amministrazione, esonerata - secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità definito come consolidato - da tale tipo di responsabilità per l'impossibilità di esercitare un adeguato controllo custodiale su beni demaniali di notevole estensione territoriale e soggetti ad uso generale e diretto da parte dei cittadini".
In tale sentenza la Corte costituzionale ha anche riconosciuto la correttezza della nozione di insidia stradale configurandola come una mera "figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità"; e concludendo che se e in quanto "il danneggiato provi l'insidia, può e deve essere affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere - adottando le misure idonee - codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico onde accertare in definitiva se ricorrano, a stregua delle peculiarità del caso, le condizioni richieste dall'art. 2043 c.c.". Infine, con specifico riguardo ai dubbi sollevati dall'attuale ricorrente, secondo cui una tale interpretazione della denunciata normativa consentirebbe il permanere nell'ordinamento giuridico di antichi privilegi a favore della pubblica amministrazione, non più giustificabili in uno Stato di diritto, la Corte ha rilevato che "l'utilizzazione giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non è estranea neanche alla responsabilità extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione di loro immobili. Tale difetto, invero, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali, ... rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del neminem laedere, allo stesso modo per la pubblica amministrazione e per i privati: eventuali diversità di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle peculiarità del bene, influenti sulla relativa manutenzione".
Ciò premesso, anche la questione di costituzionalità - nei limiti in cui potrebbe essere rilevante nel presente giudizio - deve ritenersi infondata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese anche di questo grado, giusta la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 200.000, oltre L.
5.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2001