Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Y, NE REGISTRAZIO 6 C.C.75 8 9 1 0445 1 /03 5 / RA . 4 / N R 6 2 . A . T B .R , U DA .P L IB L D A ESENTE L R . E T B D A I S T N 1 IA E 13 S EL POR LO ITALIANO R I . E A N T A LA CON E SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 1.V.A. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio Presidente FINOCCHIARO R.G.N. 25198/00 Cron.10.16.4 Dott. Giovanni PAOLINI Bel Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud. 01/10/02 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, N. 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 : presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da UFFICIO ENTRATE DI PISA, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 3403
contro
-1- TO MI IN SPA, in persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che 10 difende unitamente all'avvocato LUIGI PINTO, giusta delega a margine;
- controricorrente avverso la sentenza n. 44/00 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 16/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito, per il resistente, l'Avvocato LUIGI PINTO, che Coli ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto del ricorso. --2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione Cributaria regionale della La Toscana, con la sentenza in data 16 maggio 2000, di cui in epigrafe, definendo in appello, su gravame d'ufficio i.v.a. di Pisa, una vertenza, a suo tempo, istituita dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale del suddetto capoluogo toscano dalla LI CI s.p.a. per contestare una cartella di pagamento con la quale, sulla base di avviso di rettifica divenuto definitivo perché non reclamato, le era stato intimato il versamento di imposta sul valore aggiunto ed accessori relativamente al 1986, a conferma della pronuncia resa al riguardo dal primo giudice, statuì non avere l'amministrazione finanziaria titolo a far valere le ragioni erariali discusse nei confronti del sopraggiunto fallimento della società dianzi そ う menzionata, dovendo tali ragioni essere ravvisate caducate per non essere state iscritte a ruolo nel termine decadenziale stabilito dall'art. 17, comma 3, d.p.r. 29.IX.1973 n. 602, nel testo, stato vigente prima della novellazione risultante dalla rt, 6 L. 26.II.1999 n. 46, da intendersi applicabile nella fattispecie ratione temporis. Il Ministero dell'economia e delle finanze 3 ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado surrichiamata, non utilmente notificatagli ai fini di cui agli artt. 38, comma 2, e 51 d.lgs. 31,.XII.1992 n. 546, 325 cod. proc. civ., e 21, comma 1, 1. 13.V.1990 n. 133. s.p.a., cui Il fallimento della LI CI il ricorso è stato notificato il 6 dicembre 2000, si è astenuto da ogni attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il mezzo articolato per suffragare il ricorso, deduce che la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Toscana dovrebbe essere ravvisata passibile di cassazione perché inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d.p.r. 602/73", nonché da "motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia". La p.a. ricorrente, più specificamente, ed in buona sostanza, sulla premessa che "l'art. 17 u.c. d.p.r. 602/73, nella lezione vigente ai fatti di causa prevedeva (che) le imposte liquidate, le 4 maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendente di Finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui 1'accertamento divenuto definitivo", prospetta essere "di tutta evidenza" che la disposizione in questione "non riguarda le pene pecuniarie", puntualizzando, quindi, che "poiché la norma in esame è norma di decadenza non può certo essere letta in modo tale da ricomprendere le pene pecuniarie", e che, perciò, "la C.T.R. ha erroneamente dichiarato per una parte delle somme iscritte а ruolo estinzione per decadenza, una decadenza non prevista dalla legge", in quanto !i diritti erariali relativi alle pene pecuniarie, agli interessi e agli altri accessori relativi a queste non si erano estinti per decadenza............ per l'ottima ragione che decadenza non poteva esserci". La censura non merita ingresso. In proposito, giova porre in risalto quanto segue. E' enunciazione fermissima nella giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nella definizione del giudizio in 5 esame, quella secondo cui nella fase processuale di cassazione, che ha per oggetto esclusivamente la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di proponibili nuove sonodiritto sollevate, non questioni giuridiche о temi di contestazione pregresso stadio di diversi da quelli dedotti nel merito (tranne che si tratti di, non precluse, questioni rilevabili d'ufficio, ovvero, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti), sicché i motivi del ricorso proposto dalla parte stata appellante in secondo grado devono investire, а pena di inammissibilità, questioni che siano state specificamente comprese dei nell'articolazione motivi di appello (cfr., in terminis, da ultimo, Cass. Sez. Cribu., sent. n. 9007 del 21.VI.2002, cui adde id. Sez. III civ., sent. n. 2088 del 24.II.2000). Orbene, nel caso discusso, dalla narrativa, analitica e minuziosa, dei fatti della causa contenuta nella sentenza di merito contestata, cui non viene mosso nessun appunto di omissione di pronuncia, e dal testo del ricorso, non è dato 6 ricavare nessun elemento da quale sia possibile desumere che l'amministrazione finanziaria, stata appellante dinanzi alla commissione tributaria regionale, abbia ritualmente e specificamente sollevato dinanzi a detta commissione la qui prospettata questione della non riferibilità della decadenza in argomento alle pene pecuniarie ed agli accessori a queste propriamente relativi: la deduzione della questione considerata nella presente fase del processo, pertanto, in applicazione del principio di diritto più sopra enunciato, va riscontrata preclusa per effetto del surrichiamato divieto di nova in cassazione. Corollario di ciò che il ricorso, siccome E S correlato a motivo inaccoglibile, deve essere disatteso. Il fallimento intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, e, perciò, non si deve provvedere su sue spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Cributaria della Corte Suprema di 26 MAR. 2003 CAR DEPOSITAT Ашовь Стель Oggi Cassazione, 1'1 ottobre 2002. Relatore ay sidente Postimi, CANCELLIERE CI Like 4 7 Amb