Sentenza 30 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2002, n. 7912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7912 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR07 9 1 2 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANONOME SEZIONE STONIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20222/99 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE 22708/99 Cron. 21831 -Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep.1614 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ud.30/01/02 ha pronunciato la seguente CORTE SERATAN OLSUN SEN TENZA Richiesta conia clue's dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: pergi 0 MAG. 2002 CA CO COSTR. GEN. SRL, in persona del - - legale rappresentante pro tempore Amm.re Unico Comm. CO CA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente 团
contro
MODEL SYSTEM ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
2002 intimato 149 e sul 2° ricorso n° 22708/99 proposto da: -1- MODEL SYSTEM ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante Sig. PO RS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARONCINI 27, presso lo studio dell'avvocato MARINA WONGHER, che lo difende unitamente all'avvocato ITALO MELCHIORI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
CA CO COSTR GEN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato MOGLIAZZA, che lo GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 445/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato LEVATO Biagio per delega dell'Avv. BIASIOTTI MOGLIAZZA Giovanni, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; udito 1'Avvocato WONGHER Marina, difensore del -2- CAD resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato. -3- R.G.N.20222+22708/99 Oggetto: Vendita contratto d'opera-prescrizione- risarcimento danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 5 agosto 1992, la AR CO ON Generali s.r.l. conveniva in giudizio davanti al tribunale di Roma la DE EM TA s.r.l. per ottenere, previa acquisizione agli atti del giudizio della relazione dell'accertamento tecnico preventivo già espletato, il risarcimento dei danni subiti in dipendenza della fornitura e del montaggio, da parte della di convenuta, negli uffici dell'attrice in Roma, numerosi avvolgibili con motoriduttore, risultati poi difettosi. Nel costituirsi in giudizio, la DE EM TA eccepiva preliminarmente la nullità della citazione per carenza di procura ad litem, non potendo valere anche per il giudizio quella rilasciata al difensore a margine del ricorso per accertamento tecnico preventivo;
ed eccepiva, altresì, l'incompetenza per territorio del tribunale di competente quello di Treviso perRoma, essendo espressa clausola contenuta nell'offerta di 2 acquisto dell'8-8-1986, sottoscritta per accettazione dall'attrice. Su tali eccezioni si pronunciava l'adito tribunale con sentenza del 13-4-1995, dichiarando inesistente l'atto introduttivo del giudizio e, conseguentemente, inammissibili le domande proposte dalla AR ON s.r.l. e condannava questa alle spese in favore della convenuta. Impugnata la sentenza dalla soccombente, si costituiva anche nel giudizio di appello la DE EM TA, la quale, oltre al rigetto del gravame, chiedeva, in via condizionata incidentale, declaratoria di incompetenza territoriale del tribunale di Roma, autorizzazione alla chiamata in causa della ditta AR SM e, nel merito, il rigetto delle domande della AR. Con sentenza depositata il 16 febbraio 1999, la corte di appello di Roma, rigettata l'eccezione di inesistenza ° nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per avere ritenuto valida la procura ad litem rilasciata dall'attrice a margine del ricorso per a.t.p., nonché quella di incompetenza per territorio del tribunale di Roma, e ritenuta inammissibile, inoltre, l'istanza della DE EM TA per l'autorizzazione a chiamare in 3 causa la ditta AR SM, per il motivo che l'intervento di terzi nel giudizio di appello non è consentito, ha rigettato, peraltro, la domanda della AR CO ON Generali s.r.l., che ha condannato alle spese del grado, per l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia a norma dell'art.1495 C.C., applicabile nella fattispecie, vertendosi in ipotesi di contratto di vendita di avvolgibili, in cui la pattuita prestazione d'opera di montaggio del materiale fornito dalla convenuta assume carattere meramente accessorio. Ricorre per la cassazione della sentenza La AR CO ON Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministartore unico CO AR, deducendo Mys sostanzialmente due motivi di gravame. Resiste con controricorso la DE EM TA c.1., in persona del legales.r. rappresentante Leopoldo Borsato, che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato per tre motivi, al quale la ricorrente principale resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente principale denuncia: 1) "falsa ed errata applicazione dell'art.1495 c.c al caso in specie e conseguente violazione dell'art. 1667 c.c.; violazione dell'art. 112 c. c. Il tutto in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c." 'La censura si riferisce all'errata applicazione, nella fattispecie, dell'art.1495 C.C., sul presupposto che tra le parti fosse intercorso un contratto di vendita, mentre se la corte di appello avesse attentamente verificato 1'oggetto> della domanda, che riguardava esattamente il difettoso montaggio degli avvolgibili, e non la loro fornitura, e si fosse correttamente pronunciata quindi sulla stessa, avrebbe dovuto ritenere che il contratto dedotto in causa era quello di appalto e/o di prestazione d'opera; e, poiché l'appaltatore aveva riconosciuto il vizio ed aveva riconosciuto di garantirlo, quel giudice avrebbe dovuto decidere diversamente ed accogliere conseguentemente la domanda ai sensi dell'art.1667 c.c. C. C., in relazione 2) "Violazione dell'art.2937 all'art.360 nn.
3.e 5 c.p.c." per non avere 5 tenuto conto, la corte territoriale, che, qualunque fosse il tipo di contratto intercorso tra le parti, la DE EM aveva comunque rinunciato alla prescrizione, secondo quanto si desume dalla lettera 16-5-1991, per cui la domanda andava accolta ai sensi dell'art.2937 c.c., previo accertamento istruttorio sui danni, come richiesto. La ricorrente incidentale denuncia, a sua volta: "1) Art. 360 sub 3-5 cpc. insufficiente/contradditoria motivazione - falsa applicazione di legge sul difetto di procura", per i motivi più sopra ricordati. "2) Art. 360 sub 3 e 5 c.p.c.-insufficiente contraddittoria motivazione e falsa applicazione di legge sulla competenza" in ordine alla ritenuta competenza per territorio del tribunale di Roma, laddove dal contratto inter partes dell'8-8-1986 risulta che la AR aveva specificatamente approvato per iscritto ex art.1341 c.c. la clausola n.13 derogativa di ogni competenza in favore del foro di Treviso. E ciò a prescindere dalla competenza del tribunale di questa città anche quale forum contractus, essendosi in Treviso, dove 6 ha sede la convenuta, concluso il contratto il 28- 10-1986. 3) Art. 360 sub 3 e 5 c.p.c.-insufficiente contradditoria motivazione e violazione di legge sulla richiesta chiamata di terzo, dichiarata inammissibile per errata interpretazione ed applicazione dell'art.344 c.p.c., mentre la corte territoriale avrebbe dovuto tener presente che la predetta chiamata in garanzia era stata ritualmente formulata in primo grado e ritenerla pertanto ammissibile. Vanno esaminati preliminarmente i primi due motivi del ricorso incidentale. Per quanto riguarda il primo motivo, la corte di appello di Roma ha correttamente statuito, in conformità а criteri e principi desumibili dalla Am giurisprudenza, in materia, di questa Suprema Corte (ved.sent.n.2642/93), che, nella fattispecie, non è ravvisabile la dedotta nullità della citazione per carenza di procura ad litem, atteso che dal tenore della procura rilasciata dall'odierna ricorrente al difensore, per l'instaurazione del procedimento tecnico preventivo che ha preceduto il presente giudizio, si ricava chiaramente che l'effettiva 7 intenzione della parte delegante (AR CO ON Generali s.r.l.) non è stata quella di tecnico limitare la delega al solo accertamento altresì alla preventivo, ma di estenderla successiva fase del merito, con la previsione T dell'ulteriore particolare esercizio dell'azione esecutiva (in caso, s'intende, di esito vittorioso della controversia)" Trattasi di statuizione, invero, che, in quanto basata su accertamenti e valutazioni puntualmente compiuti in sede di merito attraverso l'esame degli atti rilevanti ai fini della decisione della questione e ritualmente acquisiti al processo -(ricorso per accertamento tecnico preventivo atto di citazione introduttivo del giudizio), non può essere evidentemente qui riveduta, alla luce di una "rivisitazione" delle risultanzeinammissibile processuali. Anche dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, riproposta con il secondo motivo dalla convenuta DE EM TA s.r.l., odierna incidentale, si devericorrente rilevare censurabile la l'infondatezza, non essendo decisione della corte territoriale, con la quale, con motivazione immune da vizi logici - ed in 8 aderenza, ancora una volta, a principi ripetutamente enunciati in proposito da questo Supremo Collegio (ved., tra le altre, sent.n.12971/95 e n.9992/94) - si è ritenuto che la clausola contenuta nel contratto intervenuto tra le "parti, secondo cui per qualsiasi controversia è competente il foro di Treviso", non sta a significare che esse abbiano inteso riferirsi а questo, quale foro esclusivamente competente a dirimere le loro controversie, mancando, nel caso concreto, un'espressa pattuizione che riveli una inequivoca volontà dei contraenti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge. Non sussiste, dunque, la denunciata violazione di legge, essendo stato ben instaurato davanti al tribunale di Roma, quale forum destinatae solutionis ex art.20 c.p.c., come non contestato, il presente giudizio. Il ricorso principale è, peraltro, infondato. Per quanto riguarda il primo motivo, si osserva che con accertamento di fatto e motivazione immune da vizi logici la corte di appello ha inquadrato il contratto stipulato dalle parti in causa nello schema tipico del contratto di vendita (di avvolgibili), escludendo, nel contempo, che 9 potesse configurarsi nella fattispecie un appalto, stante che, come ha spiegato, "la prestazione (d'opera) pattuita di montaggio del materiale assume carattere meramente accessorio". E tale valutazione non può essere evidentemente rinnovata in questa sede. Ne ha tratto, quindi, la conclusione, coerente con i fatti accertati, che l'azione esercitata dall'attrice si è prescritta ai sensi dell'art.1495 C.C., essendo già maturato, alla data di notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo, avvenuta il 3-4-1991, il relativo termine di un anno dall'epoca della fornitura degli avvolgibili (settembre 1987). E' appena il caso di rilevare, comunque, che anche nell'ipotesi in cui fosse stato concluso un contratto di appalto (montaggio degli avvolgibili), secondo quanto prospettato dall'odierna ricorrente, la relativa azione ex art.1667 C.C. si sarebbe ugualmente prescritta per il decorso di due anni dalla consegna dell'opera, collocata temporalmente, come già detto, nel settembre 1987. Quanto al secondo motivo, si rileva che la censura con esso mossa alla sentenza impugnata è nuova, non essendovene traccia nei motivi di appello, e non 10 può, quindi, essere esaminata in questa sede. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato. Rimane assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale. E' conforme a giustizia compensare per un terzo le spese processuali e condannare la ricorrente principale al pagamento dei residui due terzi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il terzo motivo di quello incidentale, compensa per un terzo le spese e condanna la ricorrente principale al pagamento dei residui due terzi, che liquida in euro 37,31, per spese, oltre a euro 1.000,00 per 109T 129,14 456T 41,32 onorari. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002 TOT. 170,43 Il consigliere est. presidente Dr. Olindo Schettino). (Dr. Franco Pontorieri) Ventores.200 mins Clettivo IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 7 MOD 2003 versate € 70,413 Serie 4 Registrato in DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 MAG. 2002 (aura ENCOSETTANTO (43) al n IL CANCELLIERE C1 Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mana Grazi DI FILIPO 1 Response Ser Roma MBARDICHINY 11