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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5221 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 51231/2022 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gamberale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via di Villa Ada n. 57, come da Pt_1 procura in atti
ATTORE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti Katiuscia Malfetta e Marco De Ciampis ed elettivamente domiciliato in Perugia,
Piazza Piccinino n. 10, come da procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle in atti e precisamente,
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito di volere: 1) previa acquisizione del fascicolo telematico relativo all'a.t.p. R.G. n. 28412/2021, tra le stesse parti, presso il Tribunale Civile di Roma, confermare gli accertamenti eseguiti in tale sede dal C.T.U. ing. , in ordine Persona_1 agl'inconvenienti e pregiudizi subiti dal attore al terrazzo condominiale Parte_1
e parti comuni condominiali, indicati nell'art. 2 del Regolamento di Condominio, e
pagina 1 di 10 nella premessa del presente atto, a seguito dei lavori effettuati dal convenuto nel suo appartamento int. 19, e sul terrazzo condominiale, con compromissione dei muri condominiali, e creazione di illegittima servitù di scarichi idrici;
e ordinare al convenuto la riduzione nel pristino stato di tutti gli abusi edilizi commessi ai danni delle parti comuni condominiali con condanna alla demolizione di tutti i sovraccarichi e superfetazioni relative alla costruzione illegittima di muro con pregressa distruzione di recinzione condominiale, di trasformazione della soffitta con apertura di due finestre, interramento di tubazione condominiale, creazione illegittima di servitù di scolo di acque, e di quant'altro esposto, con l'abuso delle parti comuni indicate in premessa: opere effettuate tutte in difetto di autorizzazione dell'assemblea condominiale, e con autorizzazione irregolari alla Soprintendenza e agli Uffici comunali di Roma Capitale;
stimando eventuali interventi di manutenzione che possano comportare la necessità di demolire parte della nuova pavimentazione per intervenire sulla citata tubazione o sul bocchettone di raccordo della stessa con il pluviale;
2) dichiarare l'inesistenza di eventuali diritti vantati dal convenuto sulle proprietà condominiali, ordinandogli la cessazione di turbative e molestie, ai sensi dell'art. 949 c.c, nonché l'inesistenza di qualsiasi servitù sulla proprietà condominiale;
3) condannare il sig. al pagamento delle spese (comprese quelle di CP_1
C.T.U. e C.T.P. della fase di a.t.p. anticipate), e compensi di giudizio della fase cautelare e di merito, con sentenza esecutiva;
4) dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal dando CP_1 atto che è stata già proposta nel giudizio R.G. n. 60688/21 di questo Tribunale e decisa con ordinanza di rigetto in data 21/2/22, passata in giudicato, come da nota di deposito del 12/1/23;
5) in subordine dichiarare la domanda inammissibile ex art. 36 c.p.c.;
6) dato atto delle eccezioni di merito sollevate nella presente memoria, rigettare tutte le domande ed eccezioni del convenuto.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via preliminare nel merito, accertare e dichiarare la legittimità di ogni lavorazione effettuata dal sig. nel compendio di propria esclusiva CP_1 proprietà, e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate e/o illegittime
2) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare i lavori effettuati dal sig. CP_1 per l'eliminazione delle lamentate infiltrazioni sono di competenza in quota
[...] parte condominiale, nonché la debenza in favore del in base all'art. 7 del CP_1
pagina 2 di 10 regolamento di condominio e per l'effetto condannare il condominio Parte_1 alla refusione in capo al della complessiva somma di € 15.590,45 CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio sia della fase cautelare che di merito.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha citato in giudizio , Parte_1 CP_1 divenuto proprietario nel 2017 dell'appartamento int. 19 posto al piano quinto e sesto dello stabile condominiale, deducendo che quest'ultimo, a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti nel proprio immobile, avrebbe eseguito opere non autorizzate, abusive e contrarie al Regolamento che avrebbero compromesso le parti comuni condominiali.
Più esattamente, il , ha imputato al convenuto la realizzazione Parte_1 Parte_1 delle seguenti opere:
- demolizione di una rete metallica divisoria tra il terrazzo condominiale e realizzazione di un muro divisorio posizionato in parte sulla proprietà condominiale;
- deviazione dell'impianto di scolo delle acque meteoriche;
- sostituzione della pavimentazione del terrazzo privato difforme rispetto a quella esistente nel terrazzo condominiale e con innalzamento del solaio esistente;
- trasformazione della soffitta in unità abitativa con apertura di nuove finestre realizzate con materiale diverso da quello dello stabile;
- realizzazione di una canna fumaria a servizio dell'appartamento e di un impianto di condizionamento;
- realizzazione di un lavabo attrezzato sul terrazzo privato;
- realizzazione di una botola di collegamento tra l'appartamento e la soffitta posta sul lastrico;
- montaggio di un corrugato proveniente dal locale lavatoio e terminante con una lampada a muro per illuminare il terrazzo.
Ha evidenziato che ante giudizio veniva avviato un procedimento di ATP per l'accertamento dei predetti lavori che si concludeva con una relazione tecnica all'esito della quale sarebbe stata riscontrata la realizzazione di tali opere senza però quantificare i costi per la riduzione in pristino né i danni subiti dal . Parte_1
Pertanto, con l'azione promossa, ha chiesto al Tribunale di ordinare la demolizione delle opere abusive e non autorizzate con riduzione in pristino, nonché di dichiarare l'inesistenza di eventuali diritti vantati dal convenuto sulle proprietà condominiali, ordinandogli la cessazione di turbative e molestie, ai sensi dell'art. 949 c.c..
pagina 3 di 10 Si è costituito in giudizio il convenuto impugnando e contestando in CP_1 fatto e diritto le domande di parte attrice e ne ha chiesto il rigetto. Ha precisato che le opere erano state eseguite all'interno della proprietà privata, correlate delle necessarie autorizzazioni amministrative e che lo stesso c.t.u. in sede di ATP, contrariamente alle affermazioni di parte attrice, ne aveva evidenziato la piena legittimità essendo opere realizzate nella proprietà privata senza compromissione delle parti comuni. Ha, altresì, evidenziato di aver edotto l'amministrazione condominiale dei lavori di ristrutturazione da eseguirsi nel proprio appartamento anche mediante l'invio delle prescritte autorizzazioni amministrative senza che venisse contestato alcunché, in piena conformità con le disposizioni del Regolamento. Ha sottolineato, in merito al nuovo sistema di scolo delle acque reflue, che il consulente avrebbe sottolineato il beneficio dell'opera realizzata essendo la conduttura originaria vetusta e non più funzionante, come dimostrerebbero i ristagni d'acqua presenti sul terrazzo condominiale che avrebbero generato cospicue infiltrazioni nel proprio sottostante appartamento. Quanto alla realizzazione del muretto a confine della proprietà condominiale, ha rappresentato che lo stesso c.t.u. avrebbe sottolineato l'oggettiva impossibilità di determinare l'esatta estensione del terrazzo condominiale e di quello privato concludendo, in ogni caso, per la totale esiguità dello scostamento calcolato in 0,55 mq.
Parte convenuta ha, altresì, avanzato domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto il rimborso delle opere effettuate per il risanamento del terrazzo condominiale a seguito di infiltrazioni subite nel proprio appartamento, stante l'inerzia del Condominio, quantificando il proprio credito in euro 15.590,45.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, espletata la mediazione con esito negativo e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata essendo la questione già decisa, con pronunciamento di rigetto, nel procedimento sommario di cognizione promosso dal mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e conclusosi con ordinanza CP_1 decisoria non impugnata e passata in giudicato.
La causa non ha richiesto l'espletamento di ulteriore istruttoria e, rigettate le istanze delle parti (nuova consulenza tecnica e prova testimoniale), sono state precisate le conclusioni all'udienza del 10 dicembre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******************
Va preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto la quale, rilevata l'identità di petitum e causa petendi, è stata già oggetto di altro giudizio tra le stesse parti, R.G. N. 60688/2021, definito con ordinanza decisoria ex art. 702bis c.p.c. del 21/2/22, che ha rigettato la “domanda per ottenere pronuncia di pagina 4 di 10 condanna del in al pagamento in suo favore Parte_1 Pt_1 della somma di € 15.590,45” e passata in giudicato (cfr. sub doc. allegato dal alla memoria n. 1 ex art. 183, co.6, c.p.c.). Parte_1
Invero, secondo le Sezioni Unite, il provvedimento conclusivo del rito sommario di cognizione, ancorché ordinanza in senso formale, ha natura di sentenza in senso sostanziale e ciò sia per la funzione, in ragione della sua idoneità decisoria del giudizio di primo grado, sia per la stabilità, quale attitudine alla formazione del giudicato” (cfr.
Cass. S.U. n. 28975/2022).
Quanto al merito, le domande avanzate dal sono infondate e vanno rigettate Parte_1 per le ragioni che seguono.
In via generale va osservato che l'art. 1122 c.c. stabilisce che “nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il non può Parte_1 eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso, è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce in assemblea.”. La norma consente l'esercizio dei poteri dominicali a condizione che non si pregiudichino le parti comuni e, comunque, a condizione che ciò avvenga nel rispetto della proprietà esclusiva del vicino.
È noto, inoltre, come le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso.
Ora, il lamenta l'esecuzione di una serie di opere realizzate in occasione di Parte_1 una ristrutturazione eseguita dal convenuto sulla proprietà privata che avrebbero determinato danni alla proprietà comune e che sarebbero stati oggetto di accertamento in sede di ATP svolto ante causam tra le medesime parti.
Tanto premesso, prendendo in esame la c.t.u. espletata dall'Ing. in sede di ATP Per_1 ed acquisita al presente giudizio, ritenuta pienamente conforme ai quesiti formulati, immune da vizi e che si condivide quanto a risultanze, si osserva quanto segue.
Il c.t.u. ha descritto gli interventi eseguiti dal convenuto, così come prospettati dal
(anche nella presente fase processuale) ed accertati in sede di sopralluogo e Parte_1 ha riscontrato quanto segue:
“1) trasformazione della soffitta in unità abitativa:
Il CTU, presa visione del locale in oggetto, osserva che la soffitta non risulta essere stata trasformata in unità abitativa” “La presenza di una vasca lavatoio e lavatrice, e di una caldaia, con i relativi impianti elettrico ed idrico, denotano invece l'utilizzo dell'ambiente come locale tecnico/lavatoio che non configura un mutamento pagina 5 di 10 dell'originaria destinazione d'uso. Peraltro, si osserva che nella foto ante lavori nella seconda pagina della Memoria di Costituzione di parte resistente, di seguito riportata, era già presente un analogo lavatoio.” (cfr. pagg. 29 e 30 della relazione);
“2) costruzione di due nuove finestre Dalla documentazione prodotta in atti,[….] risulta che le due aperture della soffitta verso il terrazzo erano preesistenti, l'intervento effettuato è consistito pertanto nella sostituzione dei vecchi infissi, senza modifica della posizione e dimensione delle aperture, così come si evince confrontando le seguenti foto ante operam degli infissi in oggetto sia dal lato interno sia dall'esterno (foto 19 e 20) con la foto post operam (foto
21) scattata dal CTU in occasione del sopralluogo del 29.20.2021” (cfr. pag. 29 della relazione);
“3) costruzione di canna fumaria, collegata all'appartamento sottostante Il CTU ha riscontrato la presenza di una canna per l'evacuazione dei fumi della caldaia ubicata nella soffitta, dal confronto delle due foto che seguono (ante operam: foto 22 e post operam foto 23) sembrerebbe che l'apertura utilizzata per la posa della tubazione in oggetto fosse preesistente” (cfr. pag. 30 della relazione);
“4) Realizzazione di impianto di condizionamento Si è riscontrata la presenza di due unità esterne di un impianto di condizionamento (v. foto 24) collocate nella porzione di terrazzo di proprietà privata annesso all'unità immobiliare del resistente, a servizio dell'appartamento del sig. posto al piano CP_1 sottostante.” (cfr. pag. 30 della relazione);
“5) Realizzazione di un lavabo attrezzato sul terrazzo
Si è riscontrata la presenza di un lavabo (v. foto 25), con relativi allacci di adduzione e scarico, e piano di lavoro, ubicato nella porzione di terrazzo annesso all'unità immobiliare del resistente” (cfr. pag. 31 della relazione);
“6) Realizzazione di una botola non autorizzata che collega il piano lastrico solare, col sottostante appartamento
Non si riscontra la lamentata mancanza di autorizzazione infatti dalla documentazione fornita risulta che il sig. abbia depositato presso i competenti uffici i documenti CP_1 necessari ad ottenere i permessi per la realizzazione della lamentata apertura nel solaio di copertura della propria unità immobiliare, risultano altresì rilasciate le relative autorizzazioni (v. Alleg. 02 - DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA DELLA
BOTOLA).” (cfr. pag. 31 della relazione);
“7) Montaggio di un corrugato proveniente dal locale lavatoi, e terminante con una lampada a muro, per illuminare il terrazzo
non ben documentato e che sostanzialmente sembra essere stato superato.” (cfr. Pt_2 pag. 31 della relazione); pagina 6 di 10 8) deviazione del tubo condominiale di scarico acque piovane,
Da quanto riscontrato in sede di sopralluogo risulta che la quota di calpestio della porzione di terrazzo annessa all'unità immobiliare del sig. si trova ad una CP_1 quota superiore di circa 8/10 cm rispetto al calpestio del restante terrazzo, tale innalzamento, nonché la realizzazione del muretto in sostituzione della precedente recinzione metallica, hanno comportato una variazione nello smaltimento delle acque meteoriche e/o di lavaggio del terrazzo, convogliando il deflusso delle acque verso il bocchettone ubicato in prossimità dell'angolo del proprio terrazzo (che risulta arretrato delle larghezza stessa della terrazza privata – v. foto 12-13-14). Per ovviare a tale situazione da quanto appreso attraverso i colloqui con le parti, il resistente ha provveduto ad incanalare il flusso dell'acqua in una tubazione che corre al di sotto della nuova pavimentazione raccordandosi poi nel pluviale all'angolo (v. foto 12-13-
14).
Al momento del sopralluogo tale sistema sembrava funzionare correttamente, come anche testimonierebbe l'assenza di infiltrazioni nel sottostante appartamento (proprietà
; si rileva inoltre che non vi era alcun ristagno d'acqua in prossimità del CP_1 muretto realizzato dal sig. ed in particolare nell'intorno dell'apertura della CP_1 suddetta tubazione verso la superficie di terrazzo condominiale (ristagni erano invece presenti nella zona centrale del terrazzo condominiale – v. foto 26-27-28 seguenti)”
(cfr. pag. 31 e 32 della relazione);
“9) muro non autorizzato a recinzione della terrazza privata In merito a tale lamentela si rimanda alle successive risposte ai quesiti 2 e 3” (cfr. pag.
32 della relazione);
10) occupazione, col muretto di recinzione di cui al punto precedente, di porzione della superficie del terrazzo condominiale
In merito a tale lamentela si rimanda alla successiva risposta ai quesiti 2 e 3(cfr. pag.
32 della relazione)
In merito alla risposta ai quesiti 2 e 3 il ctu ha così specificato:
“Dal confronto e sovrapposizione tra la planimetria privata del terrazzo CP_1 allegata agli atti, e il rilievo effettuato dal CTU si evince che il citato muretto realizzato dal resistente a recinzione della porzione di terrazzo privato dell'u.i. int. 19, non ricade totalmente all'interno dell'area privata, insistendo invece in parte su porzione condominiale, come dalla planimetria che segue, in cui le linee a colori indicano le dimensioni realmente rilevate durante il sopralluogo, rispetto a quelle fornite dal condominio (a tratto nero): Dai rilievi effettuati risulta infatti che l'ingombro complessivo, compreso lo spessore del muretto di recinzione e l'aggetto della copertina
pagina 7 di 10 posta a protezione dello stesso, è pari a 25,21 mq eccedendo quindi di 0,55 mq la superficie indicata sulla citata planimetria del terrazzo di copertura (24,66 mq).
Si ritiene necessario precisare che il confronto e quindi la variazione dimensionale della terrazza privata rilevata in occasione del sopralluogo di CTU, ed appena quantificata, è in rapporto ad una planimetria allegata agli atti, oltre che fornita dall'amministrazione del dietro richiesta del CTU (Alleg.
1 - Parte_1 Controparte_2 in cui “…non è nota l'attendibilità…non è presente alcuna planimetria
[...] catastale…”, come da comunicazione del CT attoreo (paragrafo 4.1.4 cui si rimanda). Al di là della precedente considerazione relativa all'occupazione di porzione di terrazzo si ritiene che le lavorazioni eseguite dal resistente, pur avendo, in alcuni CP_3 casi, incidenza su parti condominiali (sistema di smaltimento delle acque meteoriche) non creino nocumento ai beni comuni. Si ritiene però di dover anche evidenziare il fatto che la posa della nuova pavimentazione e le modifiche apportate al sistema di smaltimento (canalizzazione sottopavimento) rendono oggettivamente più complessi ed onerosi eventuali interventi di manutenzione potendo comportare la necessità di demolire parte della nuova pavimentazione per intervenire sulla citata tubazione o sul bocchettone di raccordo della stessa con il pluviale.” (cfr. pagg. 34 e 35 della relazione).
Tale evidenze risultano ribadite dal c.t.u. anche a seguito delle osservazioni formulate dal perito di parte attrice laddove viene precisato che “gli interventi posti in essere dal sig. in riferimento al sistema di smaltimento delle acque meteoriche, pur CP_1 modificando quello originariamente previsto consentono comunque il funzionamento del sistema nella sua globalità. Il CTU ha riconosciuto e riconosce i maggiori costi di intervento in caso di rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo nella sua interezza o di necessità di interventi puntuali nell'area di proprietà del sig. CP_1 tuttavia non ritiene che allo stato attuale sia stata compromessa la funzionalità del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, come anche evidenziato dall'assenza di ristagni di acqua in prossimità del muretto in oggetto (ristagni che invece erano presenti al momento del sopraluogo in altre parti del terrazzo .” “.. si CP_3 evidenzia che le acque superficiali che prima erano indirizzate verso il bocchettone all'angolo del terrazzo (all'interno della proprietà del sig. dalla sola pendenza CP_1 del lastrico di copertura, risultano oggi raccolte in una tubazione che corre sotto il nuovo pavimento della proprietà del sig. e vengono in tal modo convogliate CP_1 verso il bocchettone all'angolo, sostituito in occasione dell'intervento di ristrutturazione oggetto di causa. Si ritiene pertanto che «il funzionamento di tutta la copertura piana» non subisca danni dalle modifiche apportate” (cfr. pag. 38 della relazione)
pagina 8 di 10 Inoltre, il c.t.u. ha evidenziato la mancanza di “inconvenienti o problematiche in relazione a parti condominiali o di competenza condominiale riferibili agli interventi posti in essere dal resistente” (cfr. pag. 38 della relazione).
Dall'analisi di detto elaborato, pertanto, può affermarsi che le censure evidenziate dall'attore non hanno trovato positivo riscontro nella c.t.u..
E' emerso, inoltre, dagli atti e documenti di causa che il convenuto, prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, ha assolto all'obbligo di preventiva informazione come previsto nel Regolamento di condominio fornendo, altresì, tutta la documentazione amministrativa necessaria per una corretta analisi delle opere da realizzare nel proprio appartamento.
Pertanto, non sussistono le violazioni dedotte dal , avendo parte convenuta Parte_1 realizzato le opere, meglio sopra descritte, nel pieno rispetto dei limiti imposti dagli artt.
1120 e 1102 c.c. e del Regolamento.
Tra l'altro, contrariamente alle deduzioni attoree, non può affermarsi l'imposizione e costituzione di una diversa servitù di scarico delle acque piovane posto che, come accertato dal c.t.u. , “dal confronto tra le foto inserite nel già citato allegato grafico alla
SCIA presentata dal sig. per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del CP_1 proprio appartamento e lo stato di fatto esistente al momento del sopralluogo non si evincono modifiche alla tubazione in oggetto” permanendo e mantenendo l'attraversamento della predetta tubazione nel terrazzo di proprietà privata.
Quanto, infine, all'edificazione del muro divisorio (al di sotto dei tre metri) eretto dal convenuto in sostituzione della preesistente recinzione metallica, tale facoltà è legittimamente consentita dall'art. 885 c.c. senza la necessità di preventiva autorizzazione dell'altro proprietario non essendo, nella specie, neanche applicabili le restrizioni previste dagli artt. 1102 e 1108 c.c. in tema di comunione. Inoltre, quanto alla delimitazione del muro divisorio che avrebbe invaso la proprietà comune, rilevato dal c.t.u. su alcuni dei tratti di edificazione del muro divisorio (nella misura di complessivi
0,55 mq), va osservato che lo stesso c.t.u. ha evidenziato che dal confronto tra lo stato dei luoghi e le varie planimetrie che gli sono state messe a disposizione (tra cui quelle di impianto) sono emerse difformità che non gli avrebbero consentito di trarre un dato oggettivo dal quale poter affermare con certezza che l'opera muraria edificata abbia invaso la proprietà comune nella misura di 0,55 mq..
Per lo più, era onere di parte attrice documentare e provare il proprio assunto mentre invece è lo stesso a definire la planimetria dei terrazzi privati messa a Parte_1 disposizione del consulente - e dalla quale avrebbe tratto le proprie censure e deduzioni
– come proveniente da fonti sconosciute e non attendibili.
pagina 9 di 10 Nessun rilievo, inoltre, può avere la delibera, assunta a maggioranza, del 22/5/13 prodotta dall'attrice (all. memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c.) con la quale l'assemblea riconosceva la partecipazione alle spese di rifacimento della recinzione metallica richiesta dal dante causa dell'attrice, non comportando tale delibera, antecedente all'acquisto della convenuta ed ad essa non opponibile, alcun riconoscimento (se non quello di contribuzione del Condominio alle spese) in merito alla delimitazione delle due proprietà.
In ultima analisi, in assenza di una prova certa sullo stato originario della delimitazione delle due proprietà (esclusiva e condominiale) del terrazzo, non può affermarsi che la edificazione del muro abbia invaso parte della proprietà comune nella misura indicata dal c.t.u. con conseguente rigetto della relativa domanda.
Al rigetto di tutte le domande segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che vanno ridotte di un terzo in ragione della inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta. A queste andranno aggiunte le spese sostenute dal convenuto nel procedimento di ATP le cui spese di consulenza, nella misura già liquidata in tale giudizio, sono definitivamente a carico del soccombente. Parte_1
La misura della liquidazione viene determinata in dispositivo secondo i parametri disciplinati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (medi tariffari con valore indeterminabile di bassa complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite che liquida, anche per la fase cautelare, in CP_1 complessivi euro 9.900,00 per onorari di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2025
Il Giudice
Maria Grazia Berti
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 51231/2022 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gamberale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via di Villa Ada n. 57, come da Pt_1 procura in atti
ATTORE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti Katiuscia Malfetta e Marco De Ciampis ed elettivamente domiciliato in Perugia,
Piazza Piccinino n. 10, come da procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle in atti e precisamente,
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito di volere: 1) previa acquisizione del fascicolo telematico relativo all'a.t.p. R.G. n. 28412/2021, tra le stesse parti, presso il Tribunale Civile di Roma, confermare gli accertamenti eseguiti in tale sede dal C.T.U. ing. , in ordine Persona_1 agl'inconvenienti e pregiudizi subiti dal attore al terrazzo condominiale Parte_1
e parti comuni condominiali, indicati nell'art. 2 del Regolamento di Condominio, e
pagina 1 di 10 nella premessa del presente atto, a seguito dei lavori effettuati dal convenuto nel suo appartamento int. 19, e sul terrazzo condominiale, con compromissione dei muri condominiali, e creazione di illegittima servitù di scarichi idrici;
e ordinare al convenuto la riduzione nel pristino stato di tutti gli abusi edilizi commessi ai danni delle parti comuni condominiali con condanna alla demolizione di tutti i sovraccarichi e superfetazioni relative alla costruzione illegittima di muro con pregressa distruzione di recinzione condominiale, di trasformazione della soffitta con apertura di due finestre, interramento di tubazione condominiale, creazione illegittima di servitù di scolo di acque, e di quant'altro esposto, con l'abuso delle parti comuni indicate in premessa: opere effettuate tutte in difetto di autorizzazione dell'assemblea condominiale, e con autorizzazione irregolari alla Soprintendenza e agli Uffici comunali di Roma Capitale;
stimando eventuali interventi di manutenzione che possano comportare la necessità di demolire parte della nuova pavimentazione per intervenire sulla citata tubazione o sul bocchettone di raccordo della stessa con il pluviale;
2) dichiarare l'inesistenza di eventuali diritti vantati dal convenuto sulle proprietà condominiali, ordinandogli la cessazione di turbative e molestie, ai sensi dell'art. 949 c.c, nonché l'inesistenza di qualsiasi servitù sulla proprietà condominiale;
3) condannare il sig. al pagamento delle spese (comprese quelle di CP_1
C.T.U. e C.T.P. della fase di a.t.p. anticipate), e compensi di giudizio della fase cautelare e di merito, con sentenza esecutiva;
4) dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal dando CP_1 atto che è stata già proposta nel giudizio R.G. n. 60688/21 di questo Tribunale e decisa con ordinanza di rigetto in data 21/2/22, passata in giudicato, come da nota di deposito del 12/1/23;
5) in subordine dichiarare la domanda inammissibile ex art. 36 c.p.c.;
6) dato atto delle eccezioni di merito sollevate nella presente memoria, rigettare tutte le domande ed eccezioni del convenuto.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via preliminare nel merito, accertare e dichiarare la legittimità di ogni lavorazione effettuata dal sig. nel compendio di propria esclusiva CP_1 proprietà, e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate e/o illegittime
2) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare i lavori effettuati dal sig. CP_1 per l'eliminazione delle lamentate infiltrazioni sono di competenza in quota
[...] parte condominiale, nonché la debenza in favore del in base all'art. 7 del CP_1
pagina 2 di 10 regolamento di condominio e per l'effetto condannare il condominio Parte_1 alla refusione in capo al della complessiva somma di € 15.590,45 CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio sia della fase cautelare che di merito.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha citato in giudizio , Parte_1 CP_1 divenuto proprietario nel 2017 dell'appartamento int. 19 posto al piano quinto e sesto dello stabile condominiale, deducendo che quest'ultimo, a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti nel proprio immobile, avrebbe eseguito opere non autorizzate, abusive e contrarie al Regolamento che avrebbero compromesso le parti comuni condominiali.
Più esattamente, il , ha imputato al convenuto la realizzazione Parte_1 Parte_1 delle seguenti opere:
- demolizione di una rete metallica divisoria tra il terrazzo condominiale e realizzazione di un muro divisorio posizionato in parte sulla proprietà condominiale;
- deviazione dell'impianto di scolo delle acque meteoriche;
- sostituzione della pavimentazione del terrazzo privato difforme rispetto a quella esistente nel terrazzo condominiale e con innalzamento del solaio esistente;
- trasformazione della soffitta in unità abitativa con apertura di nuove finestre realizzate con materiale diverso da quello dello stabile;
- realizzazione di una canna fumaria a servizio dell'appartamento e di un impianto di condizionamento;
- realizzazione di un lavabo attrezzato sul terrazzo privato;
- realizzazione di una botola di collegamento tra l'appartamento e la soffitta posta sul lastrico;
- montaggio di un corrugato proveniente dal locale lavatoio e terminante con una lampada a muro per illuminare il terrazzo.
Ha evidenziato che ante giudizio veniva avviato un procedimento di ATP per l'accertamento dei predetti lavori che si concludeva con una relazione tecnica all'esito della quale sarebbe stata riscontrata la realizzazione di tali opere senza però quantificare i costi per la riduzione in pristino né i danni subiti dal . Parte_1
Pertanto, con l'azione promossa, ha chiesto al Tribunale di ordinare la demolizione delle opere abusive e non autorizzate con riduzione in pristino, nonché di dichiarare l'inesistenza di eventuali diritti vantati dal convenuto sulle proprietà condominiali, ordinandogli la cessazione di turbative e molestie, ai sensi dell'art. 949 c.c..
pagina 3 di 10 Si è costituito in giudizio il convenuto impugnando e contestando in CP_1 fatto e diritto le domande di parte attrice e ne ha chiesto il rigetto. Ha precisato che le opere erano state eseguite all'interno della proprietà privata, correlate delle necessarie autorizzazioni amministrative e che lo stesso c.t.u. in sede di ATP, contrariamente alle affermazioni di parte attrice, ne aveva evidenziato la piena legittimità essendo opere realizzate nella proprietà privata senza compromissione delle parti comuni. Ha, altresì, evidenziato di aver edotto l'amministrazione condominiale dei lavori di ristrutturazione da eseguirsi nel proprio appartamento anche mediante l'invio delle prescritte autorizzazioni amministrative senza che venisse contestato alcunché, in piena conformità con le disposizioni del Regolamento. Ha sottolineato, in merito al nuovo sistema di scolo delle acque reflue, che il consulente avrebbe sottolineato il beneficio dell'opera realizzata essendo la conduttura originaria vetusta e non più funzionante, come dimostrerebbero i ristagni d'acqua presenti sul terrazzo condominiale che avrebbero generato cospicue infiltrazioni nel proprio sottostante appartamento. Quanto alla realizzazione del muretto a confine della proprietà condominiale, ha rappresentato che lo stesso c.t.u. avrebbe sottolineato l'oggettiva impossibilità di determinare l'esatta estensione del terrazzo condominiale e di quello privato concludendo, in ogni caso, per la totale esiguità dello scostamento calcolato in 0,55 mq.
Parte convenuta ha, altresì, avanzato domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto il rimborso delle opere effettuate per il risanamento del terrazzo condominiale a seguito di infiltrazioni subite nel proprio appartamento, stante l'inerzia del Condominio, quantificando il proprio credito in euro 15.590,45.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, espletata la mediazione con esito negativo e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata essendo la questione già decisa, con pronunciamento di rigetto, nel procedimento sommario di cognizione promosso dal mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e conclusosi con ordinanza CP_1 decisoria non impugnata e passata in giudicato.
La causa non ha richiesto l'espletamento di ulteriore istruttoria e, rigettate le istanze delle parti (nuova consulenza tecnica e prova testimoniale), sono state precisate le conclusioni all'udienza del 10 dicembre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Va preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto la quale, rilevata l'identità di petitum e causa petendi, è stata già oggetto di altro giudizio tra le stesse parti, R.G. N. 60688/2021, definito con ordinanza decisoria ex art. 702bis c.p.c. del 21/2/22, che ha rigettato la “domanda per ottenere pronuncia di pagina 4 di 10 condanna del in al pagamento in suo favore Parte_1 Pt_1 della somma di € 15.590,45” e passata in giudicato (cfr. sub doc. allegato dal alla memoria n. 1 ex art. 183, co.6, c.p.c.). Parte_1
Invero, secondo le Sezioni Unite, il provvedimento conclusivo del rito sommario di cognizione, ancorché ordinanza in senso formale, ha natura di sentenza in senso sostanziale e ciò sia per la funzione, in ragione della sua idoneità decisoria del giudizio di primo grado, sia per la stabilità, quale attitudine alla formazione del giudicato” (cfr.
Cass. S.U. n. 28975/2022).
Quanto al merito, le domande avanzate dal sono infondate e vanno rigettate Parte_1 per le ragioni che seguono.
In via generale va osservato che l'art. 1122 c.c. stabilisce che “nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il non può Parte_1 eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso, è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce in assemblea.”. La norma consente l'esercizio dei poteri dominicali a condizione che non si pregiudichino le parti comuni e, comunque, a condizione che ciò avvenga nel rispetto della proprietà esclusiva del vicino.
È noto, inoltre, come le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso.
Ora, il lamenta l'esecuzione di una serie di opere realizzate in occasione di Parte_1 una ristrutturazione eseguita dal convenuto sulla proprietà privata che avrebbero determinato danni alla proprietà comune e che sarebbero stati oggetto di accertamento in sede di ATP svolto ante causam tra le medesime parti.
Tanto premesso, prendendo in esame la c.t.u. espletata dall'Ing. in sede di ATP Per_1 ed acquisita al presente giudizio, ritenuta pienamente conforme ai quesiti formulati, immune da vizi e che si condivide quanto a risultanze, si osserva quanto segue.
Il c.t.u. ha descritto gli interventi eseguiti dal convenuto, così come prospettati dal
(anche nella presente fase processuale) ed accertati in sede di sopralluogo e Parte_1 ha riscontrato quanto segue:
“1) trasformazione della soffitta in unità abitativa:
Il CTU, presa visione del locale in oggetto, osserva che la soffitta non risulta essere stata trasformata in unità abitativa” “La presenza di una vasca lavatoio e lavatrice, e di una caldaia, con i relativi impianti elettrico ed idrico, denotano invece l'utilizzo dell'ambiente come locale tecnico/lavatoio che non configura un mutamento pagina 5 di 10 dell'originaria destinazione d'uso. Peraltro, si osserva che nella foto ante lavori nella seconda pagina della Memoria di Costituzione di parte resistente, di seguito riportata, era già presente un analogo lavatoio.” (cfr. pagg. 29 e 30 della relazione);
“2) costruzione di due nuove finestre Dalla documentazione prodotta in atti,[….] risulta che le due aperture della soffitta verso il terrazzo erano preesistenti, l'intervento effettuato è consistito pertanto nella sostituzione dei vecchi infissi, senza modifica della posizione e dimensione delle aperture, così come si evince confrontando le seguenti foto ante operam degli infissi in oggetto sia dal lato interno sia dall'esterno (foto 19 e 20) con la foto post operam (foto
21) scattata dal CTU in occasione del sopralluogo del 29.20.2021” (cfr. pag. 29 della relazione);
“3) costruzione di canna fumaria, collegata all'appartamento sottostante Il CTU ha riscontrato la presenza di una canna per l'evacuazione dei fumi della caldaia ubicata nella soffitta, dal confronto delle due foto che seguono (ante operam: foto 22 e post operam foto 23) sembrerebbe che l'apertura utilizzata per la posa della tubazione in oggetto fosse preesistente” (cfr. pag. 30 della relazione);
“4) Realizzazione di impianto di condizionamento Si è riscontrata la presenza di due unità esterne di un impianto di condizionamento (v. foto 24) collocate nella porzione di terrazzo di proprietà privata annesso all'unità immobiliare del resistente, a servizio dell'appartamento del sig. posto al piano CP_1 sottostante.” (cfr. pag. 30 della relazione);
“5) Realizzazione di un lavabo attrezzato sul terrazzo
Si è riscontrata la presenza di un lavabo (v. foto 25), con relativi allacci di adduzione e scarico, e piano di lavoro, ubicato nella porzione di terrazzo annesso all'unità immobiliare del resistente” (cfr. pag. 31 della relazione);
“6) Realizzazione di una botola non autorizzata che collega il piano lastrico solare, col sottostante appartamento
Non si riscontra la lamentata mancanza di autorizzazione infatti dalla documentazione fornita risulta che il sig. abbia depositato presso i competenti uffici i documenti CP_1 necessari ad ottenere i permessi per la realizzazione della lamentata apertura nel solaio di copertura della propria unità immobiliare, risultano altresì rilasciate le relative autorizzazioni (v. Alleg. 02 - DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA DELLA
BOTOLA).” (cfr. pag. 31 della relazione);
“7) Montaggio di un corrugato proveniente dal locale lavatoi, e terminante con una lampada a muro, per illuminare il terrazzo
non ben documentato e che sostanzialmente sembra essere stato superato.” (cfr. Pt_2 pag. 31 della relazione); pagina 6 di 10 8) deviazione del tubo condominiale di scarico acque piovane,
Da quanto riscontrato in sede di sopralluogo risulta che la quota di calpestio della porzione di terrazzo annessa all'unità immobiliare del sig. si trova ad una CP_1 quota superiore di circa 8/10 cm rispetto al calpestio del restante terrazzo, tale innalzamento, nonché la realizzazione del muretto in sostituzione della precedente recinzione metallica, hanno comportato una variazione nello smaltimento delle acque meteoriche e/o di lavaggio del terrazzo, convogliando il deflusso delle acque verso il bocchettone ubicato in prossimità dell'angolo del proprio terrazzo (che risulta arretrato delle larghezza stessa della terrazza privata – v. foto 12-13-14). Per ovviare a tale situazione da quanto appreso attraverso i colloqui con le parti, il resistente ha provveduto ad incanalare il flusso dell'acqua in una tubazione che corre al di sotto della nuova pavimentazione raccordandosi poi nel pluviale all'angolo (v. foto 12-13-
14).
Al momento del sopralluogo tale sistema sembrava funzionare correttamente, come anche testimonierebbe l'assenza di infiltrazioni nel sottostante appartamento (proprietà
; si rileva inoltre che non vi era alcun ristagno d'acqua in prossimità del CP_1 muretto realizzato dal sig. ed in particolare nell'intorno dell'apertura della CP_1 suddetta tubazione verso la superficie di terrazzo condominiale (ristagni erano invece presenti nella zona centrale del terrazzo condominiale – v. foto 26-27-28 seguenti)”
(cfr. pag. 31 e 32 della relazione);
“9) muro non autorizzato a recinzione della terrazza privata In merito a tale lamentela si rimanda alle successive risposte ai quesiti 2 e 3” (cfr. pag.
32 della relazione);
10) occupazione, col muretto di recinzione di cui al punto precedente, di porzione della superficie del terrazzo condominiale
In merito a tale lamentela si rimanda alla successiva risposta ai quesiti 2 e 3(cfr. pag.
32 della relazione)
In merito alla risposta ai quesiti 2 e 3 il ctu ha così specificato:
“Dal confronto e sovrapposizione tra la planimetria privata del terrazzo CP_1 allegata agli atti, e il rilievo effettuato dal CTU si evince che il citato muretto realizzato dal resistente a recinzione della porzione di terrazzo privato dell'u.i. int. 19, non ricade totalmente all'interno dell'area privata, insistendo invece in parte su porzione condominiale, come dalla planimetria che segue, in cui le linee a colori indicano le dimensioni realmente rilevate durante il sopralluogo, rispetto a quelle fornite dal condominio (a tratto nero): Dai rilievi effettuati risulta infatti che l'ingombro complessivo, compreso lo spessore del muretto di recinzione e l'aggetto della copertina
pagina 7 di 10 posta a protezione dello stesso, è pari a 25,21 mq eccedendo quindi di 0,55 mq la superficie indicata sulla citata planimetria del terrazzo di copertura (24,66 mq).
Si ritiene necessario precisare che il confronto e quindi la variazione dimensionale della terrazza privata rilevata in occasione del sopralluogo di CTU, ed appena quantificata, è in rapporto ad una planimetria allegata agli atti, oltre che fornita dall'amministrazione del dietro richiesta del CTU (Alleg.
1 - Parte_1 Controparte_2 in cui “…non è nota l'attendibilità…non è presente alcuna planimetria
[...] catastale…”, come da comunicazione del CT attoreo (paragrafo 4.1.4 cui si rimanda). Al di là della precedente considerazione relativa all'occupazione di porzione di terrazzo si ritiene che le lavorazioni eseguite dal resistente, pur avendo, in alcuni CP_3 casi, incidenza su parti condominiali (sistema di smaltimento delle acque meteoriche) non creino nocumento ai beni comuni. Si ritiene però di dover anche evidenziare il fatto che la posa della nuova pavimentazione e le modifiche apportate al sistema di smaltimento (canalizzazione sottopavimento) rendono oggettivamente più complessi ed onerosi eventuali interventi di manutenzione potendo comportare la necessità di demolire parte della nuova pavimentazione per intervenire sulla citata tubazione o sul bocchettone di raccordo della stessa con il pluviale.” (cfr. pagg. 34 e 35 della relazione).
Tale evidenze risultano ribadite dal c.t.u. anche a seguito delle osservazioni formulate dal perito di parte attrice laddove viene precisato che “gli interventi posti in essere dal sig. in riferimento al sistema di smaltimento delle acque meteoriche, pur CP_1 modificando quello originariamente previsto consentono comunque il funzionamento del sistema nella sua globalità. Il CTU ha riconosciuto e riconosce i maggiori costi di intervento in caso di rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo nella sua interezza o di necessità di interventi puntuali nell'area di proprietà del sig. CP_1 tuttavia non ritiene che allo stato attuale sia stata compromessa la funzionalità del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, come anche evidenziato dall'assenza di ristagni di acqua in prossimità del muretto in oggetto (ristagni che invece erano presenti al momento del sopraluogo in altre parti del terrazzo .” “.. si CP_3 evidenzia che le acque superficiali che prima erano indirizzate verso il bocchettone all'angolo del terrazzo (all'interno della proprietà del sig. dalla sola pendenza CP_1 del lastrico di copertura, risultano oggi raccolte in una tubazione che corre sotto il nuovo pavimento della proprietà del sig. e vengono in tal modo convogliate CP_1 verso il bocchettone all'angolo, sostituito in occasione dell'intervento di ristrutturazione oggetto di causa. Si ritiene pertanto che «il funzionamento di tutta la copertura piana» non subisca danni dalle modifiche apportate” (cfr. pag. 38 della relazione)
pagina 8 di 10 Inoltre, il c.t.u. ha evidenziato la mancanza di “inconvenienti o problematiche in relazione a parti condominiali o di competenza condominiale riferibili agli interventi posti in essere dal resistente” (cfr. pag. 38 della relazione).
Dall'analisi di detto elaborato, pertanto, può affermarsi che le censure evidenziate dall'attore non hanno trovato positivo riscontro nella c.t.u..
E' emerso, inoltre, dagli atti e documenti di causa che il convenuto, prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, ha assolto all'obbligo di preventiva informazione come previsto nel Regolamento di condominio fornendo, altresì, tutta la documentazione amministrativa necessaria per una corretta analisi delle opere da realizzare nel proprio appartamento.
Pertanto, non sussistono le violazioni dedotte dal , avendo parte convenuta Parte_1 realizzato le opere, meglio sopra descritte, nel pieno rispetto dei limiti imposti dagli artt.
1120 e 1102 c.c. e del Regolamento.
Tra l'altro, contrariamente alle deduzioni attoree, non può affermarsi l'imposizione e costituzione di una diversa servitù di scarico delle acque piovane posto che, come accertato dal c.t.u. , “dal confronto tra le foto inserite nel già citato allegato grafico alla
SCIA presentata dal sig. per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del CP_1 proprio appartamento e lo stato di fatto esistente al momento del sopralluogo non si evincono modifiche alla tubazione in oggetto” permanendo e mantenendo l'attraversamento della predetta tubazione nel terrazzo di proprietà privata.
Quanto, infine, all'edificazione del muro divisorio (al di sotto dei tre metri) eretto dal convenuto in sostituzione della preesistente recinzione metallica, tale facoltà è legittimamente consentita dall'art. 885 c.c. senza la necessità di preventiva autorizzazione dell'altro proprietario non essendo, nella specie, neanche applicabili le restrizioni previste dagli artt. 1102 e 1108 c.c. in tema di comunione. Inoltre, quanto alla delimitazione del muro divisorio che avrebbe invaso la proprietà comune, rilevato dal c.t.u. su alcuni dei tratti di edificazione del muro divisorio (nella misura di complessivi
0,55 mq), va osservato che lo stesso c.t.u. ha evidenziato che dal confronto tra lo stato dei luoghi e le varie planimetrie che gli sono state messe a disposizione (tra cui quelle di impianto) sono emerse difformità che non gli avrebbero consentito di trarre un dato oggettivo dal quale poter affermare con certezza che l'opera muraria edificata abbia invaso la proprietà comune nella misura di 0,55 mq..
Per lo più, era onere di parte attrice documentare e provare il proprio assunto mentre invece è lo stesso a definire la planimetria dei terrazzi privati messa a Parte_1 disposizione del consulente - e dalla quale avrebbe tratto le proprie censure e deduzioni
– come proveniente da fonti sconosciute e non attendibili.
pagina 9 di 10 Nessun rilievo, inoltre, può avere la delibera, assunta a maggioranza, del 22/5/13 prodotta dall'attrice (all. memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c.) con la quale l'assemblea riconosceva la partecipazione alle spese di rifacimento della recinzione metallica richiesta dal dante causa dell'attrice, non comportando tale delibera, antecedente all'acquisto della convenuta ed ad essa non opponibile, alcun riconoscimento (se non quello di contribuzione del Condominio alle spese) in merito alla delimitazione delle due proprietà.
In ultima analisi, in assenza di una prova certa sullo stato originario della delimitazione delle due proprietà (esclusiva e condominiale) del terrazzo, non può affermarsi che la edificazione del muro abbia invaso parte della proprietà comune nella misura indicata dal c.t.u. con conseguente rigetto della relativa domanda.
Al rigetto di tutte le domande segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che vanno ridotte di un terzo in ragione della inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta. A queste andranno aggiunte le spese sostenute dal convenuto nel procedimento di ATP le cui spese di consulenza, nella misura già liquidata in tale giudizio, sono definitivamente a carico del soccombente. Parte_1
La misura della liquidazione viene determinata in dispositivo secondo i parametri disciplinati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (medi tariffari con valore indeterminabile di bassa complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite che liquida, anche per la fase cautelare, in CP_1 complessivi euro 9.900,00 per onorari di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2025
Il Giudice
Maria Grazia Berti
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