TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 810/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 810/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'avv. GIADA Parte_1 C.F._1
VANNOZZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Corso Italia, n. 162;
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO ANGIOLINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Arezzo,
Corso Italia, n. 162;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 24.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di separazione attualmente in essere tra le parti.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni, in revisione delle condizioni della separazione consensuale dei IGg.ri ed omologata con provvedimento del Pt_2 T_
Tribunale di Arezzo del 28.06.2018 (cron. n. 8078/2018): 1) La IA , maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, gode di un proprio reddito da lavoro, ragion per cui non abbisogna di alcun mantenimento da parte dei genitori, come da dichiarazione rilasciata dalla stessa ed allegata;
2) La IA , maggiorenne ma non autosufficiente dal punto di vista economico, nei Per_2
periodi in cui non frequenta i corsi universitari in Rimini, vivrà insieme alla madre, IG.ra T_
, nella ex casa coniugale, sita in Arezzo, Via Marco Perennio n. 26, di proprietà esclusiva del
[...]
padre IG. ; 3) La ex casa coniugale, sita in Arezzo, Via Marco Perennio n. 26, Parte_2
resterà assegnata alla IG.ra ; 4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_1 Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento della IA , la somma di Euro 225,00 Parte_1 Per_2
mensili; somma, rivalutabile annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT, che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di Aprile 2025. 5) Il IG. inoltre Pt_2
provvederà nella misura del 100% alle spese sanitarie ed a quelle universitarie da sostenersi nell'interesse di , mentre la IG.ra si farà esclusivo carico degli esborsi in ambito Per_2 T_
ludico – sportivo necessari per la IA. 6) Il IG. inoltre corrisponderà alla IG.ra Pt_2 T_
a titolo di assegno di mantenimento per essa coniuge, l'importo mensile di Euro 400,00; somma anche quest'ultima, annualmente rivalutabile su base ISTAT, che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla mensilità di Aprile 2025. 7) Le spese del presente procedimento devono intendersi compensate tra le parti.”
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 24.03.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 810/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'avv. GIADA Parte_1 C.F._1
VANNOZZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Corso Italia, n. 162;
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO ANGIOLINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Arezzo,
Corso Italia, n. 162;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 24.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di separazione attualmente in essere tra le parti.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni, in revisione delle condizioni della separazione consensuale dei IGg.ri ed omologata con provvedimento del Pt_2 T_
Tribunale di Arezzo del 28.06.2018 (cron. n. 8078/2018): 1) La IA , maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, gode di un proprio reddito da lavoro, ragion per cui non abbisogna di alcun mantenimento da parte dei genitori, come da dichiarazione rilasciata dalla stessa ed allegata;
2) La IA , maggiorenne ma non autosufficiente dal punto di vista economico, nei Per_2
periodi in cui non frequenta i corsi universitari in Rimini, vivrà insieme alla madre, IG.ra T_
, nella ex casa coniugale, sita in Arezzo, Via Marco Perennio n. 26, di proprietà esclusiva del
[...]
padre IG. ; 3) La ex casa coniugale, sita in Arezzo, Via Marco Perennio n. 26, Parte_2
resterà assegnata alla IG.ra ; 4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_1 Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento della IA , la somma di Euro 225,00 Parte_1 Per_2
mensili; somma, rivalutabile annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT, che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di Aprile 2025. 5) Il IG. inoltre Pt_2
provvederà nella misura del 100% alle spese sanitarie ed a quelle universitarie da sostenersi nell'interesse di , mentre la IG.ra si farà esclusivo carico degli esborsi in ambito Per_2 T_
ludico – sportivo necessari per la IA. 6) Il IG. inoltre corrisponderà alla IG.ra Pt_2 T_
a titolo di assegno di mantenimento per essa coniuge, l'importo mensile di Euro 400,00; somma anche quest'ultima, annualmente rivalutabile su base ISTAT, che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla mensilità di Aprile 2025. 7) Le spese del presente procedimento devono intendersi compensate tra le parti.”
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 24.03.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni