Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2008/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 07.05.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
[...] Parte_2
- OPPOSTA -
Hanno depositato note scritte:
Per l'opponente, l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
POTENZA che conclude per l'accoglimento dell'opposizione; per parte opposta,
l'Avv. VOLLARO GIUSEPPE, il quale conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 405/2021.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele
Dumella De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 2008/2021 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2008/2021 r.g.a.c.
TRA 1
elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO 46 POTENZA presso lo studio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA
(c.f.: dalla quale è rappresentato e difeso ope legis; C.F._1
OPPONENTE
E
Controparte_2
c.f.
[...]
, elettivamente domiciliato alla via VIA PASTENA, 6 84030 SAN P.IVA_2
PIETRO AL TANAGRO presso lo studio dell'Avv. VOLLARO GIUSEPPE, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso monitorio;
-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 405/2021 con cui
[...]
le veniva ingiunto di pagare, in favore del
[...]
la somma di € Controparte_3
430.816,25, oltre interessi legali al saggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, decorrenti come da domanda sino al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio.
La domanda trovava fondamento in diverse fatture emesse dal in CP_1
ragione del contributo previsto dall'O.P.C.M. n. 3479/2005, art.
3. co 3 ultima parte, secondo cui: “A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai comuni od ai soggetti terzi dai medesimi incaricati che sosterranno direttamente il costo di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata individuando autonomamente gli impianti di trattamento di tali rifiuti, il Commissario delegato riconoscerà un contributo pari ad € 0,040 per chilogrammo”.
L'opponente ha contestato l'avversa pretesa eccependo:
2 a) La prescrizione del credito in mancanza di atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione;
b) L'inesistenza del diritto non avendo il dimostrato di aver CP_1
ricevuto, da parte dei singoli Comuni, formale incarico per il conferimento diretto della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU).
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha replicato alle avverse eccezioni, rilevando che:
- a partire dagli anni Novanta, e precisamente con l'introduzione della Legge
Regionale della Campania n. 10/1993, al è stato demandato il CP_1
compito di gestire i rifiuti di tutti i Comuni ricompresi nel comprensorio denominato “Bacino Salerno 3” i quali, a loro volta, sono stati obbligati ad aderirvi ex lege;
- il ha, quindi, assunto la gestione del servizio di raccolta e di CP_1
smaltimento dei rifiuti per conto e nell'interesse dei Comuni consorziati, tra cui anche di quelli che vi sono stati obbligatoriamente aggregati;
- l'organizzazione e le attività relative alla gestione del ciclo dei rifiuti sono mutate con l'entrata in vigore del d.l. n. 195/2009 (conv. in L. n. 26/2010), che ha messo fine alla fase emergenziale dei rifiuti in Campania, stabilendo il graduale subentro delle Province nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- in ossequio al citato disposto, il Presidente della Provincia di Salerno emanava il Decreto n. 165/2010 (Doc/2), con cui istituiva la Gestione
Stralcio Ciclo Integrato dei Rifiuti all'interno del stesso, “con CP_1
conseguente separazione patrimoniale, contabile ed amministrativa dalle altre attività del , che rimarranno ferme in Controparte_4 capo al medesimo”. CP_1
- l'art. 2 il Decreto stabilisce che è compito del Commissario Liquidatore, legale rappresentante della gestione liquidatoria, assumere tutti i rapporti attivi e passivi relativamente al ciclo integrato dei rifiuti nonché compiere tutti gli atti di gestione necessaria alla liquidazione dei rapporti pendenti, ivi compresa la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti, secondo principi di razionalità, equità, efficienza ed organicità;
3 - l'infondatezza dell'opposta eccezione di prescrizione.
La causa, istruita documentalmente, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
****
L'opposizione è fondata e va accolta per la mancata prova, incombente sull'opposto , nella sua veste di attore sostanziale, della titolarità del CP_1
credito ingiunto.
§1. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e l'onere della prova.
In termini generali va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel caso di specie, dunque, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla titolarità del credito in capo al opposto, era onere di CP_1
4 quest'ultimo fornire adeguata prova della fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria, prova che, a parere di chi scrive, non è stata raggiunta.
§2. La fattispecie concreta.
Come chiarito in premessa, il ha avanzato domanda di ingiunzione sulla CP_1
base di fatture emesse in relazione al contributo contemplato dall'art. 3 co. 3 ultima parte dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 2005 secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2006 ai comuni od ai soggetti terzi dai medesimi incaricati che sosterranno direttamente il costo di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata individuando autonomamente gli impianti di trattamento di tali rifiuti, il Commissario delegato riconoscerà un contributo pari ad Euro 0,040 per chilogrammo”.
Secondo la prospettazione dell'opponente, elemento costitutivo del diritto al contributo, di cui alla disposizione regolamentare richiamata, è l'esistenza di un formale atto di delega da parte dei Comuni – individuati quali principali beneficiari dello stesso – a soggetti terzi su cui andrebbe a gravare, dunque, in virtù del conferimento dell'incarico, il costo di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata.
Di contro, l'opposto ha confutato la tesi avversa evidenziando come, con l'introduzione della legge regionale della Campania n. 10/1993, al è CP_1
stato demandato il compito di gestire i rifiuti di tutti i Comuni ricompresi nel comprensorio denominato “Bacino Salerno 3” i quali, a loro volta, sono stati obbligati ad aderirvi ex lege.
La natura del , dunque, quale soggetto individuato dal legislatore CP_1
regionale per la gestione del ciclo dei rifiuti dei Comuni ricompresi nel relativo territorio farebbe venir meno la necessità di un formale atto di delega – come preteso dall'Amministrazione opponente – con automatica titolarità del diritto al contributo in capo al medesimo. CP_1
La ricostruzione avanzata dal non può essere condivisa. CP_1
In primo luogo, si aderisce ai rilievi formulati dall'Amministrazione opponente che ha evidenziato come “La Legge Regionale della Campania n. 10/93, citata dalla difesa del , disponeva che il territorio regionale venisse suddiviso CP_1
in “bacini di utenza” (art. 5), all'interno dei quali i relativi Comuni dovevano
5 costituire (art. 6) organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento presenti sul territorio. Ne consegue che – contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del – tale provvedimento CP_1
non ha implicato nessun automatico trasferimento delle funzioni spettanti ai
Comuni in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti. Del resto, è evidente che, se fosse vero quanto sostenuto dalla difesa del , e cioè se i Consorzi di CP_1
Bacino avessero assunto per legge tutte le funzioni comunali relative alla gestione dei rifiuti, non avrebbe avuto senso il disposto della più volte ricordata O.P.C.M.
3479/05, che riconosce il contributo di cui è causa “ai comuni od ai soggetti terzi dai medesimi incaricati”.
In secondo luogo, è lo stesso ad ammettere di non avere automatico CP_1
diritto al contributo per la raccolta differenziata della frazione organica dei comuni ricadenti nel comprensorio allorché individua nel “ unico soggetto CP_1
deputato alla ricerca autonoma di impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e, perciò, unico soggetto legittimato alla riscossione del contributo” senza escludere, tuttavia, la possibilità di “diversi accordi e/o contratti appositamente stipulati con il singolo in CP_5
relazione, ai quali, dunque, ben sarebbe possibile che il diritto al contributo non spetti al , bensì al singolo (come riconosciuto dal Tribunale di CP_1 CP_5
Napoli, sent. n. 2587/2015, in relazione alla posizione del Controparte_6
seppur in relazione ad un limitato periodo temporale).
[...]
Nella medesima pronuncia, invocata da ambo le parti a sostegno delle proprie posizioni, il Giudice partenopeo rileva che “nella citata OPCM 683/2009 si dà chiaramente conto del fatto che, dal 1° ottobre 2008, vari comuni, tra quello di
, hanno iniziato a pretendere direttamente il pagamento del CP_6
contributo loro spettante ex art. 3 co. 3 OPCM 3479/05. E nell'ordinanza si ammette espressamente tale pagamento diretto”.
In disparte, dunque, la posizione del singolo Comune, trattasi di elemento che avvalora la tesi offerta dall'opponente circa l'inesistenza di un diritto esclusivo in capo al di pretendere il pagamento del contributo in esame. CP_1
Pertanto, richiamato l'onere probatorio gravante sulle parti ex art. 2697 cod. civ., non è revocabile in dubbio che il avrebbe dovuto specificare la domanda CP_1
6 avanzata in sede monitoria dimostrando il proprio diritto ad esigere il contributo in relazione ai singoli Comuni cui sono riferibili i FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) depositati dall'opposto con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione (peraltro prodotti senza lo svolgimento, a riguardo, alcuna puntuale allegazione, dovendosi ricordare, in proposito, che “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”, cfr. Cassazione civile , sez. III ,
08/02/2018 , n. 3022, e che l'onere di contestazione riguarda solo le allegazioni e non anche le produzioni documentali, cfr. Cass. n. 6606 del 06/04/2016; in senso conforme Cass. n. 12748 del 21/06/2016, Cass. n. 3306 del 11/02/2020).
Per tutto quanto sin qui osservato, va accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, restando assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
§3. Le spese.
La complessità della materia e l'esistenza di una giurisprudenza non unanime integrano, a parere della scrivente, gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92co. 2 cod. proc. civ. come risultante dall'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 405/2021, emesso dal Tribunale di Potenza in data 28.05.2021;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 10/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
7