Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/09/2025, n. 6108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6108 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2022, proposto da
IE TE, AD ZZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Barresi, Emiliano De Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Curti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di Curti n. 37, del 26 ottobre 2021, di demolizione delle opere realizzate abusivamente alla Via Arenara, Prima Traversa, n. 9.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale il Comune di Curti ha loro ingiunto la demolizione di opere edilizie abusive, realizzate in difformità di quanto assentito con le licenze edilizie del 13.10.1965 e del 26.06.1975.
2. A sostegno delle loro difese, i ricorrenti deducono che il decorso del tempo tra la realizzazione dell’abuso e l’esercizio dei poteri repressivi (nel caso di specie il manufatto sarebbe stato risalente all’anno 1997) avrebbe imposto una puntuale valutazione da parte del Comune della prevalenza dell’interesse pubblico alla demolizione rispetto alla tutela dell’affidamento del privato sulla possibilità di conservare il bene.
Inoltre, le opere realizzate senza titolo sarebbero suscettibili di sanatoria il che avrebbe dovuto costituire oggetto di istruttoria da parte del Comune.
Infine, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
3. La domanda cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 719 del 7 aprile 2022.
Nelle more, con istanza dell’11 gennaio 2022, i ricorrenti hanno chiesto al Comune di Curti il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 380 del 2001.
Con memoria del i ricorrenti hanno poi rappresentato che in data 17 aprile 2024, il Comune di Curti ha rilasciato a loro favore, per le opere oggetto della ordinanza di demolizione impugnata, il permesso di costruire in sanatoria n. 6/2024 e che, pertanto, è venuto meno l’interesse alla definizione della causa.
4. Di tanto preso atto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La definizione in rito della controversia consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Grazia D'Alterio, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Maria Grazia D'Alterio |
IL SEGRETARIO