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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/12/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN DE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2215/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. DANIELE CARLO Parte_1 P.IVA_1
ALICICCO
RICORRENTE
c o n t r o
S' ) e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
) C.F._1
CONVENUTE – contumaci
C O N C L U S I O N I
Per la ricorrente: “1) Dichiarare e/o accertare l'inadempimento parziale al ritiro del quantitativo minimo mensile e l'interruzione definitiva, da parte di , degli Controparte_3 acquisti di caffè di cui al contratto del 12.10.2021 e quindi il suo l'inadempimento parziale e totale e per gli effetti;
2) dichiarare la risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C., dell'ordine d'acquisto stipulato tra le parti in data 12.10.2021, a causa dell'inadempimento totale e parziale del resistente, e per gli effetti;
3) CO, in solido fra loro e ognuno per il suo titolo di legge, , con sede in Alghero 07041, via Satta angolo Controparte_4 via Andreoni n. 116, in persona del suo L.R.P.T. (P.Iva – pec: P.IVA_3
, d'ora in avanti anche convenuta (C.F. Email_1 CP_2
) nata ad [...] il [...] residente a[...]
n. 21 ai sensi e per gli effetti della clausola penale di cui all'art. 6) del contratto del
12.10.2021, al pagamento della somma di €. 6.685,00 oltre iva di legge e oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla data della diffida ad adempiere all'effettivo saldo;
4)
Dichiarare e/o accertare l'inadempimento della resistente all'accordo Controparte_3 pubblicitario del 14.10.2021 e per i motivi di cui all'espositiva e per gli effetti, 5)
pagina 1 di 4 Dichiarare e/o accertare la resistente tenuta al pagamento della penale di Controparte_3 cui all'art. 6 del contratto del 14.10.2021 e per gli effetti 6) CO , Controparte_4 con sede in Alghero 07041, via Satta angolo via Andreoni n. 116, in persona del suo
L.R.P.T. al pagamento dell'importo di €. 4.855,00 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 dalla data di perfezionamento della diffida ad adempiere, all'effettivo soddisfo;
7) Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e contributo forfettario come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 27 settembre 2024, conveniva in Parte_1 giudizio per chiedere che, accertato Controparte_3 CP_5 Controparte_6
l'inadempimento al contratto di vendita di caffè stipulato in data 12 ottobre 2021 e all'accordo pubblicitario del 14 ottobre 2021, con contestuale applicazione della penale ivi concordata ex art. 6, fosse dichiarata la risoluzione di entrambi.
Esponeva che tra le parti era stato sottoscritto un contratto di vendita di caffè a consegne ripartite in forza del quale le convenute si erano obbligate ad acquistare complessivamente kg 1.600 di caffè “Mokador Gran Aroma” bs. Gr. 1000”, nella quantità minima mensile di kg 26, al prezzo di € 23,50 + Iva al kg a decorrere dal 15 ottobre 2021 per 60 mesi;
che le convenute avevano interrotto l'acquisto del caffè a partire dal 28 febbraio 2023 senza alcuna motivazione né preavviso;
che esse avevano acquistato solamente kg 263 di caffè, in luogo degli ulteriori 1.337 contrattualmente previsti, senza mai rispettare gli obblighi all'acquisto del quantitativo minimo mensile di kg 26, integrando con ciò gli estremi dell'inadempimento di cui alla clausola risolutiva espressa ed alla clausola penale. L'art. 6 del contratto di compravendita prevedeva, infatti, nel caso di inosservanza degli impegni definiti dalle parti, la facoltà in capo alla società di risolvere il contratto e il Parte_1 diritto al pagamento di una penale in misura pari al 20% del prezzo del caffè ancora da acquistare rispetto al quantitativo totale pattuito.
Parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto, altresì, con la convenuta un accordo pubblicitario in data 14 ottobre 2021 con decorrenza dal 15 ottobre 2021, per una durata di
60 mesi continuativi, per il quale la convenuta si era obbligata a promuovere, utilizzare e pubblicizzare i prodotti di in via esclusiva e senza interruzioni nei termini Parte_1 previsti dal contratto, dietro impegno di quest'ultima a corrispondere la somma di
€6.400,00 + Iva, e che tale accordo pubblicitario prevedeva il pagamento di una penale da parte della convenuta in caso di inadempimento, il cui importo era variabile in base al momento di perfezionamento della diffida ad adempiere.
Deduceva dunque che l'inadempimento era consistito nella interruzione dell'acquisto del caffè senza giustificato motivo, con conseguente cessazione dell'utilizzo e della promozione dei prodotti di , come contestato alla convenuta con diffida ad Parte_1
pagina 2 di 4 adempiere del 29 giugno 2023, e che era sorto pertanto il diritto della ricorrente di ottenere il pagamento delle penali previste nei due contratti stipulati.
Concludeva come riportato in epigrafe.
Le convenute, seppure ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci.
La causa, istruita esclusivamente con produzioni documentali, veniva in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni sopra trascritte, all'udienza del 16 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta. ha prodotto ritualmente in giudizio i richiamati contratti del 12 ottobre Parte_1
2021 (ordine d'acquisto) e del 14 ottobre 2021 (accordo pubblicitario) stipulati con le convenute con scritture private recanti le relative sottoscrizioni, da intendersi legalmente riconosciute dalle contumaci (ex art. 215, n.1, c.p.c.) e ha allegato l'inadempimento a decorrere dal 28 febbraio 2023. Ha prodotto, altresì, la missiva contenente la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e l'invito alla negoziazione assistita del 12 giugno 2024, rimaste prive di riscontro.
Essa, pertanto, ha adempiuto al suo onere probatorio, in conformità al principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ. S.U. 30 ottobre
2001, n. 13533).
I contratti devono, pertanto, ritenersi risolti di diritto decorsi i 15 giorni concessi con la diffida del 29 giugno 2023 e le convenute devono essere condannate entrambe al pagamento della somma di € 6.685,00 a titolo di penale in relazione al contratto di compravendita a consegne ripartite del 12 ottobre 2021, stipulato in proprio anche dalla legale rappresentante della società . La sola società (non CP_2 Controparte_4 essendosi obbligata per il secondo contratto anche la sua rappresentante legale ) CP_2 al pagamento della somma ulteriore di € 4.855,00 a titolo di penale in relazione all'accordo pubblicitario del 14 ottobre 2021. Su entrambe le somme devono essere applicati gli interessi di mora al tasso legale stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 15 luglio
2021, data di scadenza del termine concesso per l'adempimento spontaneo.
Nessuna domanda è stata proposta nei confronti della CP_6
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico delle convenute.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, così dispone:
1. dichiara l'intervenuta risoluzione dei contratti del 12 ottobre 2021 e del 14 ottobre
2021 per inadempimento di e, in relazione al primo, anche di Controparte_3
, a decorrere dal 15 luglio 2021. CP_2
2. Condanna entrambe le convenute al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 6.685,00 a titolo di penale in relazione al contratto di compravendita a consegne ripartite del 12 ottobre 2021, oltre interessi di mora al tasso legale stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 15 luglio 2021 al saldo.
3. Condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'ulteriore Controparte_4 somma di € 4.855,00 a titolo di penale in relazione all'accordo pubblicitario del 14 ottobre 2021.
4. Condanna entrambe le convenute, in solido, alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2600,00, oltre rimborso
[...] forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Sassari, 22 dicembre 2025
Il giudice
AN DE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN DE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2215/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. DANIELE CARLO Parte_1 P.IVA_1
ALICICCO
RICORRENTE
c o n t r o
S' ) e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
) C.F._1
CONVENUTE – contumaci
C O N C L U S I O N I
Per la ricorrente: “1) Dichiarare e/o accertare l'inadempimento parziale al ritiro del quantitativo minimo mensile e l'interruzione definitiva, da parte di , degli Controparte_3 acquisti di caffè di cui al contratto del 12.10.2021 e quindi il suo l'inadempimento parziale e totale e per gli effetti;
2) dichiarare la risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C., dell'ordine d'acquisto stipulato tra le parti in data 12.10.2021, a causa dell'inadempimento totale e parziale del resistente, e per gli effetti;
3) CO, in solido fra loro e ognuno per il suo titolo di legge, , con sede in Alghero 07041, via Satta angolo Controparte_4 via Andreoni n. 116, in persona del suo L.R.P.T. (P.Iva – pec: P.IVA_3
, d'ora in avanti anche convenuta (C.F. Email_1 CP_2
) nata ad [...] il [...] residente a[...]
n. 21 ai sensi e per gli effetti della clausola penale di cui all'art. 6) del contratto del
12.10.2021, al pagamento della somma di €. 6.685,00 oltre iva di legge e oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla data della diffida ad adempiere all'effettivo saldo;
4)
Dichiarare e/o accertare l'inadempimento della resistente all'accordo Controparte_3 pubblicitario del 14.10.2021 e per i motivi di cui all'espositiva e per gli effetti, 5)
pagina 1 di 4 Dichiarare e/o accertare la resistente tenuta al pagamento della penale di Controparte_3 cui all'art. 6 del contratto del 14.10.2021 e per gli effetti 6) CO , Controparte_4 con sede in Alghero 07041, via Satta angolo via Andreoni n. 116, in persona del suo
L.R.P.T. al pagamento dell'importo di €. 4.855,00 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 dalla data di perfezionamento della diffida ad adempiere, all'effettivo soddisfo;
7) Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e contributo forfettario come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 27 settembre 2024, conveniva in Parte_1 giudizio per chiedere che, accertato Controparte_3 CP_5 Controparte_6
l'inadempimento al contratto di vendita di caffè stipulato in data 12 ottobre 2021 e all'accordo pubblicitario del 14 ottobre 2021, con contestuale applicazione della penale ivi concordata ex art. 6, fosse dichiarata la risoluzione di entrambi.
Esponeva che tra le parti era stato sottoscritto un contratto di vendita di caffè a consegne ripartite in forza del quale le convenute si erano obbligate ad acquistare complessivamente kg 1.600 di caffè “Mokador Gran Aroma” bs. Gr. 1000”, nella quantità minima mensile di kg 26, al prezzo di € 23,50 + Iva al kg a decorrere dal 15 ottobre 2021 per 60 mesi;
che le convenute avevano interrotto l'acquisto del caffè a partire dal 28 febbraio 2023 senza alcuna motivazione né preavviso;
che esse avevano acquistato solamente kg 263 di caffè, in luogo degli ulteriori 1.337 contrattualmente previsti, senza mai rispettare gli obblighi all'acquisto del quantitativo minimo mensile di kg 26, integrando con ciò gli estremi dell'inadempimento di cui alla clausola risolutiva espressa ed alla clausola penale. L'art. 6 del contratto di compravendita prevedeva, infatti, nel caso di inosservanza degli impegni definiti dalle parti, la facoltà in capo alla società di risolvere il contratto e il Parte_1 diritto al pagamento di una penale in misura pari al 20% del prezzo del caffè ancora da acquistare rispetto al quantitativo totale pattuito.
Parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto, altresì, con la convenuta un accordo pubblicitario in data 14 ottobre 2021 con decorrenza dal 15 ottobre 2021, per una durata di
60 mesi continuativi, per il quale la convenuta si era obbligata a promuovere, utilizzare e pubblicizzare i prodotti di in via esclusiva e senza interruzioni nei termini Parte_1 previsti dal contratto, dietro impegno di quest'ultima a corrispondere la somma di
€6.400,00 + Iva, e che tale accordo pubblicitario prevedeva il pagamento di una penale da parte della convenuta in caso di inadempimento, il cui importo era variabile in base al momento di perfezionamento della diffida ad adempiere.
Deduceva dunque che l'inadempimento era consistito nella interruzione dell'acquisto del caffè senza giustificato motivo, con conseguente cessazione dell'utilizzo e della promozione dei prodotti di , come contestato alla convenuta con diffida ad Parte_1
pagina 2 di 4 adempiere del 29 giugno 2023, e che era sorto pertanto il diritto della ricorrente di ottenere il pagamento delle penali previste nei due contratti stipulati.
Concludeva come riportato in epigrafe.
Le convenute, seppure ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci.
La causa, istruita esclusivamente con produzioni documentali, veniva in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni sopra trascritte, all'udienza del 16 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta. ha prodotto ritualmente in giudizio i richiamati contratti del 12 ottobre Parte_1
2021 (ordine d'acquisto) e del 14 ottobre 2021 (accordo pubblicitario) stipulati con le convenute con scritture private recanti le relative sottoscrizioni, da intendersi legalmente riconosciute dalle contumaci (ex art. 215, n.1, c.p.c.) e ha allegato l'inadempimento a decorrere dal 28 febbraio 2023. Ha prodotto, altresì, la missiva contenente la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e l'invito alla negoziazione assistita del 12 giugno 2024, rimaste prive di riscontro.
Essa, pertanto, ha adempiuto al suo onere probatorio, in conformità al principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ. S.U. 30 ottobre
2001, n. 13533).
I contratti devono, pertanto, ritenersi risolti di diritto decorsi i 15 giorni concessi con la diffida del 29 giugno 2023 e le convenute devono essere condannate entrambe al pagamento della somma di € 6.685,00 a titolo di penale in relazione al contratto di compravendita a consegne ripartite del 12 ottobre 2021, stipulato in proprio anche dalla legale rappresentante della società . La sola società (non CP_2 Controparte_4 essendosi obbligata per il secondo contratto anche la sua rappresentante legale ) CP_2 al pagamento della somma ulteriore di € 4.855,00 a titolo di penale in relazione all'accordo pubblicitario del 14 ottobre 2021. Su entrambe le somme devono essere applicati gli interessi di mora al tasso legale stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 15 luglio
2021, data di scadenza del termine concesso per l'adempimento spontaneo.
Nessuna domanda è stata proposta nei confronti della CP_6
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico delle convenute.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, così dispone:
1. dichiara l'intervenuta risoluzione dei contratti del 12 ottobre 2021 e del 14 ottobre
2021 per inadempimento di e, in relazione al primo, anche di Controparte_3
, a decorrere dal 15 luglio 2021. CP_2
2. Condanna entrambe le convenute al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 6.685,00 a titolo di penale in relazione al contratto di compravendita a consegne ripartite del 12 ottobre 2021, oltre interessi di mora al tasso legale stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 15 luglio 2021 al saldo.
3. Condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'ulteriore Controparte_4 somma di € 4.855,00 a titolo di penale in relazione all'accordo pubblicitario del 14 ottobre 2021.
4. Condanna entrambe le convenute, in solido, alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2600,00, oltre rimborso
[...] forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Sassari, 22 dicembre 2025
Il giudice
AN DE
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