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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 177/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile –
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 177/2024 R.G., promossa da con socio unico, costituita ai sensi della Parte_1 legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita IVA n. (“Mandante”), e per essa, quale P.IVA_1 mandataria, con sede legale in VE, Viale dell'Agricoltura n. 7, Parte_2 codice fiscale , p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tito P.IVA_2 P.IVA_3
IO di VE (c.f. , pec: C.F._1
, in forza di procura generale alle liti in data 15 Email_1 luglio 2010, n. 67308 rep. notaio di VE, con elezione di Persona_1 domicilio all'indirizzo pec: Email_1
ATTORE contro
1) nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...]n. 84, 34011 – DU RI (TS);
2) , nata a [...] il [...], c.f. , CP_2 C.F._3 residente in [...], 34074 – Monfalcone (UD); CONVENUTI - CONTUMACI
oggetto: responsabilità civile. conclusioni delle parti: all'udienza del 23.12.2025 ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale citava in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2 concludendo affinchè “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria alla luce delle argomentazioni svolte in narrativa, NEL MERITO - in via principale: previo accertamento della revocabilità del contratto di compravendita stipulato il 26.02.2020, a ministero Notaio (n. rep. 190, racc. 165) tra la sig.ra Persona_2 CP_2
e la sig.ra , condannare la sig.ra al risarcimento del danno,
[...] CP_1 CP_1 ex art. 2043 c.c., in favore della pari ad € 70.714,57, oltre interessi, Parte_1
o la diversa somma, minore o maggiore, accertata in corso di causa, per le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, spese e compensi di lite di entrambe le fasi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA integralmente rifusi”. Rimanevano contumaci entrambe le convenute. Il Giudice, rigettate le istanze istruttorie, fissava per la discussione l'udienza del 10.12.2025 che veniva successivamente rinviata al 15.4.2026. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Con decreto del 6.12.2025 era revocata l'udienza del 15.4.2026 e la trattazione del processo era anticipata al 23.12.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. da tenersi in forma cartolare. A detta data il processo era definito con sentenza.
Fatto e diritto In data 11.12.2000 la apriva il conto corrente n. 17342500 Controparte_3 presso la Cassa di Risparmio di Trieste. Il rapporto veniva garantito da che, in qualità di fideiussore, si Persona_3 obbligava dapprima fino all'importo di Lire 78.000.000,00 e poi di Lire 130.000.000,00. Nel 2002 veniva fusa per incorporazione Controparte_4 in la quale, il mese successivo, mutava la propria Controparte_5 denominazione in Controparte_6
Quest'ultima nel 2008 cedeva alla una serie di crediti ritenuti in Parte_3 sofferenza e nel 2010 la era fusa nell' Parte_3 Controparte_7
[...]
pag. 2/11 Considerato che alla data del 18.11.2011 la presentava Controparte_3 un'esposizione debitoria di euro 104.494,13, la CP_6 Controparte_7 agiva con procedimento d'ingiunzione.
[...]
In data 02.03.2012 il Tribunale di Trieste, nell'ambito del procedimento R.G. n. 522/2012, emetteva il decreto ingiuntivo n. 191/2012 con cui si ingiungeva a CP_2
e al fideiussore di pagare la somma di euro 104.494,13 oltre
[...] Persona_3 interessi e spese. Il titolo non era opposto (o meglio era opposto dal solo fideiussore e il giudizio di merito si concludeva con il rigetto dell'opposizione) e veniva quindi munito di formula esecutiva in data 09.03.2012 e notificato alla debitrice il 06.04.2012 (cfr. all. 6 fascicolo attore). Successivamente, nell'ambito di un'ampia operazione di cartolarizzazione,
[...] cedeva il credito ad NPL One S.r.l. che a sua Controparte_7 Pt_4 volta lo cedeva alla quest'ultima, infine, conferiva Parte_1 mandato a per il recupero anche in via giudiziale (cfr. all. 4 e 5). Parte_2
Così ricostruita la genesi del rapporto obbligatorio, anche nell'ottica della legittimazione ad agire dell'attore, vanno ripercorse le ragioni a sostegno della domanda atteso che la assume essere parte danneggiata a Parte_1 seguito di un'operazione negoziale abusiva posta in essere dalla e dalla di lei CP_2 figlia , strumentalmente volta a distrarre un cespite immobiliare dal CP_1 patrimonio della debitrice in modo da sottrarlo alla sua fisiologica funzione di garanzia ex art. 2740 c.c. La deduce infatti che con atto pubblico di compravendita Parte_1 del 26.2.2020 trasferiva alla figlia la proprietà CP_2 CP_1 dell'unico immobile di cui era titolare sito in DU RI – Frazione RI/Nabrezina n. 331 al prezzo di euro 72.000,00. Il contratto prevedeva anche che il prezzo non fosse corrisposto per l'intero alla stipula dell'atto notarile ma venisse pagato ratealmente e cioè con versamenti di euro 3.600,00 ogni 26 agosto e 26 febbraio fino al saldo previsto per la data del 26.2.2030. La creditrice, quindi, avviava l'esecuzione forzata presso terzi al fine di soddisfarsi sulle somme di cui la era divenuta debitrice verso la in ragione CP_1 CP_2 dell'obbligazione di pagare il prezzo della vendita. La terza pignorata rendeva tuttavia dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. CP_1 sulla base di una scrittura privata di natura solutoria, stipulata nel frattempo con la 1 Ufficio Tavolare di Trieste, Comune catastale di RI, partita tavolare 2036, corpo Parte_5 tavolare 1°, casa e corte, metri quadrati 254, costruito sulla p.c.n. 177/1 - Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di DU RI, Sez. Urb. A, foglio 5, particella .177/1, Frazione RI/Nabrezina n. 33, pani t-1, cat. A/3, cl. 5, 6,5 vani, superficie catastale me-tri quadrati 131, rendita catastale Euro 738,53. pag. 3/11 madre secondo cui, in luogo del pagamento del prezzo, si impegnava ad CP_2
“assistere ed accudire moralmente e materialmente la madre per tutto il resto della CP_2 vita, offrendole soccorso e sostegno in caso di necessità 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, fornendole altresì compagnia, medicinali in caso di malattia ed impegnandosi inoltre a provvedere personalmente e/o a mezzo terze persone qualificate, ad ogni qualsivoglia esigenza al fine di rendere decorosa la sussistenza in vita della signora precisando, al contempo, che le CP_2 prime due rate previste dal contratto di compravendita erano state versate in anticipo in quattro tranches da euro 1.800,00 ciascuna. Nell'ambito della descritta procedura esecutiva la Parte_1 contestava la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c. e, avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione con cui si rigettava la contestazione, proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il conseguente giudizio di merito, volto ad accertare il credito della nei CP_2 confronti dell'acquirente , pari al prezzo di compravendita (Tribunale di CP_1
Gorizia RG. 114/2023) risulta, alla data di deposito dell'atto di citazione della presente causa, ancora pendente pur dovendosi evidenziare che il Giudice sospendeva immediatamente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. La vicenda subiva un'ulteriore evoluzione perché, con atto pubblico di compravendita del 28.12.2020, alienava la proprietà dello stesso CP_1 immobile acquistato dalla madre pochi mesi prima per euro 72.000,00, ad Per_4
per il maggior prezzo di euro 235.000,00.
[...]
Tale ultima operazione negoziale avrebbe definitivamente precluso alla creditrice di esercitare l'azione revocatoria in ordine alla prima Parte_1 compravendita ostandovi la tutela legale del terzo acquirente in buona fede e così definitivamente cagionando un danno patrimoniale pari all'ammontare del credito residuato dagli originari euro 104.494,13 come indicati nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 191/2012. La domanda è fondata e va accolta. Nella vicenda negoziale, per come rappresentata e documentata, si potrebbero astrattamente individuare plurimi aspetti di criticità a partire dalla simulazione assoluta del primo atto traslativo della proprietà, alla simulazione relativa per dissimulazione di una donazione o, ancora, questioni di validità per vizio di causa del contratto solutorio. La ha ritenuto di azionare nel presente giudizio la tutela Parte_1 risarcitoria ex art. 2043 c.c. qualificando detto iter negoziale alla stregua un fatto illecito. Al riguardo va osservato che il “fatto illecito” fonte dell'obbligazione risarcitoria del debitore e del terzo acquirente è ipotesi complessa che necessita della compresenza pag. 4/11 di una serie di requisiti (Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 251 del 1996 con indirizzo costantemente condiviso in sentenza successive a da ultimo con pronuncia Cassazione civile sez. III, 08/08/2023, (ud. 19/06/2023, dep. 08/08/2023), n. 24196):
1) che l'atto di disposizione patrimoniale originario abbia tutti i requisiti che lo rendano assoggettabile a un utile esercizio dell'azione revocatoria, e quindi alla dichiarazione della sua inefficacia a favore del creditore e a carico del debitore e del terzo acquirente;
2) che, successivamente alla sua stipulazione, il terzo abbia compiuto gli atti elusivi in modo totale o parziale della garanzia patrimoniale, al cui ripristino è teso l'esercizio dell'azione revocatoria;
3) che il fatto del terzo sia connotato da una originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore (consilium fraudis) ovvero da una autonoma posizione di illiceità;
4) che sussista un eventus damni (ad esempio inesistente nella ipotesi di alienazione, tutte le volte che l'inefficacia dell'originario atto di disposizione sia opponibile ai subacquirenti). Venendo al caso in esame va evidenziato che parte attrice ha debitamente assolto all'onere della prova con riferimento alle plurime circostanze che si pongono come antecedente logico giuridico della pretesa fatta valere:
1) l'esistenza, l'ammontare e la titolarità del diritto di credito vantato sono documentalmente provati (cfr. decreto ingiuntivo e atti di cessione del credito all.ti 4, 5, 6);
2) la compravendita dell'immobile di in favore di CP_2 CP_1
(cfr. atto pubblico all. 8);
3) il rapporto di filiazione tra e (cfr. stato di CP_2 CP_1 famiglia all. 15);
4) la datio in solutum a mezzo di scrittura privata del 30.6.2020 sottoscritta da con cui all'art. 2 la si obbliga a “assistere Controparte_8 CP_1 ed accudire moral-mente e materialmente la madre per tutto il resto della CP_2 vita, offrendole soccorso e sostegno in caso di necessità 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, fornendole altresì compagnia, medicinali in caso di malattia ed impegnandosi inoltre a provvedere personalmente e/o a mezzo terze persone qualificate, ad ogni qualsivoglia esigenza al fine di rendere decorosa la sussistenza in vita della signora CP_2
mentre la al successivo art. 3), dichiara estinto il credito
[...] CP_2 residuo derivante dalla compravendita dell'immobile (cfr. all. 9 del fascicolo di parte attrice in particolare vedasi gli allegati alla “comparsa di costituzione
” e all. 10); CP_1
pag. 5/11 5) pendenza del procedimento di merito ex art. 617 c.p.c. innanzi al Tribunale di Gorizia RG. 114/2023 (cfr. all. 12);
6) compravendita del 28.12.2020 dello stesso cespite immobiliare tra CP_1
e al prezzo di euro 235.000,00 (cfr. atto pubblico all.
[...] Persona_4
14). A questo punto va richiamata, sinteticamente, la natura e il regime giuridico dell'azione revocatoria ordinaria per indagare, nel prosieguo, se la vicenda negoziale descritta ne abbia effettivamente precluso l'esercizio alla
[...]
Parte_1
L'azione revocatoria è il mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale. Il creditore revocante può infatti esercitare l'azione di impugnazione negoziale chiedendo all' che nei suoi confronti siano dichiarati inefficaci gli atti di CP_9 disposizione patrimoniale con cui il debitore dovesse recare pregiudizio alle sue ragioni. Il potere riconosciuto al creditore ha natura di diritto potestativo ad esercizio processuale e necessita di alcuni requisiti: l'esistenza del credito del revocante, il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), la conoscenza di detto pregiudizio da parte del debitore (scientia damni), la conoscenza del pregiudizio anche da parte dell'avente causa se trattasi di atto di disposizione a titolo oneroso, la preordinazione dell'atto in danno del creditore ma solo se esso è antecedente al sorgere del credito. L'actio pauliana, in definitiva, non ha ad oggetto il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale del debitore mediante l'assoggettabilità ad esecuzione del valore del diritto oggetto dell'atto di disposizione aggredito. Ebbene non v'è dubbio che con riferimento alla compravendita immobiliare intercorsa tra la debitrice e la di lei figlia la CP_2 CP_1 [...] avrebbe potuto agire in revocatoria, specialmente all'esito Parte_1 dell'infruttuosa procedura di pignoramento presso terzi, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge:
- la preesistenza del credito su cui si è già ampiamente argomentato supra;
- il pregiudizio alle ragioni del creditore trattandosi dell'unico immobile in proprietà della peraltro venduto ad un prezzo di gran lunga inferiore CP_2
a quello di mercato (come immediatamente desumibile dall'alienazione dello stesso cespite avvenuta a distanza di soli dieci mesi ad oltre il triplo del prezzo) e neanche mai corrisposto perché la vendita era seguita da un accordo solutorio a fronte della promessa di fornire prestazioni future di accudimento. pag. 6/11 Al riguardo va evidenziato come il pregiudizio, per costante giurisprudenza, si configura non solo in caso di variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche qualitativa e financo comportante una maggiore difficoltà nell'esecuzione forzata (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 18/03/2005 (Rv. 580863 - 01);
- la consapevolezza del pregiudizio dimostrata: dalla risalenza del titolo ingiuntivo al 2012, dall'esser stata, sia la donna sia il fideiussore, sottoposti a procedure esecutive, dalla contingenza temporale tra azione esecutiva presso terzi e atto di disposizione, dalla sostanziale svendita a un prezzo vile;
- la consapevolezza, da parte dell'acquirente , dell'intera vicenda ben CP_1 evincibile dal rapporto di filiazione “La prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cassazione civile , sez. III , 08/08/2023 , n. 24196; Cass. 18/01/2019, n. 1286). Del pari è dimostrato che la successiva alienazione del cespite immobiliare datata 28.12.2020 da ad al prezzo di euro 235.000,00 CP_1 Persona_4 concludeva un disegno negoziale al cui esito rimaneva precluso al creditore di esercitare efficacemente l'azione di impugnativa negoziale ostandovi l'ultimo comma dell'art. 2901 c.c. a mente del quale “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede”. Nel caso di specie, infatti, non emerge alcun indice per escludere la buona fede dell'avente causa . Per_4
Alla luce di dette argomentazioni è comprovato quindi che parte attrice ben avrebbe potuto azionare il rimedio revocatorio. Tanto premesso è ora necessario indagare se gli atti negoziali sollecitamente posti in essere dalle due convenute all'evolversi della procedura esecutiva iniziata dalla Pt_1
1, valutati nel complesso, abbiano integrato tutti i requisiti dell'illecito aquiliano
[...] considerato che è principio ormai consolidato nell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che “Il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c. , per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale;
il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva” (Cassazione civile, sez. III , 08/08/2023 , n. 24196). pag. 7/11 Il terzo avente causa del debitore (nel nostro caso la ) risponde quindi di CP_1 responsabilità diretta verso il creditore quando l'atto compiuto impedisca totalmente o parzialmente l'utile risultato dell'azione revocatoria, per avere egli disposto dei beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere raggiunti (o utilmente raggiunti) dall'azione conservativa o esecutiva del creditore. Quanto all'elemento materiale della condotta essa è consistita nel perfezionare una serie di contratti che hanno dato luogo ad una più complessa e fraudolenta operazione negoziale che ha avuto come risultato quello di far uscire dal patrimonio della l'unico immobile ad essa intestato, senza percepire alcun corrispettivo, CP_2 su cui la creditrice ben avrebbe potuto soddisfare il proprio diritto. Ora, non vi è dubbio che il fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ben possa consistere anche nella stipula di un contratto, attività di per sé consentita e stimolata dall'ordinamento giuridico, quando il negozio diventa strumento per perseguire fini contrari a quelli ordinamentali come è avvenuto nella vicenda in esame, perché volto ad eludere totalmente o significativamente la garanzia patrimoniale. Tuttavia la peculiarità che in dette ipotesi il fatto illecito si sostanzia in un contratto tipico, cioè un'espressione negoziale non solo consentita ma anche promossa dall'ordinamento, richiede che sia accertata in concreto la funzione fraudolenta del negozio circostanza che, nell'odierno processo, è ampiamente provata. Ed infatti emergono una serie di indici inequivoci della funzione elusiva della complessiva operazione negoziale posta in essere sia dalla che dalla CP_2 CP_1 che vengono di seguito riepilogati: 1) vendita ad un prezzo vile ad un parente stretto;
2) conclusione di un negozio con causa solutoria del prezzo della compravendita concluso in data 30.6.2020 ovvero dopo la notifica del precetto nell'ambito della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi;
3) scelta di un tipo contrattuale (compravendita) del tutto inadeguato allo scopo poi manifestato nell'accessorio accordo solutorio atteso che si sarebbe potuto provvedere con una donazione modale evidentemente esclusa dalle convenute in ragione della maggiore facilità per il creditore di aggredire l'atto con causa liberale;
4) compravendita a un terzo acquirente di buona fede al prezzo di mercato pari ad oltre il triplo di quello pattuito in occasione della prima alienazione. Lo schema negoziale, in definitiva, si traduce in un fatto (rectius: una serie di atti) contra ius perché direttamente in violazione non solo del principio generale sotteso all'art. 2740 c.c. ma anche di principi cardine dell'ordinamento come il divieto di abuso del diritto. Non pare necessario profondere un particolare sforzo motivazionale quanto agli altri elementi costitutivi dell'illecito. pag. 8/11 Il danno consiste infatti nell'aver fraudolentemente inibito l'esercizio della tutela revocatoria e si tratta di certo di un danno ingiusto, poiché in modo mediato lede lo stesso diritto di credito, alla cui soddisfazione è funzionale la conservazione della garanzia patrimoniale. Esso può essere esattamente quantificato nell'importo indicato dall'attore pari ad euro 70.714,57 (ovvero la quota residua dell'originario credito di euro 104.494,13, come risultante dal decreto ingiuntivo n. 191/2012, al netto di quanto recuperato con esecuzione forzata nei confronti del fideiussore) che sarebbe stato possibile estinguere per l'intero atteso il valore dell'immobile di oltre euro 235.000,00. Parimenti è provato lo stretto rapporto eziologico tra le condotte negoziali e la causazione del danno poiché proprio il contratto di compravendita verso il subacquirente in buna fede ha consentito di inibire alla creditrice la possibilità di esercitare fruttuosamente la tutela legale della garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2901 c.c. L'elemento soggettivo va individuato nel caso in esame nella preordinazione dolosa sia da parte della che della le quali non possono che aver agito CP_2 CP_1
d'intesa stante la contingenza temporale tra le operazioni di alienazione ed estinzione dell'obbligo di versare il prezzo e l'inizio dell'esecuzione forzata da parte della Parte_1
In merito si evidenzia in fatti la seguente cadenza temporale:
- il 26.2.2020 la aliena l'immobile alla figlia essendo ben CP_2 CP_1 consapevole della propria esposizione debitoria atteso che il decreto ingiuntivo le veniva notificato ben 8 anni prima e nel frattempo veniva aggredito il patrimonio del fideiussore;
- il 30.4.2020 per il tramite della mandataria Parte_1 notificava un sollecito di pagamento (all. 9); Parte_2
- l'8.6.2020 per il tramite della mandataria Parte_1 Pt_2 notificava atto di precetto (all. 9);
[...]
- dopo soli 22 giorni in data 30.6.2020 e sottoscrivevano la CP_2 CP_1 scrittura privata solutoria;
- il 16.7.2020 era notificato l'atto di pignoramento presso terzi alla e CP_2 alla;
CP_1
- il 9.8.2020 a definizione giudizio di accertamento RG n. 682/2020 ex art. 549 c.p.c. (promosso dalla creditrice nell'ambito della procedura esecutiva in ragione della contestata dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c.) il G.E. rigettava la contestazione;
- il 25.8.2022 la proponeva opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 617 c.p.c.; pag. 9/11 - con provvedimento del 28.9.2022, confermato all'udienza del 16.11.2022, il Giudice adito a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi nell'ambito del procedimento RG. 114/2023 sospendeva l'efficacia e l'esecutorietà dell'ordinanza-sentenza emessa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 682/2020;
- in data 28.12.2020 (quindi a distanza di soli un 1 mese e 12 giorni dalla conferma della sospensione dell'efficacia e dell0esecutorietà dell'ordinanza sentenza di cui al punto che precede) lo stesso cespite immobiliare era venduto da ad . CP_1 Persona_4
Ebbene non può sfuggire che tutte le fasi della descritta operazione negoziale si pongono in strettissima contingenza temporale con le iniziative della creditrice volte al recupero forzoso e quindi manifestano limpidamente il dolo delle convenute che hanno agito con lo scopo precipuo di sottrarre l'immobile dal patrimonio aggredibile. Che le convenute abbiano concorso nella causazione del fatto illecito è poi limpidamente provato sia dalla natura degli atti negoziali posti in essere, non già unilaterale bensì bilaterale (contratti di compravendita, accordo solutorio), sia dal fatto che entrambe erano coinvolte, seppur a diverso titolo, nella procedura esecutiva l'una quale debitrice esecutata e l'altra quale terza pignorata e quindi mantenevano un interesse convergente sia dallo stretto rapporto parentale che suffraga tutta la ricostruzione sopra proposta. In conclusione va condannata al risarcimento del danno nei CP_1 confronti della liquidato in euro 70.714,57 oltre Parte_1 rivalutazione e interessi decorrenti dal 28.12.2020 poiché è da ritenersi che con l'ultimo contratto di compravendita sia stato portato a termine il complessivo iter negoziale e quindi sia stato consumato il fatto illecito. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 applicando i valori minimo dello scaglione di riferimento atteso che non vi è stata necessità di svolgere una particolare attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a pagare in favore di la CP_1 Parte_1 somma di euro 70.714,57 oltre interessi e rivalutazione decorrenti come indicato in parte motiva;
pag. 10/11 - condanna a rimborsare in favore di le CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese al 15% ex art. 2 comma secondo, D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge. Trieste, 23.12.2025
il Giudice Matteo Petrolati
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile –
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 177/2024 R.G., promossa da con socio unico, costituita ai sensi della Parte_1 legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita IVA n. (“Mandante”), e per essa, quale P.IVA_1 mandataria, con sede legale in VE, Viale dell'Agricoltura n. 7, Parte_2 codice fiscale , p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tito P.IVA_2 P.IVA_3
IO di VE (c.f. , pec: C.F._1
, in forza di procura generale alle liti in data 15 Email_1 luglio 2010, n. 67308 rep. notaio di VE, con elezione di Persona_1 domicilio all'indirizzo pec: Email_1
ATTORE contro
1) nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...]n. 84, 34011 – DU RI (TS);
2) , nata a [...] il [...], c.f. , CP_2 C.F._3 residente in [...], 34074 – Monfalcone (UD); CONVENUTI - CONTUMACI
oggetto: responsabilità civile. conclusioni delle parti: all'udienza del 23.12.2025 ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale citava in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2 concludendo affinchè “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria alla luce delle argomentazioni svolte in narrativa, NEL MERITO - in via principale: previo accertamento della revocabilità del contratto di compravendita stipulato il 26.02.2020, a ministero Notaio (n. rep. 190, racc. 165) tra la sig.ra Persona_2 CP_2
e la sig.ra , condannare la sig.ra al risarcimento del danno,
[...] CP_1 CP_1 ex art. 2043 c.c., in favore della pari ad € 70.714,57, oltre interessi, Parte_1
o la diversa somma, minore o maggiore, accertata in corso di causa, per le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, spese e compensi di lite di entrambe le fasi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA integralmente rifusi”. Rimanevano contumaci entrambe le convenute. Il Giudice, rigettate le istanze istruttorie, fissava per la discussione l'udienza del 10.12.2025 che veniva successivamente rinviata al 15.4.2026. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Con decreto del 6.12.2025 era revocata l'udienza del 15.4.2026 e la trattazione del processo era anticipata al 23.12.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. da tenersi in forma cartolare. A detta data il processo era definito con sentenza.
Fatto e diritto In data 11.12.2000 la apriva il conto corrente n. 17342500 Controparte_3 presso la Cassa di Risparmio di Trieste. Il rapporto veniva garantito da che, in qualità di fideiussore, si Persona_3 obbligava dapprima fino all'importo di Lire 78.000.000,00 e poi di Lire 130.000.000,00. Nel 2002 veniva fusa per incorporazione Controparte_4 in la quale, il mese successivo, mutava la propria Controparte_5 denominazione in Controparte_6
Quest'ultima nel 2008 cedeva alla una serie di crediti ritenuti in Parte_3 sofferenza e nel 2010 la era fusa nell' Parte_3 Controparte_7
[...]
pag. 2/11 Considerato che alla data del 18.11.2011 la presentava Controparte_3 un'esposizione debitoria di euro 104.494,13, la CP_6 Controparte_7 agiva con procedimento d'ingiunzione.
[...]
In data 02.03.2012 il Tribunale di Trieste, nell'ambito del procedimento R.G. n. 522/2012, emetteva il decreto ingiuntivo n. 191/2012 con cui si ingiungeva a CP_2
e al fideiussore di pagare la somma di euro 104.494,13 oltre
[...] Persona_3 interessi e spese. Il titolo non era opposto (o meglio era opposto dal solo fideiussore e il giudizio di merito si concludeva con il rigetto dell'opposizione) e veniva quindi munito di formula esecutiva in data 09.03.2012 e notificato alla debitrice il 06.04.2012 (cfr. all. 6 fascicolo attore). Successivamente, nell'ambito di un'ampia operazione di cartolarizzazione,
[...] cedeva il credito ad NPL One S.r.l. che a sua Controparte_7 Pt_4 volta lo cedeva alla quest'ultima, infine, conferiva Parte_1 mandato a per il recupero anche in via giudiziale (cfr. all. 4 e 5). Parte_2
Così ricostruita la genesi del rapporto obbligatorio, anche nell'ottica della legittimazione ad agire dell'attore, vanno ripercorse le ragioni a sostegno della domanda atteso che la assume essere parte danneggiata a Parte_1 seguito di un'operazione negoziale abusiva posta in essere dalla e dalla di lei CP_2 figlia , strumentalmente volta a distrarre un cespite immobiliare dal CP_1 patrimonio della debitrice in modo da sottrarlo alla sua fisiologica funzione di garanzia ex art. 2740 c.c. La deduce infatti che con atto pubblico di compravendita Parte_1 del 26.2.2020 trasferiva alla figlia la proprietà CP_2 CP_1 dell'unico immobile di cui era titolare sito in DU RI – Frazione RI/Nabrezina n. 331 al prezzo di euro 72.000,00. Il contratto prevedeva anche che il prezzo non fosse corrisposto per l'intero alla stipula dell'atto notarile ma venisse pagato ratealmente e cioè con versamenti di euro 3.600,00 ogni 26 agosto e 26 febbraio fino al saldo previsto per la data del 26.2.2030. La creditrice, quindi, avviava l'esecuzione forzata presso terzi al fine di soddisfarsi sulle somme di cui la era divenuta debitrice verso la in ragione CP_1 CP_2 dell'obbligazione di pagare il prezzo della vendita. La terza pignorata rendeva tuttavia dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. CP_1 sulla base di una scrittura privata di natura solutoria, stipulata nel frattempo con la 1 Ufficio Tavolare di Trieste, Comune catastale di RI, partita tavolare 2036, corpo Parte_5 tavolare 1°, casa e corte, metri quadrati 254, costruito sulla p.c.n. 177/1 - Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di DU RI, Sez. Urb. A, foglio 5, particella .177/1, Frazione RI/Nabrezina n. 33, pani t-1, cat. A/3, cl. 5, 6,5 vani, superficie catastale me-tri quadrati 131, rendita catastale Euro 738,53. pag. 3/11 madre secondo cui, in luogo del pagamento del prezzo, si impegnava ad CP_2
“assistere ed accudire moralmente e materialmente la madre per tutto il resto della CP_2 vita, offrendole soccorso e sostegno in caso di necessità 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, fornendole altresì compagnia, medicinali in caso di malattia ed impegnandosi inoltre a provvedere personalmente e/o a mezzo terze persone qualificate, ad ogni qualsivoglia esigenza al fine di rendere decorosa la sussistenza in vita della signora precisando, al contempo, che le CP_2 prime due rate previste dal contratto di compravendita erano state versate in anticipo in quattro tranches da euro 1.800,00 ciascuna. Nell'ambito della descritta procedura esecutiva la Parte_1 contestava la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c. e, avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione con cui si rigettava la contestazione, proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il conseguente giudizio di merito, volto ad accertare il credito della nei CP_2 confronti dell'acquirente , pari al prezzo di compravendita (Tribunale di CP_1
Gorizia RG. 114/2023) risulta, alla data di deposito dell'atto di citazione della presente causa, ancora pendente pur dovendosi evidenziare che il Giudice sospendeva immediatamente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. La vicenda subiva un'ulteriore evoluzione perché, con atto pubblico di compravendita del 28.12.2020, alienava la proprietà dello stesso CP_1 immobile acquistato dalla madre pochi mesi prima per euro 72.000,00, ad Per_4
per il maggior prezzo di euro 235.000,00.
[...]
Tale ultima operazione negoziale avrebbe definitivamente precluso alla creditrice di esercitare l'azione revocatoria in ordine alla prima Parte_1 compravendita ostandovi la tutela legale del terzo acquirente in buona fede e così definitivamente cagionando un danno patrimoniale pari all'ammontare del credito residuato dagli originari euro 104.494,13 come indicati nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 191/2012. La domanda è fondata e va accolta. Nella vicenda negoziale, per come rappresentata e documentata, si potrebbero astrattamente individuare plurimi aspetti di criticità a partire dalla simulazione assoluta del primo atto traslativo della proprietà, alla simulazione relativa per dissimulazione di una donazione o, ancora, questioni di validità per vizio di causa del contratto solutorio. La ha ritenuto di azionare nel presente giudizio la tutela Parte_1 risarcitoria ex art. 2043 c.c. qualificando detto iter negoziale alla stregua un fatto illecito. Al riguardo va osservato che il “fatto illecito” fonte dell'obbligazione risarcitoria del debitore e del terzo acquirente è ipotesi complessa che necessita della compresenza pag. 4/11 di una serie di requisiti (Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 251 del 1996 con indirizzo costantemente condiviso in sentenza successive a da ultimo con pronuncia Cassazione civile sez. III, 08/08/2023, (ud. 19/06/2023, dep. 08/08/2023), n. 24196):
1) che l'atto di disposizione patrimoniale originario abbia tutti i requisiti che lo rendano assoggettabile a un utile esercizio dell'azione revocatoria, e quindi alla dichiarazione della sua inefficacia a favore del creditore e a carico del debitore e del terzo acquirente;
2) che, successivamente alla sua stipulazione, il terzo abbia compiuto gli atti elusivi in modo totale o parziale della garanzia patrimoniale, al cui ripristino è teso l'esercizio dell'azione revocatoria;
3) che il fatto del terzo sia connotato da una originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore (consilium fraudis) ovvero da una autonoma posizione di illiceità;
4) che sussista un eventus damni (ad esempio inesistente nella ipotesi di alienazione, tutte le volte che l'inefficacia dell'originario atto di disposizione sia opponibile ai subacquirenti). Venendo al caso in esame va evidenziato che parte attrice ha debitamente assolto all'onere della prova con riferimento alle plurime circostanze che si pongono come antecedente logico giuridico della pretesa fatta valere:
1) l'esistenza, l'ammontare e la titolarità del diritto di credito vantato sono documentalmente provati (cfr. decreto ingiuntivo e atti di cessione del credito all.ti 4, 5, 6);
2) la compravendita dell'immobile di in favore di CP_2 CP_1
(cfr. atto pubblico all. 8);
3) il rapporto di filiazione tra e (cfr. stato di CP_2 CP_1 famiglia all. 15);
4) la datio in solutum a mezzo di scrittura privata del 30.6.2020 sottoscritta da con cui all'art. 2 la si obbliga a “assistere Controparte_8 CP_1 ed accudire moral-mente e materialmente la madre per tutto il resto della CP_2 vita, offrendole soccorso e sostegno in caso di necessità 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, fornendole altresì compagnia, medicinali in caso di malattia ed impegnandosi inoltre a provvedere personalmente e/o a mezzo terze persone qualificate, ad ogni qualsivoglia esigenza al fine di rendere decorosa la sussistenza in vita della signora CP_2
mentre la al successivo art. 3), dichiara estinto il credito
[...] CP_2 residuo derivante dalla compravendita dell'immobile (cfr. all. 9 del fascicolo di parte attrice in particolare vedasi gli allegati alla “comparsa di costituzione
” e all. 10); CP_1
pag. 5/11 5) pendenza del procedimento di merito ex art. 617 c.p.c. innanzi al Tribunale di Gorizia RG. 114/2023 (cfr. all. 12);
6) compravendita del 28.12.2020 dello stesso cespite immobiliare tra CP_1
e al prezzo di euro 235.000,00 (cfr. atto pubblico all.
[...] Persona_4
14). A questo punto va richiamata, sinteticamente, la natura e il regime giuridico dell'azione revocatoria ordinaria per indagare, nel prosieguo, se la vicenda negoziale descritta ne abbia effettivamente precluso l'esercizio alla
[...]
Parte_1
L'azione revocatoria è il mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale. Il creditore revocante può infatti esercitare l'azione di impugnazione negoziale chiedendo all' che nei suoi confronti siano dichiarati inefficaci gli atti di CP_9 disposizione patrimoniale con cui il debitore dovesse recare pregiudizio alle sue ragioni. Il potere riconosciuto al creditore ha natura di diritto potestativo ad esercizio processuale e necessita di alcuni requisiti: l'esistenza del credito del revocante, il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), la conoscenza di detto pregiudizio da parte del debitore (scientia damni), la conoscenza del pregiudizio anche da parte dell'avente causa se trattasi di atto di disposizione a titolo oneroso, la preordinazione dell'atto in danno del creditore ma solo se esso è antecedente al sorgere del credito. L'actio pauliana, in definitiva, non ha ad oggetto il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale del debitore mediante l'assoggettabilità ad esecuzione del valore del diritto oggetto dell'atto di disposizione aggredito. Ebbene non v'è dubbio che con riferimento alla compravendita immobiliare intercorsa tra la debitrice e la di lei figlia la CP_2 CP_1 [...] avrebbe potuto agire in revocatoria, specialmente all'esito Parte_1 dell'infruttuosa procedura di pignoramento presso terzi, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge:
- la preesistenza del credito su cui si è già ampiamente argomentato supra;
- il pregiudizio alle ragioni del creditore trattandosi dell'unico immobile in proprietà della peraltro venduto ad un prezzo di gran lunga inferiore CP_2
a quello di mercato (come immediatamente desumibile dall'alienazione dello stesso cespite avvenuta a distanza di soli dieci mesi ad oltre il triplo del prezzo) e neanche mai corrisposto perché la vendita era seguita da un accordo solutorio a fronte della promessa di fornire prestazioni future di accudimento. pag. 6/11 Al riguardo va evidenziato come il pregiudizio, per costante giurisprudenza, si configura non solo in caso di variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche qualitativa e financo comportante una maggiore difficoltà nell'esecuzione forzata (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 18/03/2005 (Rv. 580863 - 01);
- la consapevolezza del pregiudizio dimostrata: dalla risalenza del titolo ingiuntivo al 2012, dall'esser stata, sia la donna sia il fideiussore, sottoposti a procedure esecutive, dalla contingenza temporale tra azione esecutiva presso terzi e atto di disposizione, dalla sostanziale svendita a un prezzo vile;
- la consapevolezza, da parte dell'acquirente , dell'intera vicenda ben CP_1 evincibile dal rapporto di filiazione “La prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cassazione civile , sez. III , 08/08/2023 , n. 24196; Cass. 18/01/2019, n. 1286). Del pari è dimostrato che la successiva alienazione del cespite immobiliare datata 28.12.2020 da ad al prezzo di euro 235.000,00 CP_1 Persona_4 concludeva un disegno negoziale al cui esito rimaneva precluso al creditore di esercitare efficacemente l'azione di impugnativa negoziale ostandovi l'ultimo comma dell'art. 2901 c.c. a mente del quale “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede”. Nel caso di specie, infatti, non emerge alcun indice per escludere la buona fede dell'avente causa . Per_4
Alla luce di dette argomentazioni è comprovato quindi che parte attrice ben avrebbe potuto azionare il rimedio revocatorio. Tanto premesso è ora necessario indagare se gli atti negoziali sollecitamente posti in essere dalle due convenute all'evolversi della procedura esecutiva iniziata dalla Pt_1
1, valutati nel complesso, abbiano integrato tutti i requisiti dell'illecito aquiliano
[...] considerato che è principio ormai consolidato nell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che “Il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c. , per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale;
il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva” (Cassazione civile, sez. III , 08/08/2023 , n. 24196). pag. 7/11 Il terzo avente causa del debitore (nel nostro caso la ) risponde quindi di CP_1 responsabilità diretta verso il creditore quando l'atto compiuto impedisca totalmente o parzialmente l'utile risultato dell'azione revocatoria, per avere egli disposto dei beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere raggiunti (o utilmente raggiunti) dall'azione conservativa o esecutiva del creditore. Quanto all'elemento materiale della condotta essa è consistita nel perfezionare una serie di contratti che hanno dato luogo ad una più complessa e fraudolenta operazione negoziale che ha avuto come risultato quello di far uscire dal patrimonio della l'unico immobile ad essa intestato, senza percepire alcun corrispettivo, CP_2 su cui la creditrice ben avrebbe potuto soddisfare il proprio diritto. Ora, non vi è dubbio che il fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ben possa consistere anche nella stipula di un contratto, attività di per sé consentita e stimolata dall'ordinamento giuridico, quando il negozio diventa strumento per perseguire fini contrari a quelli ordinamentali come è avvenuto nella vicenda in esame, perché volto ad eludere totalmente o significativamente la garanzia patrimoniale. Tuttavia la peculiarità che in dette ipotesi il fatto illecito si sostanzia in un contratto tipico, cioè un'espressione negoziale non solo consentita ma anche promossa dall'ordinamento, richiede che sia accertata in concreto la funzione fraudolenta del negozio circostanza che, nell'odierno processo, è ampiamente provata. Ed infatti emergono una serie di indici inequivoci della funzione elusiva della complessiva operazione negoziale posta in essere sia dalla che dalla CP_2 CP_1 che vengono di seguito riepilogati: 1) vendita ad un prezzo vile ad un parente stretto;
2) conclusione di un negozio con causa solutoria del prezzo della compravendita concluso in data 30.6.2020 ovvero dopo la notifica del precetto nell'ambito della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi;
3) scelta di un tipo contrattuale (compravendita) del tutto inadeguato allo scopo poi manifestato nell'accessorio accordo solutorio atteso che si sarebbe potuto provvedere con una donazione modale evidentemente esclusa dalle convenute in ragione della maggiore facilità per il creditore di aggredire l'atto con causa liberale;
4) compravendita a un terzo acquirente di buona fede al prezzo di mercato pari ad oltre il triplo di quello pattuito in occasione della prima alienazione. Lo schema negoziale, in definitiva, si traduce in un fatto (rectius: una serie di atti) contra ius perché direttamente in violazione non solo del principio generale sotteso all'art. 2740 c.c. ma anche di principi cardine dell'ordinamento come il divieto di abuso del diritto. Non pare necessario profondere un particolare sforzo motivazionale quanto agli altri elementi costitutivi dell'illecito. pag. 8/11 Il danno consiste infatti nell'aver fraudolentemente inibito l'esercizio della tutela revocatoria e si tratta di certo di un danno ingiusto, poiché in modo mediato lede lo stesso diritto di credito, alla cui soddisfazione è funzionale la conservazione della garanzia patrimoniale. Esso può essere esattamente quantificato nell'importo indicato dall'attore pari ad euro 70.714,57 (ovvero la quota residua dell'originario credito di euro 104.494,13, come risultante dal decreto ingiuntivo n. 191/2012, al netto di quanto recuperato con esecuzione forzata nei confronti del fideiussore) che sarebbe stato possibile estinguere per l'intero atteso il valore dell'immobile di oltre euro 235.000,00. Parimenti è provato lo stretto rapporto eziologico tra le condotte negoziali e la causazione del danno poiché proprio il contratto di compravendita verso il subacquirente in buna fede ha consentito di inibire alla creditrice la possibilità di esercitare fruttuosamente la tutela legale della garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2901 c.c. L'elemento soggettivo va individuato nel caso in esame nella preordinazione dolosa sia da parte della che della le quali non possono che aver agito CP_2 CP_1
d'intesa stante la contingenza temporale tra le operazioni di alienazione ed estinzione dell'obbligo di versare il prezzo e l'inizio dell'esecuzione forzata da parte della Parte_1
In merito si evidenzia in fatti la seguente cadenza temporale:
- il 26.2.2020 la aliena l'immobile alla figlia essendo ben CP_2 CP_1 consapevole della propria esposizione debitoria atteso che il decreto ingiuntivo le veniva notificato ben 8 anni prima e nel frattempo veniva aggredito il patrimonio del fideiussore;
- il 30.4.2020 per il tramite della mandataria Parte_1 notificava un sollecito di pagamento (all. 9); Parte_2
- l'8.6.2020 per il tramite della mandataria Parte_1 Pt_2 notificava atto di precetto (all. 9);
[...]
- dopo soli 22 giorni in data 30.6.2020 e sottoscrivevano la CP_2 CP_1 scrittura privata solutoria;
- il 16.7.2020 era notificato l'atto di pignoramento presso terzi alla e CP_2 alla;
CP_1
- il 9.8.2020 a definizione giudizio di accertamento RG n. 682/2020 ex art. 549 c.p.c. (promosso dalla creditrice nell'ambito della procedura esecutiva in ragione della contestata dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c.) il G.E. rigettava la contestazione;
- il 25.8.2022 la proponeva opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 617 c.p.c.; pag. 9/11 - con provvedimento del 28.9.2022, confermato all'udienza del 16.11.2022, il Giudice adito a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi nell'ambito del procedimento RG. 114/2023 sospendeva l'efficacia e l'esecutorietà dell'ordinanza-sentenza emessa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 682/2020;
- in data 28.12.2020 (quindi a distanza di soli un 1 mese e 12 giorni dalla conferma della sospensione dell'efficacia e dell0esecutorietà dell'ordinanza sentenza di cui al punto che precede) lo stesso cespite immobiliare era venduto da ad . CP_1 Persona_4
Ebbene non può sfuggire che tutte le fasi della descritta operazione negoziale si pongono in strettissima contingenza temporale con le iniziative della creditrice volte al recupero forzoso e quindi manifestano limpidamente il dolo delle convenute che hanno agito con lo scopo precipuo di sottrarre l'immobile dal patrimonio aggredibile. Che le convenute abbiano concorso nella causazione del fatto illecito è poi limpidamente provato sia dalla natura degli atti negoziali posti in essere, non già unilaterale bensì bilaterale (contratti di compravendita, accordo solutorio), sia dal fatto che entrambe erano coinvolte, seppur a diverso titolo, nella procedura esecutiva l'una quale debitrice esecutata e l'altra quale terza pignorata e quindi mantenevano un interesse convergente sia dallo stretto rapporto parentale che suffraga tutta la ricostruzione sopra proposta. In conclusione va condannata al risarcimento del danno nei CP_1 confronti della liquidato in euro 70.714,57 oltre Parte_1 rivalutazione e interessi decorrenti dal 28.12.2020 poiché è da ritenersi che con l'ultimo contratto di compravendita sia stato portato a termine il complessivo iter negoziale e quindi sia stato consumato il fatto illecito. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 applicando i valori minimo dello scaglione di riferimento atteso che non vi è stata necessità di svolgere una particolare attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a pagare in favore di la CP_1 Parte_1 somma di euro 70.714,57 oltre interessi e rivalutazione decorrenti come indicato in parte motiva;
pag. 10/11 - condanna a rimborsare in favore di le CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese al 15% ex art. 2 comma secondo, D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge. Trieste, 23.12.2025
il Giudice Matteo Petrolati
pag. 11/11