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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 40/2025
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74
promosso con ricorso depositato in data 07/01/2025 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura prodotta unitamente al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Loris
Moschetta (C.F. ) e David De Vallier (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Farra di Soligo;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Pio Ugo Ori (C.F. ) e Antonella Lot (C.F. ) ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pieve di Soligo;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del 06/05/2025
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 40/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 23/06/2019 contraeva Parte_1
matrimonio con;
che dall'unione nasceva in data 19/08/2021 la IA minore Controparte_1
; che con decreto n. cronol. 2233/2023 pubblicato il 15/02/2023 il Tribunale di Treviso Per_1
omologava la separazione tra le parti.
Ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio sostanzialmente alle medesime condizioni della separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03/04/2025, la resistente, non si opponeva alla domanda di divorzio e confermava anch'essa le condizioni adottate in sede di separazione,
chiedendo tuttavia delle integrazioni in ordine al diritto di visita e frequentazione padre-IA.
All'udienza di prima comparizione del 06/05/2025 erano presenti i procuratori delle parti e le parti in persona. Il Giudice formulava ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Preso atto, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Difatti, la separazione tra le parti si protrae ininterrottamente dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all'udienza del 20/01/2023, la comunione spirituale e materiale tra le medesime non può essere ricostituita e pertanto sono maturate le condizioni per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, le cui condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non presentano profili di illegittimità e rispondono al preminente interesse della IA minore . Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 23/06/2019 da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] e trascritto al n. 64, Parte II, Serie C,
[...]
Anno 2019, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO alle seguenti condizioni:
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 40/2025 1) le parti danno atto che essendo economicamente indipendenti e autosufficienti, ciascuna provvederà al proprio mantenimento;
2) la IA rimane affidata ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Per_1
madre. Relativamente al diritto di visita della stessa da parte del padre, in considerazione dei principi di bigenitorialità ed alternanza, il IG. potrà tenere presso di sé la IA a week- Parte_1
end alterni, andando a prenderla il venerdì all'uscita da scuola e riaccompagnandola poi, il lunedì
mattina alle 8.00 circa, presso l'abitazione materna o la scuola/nido, se nei giorni di frequenza, con diritto di pernottamento;
nella settimana successiva il padre potrà inoltre tenerla con sé il giovedì
pomeriggio dalle 18.30 fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, con
pernottamento presso il padre;
sempre per questa settimana le parti si riservano di accordarsi
per un altro pomeriggio che la bambina trascorrerà con il papa sempre dalle 18.30 alle 20.30;
3) qualora lo desideri, il padre sarà in ogni caso libero di vederla e tenerla con sé in un altro giorno della settimana, previo avviso telefonico e per iscritto, anche tramite whatsapp, alla madre. Qualora
la bambina fosse ammalata nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo potrà far loro visita presso la casa coniugale, previo accordo e avviso telefonico e per iscritto alla madre, anche tramite WhatsApp, o recuperare successivamente il giorno di sua spettanza;
4) le feste natalizie dal 24 al 26 dicembre saranno trascorse con il padre, mentre i giorni 30, 31
dicembre e 1 gennaio con la madre, il tutto ad anni alterni.
Analogamente anche le festività pasquali saranno trascorse ad anni alterni con i genitori previo accordo tra i medesimi. Le vacanze estive saranno trascorse, compatibilmente con i periodi di ferie dei genitori, per il periodo di quattordici giorni con ciascuno di essi e saranno concordate tra i genitori, almeno due mesi prima, al fine di stabilire l'esatto periodo (giugno-luglio-agosto) di ogni anno;
eventuali soggiorni con la minore fuori sede, dovranno essere comunicati all'altro genitore indicandone il luogo e la durata. Nel caso in cui il IG. deciderà, anche in futuro, di Parte_1
spostare la propria residenza in una località distante dall'abitazione coniugale, le spese per il trasporto e gli spostamenti della IA , effettuati per raggiungere il padre, ivi compresi anche Per_1
bus, metro, treno, etc, saranno ad esclusivo carico dello stesso. Le medesime spese saranno a carico della IG.ra , qualora la stessa decida di spostare la propria residenza in una Provincia CP_1
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 40/2025 diversa da quella attuale di residenza. Le visite così concordate potranno in ogni momento e di volta in volta essere riviste e modificate in base alle eIGenze e/o impegni dei genitori, anche solo su richiesta di uno di essi, purchè vi sia l'accordo espresso per iscritto, anche tramite whatsapp,
dell'altro genitore. Il genitore destinatario della richiesta si impegna a rispondere entro due
giorni dalla richiesta stessa. Durante l'orario di lavoro della mamma o, comunque, nel caso di eIGenze dei genitori o in concomitanza della chiusura della scuola, la minore potrà essere affidata alle cure dei nonni materni e paterni;
in caso di malattia della minore o chiusure, previste da calendario e non, del nido/scuola, entrambi i genitori si impegnano in egual misura a provvedere alla cura della minore, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e non lavorativi.
I genitori si impegnano a far ricevere una telefonata al giorno alla IA da parte del genitore
al momento non collocatario, nella fascia oraria dalle 18.00 alle 19.30. Inoltre il genitore con
cui la IA si trova, agevolerà eventuali richieste di telefonate all'altro formulate dalla IA;
l'appartamento locato dai coniugi, già di abitazione coniugale, sito in Pieve di Soligo (TV), Via
Capovilla, n. 36/5, così come i mobili e le suppellettili all'interno dello stesso, rimarranno nella disponibilità della IG.ra , che si impegna ad onorare il pagamento del relativo canone CP_1
mensile;
5) il padre si impegna a corrispondere alla madre un assegno mensile di contributo al mantenimento della IA pari a € 450,00, che verrà versato alla IG.ra entro il giorno l0 di ogni mese Per_1 CP_1
tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN [...], presso Banca
Unicredit filiale di Pieve di Soligo, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT; in caso di future ed eventuali variazioni del Codice Iban della IG.ra , le stesse CP_1
saranno tempestivamente comunicate al IG. per iscritto, anche tramite whatsapp;
Parte_1
6) i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie, sia obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che subordinate al consenso di entrambi. A tal riguardo occorre precisare che, come stabilito dal protocollo d'intesa all'uopo adottato dal Tribunale
di Treviso, rientrano tra le spese comprese nell'assegno per la prole percepito dal genitore collocatario il vitto, l'abbigliamento, il contributo per le spese dell'abitazione, il materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 40/2025 giornaliero, la mensa scolastica, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), le spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), le spese per carburante e manutenzione ordinarie dei mezzi di trasporto, quando l'acquisto per i figli sia avvenuto su decisione concorde dei genitori e la ricarica del cellulare, quando sia stato acquistato per i figli su decisione concorde dei genitori. Per
quanto riguarda invece le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e quelle obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, andranno ricomprese nelle prime le seguenti categorie: - spese di organizzazione familiare: baby sitter - spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie), rette, iscrizioni e tasse cli scuole private, spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché percorsi e stages post universitari ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola,
prescuola e doposcuola;
- spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività
artistiche (es. musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), centri estivi, attività scoutistica o similare, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, autovettura, motorino, moto); - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00
mensili, cicli dì cure psicoterapiche, fisioterapiche, termali (et similia), mentre rientrano tra le seconde le seguenti categorie: - iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale e comunque tutte le predette spese, anche se riferite a scuole private e paritarie, in ipotesi cli scelte già condivise tra genitori, libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola ad inizio anno, spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da
________________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 40/2025 banco), spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde, spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00; Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo raccomandata, sms, email, fax, pec etc), corredata dei relativi documenti di spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta, entro massimo 10 giorni,
ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole;
7) il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette somme e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, da effettuarsi entro un mese dall'avvenuto anticipo, è dovuto entro il 15° giorno a decorrere dalla ricezione della richiesta, mentre il rimborso delle spese straordinarie va comunque richiesto, con l'allegata documentazione a sostegno, entro il 31.12.
dell'anno di competenza;
8) i Signori e prenderanno congiuntamente le decisioni riguardanti l'istruzione, Parte_1 CP_1
l'educazione e la salute della IA;
9) l'assegno unico familiare e, comunque, qualsiasi altro bonus spettante, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il bonus asilo nido, sarà interamente richiesto ed usufruito dalla IG.ra , in quanto genitore collocatario;
Controparte_1
10) i Signori e prestano reciprocamente il consenso all'espatrio ed al rinnovo e/o Parte_1 CP_1
rilascio del proprio passaporto.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 07/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 40/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 40/2025
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74
promosso con ricorso depositato in data 07/01/2025 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura prodotta unitamente al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Loris
Moschetta (C.F. ) e David De Vallier (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Farra di Soligo;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Pio Ugo Ori (C.F. ) e Antonella Lot (C.F. ) ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pieve di Soligo;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del 06/05/2025
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 40/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 23/06/2019 contraeva Parte_1
matrimonio con;
che dall'unione nasceva in data 19/08/2021 la IA minore Controparte_1
; che con decreto n. cronol. 2233/2023 pubblicato il 15/02/2023 il Tribunale di Treviso Per_1
omologava la separazione tra le parti.
Ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio sostanzialmente alle medesime condizioni della separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03/04/2025, la resistente, non si opponeva alla domanda di divorzio e confermava anch'essa le condizioni adottate in sede di separazione,
chiedendo tuttavia delle integrazioni in ordine al diritto di visita e frequentazione padre-IA.
All'udienza di prima comparizione del 06/05/2025 erano presenti i procuratori delle parti e le parti in persona. Il Giudice formulava ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Preso atto, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Difatti, la separazione tra le parti si protrae ininterrottamente dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all'udienza del 20/01/2023, la comunione spirituale e materiale tra le medesime non può essere ricostituita e pertanto sono maturate le condizioni per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, le cui condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non presentano profili di illegittimità e rispondono al preminente interesse della IA minore . Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 23/06/2019 da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] e trascritto al n. 64, Parte II, Serie C,
[...]
Anno 2019, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO alle seguenti condizioni:
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 40/2025 1) le parti danno atto che essendo economicamente indipendenti e autosufficienti, ciascuna provvederà al proprio mantenimento;
2) la IA rimane affidata ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Per_1
madre. Relativamente al diritto di visita della stessa da parte del padre, in considerazione dei principi di bigenitorialità ed alternanza, il IG. potrà tenere presso di sé la IA a week- Parte_1
end alterni, andando a prenderla il venerdì all'uscita da scuola e riaccompagnandola poi, il lunedì
mattina alle 8.00 circa, presso l'abitazione materna o la scuola/nido, se nei giorni di frequenza, con diritto di pernottamento;
nella settimana successiva il padre potrà inoltre tenerla con sé il giovedì
pomeriggio dalle 18.30 fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, con
pernottamento presso il padre;
sempre per questa settimana le parti si riservano di accordarsi
per un altro pomeriggio che la bambina trascorrerà con il papa sempre dalle 18.30 alle 20.30;
3) qualora lo desideri, il padre sarà in ogni caso libero di vederla e tenerla con sé in un altro giorno della settimana, previo avviso telefonico e per iscritto, anche tramite whatsapp, alla madre. Qualora
la bambina fosse ammalata nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo potrà far loro visita presso la casa coniugale, previo accordo e avviso telefonico e per iscritto alla madre, anche tramite WhatsApp, o recuperare successivamente il giorno di sua spettanza;
4) le feste natalizie dal 24 al 26 dicembre saranno trascorse con il padre, mentre i giorni 30, 31
dicembre e 1 gennaio con la madre, il tutto ad anni alterni.
Analogamente anche le festività pasquali saranno trascorse ad anni alterni con i genitori previo accordo tra i medesimi. Le vacanze estive saranno trascorse, compatibilmente con i periodi di ferie dei genitori, per il periodo di quattordici giorni con ciascuno di essi e saranno concordate tra i genitori, almeno due mesi prima, al fine di stabilire l'esatto periodo (giugno-luglio-agosto) di ogni anno;
eventuali soggiorni con la minore fuori sede, dovranno essere comunicati all'altro genitore indicandone il luogo e la durata. Nel caso in cui il IG. deciderà, anche in futuro, di Parte_1
spostare la propria residenza in una località distante dall'abitazione coniugale, le spese per il trasporto e gli spostamenti della IA , effettuati per raggiungere il padre, ivi compresi anche Per_1
bus, metro, treno, etc, saranno ad esclusivo carico dello stesso. Le medesime spese saranno a carico della IG.ra , qualora la stessa decida di spostare la propria residenza in una Provincia CP_1
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 40/2025 diversa da quella attuale di residenza. Le visite così concordate potranno in ogni momento e di volta in volta essere riviste e modificate in base alle eIGenze e/o impegni dei genitori, anche solo su richiesta di uno di essi, purchè vi sia l'accordo espresso per iscritto, anche tramite whatsapp,
dell'altro genitore. Il genitore destinatario della richiesta si impegna a rispondere entro due
giorni dalla richiesta stessa. Durante l'orario di lavoro della mamma o, comunque, nel caso di eIGenze dei genitori o in concomitanza della chiusura della scuola, la minore potrà essere affidata alle cure dei nonni materni e paterni;
in caso di malattia della minore o chiusure, previste da calendario e non, del nido/scuola, entrambi i genitori si impegnano in egual misura a provvedere alla cura della minore, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e non lavorativi.
I genitori si impegnano a far ricevere una telefonata al giorno alla IA da parte del genitore
al momento non collocatario, nella fascia oraria dalle 18.00 alle 19.30. Inoltre il genitore con
cui la IA si trova, agevolerà eventuali richieste di telefonate all'altro formulate dalla IA;
l'appartamento locato dai coniugi, già di abitazione coniugale, sito in Pieve di Soligo (TV), Via
Capovilla, n. 36/5, così come i mobili e le suppellettili all'interno dello stesso, rimarranno nella disponibilità della IG.ra , che si impegna ad onorare il pagamento del relativo canone CP_1
mensile;
5) il padre si impegna a corrispondere alla madre un assegno mensile di contributo al mantenimento della IA pari a € 450,00, che verrà versato alla IG.ra entro il giorno l0 di ogni mese Per_1 CP_1
tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN [...], presso Banca
Unicredit filiale di Pieve di Soligo, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT; in caso di future ed eventuali variazioni del Codice Iban della IG.ra , le stesse CP_1
saranno tempestivamente comunicate al IG. per iscritto, anche tramite whatsapp;
Parte_1
6) i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie, sia obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che subordinate al consenso di entrambi. A tal riguardo occorre precisare che, come stabilito dal protocollo d'intesa all'uopo adottato dal Tribunale
di Treviso, rientrano tra le spese comprese nell'assegno per la prole percepito dal genitore collocatario il vitto, l'abbigliamento, il contributo per le spese dell'abitazione, il materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 40/2025 giornaliero, la mensa scolastica, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), le spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), le spese per carburante e manutenzione ordinarie dei mezzi di trasporto, quando l'acquisto per i figli sia avvenuto su decisione concorde dei genitori e la ricarica del cellulare, quando sia stato acquistato per i figli su decisione concorde dei genitori. Per
quanto riguarda invece le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e quelle obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, andranno ricomprese nelle prime le seguenti categorie: - spese di organizzazione familiare: baby sitter - spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie), rette, iscrizioni e tasse cli scuole private, spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché percorsi e stages post universitari ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola,
prescuola e doposcuola;
- spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività
artistiche (es. musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), centri estivi, attività scoutistica o similare, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, autovettura, motorino, moto); - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00
mensili, cicli dì cure psicoterapiche, fisioterapiche, termali (et similia), mentre rientrano tra le seconde le seguenti categorie: - iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale e comunque tutte le predette spese, anche se riferite a scuole private e paritarie, in ipotesi cli scelte già condivise tra genitori, libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola ad inizio anno, spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 40/2025 banco), spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde, spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00; Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo raccomandata, sms, email, fax, pec etc), corredata dei relativi documenti di spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta, entro massimo 10 giorni,
ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole;
7) il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette somme e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, da effettuarsi entro un mese dall'avvenuto anticipo, è dovuto entro il 15° giorno a decorrere dalla ricezione della richiesta, mentre il rimborso delle spese straordinarie va comunque richiesto, con l'allegata documentazione a sostegno, entro il 31.12.
dell'anno di competenza;
8) i Signori e prenderanno congiuntamente le decisioni riguardanti l'istruzione, Parte_1 CP_1
l'educazione e la salute della IA;
9) l'assegno unico familiare e, comunque, qualsiasi altro bonus spettante, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il bonus asilo nido, sarà interamente richiesto ed usufruito dalla IG.ra , in quanto genitore collocatario;
Controparte_1
10) i Signori e prestano reciprocamente il consenso all'espatrio ed al rinnovo e/o Parte_1 CP_1
rilascio del proprio passaporto.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 07/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 40/2025