Sentenza 5 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/12/2023, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2023
N. 00858/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2019, proposto da
PA EN e NN RI CC, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Santostefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dai ricorrenti in data 16 luglio 2019 ai sensi dell’art. 36 del DPR n 380/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto i ricorrenti hanno impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria presentata in data 16 luglio 2019, avente ad oggetto la chiusura con vetrata di un balcone non aggettante.
I ricorrenti lamentano la illegittimità del diniego oggetto di gravame sotto il profilo della violazione dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 atteso che, sussistendo la doppia conformità dell’opera e non comportando essa alcun aumento della volumetria esistente, il Comune non avrebbe potuto rigettare la domanda di sanatoria.
La chiusura del balcone sarebbe stata, peraltro, autorizzata dal condominio con deliberazione del 14 maggio 1998.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Reggio Calabria.
Con atto notificato in data 6 novembre 2023 e depositato il successivo 7 novembre, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso intendendo provvedere alla rimozione delle opere abusive.
All’udienza del 22 novembre 2023 il difensore del Comune resistente ha dichiarato di opporsi alla rinuncia. Il difensore di parte ricorrente ha ribadito la propria volontà rinunciare al ricorso non avendo più interesse alla decisione.
La causa è stata, quindi, introitata per la decisione.
Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, la quale ha manifestato il proprio disinteresse alla definizione del ricorso nel merito, avendo intenzione di provvedere alla rimozione delle opere oggetto della domanda di sanatoria per cui è causa.
Tale dato processuale, attinente alle condizioni dell’azione che, come è noto, devono persistere per tutta la durata del giudizio, vincola il Collegio e, come tale, impone una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ciò in conformità a quel costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: « Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso» (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 27/06/2023, n. 6271).
Né rileva l’opposizione della resistente amministrazione che, fondandosi su una pretesa insussistenza dei presupposti per la rinuncia non avendo parte ricorrente ancora provveduto alla demolizione delle opere abusive, rimane del tutto estranea al profilo dell’interesse ad agire ovvero a resistere nell’ambito del presente giudizio.
In conclusione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, attesa la natura formale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Mazzulla, Presidente FF
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
Andrea De Col, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Roberta Mazzulla |
IL SEGRETARIO