Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
La sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità.
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- 1. La sentenza di condanna non può fondarsi solo sulle dichiarazioni rese alla PGAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2011
- 2. I ristretti termini previsti dal rito direttissimo, risultando incompatibili con l'effettuazione dell’incidente probatorio, possono assumere rilevanza ai fini…Gulotta Licia · https://www.diritto.it/ · 25 novembre 2010
Con sentenza n. 34203 del 2010, la terza Sezione penale ha respinto il ricorso dell'imputato che, condannato all'esito di giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza di reato, aveva impugnato la sentenza per violazione degli articoli 512 e 526 c.p.p., poiché pronunciata sulla base delle dichiarazioni rese durante le indagini dalle persone offese, non successivamente sentite in sede dibattimentale poiché irrintracciabili. L'imputato lamentava, infatti, come l'irreperibilità delle persone offese avesse rappresentato una circostanza tutt'altro che imprevedibile, ed eccepiva, quindi, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di dette parti, contestando, peraltro, la mancata …
Leggi di più… - 3. Assunzione in giudizio degli atti investigativi non più ripetibiliLicia Gulotta · https://www.filodiritto.com/ · 6 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2007, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
O S C U R A T A
842 /0 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/11/2007
SENTENZA N.1622 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CAMPANATO GRAZIANA PRESIDENTE
1. Dott.ROMIS VINCENZO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.BIANCHI LUISA N. 045628/2002
" 3. Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO
4. Dott. PICCIALLI PATRIZIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) U.A. N. IL (omissis)
2) P.S. z
N. IL (omissis)
3) R.A. N. IL (omissis) N. IL (omissis) P.A.
avverso SENTENZA del 04/07/2002
CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
BIANCHI LUISA
Udito il Procuratore Generale in persona del mt. proc. .. cms. Derio lanwell. che ha concluso per la inom minibilità de ncorsi
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Raffaelle Condullo Udit i difensor Avv. to fer P.A. R.A.M.
e O S C U R A T A
45628
Motivi della decisione data 4 luglio 2002 la Corte di appello di Con sentenza in la quanto qui rileva, ridimensionava Salerno, per posizione di U.A. P.S. P.A. già in primo grado assolti da e R.A. numerose delle contestazioni agli stessi mosse ex art. 73 dpr 309/90, prosciogliendoli da ulteriori episodi che difettavano di prova sufficiente. Più precisamente, la
Corte rideterminava la pena nei confronti di U.V. per il reato di cui al capo d) (cessione continuata di eroina а F.D. nei limiti ritenuti dalla sentenza di primo grado) in anni nove e mesi sei di reclusione ed euro 33.000,00 di multa;
nei confronti di P.S. per il capo h) della rubrica, con la diminuente per il rito abbreviato, in anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa;
nei confronti di P.A. per il capo j) della rubrica limitatamente alla cessione di eroina a F.D. e
B.C. con la ritenuta continuazione tra detti reati e quello più grave per il quale ha già subito condanna e di cui alla sentenza della Corte di Appello di
Salerno del 22 maggio 1995, in anni sei, mesi sei e giorni venti di reclusione ed 24.658,00 di multa;
nei confronti di residuo per il R.A. reato a lei ascritto al capo L2) della rubrica (detenzione di ca. gr. 10 di eroina) in anni sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Nel pervenire а tali statuizioni, la Corte di merito riteneva valide ed utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chiamanti in correità poi deceduti o sottrattisi al vaglio dibattimentale. Osservava in particolare la Corte, sulle eccezioni poste dai difensori degli imputati, che doveva ritenersi legittima l'acquisizione delle dichiarazioni rese da e alla pg, con l'assistenza del al pm F.D. difensore;
si trattava infatti di dichiarazioni irripetibili in quanto lo stesso all'epoca della celebrazione del dibattimento era deceduto (in data (omissis) a seguito della non prevedibile assunzione di una dose eccessiva di eroina (overdose); F.D. era deceduto circa un anno dopo avere reso le sue dichiarazioni in sede istruttoria e pochi mesi prima del dibattimento, non a seguito della evoluzione naturale della sua malattia bensì per la assunzione di una dose eccessiva di eroina (overdose); il decesso dunque, per la causa che lo ha determinato, non era prevedibile;
F. era sotto controllo sanitario, anche ospedaliero, e non era prevedibile che egli si iniettasse una dose eccessiva di eroina, provocando così il suo decesso. Anche le dichiarazioni di erano utilizzabili. Esse erano V.R. state acquisite dal Tribunale anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, per cui era applicabile la disposizione del comma
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2 dell'art. 1 dei D.L.7 gennaio 2000 n.2, così come disposto dalla prima parte del comma IV dell'art.2ó della legge n.63/2001; né la normativa applicabile poteva mutare per la sola circostanza che la Corte di appello aveva disposto la citazione della medesima V. ], al solo fine di verificare il perdurare o meno della sua volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale, dunque ad ulteriore garanzia del diritto di difesa;
la dichiarazione era stata comunque correttamente acquisita prima del 25 febbraio 2000 e, dunque, era pienamente utilizzabile ai fini della decisione, così come previsto dalla disciplina transitoria sulla base del principio "tempus regit actum", con la sola limitazione che gli elementi che ne debbono confermare la attendibilità siano assunti o formati con diverse modalità.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi. 1) erronea applicazione dell'art. 512 cpp con U.A. riferimento all'acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni rese da nel corso delle indagini preliminari;
la F.D. difesa contesta la "non prevedibilità" del decesso del F. facendo presente che egli era da tempo gravemente ammalato di Aids e che il ricorrente aveva ripetutamente sollecitato l'assunzione del medesimo con incidente probatorio;
sostiene che morte, а seguito della assunzione di una normale dose di la eroina, era stata in realtà cagionata dal grave stato di debilitazione collegato allo stato terminale della malattia stessa, accertato anche in sede peritale, e che la prevedibilità doveva essere valutata in relazione a questa situazione, dovendo considerarsi la grave affezione da cui era affetto il F. almeno come concausa del decesso;
2) 3) erronea applicazione dell'art. 512 cpp con riferimento all'acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni rese da nel corso delle V.R. indagini preliminari;
incostituzionalità dell'art. 26, CO. 4, della 1. 1 marzo 2006 n.63 qualora non venga accolta la interpretazione propugnata. Il ricorrente contesta la decisione assunta dalla Corte di appello di ritenere corretta e conforme alla normativa processuale all'epoca vigente la decisione del Tribunale di acquisire le dichiarazioni rese nella fase istruttoria da tenuto conto che la V.R. in sede dibattimentale, della si era avvalsa, V.
facoltà di non rispondere. Sostiene che avendo la Corte di appello disposto la rinnovazione del dibattimento in grado di appello e avendo la confermato la volontà di V. avvalersi della facoltà di non rispondere, non poteva trovare applicazione la normativa transitoria di cui al IV° comma dell'art. 26 della legge 1° marzo 2001 n°63, bensì il disposto di cui all'art. 526, co. 1 bis c.p.p., introdotto dall'art. 19 della stessa legge. In subordine, il difensore eccepisce la incostituzionalità della richiamata normativa transitoria.; 4) erronea applicazione dell'art. 192, co.3, cpp in quanto la sentenza è fondata unicamente sulle dichiarazioni dei predetti
2 O S C U R AT A
e V.F. come si è detto mai sentiti al dibattimento, senza ulteriori riscontri di fatto;
la sentenza sarebbe illogica nell'aver voluto disancorare l'affermazione di responsabilità per l'unico reato rimasto in piedi dagli altri reati per i quali era intervenuta sentenza assolutoria e per aver così trascurato che la V. era stata considerata inattendibile laddove la medesima costituiva la principale fonte di prova nei confronti di altri imputati;
tanto più attentamente avrebbero dovuto vaglirsi le sue affermazione laddove, come nella specie, ella era solo riscontro a quanto dichiarato dal per di più il riscontro fornito F. dalla medesima attiene solo alle modalità dello spaccio, ma le modalità riferite dal e dalla V. non sono le F. stesse;
per di più la è stata ritenuta inattendibile V. proprio in relazione al capo di imputazione dove descrive anche le modalità di spaccio e allora è assolutamente illogico ritenere che in questa parte della dichiarazione ella potesse essere attendibile.
: 1) erronea applicazione degli artt. 192 cpp e R.A.
73 dpr 309/90 e vizio di motivazione capo L2, e cioè per il sequestro di 10 gr. di eroina al 35% di principio attivo, equivalenti a 33,1 dosi medie giornaliere, quantità di stupefacente compatibile con l'uso personale, specie in mancanza di indici certi di destinazione allo spaccio non essendo stati rinvenuti quegli oggetti che normalmente fanno ritenere la destinazione della droga allo spaccio;
tale non potrebbe considerarsi infatti il frazionamento in dosi della droga, atteso che ben poteva essere stata comprata già confezionata;
le dichiarazioni di B.C. si riferiscono ad altri episodi;
2) mancata concessione dell'attenuante di cui al quinto comma sulla base del cospicuo quantitativo della droga rinvenuta e dell'inserimento nella attività di spaccio, senza tenere conto che la droga era destinata anche all'uso personale e che la medesima era stata assolta dal reato associativo. la ritenuta responsabilità per il reato di cui al P.S. capo H (cessione continuata di eroina a è B.C. stata fondata su elementi insufficienti e precisamente sulle dichiarazioni del medesimo B. riscontrate da quelle di ma dalla stessa sentenza risulta che Perrotti P.G. al dibattimento ha ritrattato quanto dichiarato in precedenza con ciò dimostrando la propria inattendibilità; neppure potrebbe essere considerato riscontro delle dichiarazioni accusatorie di
B. il ritrovamento, a seguito di perquisizione, di lattosio e di una somma di denaro nell'abitazione del ricorrente;
si tratta di elementi che non provano l'intera condotta che può soltanto essere immaginata;
l'attenuante dei cui al quinto comma
è stata negata solo per i precedenti penali dell'imputato senza una complessiva valutazione del fatto contestato. non indicava i motivi a sostegno della proposta P.A. impugnazione.
3 O S C U R AT A
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in conformità con le richieste del Procuratore Generale, in quanto fondati su motivi non consentiti e manifestamente infondati.
Inaccoglibile è, innanzi tutto, il ricorso di U.A.
Per quanto concerne le preliminari eccezioni, riproposte in questa sede, di violazione ed erronea applicazione dell'art. 512 cpp per essere state illegittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento ed rese dautilizzate le dichiarazioni accusatorie e da nel corso delle indagini V.R. F.D. preliminari, esse vanno disattese per le ragioni esposte in sentenza, sopra richiamate, che ne hanno correttamente motivato il rigetto. Con specifico riferimento alle dichiarazioni del F. _ ,
è sufficiente aggiungere che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (v. tra le altre, sez. III sentenza n. 42926 del
23/10/2002 Manazza ed altri RV. 223090) sopravvenuta la
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impossibilità, per fatti ○ circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Nel caso in esame il ragionamento della Corte di appello è assolutamente corretto atteso che essa ha motivato la imprevedibilità sulla base di precise circostanze di fatto consistenti nel decorso di circa un anno tra il momento in cui il
IA ha reso le dichiarazioni istruttorie e il decesso del medesimo nonché nell'essere stato causato il decesso dalla assunzione di una dose eccessiva di eroina assunta nello stato di detenzione MR , assunzione dunque imprevedibile. La possibilità, prospettata dal ricorrente, che lo stato di debilitazione del medesimo, in quanto da tempo affetto da Aids, abbia influito sul decesso non comporta una diversa conclusione atteso che resta fermo il dato della oggettiva incompatibilità dello stato di detenzione con la lecita assunzione di eroina da parte del| F._ . Quanto alle dichiarazioni della vi è solo da ribadire, V. che per esse, in quanto acquisite prima della data del 25 febbraio
2000, non era applicabile il disposto dell'art. 526 bis cpp, bensì la norma di cui all'art. 1, co.2, d.l. n.2 del 2000, come stabilito dall'art. 26 1.n.63 del 2001 e pertanto, in base alla disciplina previgente, legittimamente sono state utilizzate, essendosi la avvalsa della facoltà di non rispondere sia V. nel giudizio di primo grado che in quello di appello in cui, del tutto opportunamente (v. Cass. Sez. II 23.9.2003 n. 41469, Della Valle ed altri rv. 227134, secondo cui "In tema di 'giusto processo , la possibilità prevista dalla disciplina intertemporale di cui all'art. 26, comma quarto, della legge 1 marzo 2001 n. 63, di utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali già acquisite al fascicolo del dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, trova applicazione ove si tratti di dichiarazioni provenienti da chi, per libera scelta, si è sempre 1
sottratto all'esame dibattimentale. Ne consegue che, al fine di
4 O S C U RATA accertare la persistenza della volontà del dichiarante di sottrarsi all'esame, deve esserne disposta la citazione") era stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per la sua assunzione. Né sorte migliore può essere riservata ai rilievi di costituzionalità dell'art. 26, co. 4, 1. n.63 del 2001, giacché gli stessi giudici della consulta (ordinanza n.442 del 2004 e n.64 del 2003) hanno avuto modo di puntualizzare che il regime transitorio per definizione postula l'introduzione di una disciplina di passaggio tra sistemi normativi diversi e necessariamente si salda ad un determinato momento processuale da individuare quale linea di demarcazione a partire dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare.
La censura che attiene alla ritenuta responsabilità e che riguarda la violazione dell'art. 192, co.
3. cpp, appare infondata giacchè l'accusa riguardo alla residua imputazione è probatoriamente sostenuta dalle dichiarazioni della V. e del F. che avendo avuto legittimo ingresso nel processo ed essendo ritenute, attendibili motivato giudizio, intrinsecamente con e reciprocamente riscontratesi, erano pienamente utilizzabili al fine del giudizio di responsabilità. Né può utilmente invocarsi la ritenuta inattendibilità della V. in relazione alle dichiarazioni dalla medesime rese attinenti la posizione di R.A.M. dal momento che è pacifica la possibilità di valutazione frazionata delle dichiarazioni rese dai collaboranti e che la motivazione con cui i giudici di appello hanno ritenuto tale parziale inattendibilità attiene ai rapporti personali tra le due donne e non coinvolge affatto quella parte del racconto che riguarda invece 1 correttamente dunque ritenuta U.
.
utilizzabile.
Il ricorso di P.A. deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591, lett. c, e 581, lett. c, cod. proc. pen. per mancanza dei motivi, non avendo provveduto il ricorrente ad indicare le ragioni poste a sostegno dell'impugnazione.
Il ricorso di R.A.M. è manifestamente infondato in entrambi i motivi in cui si articola giacchè nell'impugnata sentenza sono state correttamente indicate le ragioni in fatto e in diritto che hanno indotto la Corte a ritenere, da un lato, la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua abitazione e, dall'altro, a escludere che il fatto potesse essere qualificato di minima offensività e quindi inquadrato nell'ipotesi attenuata dell'art. 73 dpr 309/90. Le valutazioni compiute dai giudicanti hanno natura discrezionale con riferimento alla interpretazione delle circostanze ritenute significative e, comunque, si appalesano incensurabili per completezza e logicità di contenuto.
Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza e genericità è il ricorso proposto da L'accusa nei confronti diP.S. tale imputato trova una solida base probatoria nelle dichiarazioni del (acquirente dello stupefacente) le qualiB.C.
5 O S C U RATA hanno ricevuto un riscontro di attendibilità in quelle rese dal P. anche se ritrattate nell'esame dibattimentale, nonché nel ritrovamento, a seguito di perquisizione nell'abitazione del
P. , di lattosio, abitualmente usato per il taglio dello stupefacente, e di denaro in piccolo taglio, presumibile provento dello spaccio. Alla successiva ritrattazione nessun valore è stato attribuito per le ragioni spiegate in particolare nella sentenza di primo grado, che ha esattamente rilevato come le prime dichiarazioni sono state correttamente inserite nel fascicolo dibattimentale ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. (nel testo allora vigente), dopo che erano state contestate come difformi dalle dichiarazioni dibattimentali e che sempre ai sensi della stessa norma sono state legittimamente assunte come prova dei fatti, giacché sussistevano altri elementi di prova che ne confermavano l'attendibilità.
Motivato risulta anche il rigetto della subordinata richiesta di concessione della speciale diminuente di cui al quinto comma dell'art. 73 dpr 309/90 avendo il giudice ritenuto che dalla deposizione di emergesse una situazione di stabile B. inserimento del nel circuito dello spaccio dello P.S. stupefacente organizzato, in notevole proporzione, dalla famiglia
P. , oggettivamente incompatibile con l'attenuante in dei parola, valutazione confermata dalla personalità del medesimo quale desunta dai precedenti specifici.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.186 del 2000, in euro 1000,00 ciascuno.
p.q.m.
La Corte: dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in procedimento nonché,solido, al pagamento delle spese del ciascuno, al versamento di 1000,00 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8. 11. 2007
I Consigliere est.Ruitete Bill Il Presidentesidente Chase рал CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0301 1 0 GEN. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angellili
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