Sentenza 23 marzo 2006
Massime • 1
La condizione di cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno non è sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e la sua assenza nel dibattimento; di conseguenza nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione è possibile dare lettura in dibattimento delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di indagini preliminari. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del dibattimento che aveva ammesso la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese nella fase delle indagini preliminari da due cittadini extracomunitari che, benché privi di permesso di soggiorno, erano stati identificati mediante i passaporti, vivevano da tempo in Italia - lavorando in nero proprio alle dipendenze dell'imputato - tanto da comprendere e parlare la lingua italiana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2006, n. 16210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16210 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2006 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento