Sentenza 11 novembre 1998
Massime • 1
In tema di letture dibattimentali, la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito una "prognosi postuma", che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/1998, n. 12705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12705 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1998 |
Testo completo
composta dai signori Udienza pubblica
Dott. Francesco SIMEONE Presidente del 11.11.98
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere SENTENZA
Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere N.1156
Dott. Massimo ODDO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola BOTTALICO Consigliere N.23176/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AJ RI, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, in data 3 aprile 1998. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Elena Paciotti, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza del 26 gennaio 1994, il Tribunale di Pesaro dichiarò AJ RI responsabile dei reati di estorsione e di minaccia in pregiudizio di HA LU, unificati dal vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione e di lire 600.000 di multa.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 3 aprile 1998, respinse il mezzo di gravame.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
a) violazione dell'articolo 512 bis c.p.p.; il ricorrente assume che i giudici del merito avrebbero errato ad utilizzare, ai fini della condanna, la denuncia presentata in data 26 novembre 1991 dalla parte offesa;
e ciò in quanto la norma suddetta dispone che il giudice può dare lettura delle dichiarazioni rese dallo straniero, "tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti", che nella specie difetterebbero.
Secondo la tesi difensiva, inoltre, era perfettamente prevedibile, al momento della denuncia, che l'HA avrebbe potuto allontanarsi dall'Italia, rendendosi irreperibile;
perciò, il pubblico ministero avrebbe avuto il dovere di chiedere l'incidente probatorio, in modo da consentire alla difesa dell'imputato di contro esaminare il denunziante.
b) illegittimità costituzionale dell'articolo 512 c.p.p.; ad avviso del ricorrente, ove si ritenesse, invece, applicabile la disposizione dell'articolo 512 c.p.p., sarebbe necessario verificare se tale norma sia conforme agli articoli 3 e 24 della Costituzione, a causa di una disparità di trattamento tra la disciplina da essa prevista e quella dell'articolo 512 bis c.p.p., prima citato. Le censure sono infondate.
Osserva, infatti, la Corte che l'applicazione alla fattispecie dell'articolo 512 c.p.p., operata dai giudici del merito, è stata del tutto corretta.
Tale norma stabilisce, infatti, che "il giudice, a richiesta di parte dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione". Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la valutazione circa la prevedibilità dell'evento che impedisce la ripetizione dell'atto va compiuta dal giudice di merito, cui è demandata in via esclusiva, con riguardo al tempo in cui l'atto è stato assunto e tenuto conto della concreta situazione esistente in tale momento, che deve essere tale da rendere probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, vale a dire secondo il corso ordinario dei fatti, l'intervento di fattori incidenti negativamente sulla ripetibilità dell'atto stesso. Una volta formulata questa prognosi postuma, che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica, il giudice del dibattimento è legittimato a disporre, se in tal senso sollecitato dalle partì, la lettura degli atti dei quali ha riconosciuto la imprevedibilità dell'impossibilità di ripetizione ad utilizzarli come elemento di convincimento, di qualunque natura essi siano" (Cass. pen. sez. I, 23 gennaio 1995, Comberiati). Ebbene, i giudici del merito si sono uniformati a questa giurisprudenza affermando che "dall'esame delle documentazione in atti emerge che il denunciante, pur essendo cittadino extra comunitario, risultava avere stabile residenza in Pesaro, onde è da ritenersi che, nella prospettiva del giudizio, non vi fossero elementi per prevedere che egli si rendesse successivamente irreperibile (si da rendere necessaria l'acquisizione dibattimentale, ai sensi dell'articolo 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari), onde non v'è dubbio che l'utilizzazione probatoria del verbale di denuncia di cui in premesse sia stata legittimamente disposta ai sensi del prefato articolo 512 c.p.p., per impossibilità di ripetizione".
Nè, ad avviso di questa Corte, sono ravvisabili nella disposizione da ultimo citata i profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso.
Intanto, la diversa disciplina prevista dagli articoli 512 e 512 bis c.p.p. è giustificata dalla diversità della situazione che le due norme regolamentano;
ed in vero, la prima consente la lettura degli atti divenuti irripetibili per sopravvenuta impossibilità dovuta a fatti o circostanze imprevedibili;
mentre la seconda consente solo la lettura delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero, per il quale la mancata comparizione innanzi al giudice del dibattimento al fine di confermare le dichiarazioni in precedenza rese è un evento assolutamente prevedibile.
Non si comprende, poi, in cosa consisterebbe la violazione dell'articolo 24 della Costituzione, enunciata ma non esplicata dal ricorrente;
e ciò specie ove si consideri la complessiva giurisprudenza della Corte costituzionale, che si è occupata anche di analoga questione di legittimità costituzionale, risolvendola nel senso della sua infondatezza (cfr.: Corte cost., sentenza n. 179 del 9-16 maggio 1994). Infine, si osserva - con riferimento al primo motivo di ricorso - che nella fattispecie ha trovato applicazione l'articolo 512 e non il successivo articolo 512 bis c.p.p.; e che perciò ogni eccezione relativa ad un'eventuale erronea applicazione di quest'ultima disposizione di legge è del tutto irrilevante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 11 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1998