Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 1
L'irreperibilità del teste, anche qualora sia volontaria, non costituisce di per sé motivo di inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni rese al di fuori del dibattimento, ai sensi ed ai fini degli artt. 512 e 526 cod. proc. pen., quando risulti indotta non già da una scelta di sottrazione al dibattimento bensì dalla assoluta precarietà di vita da parte di un soggetto che aveva dimostrato di fatto e attestato per iscritto di essere disponibile a rendere le dichiarazioni in dibattimento. (Fattispecie in cui il teste regolarmente citato per il dibattimento aveva presenziato alla prima udienza e per le successive aveva chiesto l'accompagnamento coattivo in quanto impossibilitato a pagare il titolo di viaggio e che era divenuto irreperibile in quanto dedito all'alcool e privo di stabile dimora).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2007, n. 18848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18848 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 29/03/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 00485
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 031926/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA RO N. IL 03/04/1946;
2) ZO RE N. IL 29/03/1966;
avverso SENTENZA del 13/12/2005 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Domenico che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. CORLETO Pasquale che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13/12/2005 (dep. il 13/2/2006) la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza 20/9/2004 del Tribunale di Trani che aveva condannato SA AR ed ND ZO alla pena di anni due e mesi uno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, quali responsabili dei reati di incendio e fraudolento danneggiamento di beni assicurati.
La Corte, riepilogati i fatti connessi con l'incendio sviluppatosi nel locale Pub denominato Star's Placet sito in Trani, gestito da SA AR e dalla figlia IC MA, convivente con lo ZO, ha condiviso le argomentazioni del Tribunale in ordine alla natura dolosa dell'incendio ed alla riconducibilità dei fatti agli imputati. Al proposito la Corte ha sottolineato la valenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie rese in sede di indagini da EI IN, ritenute utilizzabili ai sensi dell'art. 512 c.p.p. dovendosi escludere che la donna si fosse sottratta per libera scelta all'esame testimoniale (la donna infatti si era resa irreperibile non per libera scelta ma in relazione ad uno stile di vita del tutto precario e sbandato) e non potendosi neanche prevedere che, allorquando essa aveva denunciato ai C.C. di Trani quanto a sua conoscenza, la stessa si sarebbe resa irreperibile. Quanto alla attendibilità delle accuse la Corte ha ripercorso l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice, che aveva analizzato sia le dichiarazioni della IN sia le dichiarazioni della AR e dello ZO, ed ha concluso per la piena credibilità delle dichiarazioni della donna. OS aveva, tra l'altro, riferito: che ella era venuta a conoscenza il giorno prima dell'incendio dell'intenzione della AR, della di lei figlia e del convivente ZO di incendiare il PUB di Trani, che era stata presente nell'abitazione della AR quando lo ZO aveva affermato di essere d'accordo con alcuni suoi amici per recarsi in Trani ad incendiare il Pub, da tempo chiuso per scarsità di guadagni, al fine di riscuotere il premio assicurativo ammontante a circa L. 300.000.000, che gli attuali imputati avevano in precedenza recuperato e messo in salvo oggetti ed arredamenti vari del locale che avevano nascosto nella cantina della AR.
La Corte di merito ha sottolineato come tali dichiarazioni, oltre ad essere logiche, lineari e coerenti, avessero trovato riscontro in elementi di prova acquisiti in atti (il rinvenimento di suppellettili del Pub presso l'abitazione della AR, l'assenza di effrazioni sui meccanismi di chiusura delle saracinesche del locale, la presenza di tracce di liquido infiammabile all'interno del locale) non inficiati dai rilievi difensivi (p. es.: possibilità che altri ex lavoranti si fossero introdotti con le loro chiavi, etc.). Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso, con separati atti del 4/5/2006,. entrambi gli imputati deducendo identiche censure di inosservanza ed erronea applicazione di legge sia in relazione alla ravvisata utilizzabilità delle dichiarazioni rese da IN EI sia in relazione alla ritenuta attendibilità delle stesse. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio, in via preliminare, che osta alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 642 c.p. la sospensione del relativo corso indotta dai rinvii richiesti dal difensore degli imputati.
Venendo all'esame del ricorso, pare al Collegio che nessuna delle censure esposte nei motivi meriti condivisione.
Quanto al primo motivo, denunziante falsa applicazione degli artt.512 e 526 c.p.p., ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia fatto esatta, e congruamente motivata, applicazione dei principi che questa Corte ha più volte precisato. È stato infatti di recente ricordato (cfr. Cass. sent. n. 23571/06) che il principio del giusto processo impone di interpretare l'art. 512 c.p.p. anche alla luce del disposto di cui all'art. 526 c.p.p., comma 1 bis (che, in tema di dichiarazioni prevede che la responsabilità dell'imputato non possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame). Ne consegue che la irreperibilità del teste, che pure è conseguenza di un atto volontario, non determina automaticamente la inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, ma è un dato neutro che assume valenza ai fini dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis solo ove sia segnata dalla volontà di sottrarsi all'esame, una volontà desumibile o da prova diretta o da presunzioni collegate alla avvenuta citazione per il dibattimento. Orbene, la Corte ha rammentato che la IN fu presente alla udienza dibattimentale del 17/6/2002 e non venne sentita per il rinvio indotto dalla astensione deliberata dalle Camere Penali, che alla vigilia delle successive udienze 10/2/2003, 27/10/2003, 10/5/2004 la IN si dichiarò disponibile a deporre richiedendo l'accompagnamento coattivo perché impossibilitata ad acquistare il titolo di viaggio per Trani, che con riguardo alle udienze del 10/5/21-6-13/7/2004 l'accompagnamento disposto non sorti effetti per la irreperibilità della IN, dedita all'alcool e segnata da precarietà di vita. Su tali presupposti di fatto, non contestati dai ricorsi, i Giudici del merito hanno rettamente fondato l'affermazione per la quale l'irreperibilità era stata indotta non già da una scelta di sottrazione al dibattimento bensì dalla assoluta precarietà di vita da parte di un soggetto che aveva dimostrato in fatto, e poi ripetutamente attestato per iscritto, di essere disponibile al dibattimento stesso. Ed altrettanto correttamente quei Giudici hanno affermato che all'atto del rilascio ai Carabinieri delle dichiarazioni del 25/5/1999 nulla lasciava prevedere che quelle dichiarazioni stesse non si sarebbero potute confermare in dibattimento (non scorgendosi quali elementi di sospetto sulla precarietà di vita della teste i verbalizzanti avrebbero già a quella data potuto nutrire). Pertanto, correttamente applicate le norme, la Corte ha validamente ritenuto consentita la utilizzazione delle dichiarazioni stesse mediante la loro lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p.. Quanto al secondo motivo dei ricorsi, secondo il quale la Corte avrebbe malamente accreditato la IN, trascurando di rilevarne la animosità o quantomeno la assoluta non credibilità (proprio per le rilevate fragilità emotiva e precarietà esistenziale), esso è affatto inammissibile. Infatti, il motivo non espone specifiche censure di incompletezza od illogicità argomentative nei confronti dei passaggi motivazionali riservati alla attendibilità della IN, ed al rinvenimento critico dei riscontri oggettivi del suo dichiarato, ma, del tutto omettendo di contestare le accurate quanto ampie considerazioni formulate al proposito dai Giudici del merito (pagg. da 13 a 18), propone propri generici argomenti quali fonti di conclusioni più persuasive.
Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna solidale dei ricorrenti alla refusione delle spese processuali, anche in favore della parte civile.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti AR SA e ZO ND al pagamento, in solido, delle spese giudiziarie;
condanna inoltre i predetti, in solido, alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2007