Sentenza 20 aprile 1999
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame, nel termine di cinque giorni per la trasmissione al tribunale previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si computa il giorno iniziale, non essendovi una disposizione che deroghi alla regola generale di cui all'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui nel termine non si computa il giorno in cui è iniziata la decorrenza.
Commentario • 1
- 1. Il termine per la presentazione della richiesta di riesameDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2022
Nel termine di cui all'art. 309, co. 5, c.p.p. non si computa il giorno di presentazione della richiesta di riesame Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Tribunale per il riesame di Milano confermava integralmente una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione ai delitti di associazione per delinquere (in permanenza attuale) e concorso in truffa in erogazioni pubbliche. Avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che, tra i motivi addotti, adduceva, per quello che rileva in questa sede, violazione di legge penale processuale, ex art. 606, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/1999, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 20.4.1999
Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
Dott. Antonino Assennato Consigliere N.1444
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Ilario Martella Consigliere N.43039/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: LO AE
AVVERSO
l'ordinanza dell'1 ottobre 1998 del Tribunale di Catania;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con ordinanza dell'1 ottobre 1998 il Tribunale di Catania, giudicando sul rinvio della cassazione, confermava il provvedimento in data 8.12.1997 con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a OR AE la misura cautelare della custodia in carcere.
L'indagato ricorre per cassazione e deduce:
1. la perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 309, comma 10, cod.proc.pen., assumendo che al termine di cui al quinto comma del succitato articolo non si applicherebbe la regola dettata dall'art. 172, comma 4, cod.proc.pen., per cui, essendo stata la richiesta di riesame presentata l'11.12.1997, il termine per la trasmissione degli atti al tribunale della libertà sarebbe scaduto il 15.12.1997 (gli atti pervennero al tribunale il 16 dicembre);
2. la nullità dell'udienza camerale per l'omessa traduzione dell'indagato avanti all'organo giudicante, nonostante ne avesse fatta richiesta.
p.
2. I motivi di ricorso sono privi di fondamento.
Il primo, perché non esiste disposizione che sottragga il computo del termine previsto dal quinto comma dell'art. 309 cod.proc.pen. alla regola generale dettata dall'art. 172, comma 4, cod.proc.pen..
Il secondo, perché il ricorrente, con dichiarazione resa il 7.7.1998 avanti al direttore della casa circondariale di Siracusa, rinunciò a comparire all'udienza camerale.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen..
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999