Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/1999, n. 1444
CASS
Sentenza 20 aprile 1999

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In tema di procedimento di riesame, nel termine di cinque giorni per la trasmissione al tribunale previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si computa il giorno iniziale, non essendovi una disposizione che deroghi alla regola generale di cui all'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui nel termine non si computa il giorno in cui è iniziata la decorrenza.

Commentario1

  • 1Il termine per la presentazione della richiesta di riesame
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2022

    Nel termine di cui all'art. 309, co. 5, c.p.p. non si computa il giorno di presentazione della richiesta di riesame Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Tribunale per il riesame di Milano confermava integralmente una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione ai delitti di associazione per delinquere (in permanenza attuale) e concorso in truffa in erogazioni pubbliche. Avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che, tra i motivi addotti, adduceva, per quello che rileva in questa sede, violazione di legge penale processuale, ex art. 606, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/1999, n. 1444
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1444
Data del deposito : 20 aprile 1999

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