Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2002, n. 37119
CASS
Sentenza 9 ottobre 2002

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La regola contenuta nell'art. 526 comma 1-bis cod. proc. pen., secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non opera nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari avvenga in forza dell'art. 512 cod. proc. pen., per irreperibilità del teste (la Corte ha specificato come una diversa interpretazione, che identificasse la volontarietà di sottrazione all'esame dibattimentale con la mera irreperibilità del teste, condurrebbe ad una sostanziale e generale disapplicazione dell'art. 512 cod. proc. pen., che disciplina i casi di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità oggettiva di ripetizione).

Le dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari, alla polizia giudiziaria da persone informate dei fatti possono essere lette ed acquisite al fascicolo dibattimentale, ex art. 512 cod. proc. pen., qualora, per cause imprevedibili, al momento dell'esame testimoniale tali persone risultino irreperibili, configurandosi un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio(fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'irreperibilità dei testi fosse prevedibile per la sola circostanza che gli stessi fossero cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2002, n. 37119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37119
    Data del deposito : 9 ottobre 2002

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