Sentenza 9 ottobre 2002
Massime • 2
La regola contenuta nell'art. 526 comma 1-bis cod. proc. pen., secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non opera nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari avvenga in forza dell'art. 512 cod. proc. pen., per irreperibilità del teste (la Corte ha specificato come una diversa interpretazione, che identificasse la volontarietà di sottrazione all'esame dibattimentale con la mera irreperibilità del teste, condurrebbe ad una sostanziale e generale disapplicazione dell'art. 512 cod. proc. pen., che disciplina i casi di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità oggettiva di ripetizione).
Le dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari, alla polizia giudiziaria da persone informate dei fatti possono essere lette ed acquisite al fascicolo dibattimentale, ex art. 512 cod. proc. pen., qualora, per cause imprevedibili, al momento dell'esame testimoniale tali persone risultino irreperibili, configurandosi un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio(fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'irreperibilità dei testi fosse prevedibile per la sola circostanza che gli stessi fossero cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2002, n. 37119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37119 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 09/10/2002
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - N. 754
3. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 011813/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI JA N. IL 26/04/1976.
avverso SENTENZA del 04/06/2001 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/6/2001 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza 6/4/2000 del Tribunale della medesima città con la quale UJ UR era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione (con applicazione altresì della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due) quale responsabile dei reati - unificati ex art. 81 C.P. - di tentato omicidio nei confronti di DA EK, di lesioni aggravate ai danni di RA EK, di minaccia aggravato verso BO NO, di detenzione e porto illegali di arma da fuoco, di esplosione di colpi di arma da fuoco in pubblica via;
reati tutti commessi in Genova il 24/3/97. La Corte, riepilogati i fatti e le valutazioni in proposito operate dai primi Giudici ed altresì sintetizzate le doglianze della difesa appellante, ha, in primo luogo, affrontato e risolto positivamente la questione della rispondenza a legge della avvenuta acquisizione agli atti di causa delle dichiarazioni rese in corso di indagini dai testi LI TA, TI IS e EB VI non presentatisi in dibattimento perché irreperibili: e ciò perché ben potevano trovare applicazione nella specie il disposto di cui agli artt. 512 - 512 bis C.P.P. non abrogato dalla legge n. 63/2001. Quanto all'altra eccezione formulata dalla difesa circa l'inutilizzabilità delle deposizioni rese dagli ispettori Randine e Beccaro, nelle parti relative a quanto loro raccontato dai fratelli EK non essendo stati i verbali di tali dichiarazioni trasmessi al P.M. e conseguentemente acquisiti agli atti, la Corte - pur non condividendo la tesi difensiva - ha rilevato che poteva comunque pervenirsi ad una sicura ricostruzione dei fatti prescindendo dalle citate deposizioni. In particolare - ad avviso della Corte - assumevano rilevanza le originarie dichiarazioni rese da BO BO (assai più credibili delle successive affermazioni dibattimentali dello straniero, ritenute false e gravemente calunniose nei confronti degli inquirenti) in unione alle dichiarazioni del teste Bruno RA, anch'egli ascoltato in sede dibattimentale, ed a quelle acquisite al fascicolo dibattimentale della sopra indicata teste TA.
Secondo tale ricostruzione i fatti per cui è causa erano stati originati da un diverbio intercorso tra DA EK e UJ UR a seguito di alcune insinuazioni sul EK da quest'ultimo riferite alla TA, conclusosi con una minaccia di morte da parte del UR al EK che gli aveva sferrato un pugno in pubblico;
a tale diverbio era seguita nella serata del 24/3/97 una sorta di spedizione punitiva attuata dal UJ unitamente ad altre due persone presso l'albergo ove alloggiavano i fratelli EK e dove l'RA svolgeva le mansioni di portiere di notte;
il UR UJ e DA EK erano usciti a discutere in strada seguiti dagli altri due cittadini albanesi che avevano accompagnato sul luogo il UJ nonché anche da RA EK e da BO BO;
successivamente il UJ, estratta un'arma, aveva esploso alcuni colpi a terra nelle vicinanze del BO che si era dato alla fuga, aveva poi puntato l'arma a tamburo verso DA EK colpendolo alla regione addominale ed infine verso RA EK colpendolo alla gamba. La Corte, valutati tutti gli elementi raccolti ed in particolare la distanza di sparo e la direzione dei colpi, ha ritenuto che l'imputato avesse agito con volontà omicida nei confronti di DA EK e con volontà solo lesiva e con meri intendimenti minacciosi nei confronti, rispettivamente, di RA EK e di BO BO, condividendo le valutazioni dei primi Giudici sia in punto di qualificazione dei fatti sia in punto di sanzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato censurando con il primo motivo la violazione dell'art. 512 C.P.P. in relazione all'avvenuta acquisizione - in contrasto con la normativa di recente introduzione - delle dichiarazioni rese dai testi non escussi in sede dibattimentale. Con il secondo motivo il ricorrente ha sottolineato plurime illogicità motivazionali nelle quali era incorsa la Corte di merito nella valutazione delle dichiarazioni rese da BO BO e nella ricostruzione dei fatti. Infine, con un terzo ed ultimo motivo, la difesa ha contestato la qualificazione giuridica attribuita alla condotta attuata ai danni di DA EK rilevando anche in proposito illogicità di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso - infondate essendo le tre censure nelle quali esso si articola - debba essere rigettato. Con il primo motivo il difensore di UR UJ censura la decisione della Corte di merito, assunta a conferma dell'ordinanza del Tribunale genovese di acquisizione agli atti del dibattimento, di utilizzare le dichiarazioni rese alla P.G. dai testi AJ TA, TI IS e EB VI, testi non esaminati in giudizio per loro irreperibilità. Ad avviso del ricorrente la sentenza avrebbe in tal guisa violato, in primo luogo, il disposto dell'art. 526 comma 1 bis C.P.P. (introdotto dall'art. 19 della L.63/01 sul "giusto processo") dando di tale norma a carattere generale una lettura arbitrariamente riduttiva, nel senso di escluderne la applicazione ai testimoni assunti dalla P.G. o dal P.M. e poi volontariamente sottrattisi all'esame in dibattimento;
a criterio del ricorrente, in secondo e subordinato luogo, la Corte avrebbe comunque errato nel dare applicazione all'art. 512 C.P.P. con il ritenere imprevedibile la irreperibilità dei testi dei quali erano state acquisite agli atti le dichiarazioni rese, posto che la loro condizione di extracomunitari clandestini poco interessati ad una verifica dibattimentale del dichiarato, avrebbe dovuto indurre a ben diversa prognosi.
La censura è infondata.
Occorre esaminare, per primo, il secondo profilo della censura stante il carattere logicamente preliminare dell'esame delle condizioni di legittima acquisizione della prova (l'acquisizione agli atti del dibattimento dei verbali delle s.i.t. rese alla P.G.) rispetto alla disamina delle questioni di utilizzazione dei relativi atti. Orbene, ritiene il Collegio che la Corte di merito, respingendo le censure mosse alla acquisizione dei citati verbali operata dal Tribunale di Genova, abbia fatto corretta applicazione dell'art. 512 C.P.P. in base a valutazioni adeguatamente e logicamente motivate. Da
un canto, infatti, il Giudice d'appello ha ritenuto di operare la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento, che rende impossibile la ripetizione dell'atto in precedenza assunto, in base al criterio della "prognosi postuma" che questa Corte ha più volte indicato come criterio di corretta applicazione della norma di cui all'art. 512 C.P.P. (cfr. Cass. 2^ sez. penale sentenza n. 12705/98 e Cass. 5495/96) e non ha mancato di notare - altrettanto esattamente - che la norma stessa, lungi dall'essere stata abrogata dalla legge sul "giusto processo", trova preciso riscontro e fondamento di legittimità nel disposto del nuovo comma 5 dell'art. 111 della Costituzione che chiaramente prefigura ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio (cfr., al proposito, Cass. sez. 1^ pen., sentenza n. 24102/01). Dall'altro canto, poi, la Corte di Genova, con riguardo alla concreta valutazione della imprevedibilità della sopravvenuta impossibilità di procedere alla assunzione in sede di esame dibattimentale delle dichiarazioni TA, VI e IS, ha espresso un giudizio, di condivisione della valutazione dei primi giudici, sorretto da adeguata e logica motivazione e, come tale, immune da censure in sede di legittimità (cfr: Cass. sez. 1^ pen. sentenza n. 7231/98 e sentenza n. 12705/98). E su tali premesse appare immune dalle diffuse censure mosse dal ricorso (a pagg. 4-5-6-7) l'iter logico che sorregge la statuizione della Corte di Genova, assunta all'esito di una attenta disamina delle premesse in diritto della questione, per la quale in un caso di soggetti bensì extracomunitari ma regolarmente registrati da tempo in un albergo e che collaborano lealmente con le forze di polizia, nulla avrebbe autorizzato a ritenere probabile un loro "grave impedimento" a testimoniare in dibattimento: le contrarie opinioni espresse dal ricorrente, infatti, lungi dall'evidenziare vizi logici e contraddizioni, fanno solo leva su personali, e pertanto inammissibili, considerazioni sulla renitenza degli extracomunitari ad accedere alle aule di giustizia se non opportunamente stimolati o personalmente interessati. Venendo, quindi, al secondo profilo della censura in esame, va subito premesso che la norma di cui all'art. 526 comma 1 bis C.P.P. introdotta dall'art. 19 della L. 63/01 sarebbe certamente applicabile ratione temporis alla ipotesi di utilizzazione de qua, posto che, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata, i verbali in discorso vennero acquisiti dal Tribunale all'udienza del 19.3.2000 e quindi posteriormente alla data-limite al pregresso regime (25.2.2000) indicata dall'art. 26 comma 4 della legge 63/01. Ma tale norma non si deve ritenere applicabile - a regolare la utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite dal Tribunale - per diversa e peculiare ragione, difforme da quella affermata dalla Corte di merito con motivazione generale ed inesatta (la provenienza delle dichiarazioni da testimoni) e che, come tale, abbisogna dell'intervento correttivo di questa Corte. Infatti, se è ben vero, come rilevato dal ricorrente, che non ci sono ragioni testuali per escludere dall'ambito applicativo del comma 1 bis dell'art. 526 C.P.P. la species delle dichiarazioni del testimone e che una contraria generale interpretazione contrasterebbe con il disposto dell'art. 111 comma 5 della Costituzione, è altrettanto vero (come ritenuto dalla recente Cass. sez. 3^ pen. sentenza n. 7432/02) che la norma in questione presuppone una continua e deliberata volontà del testimone di negarsi all'esame dibattimentale (..da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto...) e quindi una situazione assolutamente non sovrapponibile a quella (impossibilità di ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili) ricorrente nel caso di specie e delineata dall'art. 512 C.P.P. E pare appena il caso di notare che una diversa opinione, quale quella che identificasse la volontarietà di sottrazione all'esame dibattimentale nella mera irreperibilità del teste, condurrebbe al totale svuotamento applicativo dell'art. 512 C.P.P. e cioè di una disposizione che, come sopra ricordato, appare assolutamente conforme al dettato costituzionale.
Su tali premesse, ed in tal modo corretta la motivazione della sentenza impugnata, può ritenersi conforme al diritto la decisione della Corte territoriale di utilizzare le dichiarazioni rese a s.i.t., e legittimamente acquisite, non sussistendo a carico degli autori di tali dichiarazioni la condizione ostativa di cui al richiamato art. 526 comma 1 bis C.P.P. Con il secondo motivo del ricorso il difensore di UR UJ addebita in primo luogo illogicità alla motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alle considerazioni afferenti la non utilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dagli Ispettori della P.d.S. Randine e Beccaro aventi ad oggetto la versione loro fornita dagli irreperibili fratelli EK: la censura non ha rilevanza alcuna posto che, al di là della indubbia tortuosità delle affermazioni dubbiose della Corte di merito sull'applicabilità del regime di cui all'art.195 comma 4 C.P.P. (novellato dalla L. 63/01), resta l'assorbente rilievo per il quale la stessa Corte ha ritenuto di dovere, e potere, pervenire alla motivata affermazione della responsabilità del UJ "...anche prescindendo dalle dichiarazioni delle parti lese, che, se mai, costituiranno un conforto morale". Quanto alle ulteriori censure di illogicità rivolte dal ricorrente alle considerazioni formulate dalla sentenza (pag. 9) sulla inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali del teste BO, sulla credibilità di quanto dal medesimo dichiarato alla P.G. e sul conforto che alla relativa genuinità deriva dalle dichiarazioni TA e da elementi logici, appare di totale evidenza che si tratta della espressione di un dissenso afferente la persuasività delle considerazioni stesse e che nulla ha a che vedere con la esposizione di gravi ed evidenti fratture logiche della continuità del percorso motivazionale: per tale ragione le censure stesse non possono trovare ingresso in questa sede.
Non diversa sorte merita, infine, la censura di illogicità rivolta nel terzo motivo alla parte della motivazione (pag. 10) nella quale la Corte ha condiviso l'opinione dei primi giudici sulla configurabilità del delitto di cui agli artt. 56 e 575 C.P. ai danni di DA EK: si tratta infatti di una assai sintetica censura che bensì mostra di non condividere la valutazione tratta dal quadro dei luoghi e delle azioni della vicenda esaminata, quadro che non avrebbe indicato - a criterio del ricorrente - l'esistenza di una volontà omicida nello sparatore, ma che non contiene alcuna denunzia di specifica illogicità della valutazione contestata e che, pertanto, appartiene al novero delle inammissibili censure di fatto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente UR UJ al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2002