Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2001, n. 24102
CASS
Sentenza 30 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

A norma dell'art.512 cod. proc. pen.(lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione), anche dopo la modifica dell'art.111 della Costituzione , possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini, qualora lo stesso, per cause imprevedibili al momento della suo esame, risulti irreperibile, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dal citato art.111 della Costituzione.(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'irreperibilità dei testi fosse prevedibile per la sola circostanza che gli stessi fossero cittadini extracomunitari).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2001, n. 24102
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24102
    Data del deposito : 30 aprile 2001

    Testo completo