Sentenza 30 aprile 2001
Massime • 1
A norma dell'art.512 cod. proc. pen.(lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione), anche dopo la modifica dell'art.111 della Costituzione , possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini, qualora lo stesso, per cause imprevedibili al momento della suo esame, risulti irreperibile, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dal citato art.111 della Costituzione.(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'irreperibilità dei testi fosse prevedibile per la sola circostanza che gli stessi fossero cittadini extracomunitari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2001, n. 24102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24102 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 30/04/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 629
3. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 000367/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA AB ALIAS... N. IL 23/04/1975
avverso SENTENZA del 10/11/2000 CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza 10/11/2000 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza 16/11/1999 del Tribunale in sede, con la quale EN RE alias EL era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni dodici di reclusione siccome ritenuto colpevole del reato di tentato omicidio di ST SA, al quale, previo spargimento di benzina sul corpo, aveva appiccato il fuoco, cagionandogli lesioni gravissime, nonché del reato di incendio dell'appartamento, nel quale ambedue si trovavano. Nella motivazione la Corte di merito preliminarmente disattendeva l'eccezione relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi nella fase delle indagini preliminari, osservando che le loro dichiarazioni, previa lettura, potevano essere acquisite al fascicolo del dibattimento, in quanto gli stessi non erano stati rintracciati, nonostante le accurate ricerche svolte dalla polizia giudiziaria. Nel merito la Corte riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base della dichiarazione della parte lesa, che aveva trovato riscontro non solo nelle parziali ammissioni dello stesso imputato, ma anche in numerosi elementi di generica e di specifica risultanti dagli atti (dichiarazioni di altri testi presenti al fatto, referto medico, accertamenti di polizia, ecc.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Motivi della decisione
Con il primo ed il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 111 della Costituzione e 512 c.p.p., rilevando da un lato che era stato violato il principio del giusto processo, in quanto era mancata la possibilità di interrogare i testi in dibattimento, e evidenziando dall'altro che, comunque, le dichiarazioni dei testi dovevano ritenersi inutilizzabili, in quanto non ricorreva una ipotesi di irripetibilità sopravvenuta per circostanze imprevedibili. Infatti, trattandosi di cittadini extracomunitari, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto prevedere la loro irreperibilità, procedendo di conseguenza con le forme dell'incidente probatorio ex art. 392 c.p.p.. Tali motivi sono infondati.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 111 della Costituzione è sufficiente rilevare che nel caso di specie ricorreva una accertata impossibilità di natura oggettiva per la formazione della prova in contraddittorio, tenuto conto della irreperibilità dei testi presenti al fatto. Ne consegue che, ricorrendo l'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 111 della Costituzione, correttamente i giudici di merito, preso atto della irreperibilità dei testi accertata dalla polizia giudiziaria, hanno acquisito al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dai suddetti testi. Quanto alla inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni, non vi è dubbio che la irreperibilità dei testi, che hanno reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, ha reso impossibile la ripetizione delle loro dichiarazioni, di guisa che delle stesse poteva essere data lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p.. Nè può condividersi la tesi del ricorrente, secondo la quale la circostanza della irreperibilità dei testi era prevedibile. Infatti - a parte la considerazione che il caso in esame non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 392 c.p.p. - non vi è alcuna ragionevole spiegazione alla tesi che un soggetto debba essere considerato irreperibile per il solo fatto che lo stesso sia un cittadino extracomunitario.
Inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza deve ritenersi il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 582 e 583 c.p. sul rilievo che, poiché non vi era stato pericolo di vita, il reato di tentato omicidio doveva essere derubricato in quello di lesioni volontarie.
Invero nel caso di specie - a parte la considerazione che per la sussistenza del tentativo di omicidio non è necessario che ricorra il pericolo di vita - il ricorrente non denuncia vizi logico- giuridici della motivazione, ma propone censure dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate nella sentenza impugnata e, come tali, non proponibili in sede di legittimità.
Infatti la Corte di merito - adeguandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la volontà omicidiaria deve ritenersi sussistente non soltanto quando l'agente abbia agito con l'intenzione di uccidere, ma anche quando egli si sia rappresentato l'evento morte come conseguenza altamente probabile della sua condotta che ciononostante ha posto in essere (Cass. Sez. Un. del 12-10-1993 n. 26) - ha fondato il proprio convincimento in ordine alla idoneità e alla univocità degli atti su specifici elementi, la cui valutazione si sottrae con tutta evidenza al sindacato di legittimità.
In particolare la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha escluso la configurabilità del reato di lesioni volontarie, pervenendo al convincimento, mediante una valutazione correttamente eseguita "ex ante", che l'imputato agì con l'intenzione di uccidere o, quantomeno, accettò il rischio di tale evenienza sulla base della conoscenza di dati di comune esperienza. Il giudizio è stato ancorato ad una serie di elementi specifici - quali il cospargimento del corpo con liquido infiammabile e appiccamento del fuoco, da cui derivarono lesioni gravissime - indubbiamente adeguati in concreto al raggiungimento dello scopo, tenuto conto del contesto delle circostanze di tempo e di luogo in cui operò l'agente.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2001