Decreto presidenziale 2 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2026
Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 08/05/2026, n. 8522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8522 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2026, proposto da:
NA ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250030364, rilasciato dal SO Generale d’Italia a Istanbul in data 15 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 23 dicembre 2025;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti,
e per la condanna
del SO Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. OR OB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 30.1.2026, depositato in pari data, la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250030364, rilasciato dal SO Generale d’Italia a Istanbul in data 15 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 23 dicembre 2025;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti,
e per la condanna
del SO Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a..
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierna ricorrente avversa la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata, per il tramite del SO di Istanbul in Turchia, nella circostanza ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, richiesto dall’interessata in data 21.8.2025 ai sensi dell’art.4, co.2 D.Lgs.n.268/98, per consentirgli di immatricolarsi e quindi frequentare il corso di ingegneria informatica presso l’Università di Genova per l’anno accademico 2025-2026.
La suddetta articolazione territoriale del Ministero ha ritenuto che non fosse comprovata la regolarità del pregresso ciclo di studi e che la condizione finanziaria della ricorrente e dei suoi genitori, complessivamente valutata, non rappresenti garanzia in ordine al possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’interessato durante l’eventuale soggiorno in Italia ed alla copertura delle spese.
In particolare, il SO ha evidenziato che:
- pur avendo conseguito la maturità in Turchia nel 2024, non avrebbe presentato un valido e aggiornato “YKS”, ossia il documento che consente l’iscrizione alle università turche;
- dal punto di vista finanziario, l’interessata ha presentato un conto corrente con un saldo di 12.417 euro, pari al minimo richiesto, frutto tuttavia di un versamento in contanti in valuta estera;
- i redditi dei genitori non sarebbero adeguati, tenuto conto, peraltro, che anche la sorella RD ER sta tentando di iscriversi presso un’università italiana;
- le risorse finanziarie dimostrate non sarebbero quindi sufficienti alla copertura delle spese di soggiorno nonché al pagamento delle tasse universitarie.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso nell’ambito di un unico motivo:
VIOLAZIONE DELL’ART. 39 DEL D.LGS. N. 286/1998. VIOLAZIONE DELL’ART. 44-BIS DEL D.P.R. N. 394/1999. VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 850/2011. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Si contesta il deficit istruttorio in cui sarebbe incorsa la p.a. procedente, la quale non avrebbe adeguatamente considerato che la ricorrente soddisfa per intero i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia, come ulteriormente declinati dal punto 15 dell’Allegato A del decreto interministeriale 11.5.2011, n.850.
In particolare, a dispetto di quanto rilevato erroneamente rilevato nel provvedimento, il SO non avrebbe adeguatamente considerato che:
- in merito alla certificazione YKS, il relativo esame è stato effettuato nel 2025 e lo stesso SO ha rilasciato apposita “dichiarazione di valore”;
- in ordine ai mezzi finanziari di sussistenza, la ricorrente ha allegato alla domanda il saldo del proprio conto corrente, recante l’importo complessivo di 12.417 euro, superiore a quello previsto dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell'interno del 1° marzo 2000, e che non può essere ostativo il fatto che il relativo importo sia stato versato in contanti, essendo consuetudine delle famiglie turche accumulare i risparmi in valuta estera. Inoltre, non si è considerato che la sponsor indicata nella domanda, ossia la madre dell’interessata (vedova dal 2008), alla data di presentazione della domanda, risultava avere un reddito complessivo mensile di euro 7.012,75, per un totale di euro 84.153,00 all’anno e risparmi accumulati pari ad euro 13.276,11, sufficienti anche al mantenimento della sorella (la quale peraltro non ha ottenuto il visto), con ulteriore aggravio del deficit istruttorio e valutativo.
4. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si costituiva in giudizio in data 11.2.2026, per resistere al ricorso.
5. Seguiva il deposito di ampia documentazione nonché di memorie a cura delle parti. Inter alias, la difesa erariale eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per nullità della procura speciale, giacchè non munita di apostille.
6. In esito alla camera di consiglio del 25.2.2026, il Tribunale, con ordinanza n.1300/2026 del 27.2.2026, ordinava all’Amministrazione il riesame della vicenda, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (ovvero dalla notifica se anteriore), indicando le pertinenti normae agendi e rinviando, per la prosecuzione dell’esame della domanda cautelare, alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.
7. Successivamente, il Ministero comunicava di essere impossibilitato al riesame della vicenda, atteso che l’Università di Genova, interpellata al riguardo, avrebbe comunicato che l’ultimo giorno utile per l’immatricolazione, ossia il 31.1.2026, è ormai decorso (rif. all.ti deposito Avvocatura erariale del 23-24.4.2026).
8. Alla camera di consiglio del giorno 29.4.2026, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con avviso ex officio del Collegio alle parti di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
9. In via preliminare, il Collegio scrutina l’eccezione dell’Avvocatura erariale di possibile inammissibilità del ricorso in relazione alla paventata nullità della procura speciale.
L’eccezione in parola è palesemente inconferente, atteso che la procura speciale (cfr. all.to agli atti) è stata rilasciata per atto pubblico (e non per scrittura privata autenticata dal difensore) formato da notaio in Turchia, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore alla sua presenza, e quindi debitamente apostillata ai sensi della Convenzione de l’Aja del 5.10.1961.
Nel merito, il ricorso è fondato, ai sensi e nei limiti di seguito esplicati, in relazione al contestato deficit istruttorio ed al correlato vizio motivazionale.
Il provvedimento assume che la documentazione inerente al percorso di studi non sia corretta e aggiornata e che i redditi e i risparmi esibiti dall’interessata non siano sufficienti a garantire il suo mantenimento in caso di trasferimento e soggiorno in Italia, per l’immatricolazione presso l’Università di Genova. Allo scopo, si valorizza negativamente il fatto che la ricorrente non avrebbe comprovato la regolarità in merito al certificato YKS e che il reddito della madre (unica garante) non sarebbe idoneo a garantire in ordine al possesso di adeguati mezzi finanziari per la sussistenza, tenuto ulteriormente conto che il versamento della somma di euro 12.417, alimentante il conto corrente esibito dall’interessata, è stato effettuato in contanti (in valuta estera).
La valutazione compiuta dal SO non tiene tuttavia adeguatamente conto delle evidenze probatorie addotte nel presente giudizio dalla parte ricorrente, non efficacemente controdedotte dalla parte resistente, che meritano pertanto una tempestiva rivalutazione, con precipuo riguardo agli elementi ed alle circostanze di seguito evidenziati:
- la richiedente è una ragazza di quasi venti anni che, ai fini dell’auspicata immatricolazione presso l’ateneo genovese, si avvale- come prevedibile non avendo redditi autonomi- della garanzia della madre, peraltro vedova. La stessa, peraltro, ha esibito documentazione bancaria esponente depositi di ca. 12.417 euro, importo superiore a quello previsto dalla tabella A della Direttiva del Ministro dell’Interno del 1.3.2000, adottata ai sensi dell’art.4, co.3 D.Lgs.n.286/98. Sul punto, il provvedimento di diniego non espone alcuna considerazione sulla rilevanza di tale obiettiva circostanza. Non appare peraltro ragionevole, in difetto di ulteriori elementi, escludere la rilevanza di tale disponibilità, come assunto dall’Amministrazione (esclusivamente) in relazione al fatto che il versamento provenga da somme detenute in contanti (in valuta estera), non potendosi peraltro escludere che, in Turchia, soggetta (specie all’attualità) al rischio dell’inflazione in rapida e rilevante crescita, le famiglie preferiscano detenere somme in contanti in valuta estera al di fuori del circuito bancario. In ogni caso, la parte ricorrente ha esibito documentazione relativa all’acquisizione, in capo alla madre garante, di plurimi redditi da lavoro presso aziende private, anche in veste di consulente, per importi che, mensilmente, superano 7.000 euro, senza che possa più rilevare, allo stato, l’analoga istanza della sorella VE ER, per la quale il SO ha denegato il visto, con precedente provvedimento del 17.11.2025;
- quanto ai documenti relativi al percorso di studi ed alle condizioni per l’immatricolazione universitaria, la ricorrente ha esibito la certificazione YKS aggiornata al giugno 2025 (in cui ha sostenuto il relativo esame), con l’apposita dichiarazione di valore rilasciata dal medesimo SO (cfr. all.ti nn.ri 23-24 deposito del 30.1.2026).
10. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- si dispone l’annullamento del provvedimento impugnato;
- si ordina all’Amministrazione di riesaminare l’istanza del ricorrente, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica, allo scopo di consentire - non emergendo ulteriori fattori ostativi e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza- l’immatricolazione dell’interessato il prima possibile, e in ogni caso in tempo utile per l’anno accademico 2025-2026. In argomento, peraltro, giova evidenziare che la circolare Mur del 15.4.2025 prevede, al par.8, l’immatricolazione con riserva fino al mese di giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda e che, in senso conforme con tale assunto, l’Università ha comunicato la disponibilità a consentire ugualmente l’iscrizione per le attività formative del secondo semestre del corrente anno (rif. all.to n.1 deposito Avvocatura erariale del 23.4.2026).
Il rilevato deficit istruttorio dell’atto impugnato e la conseguente necessità di riesercitare il potere precludono, allo stato, anche in ossequio a quanto disposto dall’art.34, co.2 cpa, l’accoglimento della domanda di condanna all’adozione del provvedimento di rilascio.
Le spese possono venire compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
MA IR, Presidente
OR OB, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| OR OB | MA IR |
IL SEGRETARIO