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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/12/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 8148/2021 promosso da:
Controparte_1
in proprio e quale erede di Persona_1
[...]
in proprio e quale erede di e di Persona_1 Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Licini e dall'avv. Elisabetta Frate giusta mandati allegati telematicamente all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elisabetta Frate sito in Belluno, piazza Castello n. 24;
c.f.: CodiceFiscale_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- attori - contro
Controparte_2
in persona del Direttore generale pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Vianelli giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
1
Treviso, via Paris Bordone n. 4;
c.f.: P.IVA_1
- convenuta - con la chiamata in causa di
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dall'avv. Francesca Rolla, dall'avv. Vincenzo Donadio e dall'avv. Paolo Lani giusta mandati allegati telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliate presso lo studio degli stessi sito in Milano, via Santa Maria alla Porta n. 2;
p.i.: P.IVA_2
p.i.: P.IVA_3
- terze chiamate -
e di
Controparte_5
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Scipioni giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca
Ricciardi sito in Mestre Venezia, via Cà Savorgnan n. 9;
c.f.: P.IVA_4
- terza chiamata -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare le eccezioni sollevate in via preliminare in ordine alla pretesa insussistenza di procura alle liti con riferimento alla domanda svolta da jure hereditatis quale erede di ed Persona_1 Parte_1
in ordine al preteso difetto di legittimazione attiva in capo agli attori iure hereditatis con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno biologico terminale e danno catastrofico (o morale terminale) patito da Persona_1
NEL MERITO, in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità di AULSS n. 2 RC GI (C.F.
), con sede in Treviso, via Sant'Ambrogio di Fiera, n. 37, in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, nella contrazione dell'infezione da Mycobacterium Chimaera che ha condotto alla morte il sig.
e per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti patiti dagli odierni attori, iure Persona_1
proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali, e quindi condannare AULSS n. 2 al Controparte_2
pagamento, a titolo di risarcimento danni, delle seguenti somme:
- in favore di a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, Euro 294.201,00; Euro Persona_1
175.000,00, iure hereditatis per il danno biologico e morale terminale sofferto dal padre;
Euro 112.000,00 quale unico erede di per il danno da perdita parentale sofferto da costei in morte del figlio (riparametrato in Parte_1
considerazione degli anni in cui la de cuius è sopravvissuta al figlio) e così in totale Euro 581.201,00 ovvero alla maggiore
o minore somma che risulterà accertata all'esito del giudizio ovvero liquidata equitativamente ai sensi degli artt. 2056 e
1226 c.c.;
- Euro 294.201,00= in favore di a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio;
Euro Controparte_1
175.000,00 iure hereditatis per il danno biologico e morale terminale sofferto dal marito e così in totale Euro 469.201,00 ovvero pari alla maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito del giudizio ovvero liquidata equitativamente ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.;
- Euro 500,00= a favore della signora , a titolo di danno emergente, per le spese documentate e dalla stessa Controparte_1
sostenute per la cerimonia funebre;
- Euro 4.430,52= in favore di quale unico erede della signora a titolo di danno emergente Persona_1 Parte_1
per le spese funerarie e di sepoltura da questa sostenute.
3
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi sulle somme suddette calcolate all'attualità, devalutate alla data dell'evento, successivamente rivalutate secondo indici Istat anno per anno e con calcolo degli interessi legali sino all'attualità.
Oltre ulteriori interessi sulle somme di cui sopra dalla decisione al saldo.
NEL MERITO sempre in via principale: le medesime conclusioni, per effetto del principio di estensione automatica della domanda ex art. 106 c.p.c., sono estese e formulate anche nei confronti delle terze chiamate dalla convenuta,
[...]
CP_
e affinchè siano condannate in solido con la convenuta o per competenza, al Controparte_3 Controparte_4
risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, e quindi al pagamento delle somme, a titolo di risarcimento danni, come sopra quantificate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, ivi comprese le spese di CTU e CTP.
Per parte convenuta:
In via preliminare: - accertato e dichiarato che gli attori agiscono nel presente giudizio iure proprio e non iure hereditario, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno biologico terminale e danno catastrofico (o morale terminale) patito da e per l'effetto rigettarsi le Persona_1
domande; - accertarsi e dichiararsi la carenza di jus postulandi del procuratore attoreo con riferimento alle domande proposte da quale erede di e per l'effetto rigettarsi le relative domande;
Persona_1 Parte_1
- per i motivi tutti di cui in comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo ed in atti dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire degli attori con riferimento alle pretese dagli stessi azionate jure hereditatis e per l'effetto rigettarsi le domande. Nel merito: previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentale, del caso e/o di legge, - in principalità: respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo ed in atti;
- in subordine: comunque ridursi la pretesa attorea a quanto di diritto e di ragione per le ragioni tutte indicate in comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo ed in atti. Nei confronti delle terze chiamate e - accertarsi Controparte_3 Controparte_4
l'esclusiva responsabilità delle terze chiamate , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore e/o in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i danni lamentati dagli Controparte_4
attori e/o, in stretto subordine, in ipotesi di ritenuta corresponsabilità tra le terze chiamate e l' convenuta, Controparte_6
4
accertarsi il grado di responsabilità imputabile all' e il Controparte_7
grado di responsabilità attribuibile alle società terze chiamate, limitando la condanna di Aulss n. 2 alla sola quota di responsabilità alla stessa attribuibile;
- in ipotesi di ritenuta corresponsabilità tra le terze chiamate e l' convenuta, condannarsi le terze chiamate Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o in Controparte_3 Controparte_4
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare, tenere indenne e rifondere ad Aulss n. 2 “RC GI” le somme tutte che quest'ultima fosse costretta a pagare agli attori in eccesso rispetto al grado di responsabilità che venisse riconosciuto in capo ad Aulss n. 2; con rivalutazione ed interessi dal dì del pagamento al saldo. Nei confronti della terza chiamata . Previo accertamento e Controparte_8
determinazione della percentuale di responsabilità imputabile ad Aulss 2, condannarsi
[...]
a manlevare e garantire Controparte_9 Controparte_2
, per quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere agli attori per capitale, interessi e spese, anche in forza di
[...]
condanna solidale, a termini di polizza, accertata e dichiarata l'operatività della stessa, rientrando i fatti in contestazione all'interno dell'oggetto della garanzia e/o comunque nel rischio assicurato. In ogni caso: spese e compensi di lite rifusi. In via istruttoria:
Si ribadisce la già svolta opposizione alle istanze istruttorie avversarie e in particolare alla richiesta prova testimoniale in quanto inammissibile poiché i capitoli risultano generici, non circostanziati e valutativi, rinviando alla terza memoria ex art. 183 c.p.c. e ai precedenti scritti difensivi per ogni ulteriore argomentazione e contestazione sul punto e per le ragioni di opposizione alle altre infondate e inammissibili istanze istruttorie. Si ribadisce infine l'opposizione all'ammissione dei documenti (docc. 10, 11 e 12) di cui alla terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. di Controparte_3
e perché tardivi, risultando risalenti ad epoca anteriore alla costituzione delle predette società nel Controparte_4
presente giudizio e/o al termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. Tale tardiva produzione documentale appare in ogni caso irrilevante, inconferente e non pertinente in relazione ai fatti per cui è causa e pertanto se ne chiede la non ammissione anche sotto questo diverso profilo;
contestandosene comunque sin da ora il contenuto per la denegata ipotesi di loro ammissione. Per quanto di interesse e di ragione, evidente peraltro essendo l'operatività della polizza
5
azionata, si fanno proprie le difese ed eccezioni svolte dalla terza chiamata Controparte_5
.
[...]
Ci si richiama nel resto, anche per quanto concerne le osservazioni e i rilievi alla CTU, a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e nelle osservazioni dei propri Consulenti tecnici di parte, contestando ogni avverso assunto, insistendo per le proprie istanze istruttorie e opponendosi a quelle avversarie. Viene confermata tutta la documentazione prodotta dalla deducente.
Per le terze chiamate e Controparte_3 Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare
- accertare la carenza di legittimazione attiva degli attori Sig.ri e rispetto alle domande Parte_2 Persona_1
formulate iure hereditatis per le ragioni e nei limiti esposti in atti;
- rilevare l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda svolta dall nei Controparte_2
confronti di e per le ragioni e nei limiti esposti in atti e per l'effetto Controparte_3 Controparte_4
respingere tale domanda;
CP_
- rilevare il difetto di legittimazione passiva / titolarità dal lato passivo di , e per l'effetto estrometterla dal procedimento.
Nel merito
- respingere tutte le domande svolte nei confronti di e per le ragioni Controparte_3 Controparte_4
esposte in atti;
In via istruttoria
- rigettare le istanze istruttorie avversarie nei termini di cui alla terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.;
In ogni caso
- Con vittoria di compensi e spese di lite.
Per la terza chiamata Controparte_10
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata
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In via preliminare, previo ogni provvedimento ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e/o dell'art. 107 c.p.c., disporre
l'estensione del contraddittorio nei confronti della - P.I. e C.F. - Via Feltre Parte_3 P.IVA_5
57 - 32100 Belluno (BL); in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza n. 2015RCG00100-642148 in relazione all'art. CP_5
25.7 di polizza non rientrando i fatti oggetto di contestazione all'interno dell'oggetto della garanzia;
in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per carenza di ius postulandi in capo ai difensori stante la genericità della procura rilasciata dagli attori nonché l'assenza dei titoli attestanti la qualifica di eredi/successori del sig. Persona_1
e, in relazione all'attore sig. della sig.ra ai fini della capacità di agire nel presente giudizio, Persona_1 Parte_1
con conseguente improcedibilità del giudizio;
NEL MERITO,
In via principale
- accertare e dichiarare la totale insussistenza di profili di colpa a carico della e, per l'effetto, Controparte_2
respingere la domanda introduttiva in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare la totale insussistenza di danni risarcibili ovvero, in subordine, ridurre l'importo liquidabile in favore degli attori per tutte le ragioni illustrate in atti e, per l'effetto,
- respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate nei confronti della assolvendo interamente la medesima da ogni domanda e, Controparte_2
conseguentemente, respingere la domanda di garanzia assicurativa svolta dalla nei Controparte_2
confronti della odierna deducente Controparte_10
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dagli attori e ciò nei confronti della e della terza chiamata Controparte_2 Controparte_10
- accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale), anche alla luce delle risultanze peritali, in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
7
- accertare e dichiarare tenuta l'odierna comparente a prestare la copertura assicurativa nei limiti dei Controparte_10
precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione nella polizza azionata, con particolare riferimento Parte_4 CP_5
alla limitazione della garanzia ai soli danni imputabili alla responsabilità della con esclusione Controparte_2
della stessa in merito alla responsabilità di produttori e/o fornitori, nonché alla previsione contrattuale di una S.I.R. pari ad euro 500.000,00 e di una franchigia speciale di € 500.000,00 (per complessivi euro 1.000.000,00);
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità in termini percentuali, con gradazioni di colpa, se lieve o grave, di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata della convenuta Controparte_2
con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o con eventuale esclusione o
[...]
riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa.
In ogni caso, con rifusione di spese e compenso del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa
Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 14 D.M. n. 55/2014.
In via istruttoria:
- disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti della RC GI di tutte le polizze CP_2
assicurative da loro stipulate, per il periodo inerente i fatti oggetto di causa;
CP_1
- disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti degli attori, dell e dell , dei documenti CP_12
attestanti le somme percepite dai presunti danneggiati a titolo di indennità e/o rendita e/o risarcimento e/o pensione di reversibilità da meccanismi assicurativi, assistenziali e previdenziali di carattere pubblico e/o privato.
- Richiamato integralmente il contenuto delle note scritte depositate per l'udienza del 06.03.2025 e 08.07.2025, dichiarare nulla la ctu espletata, atteso l'utilizzo di un documento irritualmente prodotto nel giudizio (doc. 13, allegato alle
“osservazioni preliminari nell'interesse di e del 3 aprile 2024 Controparte_3 Controparte_4
(cfr. all. 1 e all. 1°, ctu redatta dai dottori e ), in quanto tardivo, in violazione del contraddittorio tra le Per_2 Persona_3
parti nonché irrilevante.
* * *
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e , in proprio e Controparte_1 Persona_1
quali eredi del signor (deceduto in data 19.1.2017), nonché il signor Persona_1 Persona_1
anche nella qualità di erede universale della NN paterna signora (deceduta in data Parte_1
30.10.2020), convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale l' Controparte_2
. Gli attori esponevano che il proprio congiunto era deceduto a causa di una grave infezione
[...]
da Mycobacterium chimaera, contratta durante il ricovero presso la struttura ospedaliera di Treviso, ove era stato sottoposto a due interventi cardiochirurgici in circolazione extracorporea (in data 25.1.2013 e in data 27.5.2016), mediante l'utilizzo di macchinari per la termoregolazione (HCU) contaminati. Imputando
l'evento letale alla responsabilità dell'Ente sanitario, per omessa vigilanza e mancata adozione delle misure di prevenzione e sanificazione idonee a garantire la sterilità delle attrezzature, concludevano chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis.
Si costituiva in giudizio l contestando in fatto e in diritto la Controparte_2
domanda attorea. In via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori per mancata prova della qualità di eredi e la carenza di ius postulandi relativamente alla posizione di . Nel Parte_1
merito, negava ogni responsabilità, deducendo che all'epoca dei fatti (2013 e 2016) la patogenicità del M. chimaera e le sue modalità di trasmissione aerea non erano ancora note alla comunità scientifica, ovvero erano di recente acquisizione, configurandosi l'evento come imprevedibile. Sosteneva, altresì, di aver rispettato le indicazioni fornite dal produttore dei macchinari. Chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa le società (produttrice dei dispositivi HCU) e Controparte_3 [...]
(fornitrice e distributrice), ipotizzandone la responsabilità esclusiva o concorrente per Controparte_4
difetto del prodotto o per carenza di istruzioni d'uso, nonché la propria compagnia assicuratrice,
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, per essere dalla stessa manlevata in caso di Controparte_5
condanna.
Si costituivano le terze chiamate e eccependo Controparte_3 Controparte_4
preliminarmente l'intervenuta prescrizione e decadenza delle domande (sia ai sensi del codice del consumo che dell'art. 2947 cod. civ.) e il difetto di legittimazione passiva di . Nel merito, CP_4
contestavano la sussistenza di difetti dei dispositivi, attribuendo la contaminazione alla mancata esecuzione, da parte dell'ospedale, delle procedure di pulizia e disinfezione prescritte e degli avvisi di sicurezza inviati dal fabbricante.
Si costituiva altresì la terza chiamata , eccependo Controparte_5
l'inoperatività della polizza in relazione all'oggetto del rischio (escluso per danni da prodotti forniti da terzi) e invocando, in subordine, l'applicazione della franchigia contrattuale. Aderiva, nel merito, alle difese svolte dall'assicurata circa l'assenza di responsabilità sanitaria.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di c.t.u., affidata al collegio peritale composto dalla dott.ssa e dal dott. volta ad accertare le cause del Persona_4 Persona_5
decesso, il nesso causale con le prestazioni sanitarie e la quantificazione del danno biologico.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria orale, il G.I. rinviava il procedimento all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Essa si svolgeva in data 17.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
1) Sulle questioni preliminari e processuali
1.1) Sulla legittimazione attiva degli attori
Le parti convenuta e terze chiamate hanno eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo a e , lamentando la mancata prova rigorosa della loro qualità di Controparte_1 Persona_1
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eredi del de cuius e – quanto alla posizione di – anche della NN Persona_1 Persona_1 Pt_1
(deceduta nelle more), stante l'assenza di un atto formale di accettazione dell'eredità. È stato
[...]
altresì eccepito che, nell'epigrafe dell'atto di citazione, gli attori non si sarebbero espressamente qualificati quali eredi della vittima primaria.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Si osserva che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accettazione dell'eredità non richiede necessariamente un atto espresso, ma può intervenire tacitamente ai sensi dell'art. 476 cod. civ. attraverso il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Tra questi atti rientra indubbiamente la proposizione dell'azione giudiziaria volta a ottenere il risarcimento non solo dei danni propri, ma anche di quelli spettanti al de cuius al momento della morte (nella specie, il danno biologico terminale maturato da e il danno da perdita parentale maturato in vita da Persona_1 Parte_1
e trasmesso iure successionis al nipote).
A fronte dell'inequivocabile contenuto della domanda, volta a far valere diritti entrati nel patrimonio ereditario, appare del tutto irrilevante la circostanza che nell'intestazione formale dell'atto di citazione gli attori non abbiano espressamente speso la qualifica di eredi, dovendosi avere riguardo alla sostanza delle pretese azionate che, includendo il risarcimento del danno iure hereditatis, configurano un comportamento concludente incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità. A ciò si aggiunga che la documentazione anagrafica e fiscale prodotta (certificati di stato civile, denunce di successione) conferma documentalmente il rapporto di parentela e la conseguente delazione ereditaria. Sussiste, pertanto, la piena legittimazione attiva degli odierni attori.
1.2) Sull'estensione automatica della domanda nei confronti delle terze chiamate
Va inoltre rigettata l'eccezione sollevata dalle terze chiamate e Controparte_3 [...]
le quali hanno contestato l'ammissibilità della domanda risarcitoria formulata nei loro Controparte_4
confronti dagli attori solo in sede di precisazione delle conclusioni, deducendo l'inoperatività del principio
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dell'estensione automatica della domanda in ragione della diversità dei titoli di responsabilità invocati
(contrattuale per l'Ulss, extracontrattuale per il produttore).
L'eccezione è infondata.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che, qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (non già a titolo di garanzia impropria, ma quale unico e reale responsabile del fatto dannoso), la domanda originaria si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di un'espressa istanza in tal senso della parte attrice, trattandosi di individuare il vero soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, l' ha chiamato in causa le società produttrici assumendo che l'evento infettivo CP_2
Contr fosse ascrivibile in via esclusiva al difetto intrinseco del macchinario e alla carenza delle istruzioni di manutenzione, così contestando la propria legittimazione passiva sostanziale e indicando nel fatto del terzo la causa esclusiva del danno.
Né osta a tale estensione la diversità del titolo giuridico della responsabilità (contrattuale per la struttura sanitaria, aquiliana per il produttore ai sensi del codice del consumo): l'unicità del fatto storico generatore del danno (il decesso del paziente a seguito di infezione correlata all'uso del macchinario) consente di ritenere estesa la domanda risarcitoria nei confronti del soggetto indicato come effettivo responsabile, spettando poi al Giudice qualificare giuridicamente l'azione ed applicare la disciplina pertinente al titolo di responsabilità ravvisato (nel caso de quo, quella da prodotto difettoso), senza che ciò comporti mutamento della causa petendi sostanziale.
La domanda attrice deve pertanto ritenersi ritualmente estesa e proposta anche nei confronti delle terze chiamate e . CP_3 CP_4
1.3) Sulle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalle terze chiamate
Le terze chiamate hanno eccepito, poi, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 125 cod. cons. (nonché in via subordinata ex art. 2947 cod. civ.), affermando che il termine triennale (o quinquennale) era già decorso al momento della notifica dell'atto di citazione, avendo quale dies a quo la
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data dell'intervento (2013) o, al più tardi, quella del decesso del paziente (gennaio 2017).
Hanno altresì eccepito l'intervenuta decadenza decennale ex art. 126 cod. cons., deducendo che i macchinari in dotazione all' erano stati messi in circolazione oltre dieci anni prima dell'avvio Pt_5
dell'azione giudiziaria.
Le eccezioni sono infondate e vanno respinte.
Quanto alla prescrizione, ai sensi dell'art. 125 cod. cons. il termine triennale decorre “dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile”. Tale conoscenza non può identificarsi con la mera manifestazione della patologia o con il decesso, ma richiede che il danneggiato acquisisca un grado di certezza oggettiva circa la riconducibilità causale dell'evento a uno specifico difetto del prodotto. Nel caso di specie, trattandosi di infezione da Mycobacterium chimaera
(patologia di difficile diagnosi e correlazione), la consapevolezza che la morte del congiunto fosse imputabile ad un vizio progettuale del dispositivo HCU 3T non poteva ritenersi acquisita dai familiari nel
2017, in assenza di evidenze tecniche specifiche in loro possesso.
Il dies a quo deve pertanto essere individuato nel momento, successivo e prossimo all'instaurazione del giudizio, in cui gli attori hanno potuto ragionevolmente collegare l'evento al difetto del macchinario
(anche grazie all'acquisizione di perizie di parte), rendendo l'azione introdotta nel 2021 pienamente tempestiva.
Quanto alla decadenza decennale ex art. 126 cod. cons., si osserva che tale norma estingue la responsabilità del produttore se l'evento dannoso non si verifica entro dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto. Dagli atti di causa e dalla c.t.u. emerge che presso la struttura sanitaria erano in uso due macchinari HCU, immessi in commercio rispettivamente nel 2001 e nel 2004. L'intervento chirurgico, momento in cui si è verificato il contagio, risale al 25.1.2013. Ne consegue che, quantomeno con riferimento all'apparecchio del 2004, l'evento lesivo si è verificato pacificamente all'interno del decennio di garanzia. Il fatto che non sia stato possibile stabilire con certezza quale dei due specifici
Per_ apparecchi fosse stato utilizzato sul signor , non può riverberarsi in danno degli attori, precludendo
13
la tutela risarcitoria. A tal proposito, si osserva che tale incertezza probatoria deriva da una carenza di documentazione interna alla struttura sanitaria e non è imputabile al paziente. Poiché l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa (ossia l'avvenuto decorso del decennio) grava su chi eccepisce la decadenza, il produttore avrebbe dovuto dimostrare l'utilizzo esclusivo del macchinario la cui garanzia era scaduta.
In difetto di tale prova, e stante la concreta possibilità che sia stato impiegato il dispositivo del 2004
(ancora coperto dalla garanzia), l'eccezione deve essere rigettata in applicazione dei principi generali di tutela del danneggiato.
1.4) Sull'eccezione di nullità della c.t.u.
Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità della c.t.u. sollevata dalla terza chiamata
[...]
, la quale ha lamentato l'utilizzo da parte dei periti di documentazione Controparte_5
irrituale o tardivamente prodotta (il c.d. “Rapporto N.A.S.”) e la conseguente violazione del principio del contraddittorio.
L'eccezione è infondata, pur dovendosi condividere il rilievo circa l'inutilizzabilità del documento contestato. Sebbene il rapporto del N.A.S. richiamato dai consulenti costituisca documento prodotto tardivamente e dunque non acquisibile né valorizzabile ai fini della decisione, tale circostanza non determina la nullità dell'intero elaborato peritale. L'eventuale inutilizzabilità di una singola fonte documentale non inficia la validità della consulenza qualora le conclusioni rassegnate dal Collegio si fondino su elementi autonomi, distinti e sufficienti a sorreggere il giudizio tecnico. Nel caso di specie,
l'accertamento della riconducibilità dell'infezione al dispositivo HCU prescinde dal contenuto di tale rapporto e si basa su una pluralità di elementi oggettivi e indipendenti ritualmente acquisiti, quali la documentazione clinica del paziente, le risultanze autoptiche, la letteratura scientifica internazionale in materia di infezioni da M. chimaera e l'evidenza clinica del nesso temporale.
Né sussiste alcuna violazione del diritto di difesa, atteso che il contraddittorio tecnico è stato pienamente garantito nel corso delle operazioni peritali.
La consulenza tecnica d'ufficio, depurata dal riferimento al documento non utilizzabile, appare pertanto
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immune da vizi e pienamente idonea a fondare la decisione.
2) Sul merito della causa e, preliminarmente, sull'inquadramento giuridico e sulla normativa applicabile ratione temporis
Passando all'analisi del merito della controversia, occorre innanzitutto definire il regime di responsabilità applicabile alla fattispecie, tenuto conto che i fatti oggetto di causa (intervento chirurgico del gennaio
2013 e decesso del gennaio 2017) sono anteriori all'entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017, n. 24.
Le disposizioni sostanziali della citata novella legislativa (in particolare l'art. 7 sulla natura della responsabilità della struttura) non hanno efficacia retroattiva (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 28994/2019). La fattispecie deve pertanto essere vagliata alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati all'epoca dei fatti.
Nello specifico, la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis (danno biologico terminale e catastrofale patito da e trasmesso agli eredi) ha natura pacificamente contrattuale ai sensi Persona_1
degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., fondandosi sul contratto di spedalità o comunque sul contatto sociale qualificato intercorso tra il paziente e la Struttura sanitaria.
Diversa qualificazione deve essere riservata alla domanda proposta dagli attori iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Come anche di recente ribadito dalla Suprema
Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi. Trova infatti applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma secondo, cod. civ., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria rileva nei loro confronti come illecito aquiliano e si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. (ex multis: Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6386; Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2022, n. 11320).
Ne consegue che, mentre per il danno subito dal de cuius valgono le regole della responsabilità d'impresa per fatto degli ausiliari o delle cose in custodia, per il danno parentale proprio gli attori agiscono quali soggetti terzi danneggiati da un fatto illecito.
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3) Sul nesso causale e sulla responsabilità della struttura sanitaria
L'istruttoria svolta e, in particolare, la c.t.u. espletata consentono di affermare la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento cardiochirurgico subito da in data 25.1.2013 e l'infezione che Persona_1
lo ha condotto al decesso.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno accertato che il paziente è deceduto a causa di una grave infezione da
Mycobacterium chimaera. Attraverso l'analisi della documentazione clinica e della letteratura scientifica internazionale, il Collegio peritale ha concluso che l'infezione è “con criterio di alta probabilità” di natura nosocomiale e riconducibile all'utilizzo del macchinario HCU 3T durante l'intervento del 2013.
Specificano infatti i cc.tt.uu. che tale tipologia di dispositivo è nota per la capacità di aerosolizzare batteri presenti nell'acqua delle taniche, contaminando il campo operatorio. La latenza temporale tra l'intervento
(2013) e la manifestazione clinica (2016) è risultata pienamente compatibile con le caratteristiche biologiche del micobatterio. In applicazione del criterio del “più probabile che non”, deve ritenersi provato che il contagio sia avvenuto in sala operatoria a causa della contaminazione ambientale generata dal dispositivo in uso presso la struttura convenuta.
Accertato il nesso eziologico, ne consegue l'affermazione della responsabilità dell CP_2
. Quanto alla domanda iure hereditatis (responsabilità contrattuale), la struttura risponde ai sensi
[...]
dell'art. 1218 cod. civ. per non aver correttamente adempiuto all'obbligo di garantire la sterilità dell'ambiente e delle attrezzature. A fronte dell'accertato nesso causale tra l'uso del macchinario e l'infezione, spettava alla convenuta fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ed esigibili per scongiurare il danno. Tale prova non è stata fornita.
Al contrario, la c.t.u. ha evidenziato una specifica carenza a carico della convenuta, rilevando testualmente che “il Collegio non ha modo di confermare se le modalità di pulizia dell'apparecchiatura fossero state attuate correttamente”, stante l'assenza di documentazione (registri o checklist) idonea a dimostrare l'avvenuta
Per_ esecuzione delle operazioni di sanificazione e disinfezione precedenti all'intervento del signor .
Tale omissione non è irrilevante. Sebbene i c.t.u. abbiano altresì rilevato l'insufficienza delle istruzioni
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fornite dal produttore (profilo che rileverà nei rapporti interni di regresso), ciò non elide la responsabilità della struttura verso il paziente: l'Ente ospedaliero non ha dimostrato di aver eseguito nemmeno le (pur insufficienti) procedure di pulizia prescritte, la cui puntuale attuazione avrebbe potuto ridurre il rischio di colonizzazione batterica o quantomeno consentire una diagnosi più precoce. La mancata prova della corretta manutenzione igienica del dispositivo integra dunque un inadempimento colpevole imputabile alla struttura.
Analoghe conclusioni valgono per la domanda di risarcimento del danno iure proprio avanzata dai congiunti
(responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.). L'utilizzo di un macchinario contaminato, unitamente alla mancata dimostrazione dell'osservanza dei protocolli di disinfezione, configura una condotta negligente della struttura sanitaria nella gestione del rischio clinico, causalmente efficiente nella determinazione dell'evento letale. La violazione delle comuni regole di prudenza e delle leges artis nella tenuta e sterilizzazione della strumentazione operatoria soddisfa l'onere probatorio circa la colpa della convenuta.
L' deve pertanto essere dichiarata responsabile del decesso di Controparte_2 Persona_1
e condannata al risarcimento dei danni patiti dagli attori, salvo quanto si dirà in punto di ripartizione interna della responsabilità con le terze chiamate.
4) Sulla responsabilità delle terze chiamate e Controparte_3 Controparte_4
[...]
Accertata la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti degli attori, deve essere esaminata la domanda di regresso svolta nei confronti delle terze chiamate, rispettivamente produttrice ( e CP_3
fornitrice/manutentrice ( ) dei dispositivi HCU utilizzati durante gli interventi. CP_4
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Dalle risultanze documentali e dalla c.t.u.. è emerso in modo inequivocabile che il M. chimaera si annida e prolifera all'interno dei circuiti idraulici dei dispositivi di termoregolazione (Heater-Cooler Units) prodotti e commercializzati dalle odierne terze chiamate. È altresì emerso che il difetto di progettazione dei
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suddetti macchinari (in particolare la difficoltà di sanificazione completa delle parti interne e la possibilità di aerosolizzazione del batterio attraverso le ventole di raffreddamento) costituisce la causa primaria della contaminazione ambientale della sala operatoria.
A tal riguardo, appare priva di pregio l'eccezione sollevata dalle difese delle terze chiamate circa la mancata
Per_ identificazione dello specifico numero di serie della macchina utilizzata per l'intervento del signor .
Dalla documentazione in atti (fatture di acquisto, contratti di manutenzione e registri di sala operatoria prodotti dall' - cfr. docc. 4, 5, 6, 9 e 10 di parte convenuta) risulta infatti provato che Controparte_6
tutti i macchinari per la circolazione extracorporea in dotazione alla cardiochirurgia di Treviso nelle date degli interventi (2013 e 2016) erano stati prodotti, forniti e manutenuti dalle odierne terze chiamate. Tale circostanza rende superflua l'individuazione dello specifico numero di serie del singolo apparecchio utilizzato nel caso concreto.
Sussiste, pertanto, una concorrente responsabilità delle terze chiamate nella causazione dell'evento dannoso. Tale responsabilità si fonda, quanto a sulla disciplina della responsabilità del CP_3
produttore (per aver immesso in commercio un prodotto rivelatosi insicuro e per aver fornito istruzioni di sanificazione rivelatesi ex post inefficaci o di difficile attuazione, come evidenziato dai cc.tt.uu.), e quanto a , sulla negligenza nell'adempimento degli obblighi di fornitura e manutenzione, non avendo CP_4
segnalato con la dovuta tempestività ed efficacia i rischi connessi all'uso delle macchine distribuite, se non quando il fenomeno epidemico era già in fase avanzata.
5) Sui danni liquidabili agli attori
5.1) Sui danni iure hereditatis (danno biologico terminale e danno catastrofale)
Gli attori e hanno agito nella loro qualità di eredi legittimi di Controparte_1 Persona_1 Per_1
(coniuge e figlio), succedendo ciascuno nella quota del 50% ai sensi dell'art. 581 cod. civ., per
[...]
ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal proprio congiunto nell'intervallo di tempo intercorso tra l'insorgenza della patologia e il decesso.
In primo luogo, deve trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno biologico terminale,
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inteso come lesione della salute che ha preceduto il decesso. Sulla base delle risultanze della c.t.u., è stato accertato che il paziente ha subito un periodo di malattia, causalmente riconducibile all'infezione nosocomiale, caratterizzato da 75 giorni di inabilità temporanea totale al 100% e 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 90%.
Ai fini della quantificazione, trovano applicazione i parametri previsti dalle Tabelle di Milano vigenti (ed.
2024) per l'inabilità temporanea. Tuttavia, in considerazione della particolare gravità della patologia infettiva, dell'intensità delle terapie subite e del progressivo decadimento delle funzioni vitali che ha caratterizzato l'ultimo periodo di vita del paziente, si stima equo applicare il valore monetario massimo previsto dalle tabelle, pari ad € 173,00 per ogni giorno di inabilità.
Si ottiene quindi l'importo complessivo di € 26.988,00 (€ 12.975,00 per i 75 giorni di I.T.T. ed € 14.013,00 per i 90 giorni di I.T.P. al 90%).
Deve invece essere respinta la domanda volta al riconoscimento del c.d. danno catastrofale, inteso come autonoma voce di danno non patrimoniale consistente nella sofferenza psichica di massima intensità derivante dalla consapevolezza dell'imminenza della propria morte.
Il riconoscimento di tale posta risarcitoria presuppone la prova rigorosa – che grava su chi la invoca – non della semplice coscienza di essere malati o gravi, bensì della specifica e lucida percezione, da parte della vittima, dell'ineluttabilità della propria fine e della breve attesa dell'evento letale. Tale stato psicologico di terrore e disperazione costituisce un quid pluris rispetto alla sofferenza fisica già ristorata attraverso il danno biologico terminale. Nel caso di specie, tale prova non è stata raggiunta. Sebbene gli attori abbiano allegato una generica consapevolezza del de cuius circa la gravità della propria condizione, dall'esame della documentazione clinica e dalla c.t.u. non emergono elementi oggettivi atti a dimostrare che abbia vissuto i giorni antecedenti al decesso in uno stato di piena lucidità Persona_1
accompagnato dalla consapevolezza della morte imminente. Al contrario, il quadro clinico descritto dai cc.tt.uu. (grave shock settico e insufficienza multiorgano) appare compatibile con uno stato di progressivo decadimento delle facoltà cognitive o di obnubilamento, inidoneo a configurare la lucida agonia richiesta
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dalla giurisprudenza per il riconoscimento di questa specifica voce di danno.
Conseguentemente, l'importo complessivo di € 26.988,00, entrato nel patrimonio del de cuius prima della morte, deve essere ripartito tra gli eredi in misura paritaria (50% ciascuno). Spetta pertanto a ciascuno degli attori la somma di € 13.494,00.
5.2) Sui danni iure proprio
5.2.1) Sul danno da perdita del rapporto parentale
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dagli attori iure proprio per la perdita del congiunto, va premesso che tale pregiudizio, consistente nella sofferenza morale e nel vuoto esistenziale per la perdita della persona cara, non è un danno in re ipsa, ma deve essere allegato e provato. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici e il ricorso a massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite (cfr.
Cass. Civ. Sez. III, n. 11212/2019; Cass. Civ. n. 3767/2018). Nel caso di specie, il vincolo di stretto coniugio e di filiazione, unitamente alla convivenza del nucleo familiare (circostanza non contestata e documentata), costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che consentono di ritenere provato il profondo dolore e lo sconvolgimento delle abitudini di vita subiti dalla moglie e dal figlio per la morte improvvisa del loro caro. Analogo ragionamento vale per la madre del defunto, la cui sofferenza per la perdita del figlio deve ritenersi presunta in ragione dello stretto vincolo di sangue.
Ai fini della quantificazione, questo Tribunale ritiene di dover fare applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (nell'edizione vigente 2024), ormai riconosciute dalla Suprema Corte come parametro di riferimento a vocazione nazionale ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., in quanto idonee a garantire l'uniformità di trattamento a fronte di danni analoghi. Tali tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale (comprensivo sia della sofferenza interiore che degli aspetti dinamico-relazionali) basata su un sistema a punti che tiene conto dell'età della vittima, dell'età del superstite, del grado di parentela, della convivenza e della qualità della relazione affettiva.
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Ciò premesso, quanto alla posizione della moglie (anni 54 al momento del fatto, Controparte_1
convivente con il de cuius di anni 60), tenuto conto della convivenza e dell'assenza di altri superstiti del nucleo primario oltre al figlio, si ritiene equo riconoscere un risarcimento basato su una intensità media della relazione affettiva, non essendo state allegate circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione dei valori massimi. Sulla base dei parametri tabellari, si liquida pertanto l'importo di € 316.791,00.
Quanto alla posizione del figlio (anni 17 al momento del fatto, convivente), considerata Persona_1
la giovane età e l'assenza di altri superstiti del nucleo primario oltre alla madre, applicando i medesimi criteri di intensità media della relazione, si liquida l'importo di € 348.079,00.
Quanto, infine, alla posizione di (anni 83 al momento del fatto, non convivente), il diritto Parte_1
al risarcimento è stato azionato iure hereditatis dall'erede , essendo la stessa deceduta nelle Persona_1
more del giudizio (nel 2020). Non si ritiene, nel caso di specie, di dover operare una decurtazione dell'importo in ragione della sopravvivenza effettiva della danneggiata (c.d. danno da premorienza), atteso che al momento del decesso del figlio la signora aveva già un'età (83 anni) corrispondente o Pt_1
CP_ prossima alla durata media della vita femminile in . Le Tabelle di Milano, nel determinare il valore del punto per un genitore in età avanzata, tengono già statisticamente conto della limitata aspettativa di vita e della conseguente minor durata temporale della sofferenza futura. Pertanto, applicare un ulteriore abbattimento significherebbe penalizzare ingiustamente il danneggiato per un fattore (l'età avanzata e la morte naturale dopo pochi anni) che è già intrinsecamente ponderato nei valori monetari tabellari previsti per quella fascia d'età. Conseguentemente, applicando i parametri tabellari per la madre non convivente con intensità media della relazione, si liquida l'importo di € 222.927,00, somma che spetta all'erede
. Persona_1
Va precisato che gli importi così liquidati risultano superiori all'ammontare indicato nelle conclusioni di parte attrice (ove si faceva riferimento ai parametri delle Tabelle di Roma o a versioni precedenti di quelle di Milano). Tuttavia, tale liquidazione non incorre nel vizio di ultra petizione, atteso che gli attori hanno espressamente formulato, sia in atto di citazione che in sede di precisazione delle conclusioni, la c.d.
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clausola di salvaguardia, chiedendo la condanna delle controparti al pagamento della cifra indicata “ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito del giudizio ovvero liquidata equitativamente”. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, tale formula consente al Giudice di riconoscere un importo superiore a quello quantificato numericamente dalla parte, purché la liquidazione avvenga – come nel caso di specie – sulla base dei medesimi titoli di danno dedotti in giudizio e in applicazione dei parametri tabellari riconosciuti come diritto vivente (tabelle di Milano) al momento della decisione.
5.2.2) Sul danno patrimoniale
Gli attori hanno altresì domandato il risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dalle spese sostenute per le esequie e la sepoltura. La domanda è fondata e merita accoglimento, risultando gli esborsi causalmente riconducibili all'evento e debitamente provati.
Nello specifico, alla moglie spetta il rimborso della somma di € 500,00, pari alle spese sostenute per gli addobbi floreali in occasione della cerimonia funebre, come documentalmente provato dalla fattura emessa dalla RE RT (doc. 19 di parte attrice).
Al figlio , nella sua qualità di unico erede di , spetta il rimborso della Persona_1 Parte_1
somma complessiva di € 4.430,52. Tale importo corrisponde alle spese per le onoranze funebri e per la sepoltura che furono sostenute all'epoca dalla madre del defunto, come comprovato dalle fatture e ricevute di pagamento a lei intestate (doc. 20 di parte attrice).
5.3) Riassumendo: sugli importi che competono a ciascun danneggiato
Alla luce di quanto sopra esposto, il risarcimento complessivamente dovuto agli attori per i titoli di danno riconosciuti (patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis) è il seguente.
A spetta la complessiva somma di € 330.785,00 (danno iure hereditatis - quota 50% del Controparte_1
danno biologico terminale: € 13.494,00; danno iure proprio: € 316.791,00; danno patrimoniale: € 500,00).
A compete la complessiva somma di € 588.930,52 (danno iure hereditatis - quota 50% del Persona_1
danno biologico terminale: € 13.494,00; danno iure proprio: € 348.079,00; danno parentale ereditato dalla NN : € 222.927,00; danno patrimoniale ereditato dalla NN : € Parte_1 Parte_1
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4.430,52).
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali.
Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
6) Sulla ripartizione della responsabilità nei rapporti interni (regresso)
Come già anticipato nel paragrafo 4, accertata la responsabilità concorrente della struttura sanitaria convenuta e delle società terze chiamate nella causazione dell'evento letale, opera nei confronti degli attori danneggiati il principio della solidarietà passiva di cui all'art. 2055, comma primo, cod. civ., posto a tutela del creditore per rafforzare la garanzia del proprio credito. Pertanto, l Controparte_2
e devono essere condannate in solido al risarcimento dell'intero danno in favore degli CP_3 CP_4
attori, come quantificato nel paragrafo 5.
Quanto ai rapporti interni tra i coobbligati, occorre determinare le quote di ripartizione del debito risarcitorio ai sensi dell'art. 2055, comma secondo, cod. civ., norma che impone di valutare la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze derivatene.
Nel caso di specie, non emergendo elementi certi per attribuire una prevalenza causale netta all'una o all'altra condotta (il difetto del macchinario da un lato, la carente gestione del rischio clinico e della sanificazione dall'altro), questo Giudice stima equo ripartire la responsabilità in quote uguali tra i tre
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soggetti coinvolti.
L' risponde nella misura di 1/3 in ragione della condotta omissiva colposa Controparte_2
consistita nella mancata prova dell'avvenuta esecuzione delle procedure di pulizia e disinfezione ordinaria del macchinario;
tale omissione ha concorso a non mitigare il rischio infettivo e a impedire una possibile diagnosi precoce della contaminazione. risponde nella misura di 1/3 in qualità di produttore, per aver immesso e mantenuto in CP_3
commercio un dispositivo strutturalmente idoneo a disseminare patogeni nell'ambiente operatorio e per aver fornito istruzioni di sicurezza e sanificazione rivelatesi, all'epoca dei fatti, insufficienti e tardive rispetto alla conoscenza del rischio clinico.
, infine, risponde nella misura di 1/3 per la negligente esecuzione del contratto di manutenzione, CP_4
avendo omesso di effettuare i doverosi controlli specifici sulla formazione del biofilm all'interno dei circuiti idrici.
Conseguentemente, in accoglimento parziale della domanda di regresso svolta dalla convenuta, le terze chiamate devono essere condannate a tenere indenne l di quanto la stessa sarà Controparte_2
tenuta a pagare agli attori in eccedenza rispetto alla propria quota interna di responsabilità (pari a 1/3 del totale).
7) Sulla domanda di garanzia
La convenuta ha svolto domanda di manleva e garanzia nei confronti della propria compagnia assicuratrice, , per essere tenuta indenne dalle Controparte_5
conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
La compagnia ha eccepito l'inoperatività della polizza, deducendo che il rischio dedotto in contratto non coprirebbe i danni derivanti da difetti intrinseci di macchinari o prodotti forniti da terzi, la cui responsabilità dovrebbe ricadere esclusivamente sul produttore.
L'eccezione è infondata e la domanda di garanzia merita accoglimento.
La tesi difensiva dell'assicuratore si fonda sull'erroneo presupposto che la responsabilità dell'ente
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ospedaliero sia stata affermata a titolo puramente oggettivo per il fatto del prodotto altrui. Al contrario, come ampiamente motivato nei paragrafi precedenti, l' è stata riconosciuta responsabile Controparte_6
per una condotta colposa propria e autonoma, consistita nell'omessa vigilanza e nella mancata prova dell'avvenuta esecuzione delle procedure di pulizia e disinfezione ordinaria del dispositivo. Tale inadempimento attiene alla gestione del rischio clinico e alla manutenzione igienica delle attrezzature, attività che rientrano a pieno titolo nell'oggetto dell'assicurazione.
Non si tratta, dunque, di traslare sull'assicuratore un rischio da prodotto difettoso (che rimane in capo al produttore per la sua quota), bensì di garantire l' per le conseguenze della propria negligenza CP_2
operativa e organizzativa.
Pertanto, essendosi verificato l'evento assicurato in relazione alla quota di responsabilità imputata all' (pari a un terzo del totale), la compagnia è tenuta alla manleva. Tuttavia, l'obbligo di indennizzo CP_2
di è subordinato, per espressa pattuizione contrattuale non contestata, al superamento della CP_5
soglia di ritenzione del rischio a carico dell'assicurato. Pertanto, la compagnia assicuratrice deve essere condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta esclusivamente per le somme che quest'ultima dovesse essere costretta a pagare in eccedenza rispetto all'importo della franchigia prevista in polizza.
8) Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nei rapporti tra gli attori e convenuta/terze chiamate responsabili, le spese processuali devono essere poste a carico dell di e di Controparte_2 Controparte_3 [...]
in solido tra loro. CP_4
La liquidazione è operata secondo i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (determinato in base all'importo risarcitorio effettivamente liquidato) e dell'attività difensiva svolta.
Quanto al rapporto processuale tra la convenuta e la terza chiamata , le spese di lite devono CP_5
essere poste a carico di quest'ultima. La terza chiamata, infatti, ha resistito in giudizio eccependo
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l'inoperatività della polizza, eccezione risultata infondata. Si precisa che la quantificazione delle spese di lite in questo caso è avvenuta tenendo conto della comunanza di difese e del valore della quota di responsabilità dell'Ente.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 31.1.2025, devono essere poste definitivamente a carico solidale dell' di e di Controparte_2 Controparte_3 [...]
con ripartizione interna in quote uguali, fatto salvo l'obbligo delle parti di rimborsare Controparte_4
agli attori quanto dagli stessi eventualmente anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva degli attori, di prescrizione e decadenza, nonché di difetto di legittimazione passiva delle terze chiamate e Controparte_3 [...]
e di inoperatività della polizza assicurativa, per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_4
2) accerta la concorrente responsabilità dell'Azienda di Controparte_2 Controparte_3
e di nella causazione del decesso di;
[...] Controparte_4 Persona_1
3) per l'effetto, condanna l'Azienda e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio Controparte_4
e iure hereditatis, patiti dagli attori, che liquida in complessivi € 330.785,00 in favore di ed Controparte_1
€ 588.930,52 in favore di , anche quale erede di , oltre rivalutazione e Persona_1 Parte_1
interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
4) nei rapporti interni tra i coobbligati solidali, accerta che la responsabilità del sinistro deve essere ripartita in quote uguali, pari a 1/3 a carico dell 1/3 a carico di Controparte_2 [...]
e 1/3 a carico di per l'effetto, in accoglimento della Controparte_3 Controparte_4
domanda di regresso, condanna a rimborsare Controparte_14 Controparte_4
all' quanto la stessa dovesse pagare agli attori in eccedenza rispetto alla Controparte_2
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propria quota di 1/3;
5) in accoglimento della domanda di garanzia, condanna la terza chiamata
[...]
a manlevare e tenere indenne l' di Controparte_5 Controparte_2
quanto la stessa sarà tenuta a pagare in forza dei capi che precedono, limitatamente alla quota di responsabilità propria dell'ente (pari a 1/3 del totale) ed esclusivamente per l'importo eccedente la franchigia contrattuale;
6) condanna l' e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori e
[...] Controparte_1 Per_1
, che liquida in complessivi € 1.713,00 per esborsi, € 29.193,00 per compensi, oltre al rimborso
[...]
forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
7) condanna la terza chiamata alla rifusione delle Controparte_5
spese di lite in favore della convenuta che liquida in complessivi € Controparte_2
1.686,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
8) pone le spese di c.t.u., liquidate come da decreto del 31.1.2025, definitivamente a carico solidale di e nella misura Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
di un terzo ciascuno nei rapporti interni, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. a tal fine anticipate.
Così deciso in Treviso, 15 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 8148/2021 promosso da:
Controparte_1
in proprio e quale erede di Persona_1
[...]
in proprio e quale erede di e di Persona_1 Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Licini e dall'avv. Elisabetta Frate giusta mandati allegati telematicamente all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elisabetta Frate sito in Belluno, piazza Castello n. 24;
c.f.: CodiceFiscale_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- attori - contro
Controparte_2
in persona del Direttore generale pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Vianelli giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
1
Treviso, via Paris Bordone n. 4;
c.f.: P.IVA_1
- convenuta - con la chiamata in causa di
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dall'avv. Francesca Rolla, dall'avv. Vincenzo Donadio e dall'avv. Paolo Lani giusta mandati allegati telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliate presso lo studio degli stessi sito in Milano, via Santa Maria alla Porta n. 2;
p.i.: P.IVA_2
p.i.: P.IVA_3
- terze chiamate -
e di
Controparte_5
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Scipioni giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca
Ricciardi sito in Mestre Venezia, via Cà Savorgnan n. 9;
c.f.: P.IVA_4
- terza chiamata -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare le eccezioni sollevate in via preliminare in ordine alla pretesa insussistenza di procura alle liti con riferimento alla domanda svolta da jure hereditatis quale erede di ed Persona_1 Parte_1
in ordine al preteso difetto di legittimazione attiva in capo agli attori iure hereditatis con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno biologico terminale e danno catastrofico (o morale terminale) patito da Persona_1
NEL MERITO, in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità di AULSS n. 2 RC GI (C.F.
), con sede in Treviso, via Sant'Ambrogio di Fiera, n. 37, in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, nella contrazione dell'infezione da Mycobacterium Chimaera che ha condotto alla morte il sig.
e per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti patiti dagli odierni attori, iure Persona_1
proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali, e quindi condannare AULSS n. 2 al Controparte_2
pagamento, a titolo di risarcimento danni, delle seguenti somme:
- in favore di a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, Euro 294.201,00; Euro Persona_1
175.000,00, iure hereditatis per il danno biologico e morale terminale sofferto dal padre;
Euro 112.000,00 quale unico erede di per il danno da perdita parentale sofferto da costei in morte del figlio (riparametrato in Parte_1
considerazione degli anni in cui la de cuius è sopravvissuta al figlio) e così in totale Euro 581.201,00 ovvero alla maggiore
o minore somma che risulterà accertata all'esito del giudizio ovvero liquidata equitativamente ai sensi degli artt. 2056 e
1226 c.c.;
- Euro 294.201,00= in favore di a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio;
Euro Controparte_1
175.000,00 iure hereditatis per il danno biologico e morale terminale sofferto dal marito e così in totale Euro 469.201,00 ovvero pari alla maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito del giudizio ovvero liquidata equitativamente ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.;
- Euro 500,00= a favore della signora , a titolo di danno emergente, per le spese documentate e dalla stessa Controparte_1
sostenute per la cerimonia funebre;
- Euro 4.430,52= in favore di quale unico erede della signora a titolo di danno emergente Persona_1 Parte_1
per le spese funerarie e di sepoltura da questa sostenute.
3
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi sulle somme suddette calcolate all'attualità, devalutate alla data dell'evento, successivamente rivalutate secondo indici Istat anno per anno e con calcolo degli interessi legali sino all'attualità.
Oltre ulteriori interessi sulle somme di cui sopra dalla decisione al saldo.
NEL MERITO sempre in via principale: le medesime conclusioni, per effetto del principio di estensione automatica della domanda ex art. 106 c.p.c., sono estese e formulate anche nei confronti delle terze chiamate dalla convenuta,
[...]
CP_
e affinchè siano condannate in solido con la convenuta o per competenza, al Controparte_3 Controparte_4
risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, e quindi al pagamento delle somme, a titolo di risarcimento danni, come sopra quantificate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, ivi comprese le spese di CTU e CTP.
Per parte convenuta:
In via preliminare: - accertato e dichiarato che gli attori agiscono nel presente giudizio iure proprio e non iure hereditario, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno biologico terminale e danno catastrofico (o morale terminale) patito da e per l'effetto rigettarsi le Persona_1
domande; - accertarsi e dichiararsi la carenza di jus postulandi del procuratore attoreo con riferimento alle domande proposte da quale erede di e per l'effetto rigettarsi le relative domande;
Persona_1 Parte_1
- per i motivi tutti di cui in comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo ed in atti dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire degli attori con riferimento alle pretese dagli stessi azionate jure hereditatis e per l'effetto rigettarsi le domande. Nel merito: previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentale, del caso e/o di legge, - in principalità: respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo ed in atti;
- in subordine: comunque ridursi la pretesa attorea a quanto di diritto e di ragione per le ragioni tutte indicate in comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo ed in atti. Nei confronti delle terze chiamate e - accertarsi Controparte_3 Controparte_4
l'esclusiva responsabilità delle terze chiamate , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore e/o in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i danni lamentati dagli Controparte_4
attori e/o, in stretto subordine, in ipotesi di ritenuta corresponsabilità tra le terze chiamate e l' convenuta, Controparte_6
4
accertarsi il grado di responsabilità imputabile all' e il Controparte_7
grado di responsabilità attribuibile alle società terze chiamate, limitando la condanna di Aulss n. 2 alla sola quota di responsabilità alla stessa attribuibile;
- in ipotesi di ritenuta corresponsabilità tra le terze chiamate e l' convenuta, condannarsi le terze chiamate Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o in Controparte_3 Controparte_4
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare, tenere indenne e rifondere ad Aulss n. 2 “RC GI” le somme tutte che quest'ultima fosse costretta a pagare agli attori in eccesso rispetto al grado di responsabilità che venisse riconosciuto in capo ad Aulss n. 2; con rivalutazione ed interessi dal dì del pagamento al saldo. Nei confronti della terza chiamata . Previo accertamento e Controparte_8
determinazione della percentuale di responsabilità imputabile ad Aulss 2, condannarsi
[...]
a manlevare e garantire Controparte_9 Controparte_2
, per quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere agli attori per capitale, interessi e spese, anche in forza di
[...]
condanna solidale, a termini di polizza, accertata e dichiarata l'operatività della stessa, rientrando i fatti in contestazione all'interno dell'oggetto della garanzia e/o comunque nel rischio assicurato. In ogni caso: spese e compensi di lite rifusi. In via istruttoria:
Si ribadisce la già svolta opposizione alle istanze istruttorie avversarie e in particolare alla richiesta prova testimoniale in quanto inammissibile poiché i capitoli risultano generici, non circostanziati e valutativi, rinviando alla terza memoria ex art. 183 c.p.c. e ai precedenti scritti difensivi per ogni ulteriore argomentazione e contestazione sul punto e per le ragioni di opposizione alle altre infondate e inammissibili istanze istruttorie. Si ribadisce infine l'opposizione all'ammissione dei documenti (docc. 10, 11 e 12) di cui alla terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. di Controparte_3
e perché tardivi, risultando risalenti ad epoca anteriore alla costituzione delle predette società nel Controparte_4
presente giudizio e/o al termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. Tale tardiva produzione documentale appare in ogni caso irrilevante, inconferente e non pertinente in relazione ai fatti per cui è causa e pertanto se ne chiede la non ammissione anche sotto questo diverso profilo;
contestandosene comunque sin da ora il contenuto per la denegata ipotesi di loro ammissione. Per quanto di interesse e di ragione, evidente peraltro essendo l'operatività della polizza
5
azionata, si fanno proprie le difese ed eccezioni svolte dalla terza chiamata Controparte_5
.
[...]
Ci si richiama nel resto, anche per quanto concerne le osservazioni e i rilievi alla CTU, a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e nelle osservazioni dei propri Consulenti tecnici di parte, contestando ogni avverso assunto, insistendo per le proprie istanze istruttorie e opponendosi a quelle avversarie. Viene confermata tutta la documentazione prodotta dalla deducente.
Per le terze chiamate e Controparte_3 Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare
- accertare la carenza di legittimazione attiva degli attori Sig.ri e rispetto alle domande Parte_2 Persona_1
formulate iure hereditatis per le ragioni e nei limiti esposti in atti;
- rilevare l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda svolta dall nei Controparte_2
confronti di e per le ragioni e nei limiti esposti in atti e per l'effetto Controparte_3 Controparte_4
respingere tale domanda;
CP_
- rilevare il difetto di legittimazione passiva / titolarità dal lato passivo di , e per l'effetto estrometterla dal procedimento.
Nel merito
- respingere tutte le domande svolte nei confronti di e per le ragioni Controparte_3 Controparte_4
esposte in atti;
In via istruttoria
- rigettare le istanze istruttorie avversarie nei termini di cui alla terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.;
In ogni caso
- Con vittoria di compensi e spese di lite.
Per la terza chiamata Controparte_10
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata
6
In via preliminare, previo ogni provvedimento ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e/o dell'art. 107 c.p.c., disporre
l'estensione del contraddittorio nei confronti della - P.I. e C.F. - Via Feltre Parte_3 P.IVA_5
57 - 32100 Belluno (BL); in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza n. 2015RCG00100-642148 in relazione all'art. CP_5
25.7 di polizza non rientrando i fatti oggetto di contestazione all'interno dell'oggetto della garanzia;
in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per carenza di ius postulandi in capo ai difensori stante la genericità della procura rilasciata dagli attori nonché l'assenza dei titoli attestanti la qualifica di eredi/successori del sig. Persona_1
e, in relazione all'attore sig. della sig.ra ai fini della capacità di agire nel presente giudizio, Persona_1 Parte_1
con conseguente improcedibilità del giudizio;
NEL MERITO,
In via principale
- accertare e dichiarare la totale insussistenza di profili di colpa a carico della e, per l'effetto, Controparte_2
respingere la domanda introduttiva in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare la totale insussistenza di danni risarcibili ovvero, in subordine, ridurre l'importo liquidabile in favore degli attori per tutte le ragioni illustrate in atti e, per l'effetto,
- respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate nei confronti della assolvendo interamente la medesima da ogni domanda e, Controparte_2
conseguentemente, respingere la domanda di garanzia assicurativa svolta dalla nei Controparte_2
confronti della odierna deducente Controparte_10
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dagli attori e ciò nei confronti della e della terza chiamata Controparte_2 Controparte_10
- accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale), anche alla luce delle risultanze peritali, in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
7
- accertare e dichiarare tenuta l'odierna comparente a prestare la copertura assicurativa nei limiti dei Controparte_10
precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione nella polizza azionata, con particolare riferimento Parte_4 CP_5
alla limitazione della garanzia ai soli danni imputabili alla responsabilità della con esclusione Controparte_2
della stessa in merito alla responsabilità di produttori e/o fornitori, nonché alla previsione contrattuale di una S.I.R. pari ad euro 500.000,00 e di una franchigia speciale di € 500.000,00 (per complessivi euro 1.000.000,00);
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità in termini percentuali, con gradazioni di colpa, se lieve o grave, di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata della convenuta Controparte_2
con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o con eventuale esclusione o
[...]
riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa.
In ogni caso, con rifusione di spese e compenso del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa
Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 14 D.M. n. 55/2014.
In via istruttoria:
- disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti della RC GI di tutte le polizze CP_2
assicurative da loro stipulate, per il periodo inerente i fatti oggetto di causa;
CP_1
- disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti degli attori, dell e dell , dei documenti CP_12
attestanti le somme percepite dai presunti danneggiati a titolo di indennità e/o rendita e/o risarcimento e/o pensione di reversibilità da meccanismi assicurativi, assistenziali e previdenziali di carattere pubblico e/o privato.
- Richiamato integralmente il contenuto delle note scritte depositate per l'udienza del 06.03.2025 e 08.07.2025, dichiarare nulla la ctu espletata, atteso l'utilizzo di un documento irritualmente prodotto nel giudizio (doc. 13, allegato alle
“osservazioni preliminari nell'interesse di e del 3 aprile 2024 Controparte_3 Controparte_4
(cfr. all. 1 e all. 1°, ctu redatta dai dottori e ), in quanto tardivo, in violazione del contraddittorio tra le Per_2 Persona_3
parti nonché irrilevante.
* * *
8
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e , in proprio e Controparte_1 Persona_1
quali eredi del signor (deceduto in data 19.1.2017), nonché il signor Persona_1 Persona_1
anche nella qualità di erede universale della NN paterna signora (deceduta in data Parte_1
30.10.2020), convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale l' Controparte_2
. Gli attori esponevano che il proprio congiunto era deceduto a causa di una grave infezione
[...]
da Mycobacterium chimaera, contratta durante il ricovero presso la struttura ospedaliera di Treviso, ove era stato sottoposto a due interventi cardiochirurgici in circolazione extracorporea (in data 25.1.2013 e in data 27.5.2016), mediante l'utilizzo di macchinari per la termoregolazione (HCU) contaminati. Imputando
l'evento letale alla responsabilità dell'Ente sanitario, per omessa vigilanza e mancata adozione delle misure di prevenzione e sanificazione idonee a garantire la sterilità delle attrezzature, concludevano chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis.
Si costituiva in giudizio l contestando in fatto e in diritto la Controparte_2
domanda attorea. In via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori per mancata prova della qualità di eredi e la carenza di ius postulandi relativamente alla posizione di . Nel Parte_1
merito, negava ogni responsabilità, deducendo che all'epoca dei fatti (2013 e 2016) la patogenicità del M. chimaera e le sue modalità di trasmissione aerea non erano ancora note alla comunità scientifica, ovvero erano di recente acquisizione, configurandosi l'evento come imprevedibile. Sosteneva, altresì, di aver rispettato le indicazioni fornite dal produttore dei macchinari. Chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa le società (produttrice dei dispositivi HCU) e Controparte_3 [...]
(fornitrice e distributrice), ipotizzandone la responsabilità esclusiva o concorrente per Controparte_4
difetto del prodotto o per carenza di istruzioni d'uso, nonché la propria compagnia assicuratrice,
9
, per essere dalla stessa manlevata in caso di Controparte_5
condanna.
Si costituivano le terze chiamate e eccependo Controparte_3 Controparte_4
preliminarmente l'intervenuta prescrizione e decadenza delle domande (sia ai sensi del codice del consumo che dell'art. 2947 cod. civ.) e il difetto di legittimazione passiva di . Nel merito, CP_4
contestavano la sussistenza di difetti dei dispositivi, attribuendo la contaminazione alla mancata esecuzione, da parte dell'ospedale, delle procedure di pulizia e disinfezione prescritte e degli avvisi di sicurezza inviati dal fabbricante.
Si costituiva altresì la terza chiamata , eccependo Controparte_5
l'inoperatività della polizza in relazione all'oggetto del rischio (escluso per danni da prodotti forniti da terzi) e invocando, in subordine, l'applicazione della franchigia contrattuale. Aderiva, nel merito, alle difese svolte dall'assicurata circa l'assenza di responsabilità sanitaria.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di c.t.u., affidata al collegio peritale composto dalla dott.ssa e dal dott. volta ad accertare le cause del Persona_4 Persona_5
decesso, il nesso causale con le prestazioni sanitarie e la quantificazione del danno biologico.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria orale, il G.I. rinviava il procedimento all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Essa si svolgeva in data 17.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
1) Sulle questioni preliminari e processuali
1.1) Sulla legittimazione attiva degli attori
Le parti convenuta e terze chiamate hanno eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo a e , lamentando la mancata prova rigorosa della loro qualità di Controparte_1 Persona_1
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eredi del de cuius e – quanto alla posizione di – anche della NN Persona_1 Persona_1 Pt_1
(deceduta nelle more), stante l'assenza di un atto formale di accettazione dell'eredità. È stato
[...]
altresì eccepito che, nell'epigrafe dell'atto di citazione, gli attori non si sarebbero espressamente qualificati quali eredi della vittima primaria.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Si osserva che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accettazione dell'eredità non richiede necessariamente un atto espresso, ma può intervenire tacitamente ai sensi dell'art. 476 cod. civ. attraverso il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Tra questi atti rientra indubbiamente la proposizione dell'azione giudiziaria volta a ottenere il risarcimento non solo dei danni propri, ma anche di quelli spettanti al de cuius al momento della morte (nella specie, il danno biologico terminale maturato da e il danno da perdita parentale maturato in vita da Persona_1 Parte_1
e trasmesso iure successionis al nipote).
A fronte dell'inequivocabile contenuto della domanda, volta a far valere diritti entrati nel patrimonio ereditario, appare del tutto irrilevante la circostanza che nell'intestazione formale dell'atto di citazione gli attori non abbiano espressamente speso la qualifica di eredi, dovendosi avere riguardo alla sostanza delle pretese azionate che, includendo il risarcimento del danno iure hereditatis, configurano un comportamento concludente incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità. A ciò si aggiunga che la documentazione anagrafica e fiscale prodotta (certificati di stato civile, denunce di successione) conferma documentalmente il rapporto di parentela e la conseguente delazione ereditaria. Sussiste, pertanto, la piena legittimazione attiva degli odierni attori.
1.2) Sull'estensione automatica della domanda nei confronti delle terze chiamate
Va inoltre rigettata l'eccezione sollevata dalle terze chiamate e Controparte_3 [...]
le quali hanno contestato l'ammissibilità della domanda risarcitoria formulata nei loro Controparte_4
confronti dagli attori solo in sede di precisazione delle conclusioni, deducendo l'inoperatività del principio
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dell'estensione automatica della domanda in ragione della diversità dei titoli di responsabilità invocati
(contrattuale per l'Ulss, extracontrattuale per il produttore).
L'eccezione è infondata.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che, qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (non già a titolo di garanzia impropria, ma quale unico e reale responsabile del fatto dannoso), la domanda originaria si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di un'espressa istanza in tal senso della parte attrice, trattandosi di individuare il vero soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, l' ha chiamato in causa le società produttrici assumendo che l'evento infettivo CP_2
Contr fosse ascrivibile in via esclusiva al difetto intrinseco del macchinario e alla carenza delle istruzioni di manutenzione, così contestando la propria legittimazione passiva sostanziale e indicando nel fatto del terzo la causa esclusiva del danno.
Né osta a tale estensione la diversità del titolo giuridico della responsabilità (contrattuale per la struttura sanitaria, aquiliana per il produttore ai sensi del codice del consumo): l'unicità del fatto storico generatore del danno (il decesso del paziente a seguito di infezione correlata all'uso del macchinario) consente di ritenere estesa la domanda risarcitoria nei confronti del soggetto indicato come effettivo responsabile, spettando poi al Giudice qualificare giuridicamente l'azione ed applicare la disciplina pertinente al titolo di responsabilità ravvisato (nel caso de quo, quella da prodotto difettoso), senza che ciò comporti mutamento della causa petendi sostanziale.
La domanda attrice deve pertanto ritenersi ritualmente estesa e proposta anche nei confronti delle terze chiamate e . CP_3 CP_4
1.3) Sulle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalle terze chiamate
Le terze chiamate hanno eccepito, poi, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 125 cod. cons. (nonché in via subordinata ex art. 2947 cod. civ.), affermando che il termine triennale (o quinquennale) era già decorso al momento della notifica dell'atto di citazione, avendo quale dies a quo la
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data dell'intervento (2013) o, al più tardi, quella del decesso del paziente (gennaio 2017).
Hanno altresì eccepito l'intervenuta decadenza decennale ex art. 126 cod. cons., deducendo che i macchinari in dotazione all' erano stati messi in circolazione oltre dieci anni prima dell'avvio Pt_5
dell'azione giudiziaria.
Le eccezioni sono infondate e vanno respinte.
Quanto alla prescrizione, ai sensi dell'art. 125 cod. cons. il termine triennale decorre “dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile”. Tale conoscenza non può identificarsi con la mera manifestazione della patologia o con il decesso, ma richiede che il danneggiato acquisisca un grado di certezza oggettiva circa la riconducibilità causale dell'evento a uno specifico difetto del prodotto. Nel caso di specie, trattandosi di infezione da Mycobacterium chimaera
(patologia di difficile diagnosi e correlazione), la consapevolezza che la morte del congiunto fosse imputabile ad un vizio progettuale del dispositivo HCU 3T non poteva ritenersi acquisita dai familiari nel
2017, in assenza di evidenze tecniche specifiche in loro possesso.
Il dies a quo deve pertanto essere individuato nel momento, successivo e prossimo all'instaurazione del giudizio, in cui gli attori hanno potuto ragionevolmente collegare l'evento al difetto del macchinario
(anche grazie all'acquisizione di perizie di parte), rendendo l'azione introdotta nel 2021 pienamente tempestiva.
Quanto alla decadenza decennale ex art. 126 cod. cons., si osserva che tale norma estingue la responsabilità del produttore se l'evento dannoso non si verifica entro dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto. Dagli atti di causa e dalla c.t.u. emerge che presso la struttura sanitaria erano in uso due macchinari HCU, immessi in commercio rispettivamente nel 2001 e nel 2004. L'intervento chirurgico, momento in cui si è verificato il contagio, risale al 25.1.2013. Ne consegue che, quantomeno con riferimento all'apparecchio del 2004, l'evento lesivo si è verificato pacificamente all'interno del decennio di garanzia. Il fatto che non sia stato possibile stabilire con certezza quale dei due specifici
Per_ apparecchi fosse stato utilizzato sul signor , non può riverberarsi in danno degli attori, precludendo
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la tutela risarcitoria. A tal proposito, si osserva che tale incertezza probatoria deriva da una carenza di documentazione interna alla struttura sanitaria e non è imputabile al paziente. Poiché l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa (ossia l'avvenuto decorso del decennio) grava su chi eccepisce la decadenza, il produttore avrebbe dovuto dimostrare l'utilizzo esclusivo del macchinario la cui garanzia era scaduta.
In difetto di tale prova, e stante la concreta possibilità che sia stato impiegato il dispositivo del 2004
(ancora coperto dalla garanzia), l'eccezione deve essere rigettata in applicazione dei principi generali di tutela del danneggiato.
1.4) Sull'eccezione di nullità della c.t.u.
Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità della c.t.u. sollevata dalla terza chiamata
[...]
, la quale ha lamentato l'utilizzo da parte dei periti di documentazione Controparte_5
irrituale o tardivamente prodotta (il c.d. “Rapporto N.A.S.”) e la conseguente violazione del principio del contraddittorio.
L'eccezione è infondata, pur dovendosi condividere il rilievo circa l'inutilizzabilità del documento contestato. Sebbene il rapporto del N.A.S. richiamato dai consulenti costituisca documento prodotto tardivamente e dunque non acquisibile né valorizzabile ai fini della decisione, tale circostanza non determina la nullità dell'intero elaborato peritale. L'eventuale inutilizzabilità di una singola fonte documentale non inficia la validità della consulenza qualora le conclusioni rassegnate dal Collegio si fondino su elementi autonomi, distinti e sufficienti a sorreggere il giudizio tecnico. Nel caso di specie,
l'accertamento della riconducibilità dell'infezione al dispositivo HCU prescinde dal contenuto di tale rapporto e si basa su una pluralità di elementi oggettivi e indipendenti ritualmente acquisiti, quali la documentazione clinica del paziente, le risultanze autoptiche, la letteratura scientifica internazionale in materia di infezioni da M. chimaera e l'evidenza clinica del nesso temporale.
Né sussiste alcuna violazione del diritto di difesa, atteso che il contraddittorio tecnico è stato pienamente garantito nel corso delle operazioni peritali.
La consulenza tecnica d'ufficio, depurata dal riferimento al documento non utilizzabile, appare pertanto
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immune da vizi e pienamente idonea a fondare la decisione.
2) Sul merito della causa e, preliminarmente, sull'inquadramento giuridico e sulla normativa applicabile ratione temporis
Passando all'analisi del merito della controversia, occorre innanzitutto definire il regime di responsabilità applicabile alla fattispecie, tenuto conto che i fatti oggetto di causa (intervento chirurgico del gennaio
2013 e decesso del gennaio 2017) sono anteriori all'entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017, n. 24.
Le disposizioni sostanziali della citata novella legislativa (in particolare l'art. 7 sulla natura della responsabilità della struttura) non hanno efficacia retroattiva (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 28994/2019). La fattispecie deve pertanto essere vagliata alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati all'epoca dei fatti.
Nello specifico, la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis (danno biologico terminale e catastrofale patito da e trasmesso agli eredi) ha natura pacificamente contrattuale ai sensi Persona_1
degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., fondandosi sul contratto di spedalità o comunque sul contatto sociale qualificato intercorso tra il paziente e la Struttura sanitaria.
Diversa qualificazione deve essere riservata alla domanda proposta dagli attori iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Come anche di recente ribadito dalla Suprema
Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi. Trova infatti applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma secondo, cod. civ., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria rileva nei loro confronti come illecito aquiliano e si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. (ex multis: Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6386; Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2022, n. 11320).
Ne consegue che, mentre per il danno subito dal de cuius valgono le regole della responsabilità d'impresa per fatto degli ausiliari o delle cose in custodia, per il danno parentale proprio gli attori agiscono quali soggetti terzi danneggiati da un fatto illecito.
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3) Sul nesso causale e sulla responsabilità della struttura sanitaria
L'istruttoria svolta e, in particolare, la c.t.u. espletata consentono di affermare la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento cardiochirurgico subito da in data 25.1.2013 e l'infezione che Persona_1
lo ha condotto al decesso.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno accertato che il paziente è deceduto a causa di una grave infezione da
Mycobacterium chimaera. Attraverso l'analisi della documentazione clinica e della letteratura scientifica internazionale, il Collegio peritale ha concluso che l'infezione è “con criterio di alta probabilità” di natura nosocomiale e riconducibile all'utilizzo del macchinario HCU 3T durante l'intervento del 2013.
Specificano infatti i cc.tt.uu. che tale tipologia di dispositivo è nota per la capacità di aerosolizzare batteri presenti nell'acqua delle taniche, contaminando il campo operatorio. La latenza temporale tra l'intervento
(2013) e la manifestazione clinica (2016) è risultata pienamente compatibile con le caratteristiche biologiche del micobatterio. In applicazione del criterio del “più probabile che non”, deve ritenersi provato che il contagio sia avvenuto in sala operatoria a causa della contaminazione ambientale generata dal dispositivo in uso presso la struttura convenuta.
Accertato il nesso eziologico, ne consegue l'affermazione della responsabilità dell CP_2
. Quanto alla domanda iure hereditatis (responsabilità contrattuale), la struttura risponde ai sensi
[...]
dell'art. 1218 cod. civ. per non aver correttamente adempiuto all'obbligo di garantire la sterilità dell'ambiente e delle attrezzature. A fronte dell'accertato nesso causale tra l'uso del macchinario e l'infezione, spettava alla convenuta fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ed esigibili per scongiurare il danno. Tale prova non è stata fornita.
Al contrario, la c.t.u. ha evidenziato una specifica carenza a carico della convenuta, rilevando testualmente che “il Collegio non ha modo di confermare se le modalità di pulizia dell'apparecchiatura fossero state attuate correttamente”, stante l'assenza di documentazione (registri o checklist) idonea a dimostrare l'avvenuta
Per_ esecuzione delle operazioni di sanificazione e disinfezione precedenti all'intervento del signor .
Tale omissione non è irrilevante. Sebbene i c.t.u. abbiano altresì rilevato l'insufficienza delle istruzioni
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fornite dal produttore (profilo che rileverà nei rapporti interni di regresso), ciò non elide la responsabilità della struttura verso il paziente: l'Ente ospedaliero non ha dimostrato di aver eseguito nemmeno le (pur insufficienti) procedure di pulizia prescritte, la cui puntuale attuazione avrebbe potuto ridurre il rischio di colonizzazione batterica o quantomeno consentire una diagnosi più precoce. La mancata prova della corretta manutenzione igienica del dispositivo integra dunque un inadempimento colpevole imputabile alla struttura.
Analoghe conclusioni valgono per la domanda di risarcimento del danno iure proprio avanzata dai congiunti
(responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.). L'utilizzo di un macchinario contaminato, unitamente alla mancata dimostrazione dell'osservanza dei protocolli di disinfezione, configura una condotta negligente della struttura sanitaria nella gestione del rischio clinico, causalmente efficiente nella determinazione dell'evento letale. La violazione delle comuni regole di prudenza e delle leges artis nella tenuta e sterilizzazione della strumentazione operatoria soddisfa l'onere probatorio circa la colpa della convenuta.
L' deve pertanto essere dichiarata responsabile del decesso di Controparte_2 Persona_1
e condannata al risarcimento dei danni patiti dagli attori, salvo quanto si dirà in punto di ripartizione interna della responsabilità con le terze chiamate.
4) Sulla responsabilità delle terze chiamate e Controparte_3 Controparte_4
[...]
Accertata la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti degli attori, deve essere esaminata la domanda di regresso svolta nei confronti delle terze chiamate, rispettivamente produttrice ( e CP_3
fornitrice/manutentrice ( ) dei dispositivi HCU utilizzati durante gli interventi. CP_4
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Dalle risultanze documentali e dalla c.t.u.. è emerso in modo inequivocabile che il M. chimaera si annida e prolifera all'interno dei circuiti idraulici dei dispositivi di termoregolazione (Heater-Cooler Units) prodotti e commercializzati dalle odierne terze chiamate. È altresì emerso che il difetto di progettazione dei
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suddetti macchinari (in particolare la difficoltà di sanificazione completa delle parti interne e la possibilità di aerosolizzazione del batterio attraverso le ventole di raffreddamento) costituisce la causa primaria della contaminazione ambientale della sala operatoria.
A tal riguardo, appare priva di pregio l'eccezione sollevata dalle difese delle terze chiamate circa la mancata
Per_ identificazione dello specifico numero di serie della macchina utilizzata per l'intervento del signor .
Dalla documentazione in atti (fatture di acquisto, contratti di manutenzione e registri di sala operatoria prodotti dall' - cfr. docc. 4, 5, 6, 9 e 10 di parte convenuta) risulta infatti provato che Controparte_6
tutti i macchinari per la circolazione extracorporea in dotazione alla cardiochirurgia di Treviso nelle date degli interventi (2013 e 2016) erano stati prodotti, forniti e manutenuti dalle odierne terze chiamate. Tale circostanza rende superflua l'individuazione dello specifico numero di serie del singolo apparecchio utilizzato nel caso concreto.
Sussiste, pertanto, una concorrente responsabilità delle terze chiamate nella causazione dell'evento dannoso. Tale responsabilità si fonda, quanto a sulla disciplina della responsabilità del CP_3
produttore (per aver immesso in commercio un prodotto rivelatosi insicuro e per aver fornito istruzioni di sanificazione rivelatesi ex post inefficaci o di difficile attuazione, come evidenziato dai cc.tt.uu.), e quanto a , sulla negligenza nell'adempimento degli obblighi di fornitura e manutenzione, non avendo CP_4
segnalato con la dovuta tempestività ed efficacia i rischi connessi all'uso delle macchine distribuite, se non quando il fenomeno epidemico era già in fase avanzata.
5) Sui danni liquidabili agli attori
5.1) Sui danni iure hereditatis (danno biologico terminale e danno catastrofale)
Gli attori e hanno agito nella loro qualità di eredi legittimi di Controparte_1 Persona_1 Per_1
(coniuge e figlio), succedendo ciascuno nella quota del 50% ai sensi dell'art. 581 cod. civ., per
[...]
ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal proprio congiunto nell'intervallo di tempo intercorso tra l'insorgenza della patologia e il decesso.
In primo luogo, deve trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno biologico terminale,
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inteso come lesione della salute che ha preceduto il decesso. Sulla base delle risultanze della c.t.u., è stato accertato che il paziente ha subito un periodo di malattia, causalmente riconducibile all'infezione nosocomiale, caratterizzato da 75 giorni di inabilità temporanea totale al 100% e 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 90%.
Ai fini della quantificazione, trovano applicazione i parametri previsti dalle Tabelle di Milano vigenti (ed.
2024) per l'inabilità temporanea. Tuttavia, in considerazione della particolare gravità della patologia infettiva, dell'intensità delle terapie subite e del progressivo decadimento delle funzioni vitali che ha caratterizzato l'ultimo periodo di vita del paziente, si stima equo applicare il valore monetario massimo previsto dalle tabelle, pari ad € 173,00 per ogni giorno di inabilità.
Si ottiene quindi l'importo complessivo di € 26.988,00 (€ 12.975,00 per i 75 giorni di I.T.T. ed € 14.013,00 per i 90 giorni di I.T.P. al 90%).
Deve invece essere respinta la domanda volta al riconoscimento del c.d. danno catastrofale, inteso come autonoma voce di danno non patrimoniale consistente nella sofferenza psichica di massima intensità derivante dalla consapevolezza dell'imminenza della propria morte.
Il riconoscimento di tale posta risarcitoria presuppone la prova rigorosa – che grava su chi la invoca – non della semplice coscienza di essere malati o gravi, bensì della specifica e lucida percezione, da parte della vittima, dell'ineluttabilità della propria fine e della breve attesa dell'evento letale. Tale stato psicologico di terrore e disperazione costituisce un quid pluris rispetto alla sofferenza fisica già ristorata attraverso il danno biologico terminale. Nel caso di specie, tale prova non è stata raggiunta. Sebbene gli attori abbiano allegato una generica consapevolezza del de cuius circa la gravità della propria condizione, dall'esame della documentazione clinica e dalla c.t.u. non emergono elementi oggettivi atti a dimostrare che abbia vissuto i giorni antecedenti al decesso in uno stato di piena lucidità Persona_1
accompagnato dalla consapevolezza della morte imminente. Al contrario, il quadro clinico descritto dai cc.tt.uu. (grave shock settico e insufficienza multiorgano) appare compatibile con uno stato di progressivo decadimento delle facoltà cognitive o di obnubilamento, inidoneo a configurare la lucida agonia richiesta
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dalla giurisprudenza per il riconoscimento di questa specifica voce di danno.
Conseguentemente, l'importo complessivo di € 26.988,00, entrato nel patrimonio del de cuius prima della morte, deve essere ripartito tra gli eredi in misura paritaria (50% ciascuno). Spetta pertanto a ciascuno degli attori la somma di € 13.494,00.
5.2) Sui danni iure proprio
5.2.1) Sul danno da perdita del rapporto parentale
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dagli attori iure proprio per la perdita del congiunto, va premesso che tale pregiudizio, consistente nella sofferenza morale e nel vuoto esistenziale per la perdita della persona cara, non è un danno in re ipsa, ma deve essere allegato e provato. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici e il ricorso a massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite (cfr.
Cass. Civ. Sez. III, n. 11212/2019; Cass. Civ. n. 3767/2018). Nel caso di specie, il vincolo di stretto coniugio e di filiazione, unitamente alla convivenza del nucleo familiare (circostanza non contestata e documentata), costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che consentono di ritenere provato il profondo dolore e lo sconvolgimento delle abitudini di vita subiti dalla moglie e dal figlio per la morte improvvisa del loro caro. Analogo ragionamento vale per la madre del defunto, la cui sofferenza per la perdita del figlio deve ritenersi presunta in ragione dello stretto vincolo di sangue.
Ai fini della quantificazione, questo Tribunale ritiene di dover fare applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (nell'edizione vigente 2024), ormai riconosciute dalla Suprema Corte come parametro di riferimento a vocazione nazionale ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., in quanto idonee a garantire l'uniformità di trattamento a fronte di danni analoghi. Tali tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale (comprensivo sia della sofferenza interiore che degli aspetti dinamico-relazionali) basata su un sistema a punti che tiene conto dell'età della vittima, dell'età del superstite, del grado di parentela, della convivenza e della qualità della relazione affettiva.
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Ciò premesso, quanto alla posizione della moglie (anni 54 al momento del fatto, Controparte_1
convivente con il de cuius di anni 60), tenuto conto della convivenza e dell'assenza di altri superstiti del nucleo primario oltre al figlio, si ritiene equo riconoscere un risarcimento basato su una intensità media della relazione affettiva, non essendo state allegate circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione dei valori massimi. Sulla base dei parametri tabellari, si liquida pertanto l'importo di € 316.791,00.
Quanto alla posizione del figlio (anni 17 al momento del fatto, convivente), considerata Persona_1
la giovane età e l'assenza di altri superstiti del nucleo primario oltre alla madre, applicando i medesimi criteri di intensità media della relazione, si liquida l'importo di € 348.079,00.
Quanto, infine, alla posizione di (anni 83 al momento del fatto, non convivente), il diritto Parte_1
al risarcimento è stato azionato iure hereditatis dall'erede , essendo la stessa deceduta nelle Persona_1
more del giudizio (nel 2020). Non si ritiene, nel caso di specie, di dover operare una decurtazione dell'importo in ragione della sopravvivenza effettiva della danneggiata (c.d. danno da premorienza), atteso che al momento del decesso del figlio la signora aveva già un'età (83 anni) corrispondente o Pt_1
CP_ prossima alla durata media della vita femminile in . Le Tabelle di Milano, nel determinare il valore del punto per un genitore in età avanzata, tengono già statisticamente conto della limitata aspettativa di vita e della conseguente minor durata temporale della sofferenza futura. Pertanto, applicare un ulteriore abbattimento significherebbe penalizzare ingiustamente il danneggiato per un fattore (l'età avanzata e la morte naturale dopo pochi anni) che è già intrinsecamente ponderato nei valori monetari tabellari previsti per quella fascia d'età. Conseguentemente, applicando i parametri tabellari per la madre non convivente con intensità media della relazione, si liquida l'importo di € 222.927,00, somma che spetta all'erede
. Persona_1
Va precisato che gli importi così liquidati risultano superiori all'ammontare indicato nelle conclusioni di parte attrice (ove si faceva riferimento ai parametri delle Tabelle di Roma o a versioni precedenti di quelle di Milano). Tuttavia, tale liquidazione non incorre nel vizio di ultra petizione, atteso che gli attori hanno espressamente formulato, sia in atto di citazione che in sede di precisazione delle conclusioni, la c.d.
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clausola di salvaguardia, chiedendo la condanna delle controparti al pagamento della cifra indicata “ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito del giudizio ovvero liquidata equitativamente”. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, tale formula consente al Giudice di riconoscere un importo superiore a quello quantificato numericamente dalla parte, purché la liquidazione avvenga – come nel caso di specie – sulla base dei medesimi titoli di danno dedotti in giudizio e in applicazione dei parametri tabellari riconosciuti come diritto vivente (tabelle di Milano) al momento della decisione.
5.2.2) Sul danno patrimoniale
Gli attori hanno altresì domandato il risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dalle spese sostenute per le esequie e la sepoltura. La domanda è fondata e merita accoglimento, risultando gli esborsi causalmente riconducibili all'evento e debitamente provati.
Nello specifico, alla moglie spetta il rimborso della somma di € 500,00, pari alle spese sostenute per gli addobbi floreali in occasione della cerimonia funebre, come documentalmente provato dalla fattura emessa dalla RE RT (doc. 19 di parte attrice).
Al figlio , nella sua qualità di unico erede di , spetta il rimborso della Persona_1 Parte_1
somma complessiva di € 4.430,52. Tale importo corrisponde alle spese per le onoranze funebri e per la sepoltura che furono sostenute all'epoca dalla madre del defunto, come comprovato dalle fatture e ricevute di pagamento a lei intestate (doc. 20 di parte attrice).
5.3) Riassumendo: sugli importi che competono a ciascun danneggiato
Alla luce di quanto sopra esposto, il risarcimento complessivamente dovuto agli attori per i titoli di danno riconosciuti (patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis) è il seguente.
A spetta la complessiva somma di € 330.785,00 (danno iure hereditatis - quota 50% del Controparte_1
danno biologico terminale: € 13.494,00; danno iure proprio: € 316.791,00; danno patrimoniale: € 500,00).
A compete la complessiva somma di € 588.930,52 (danno iure hereditatis - quota 50% del Persona_1
danno biologico terminale: € 13.494,00; danno iure proprio: € 348.079,00; danno parentale ereditato dalla NN : € 222.927,00; danno patrimoniale ereditato dalla NN : € Parte_1 Parte_1
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4.430,52).
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali.
Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
6) Sulla ripartizione della responsabilità nei rapporti interni (regresso)
Come già anticipato nel paragrafo 4, accertata la responsabilità concorrente della struttura sanitaria convenuta e delle società terze chiamate nella causazione dell'evento letale, opera nei confronti degli attori danneggiati il principio della solidarietà passiva di cui all'art. 2055, comma primo, cod. civ., posto a tutela del creditore per rafforzare la garanzia del proprio credito. Pertanto, l Controparte_2
e devono essere condannate in solido al risarcimento dell'intero danno in favore degli CP_3 CP_4
attori, come quantificato nel paragrafo 5.
Quanto ai rapporti interni tra i coobbligati, occorre determinare le quote di ripartizione del debito risarcitorio ai sensi dell'art. 2055, comma secondo, cod. civ., norma che impone di valutare la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze derivatene.
Nel caso di specie, non emergendo elementi certi per attribuire una prevalenza causale netta all'una o all'altra condotta (il difetto del macchinario da un lato, la carente gestione del rischio clinico e della sanificazione dall'altro), questo Giudice stima equo ripartire la responsabilità in quote uguali tra i tre
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soggetti coinvolti.
L' risponde nella misura di 1/3 in ragione della condotta omissiva colposa Controparte_2
consistita nella mancata prova dell'avvenuta esecuzione delle procedure di pulizia e disinfezione ordinaria del macchinario;
tale omissione ha concorso a non mitigare il rischio infettivo e a impedire una possibile diagnosi precoce della contaminazione. risponde nella misura di 1/3 in qualità di produttore, per aver immesso e mantenuto in CP_3
commercio un dispositivo strutturalmente idoneo a disseminare patogeni nell'ambiente operatorio e per aver fornito istruzioni di sicurezza e sanificazione rivelatesi, all'epoca dei fatti, insufficienti e tardive rispetto alla conoscenza del rischio clinico.
, infine, risponde nella misura di 1/3 per la negligente esecuzione del contratto di manutenzione, CP_4
avendo omesso di effettuare i doverosi controlli specifici sulla formazione del biofilm all'interno dei circuiti idrici.
Conseguentemente, in accoglimento parziale della domanda di regresso svolta dalla convenuta, le terze chiamate devono essere condannate a tenere indenne l di quanto la stessa sarà Controparte_2
tenuta a pagare agli attori in eccedenza rispetto alla propria quota interna di responsabilità (pari a 1/3 del totale).
7) Sulla domanda di garanzia
La convenuta ha svolto domanda di manleva e garanzia nei confronti della propria compagnia assicuratrice, , per essere tenuta indenne dalle Controparte_5
conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
La compagnia ha eccepito l'inoperatività della polizza, deducendo che il rischio dedotto in contratto non coprirebbe i danni derivanti da difetti intrinseci di macchinari o prodotti forniti da terzi, la cui responsabilità dovrebbe ricadere esclusivamente sul produttore.
L'eccezione è infondata e la domanda di garanzia merita accoglimento.
La tesi difensiva dell'assicuratore si fonda sull'erroneo presupposto che la responsabilità dell'ente
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ospedaliero sia stata affermata a titolo puramente oggettivo per il fatto del prodotto altrui. Al contrario, come ampiamente motivato nei paragrafi precedenti, l' è stata riconosciuta responsabile Controparte_6
per una condotta colposa propria e autonoma, consistita nell'omessa vigilanza e nella mancata prova dell'avvenuta esecuzione delle procedure di pulizia e disinfezione ordinaria del dispositivo. Tale inadempimento attiene alla gestione del rischio clinico e alla manutenzione igienica delle attrezzature, attività che rientrano a pieno titolo nell'oggetto dell'assicurazione.
Non si tratta, dunque, di traslare sull'assicuratore un rischio da prodotto difettoso (che rimane in capo al produttore per la sua quota), bensì di garantire l' per le conseguenze della propria negligenza CP_2
operativa e organizzativa.
Pertanto, essendosi verificato l'evento assicurato in relazione alla quota di responsabilità imputata all' (pari a un terzo del totale), la compagnia è tenuta alla manleva. Tuttavia, l'obbligo di indennizzo CP_2
di è subordinato, per espressa pattuizione contrattuale non contestata, al superamento della CP_5
soglia di ritenzione del rischio a carico dell'assicurato. Pertanto, la compagnia assicuratrice deve essere condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta esclusivamente per le somme che quest'ultima dovesse essere costretta a pagare in eccedenza rispetto all'importo della franchigia prevista in polizza.
8) Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nei rapporti tra gli attori e convenuta/terze chiamate responsabili, le spese processuali devono essere poste a carico dell di e di Controparte_2 Controparte_3 [...]
in solido tra loro. CP_4
La liquidazione è operata secondo i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (determinato in base all'importo risarcitorio effettivamente liquidato) e dell'attività difensiva svolta.
Quanto al rapporto processuale tra la convenuta e la terza chiamata , le spese di lite devono CP_5
essere poste a carico di quest'ultima. La terza chiamata, infatti, ha resistito in giudizio eccependo
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l'inoperatività della polizza, eccezione risultata infondata. Si precisa che la quantificazione delle spese di lite in questo caso è avvenuta tenendo conto della comunanza di difese e del valore della quota di responsabilità dell'Ente.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 31.1.2025, devono essere poste definitivamente a carico solidale dell' di e di Controparte_2 Controparte_3 [...]
con ripartizione interna in quote uguali, fatto salvo l'obbligo delle parti di rimborsare Controparte_4
agli attori quanto dagli stessi eventualmente anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva degli attori, di prescrizione e decadenza, nonché di difetto di legittimazione passiva delle terze chiamate e Controparte_3 [...]
e di inoperatività della polizza assicurativa, per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_4
2) accerta la concorrente responsabilità dell'Azienda di Controparte_2 Controparte_3
e di nella causazione del decesso di;
[...] Controparte_4 Persona_1
3) per l'effetto, condanna l'Azienda e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio Controparte_4
e iure hereditatis, patiti dagli attori, che liquida in complessivi € 330.785,00 in favore di ed Controparte_1
€ 588.930,52 in favore di , anche quale erede di , oltre rivalutazione e Persona_1 Parte_1
interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
4) nei rapporti interni tra i coobbligati solidali, accerta che la responsabilità del sinistro deve essere ripartita in quote uguali, pari a 1/3 a carico dell 1/3 a carico di Controparte_2 [...]
e 1/3 a carico di per l'effetto, in accoglimento della Controparte_3 Controparte_4
domanda di regresso, condanna a rimborsare Controparte_14 Controparte_4
all' quanto la stessa dovesse pagare agli attori in eccedenza rispetto alla Controparte_2
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propria quota di 1/3;
5) in accoglimento della domanda di garanzia, condanna la terza chiamata
[...]
a manlevare e tenere indenne l' di Controparte_5 Controparte_2
quanto la stessa sarà tenuta a pagare in forza dei capi che precedono, limitatamente alla quota di responsabilità propria dell'ente (pari a 1/3 del totale) ed esclusivamente per l'importo eccedente la franchigia contrattuale;
6) condanna l' e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori e
[...] Controparte_1 Per_1
, che liquida in complessivi € 1.713,00 per esborsi, € 29.193,00 per compensi, oltre al rimborso
[...]
forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
7) condanna la terza chiamata alla rifusione delle Controparte_5
spese di lite in favore della convenuta che liquida in complessivi € Controparte_2
1.686,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
8) pone le spese di c.t.u., liquidate come da decreto del 31.1.2025, definitivamente a carico solidale di e nella misura Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
di un terzo ciascuno nei rapporti interni, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. a tal fine anticipate.
Così deciso in Treviso, 15 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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