Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROC. N. 5798/2020
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5798 del R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: occupazione sine titulo
TRA
- (p. iva ) in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Stefano Maria Russo presso il cui domicilio digitale Email_1
elettivamente domicilia giusta procura in atti;
- attrice -
E
- (c.f. ), rappr.to e difeso giusta mandato allegato al Controparte_1 C.F._1 presente atto, dall'Avv. Antonella Camera e dall'avv. Carmen Iorio d elettivamente domiciliato in
Salerno al Corso Garibaldi, n. 8, giusta procura in atti;
- convenuto-
CONCLUSIONI: come da note conclusive ritualmente depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
- di essere legittima proprietaria di un terreno in Baronissi censito alla sez. terreni al foglio 10 particella 3467 ( proveniente dalla particella 2198, a seguito di aggiornamento catastale della stazione di Baronissi, che a sua volta deriva dal frazionamento della particella 698) linea ferroviaria
Salerno – Mercato S.S. km 12 + 500, mentre il convenuto risulta proprietariodi un fondo edificabile sito nell'agro di Baronissi, via Convento, foglio 10, part.lla 1701, 2657, 2655, 2658, 659, 2666,
3216, 3299, 3298, 3297, 3294, 2667;
- di aver ricevuto dal una richiesta di realizzazione di un muro di contenimento ai sensi CP_2 dell'art. 60 DPR 753/80 in deroga agli artt. 37 e 49 del DPR 753/1980;
- di aver effettuato in data 24.04.2018 un sopralluogo sui luoghi di causa ove accertava la realizzazione del muro, da parte di che insisteva su una gabbionata di proprietà CP_1
ferroviaria per una lunghezza di oltre 100 metri;
- di aver inviato al in data 18.052018, una missiva per la richiesta, ad horas, del CP_1
rispristino dello stato dei luoghi atteso che il muro risultava costruito in violazione delle norme di cui all'art. 60 dpr 753/80;
- di non aver ricevuto alcun riscontro da parte del destinatario della predetta missiva.
Ciò premesso, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo del suddetto terreno da parte del;
accertare e CP_1
dichiarare la violazione del delle norme di cui agli art. 37 del DPR 753/80, nonché dei CP_1
limiti di sicurezza previsti dagli artt. 49 e 52 DPR 753/80 nella costruzione del muro di contenimento;
per l'effetto condannare a provvedere immediatamente alla Controparte_3
distruzione del muro di contenimento ed al rispristino dello stato dei luoghi originario a proprie spese;
per l'effetto della accoglimento sub 1) ed in ogni caso condannare al Controparte_1
rilascio del suddetto immobiliare in favore di spa;
condannare al pagamento Controparte_1 delle spese e compensi professionali oltre accessori”.
2. In data 30.03.21 si costituiva in giudizio che deduceva quanto segue : Controparte_1
- Nullità della citazione per lacunosità e genericità della descrizione degli eventi per cui è causa e dei presupposti normativi posti a fondamento della domanda;
- Mancata provata dei fatti costitutivi ed errata ricostruzione dei fatti di causa essendo il muro realizzato a monte della linea ferroviaria un muro di recinzione dell'area a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per carenza degli imprescindibili presupposti di legge
pagina 3 di 8 come argomentato. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali ex DM 155/2014 da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari ”.
3. La causa, istruita con produzioni documentale e consulenza tecnica d'ufficio, è stata rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del 21 maggio 2025.
4. Tanto premesso va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla parte convenuta. Com'è noto, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma,
c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda" sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (in terminis, Cass., Sez. III, 15/05/2013, n. 11751; Cass., Sez.
III, 21/11/2008, n. 27670). Nella specie, dall'esame dell'atto introduttivo si evincono chiaramente il petitum e la causa petendi della domanda spiegata dall'attore il quale, infatti, ha puntualmente indicato la fonte negoziale del titolo e, in generale, le condotte che avrebbero dato luogo alla occupazione sinte titulo.
I dati contenuti nell'atto di citazione appaiono, quindi, completi e tali da consentire appieno alla convenuta l'esercizio del proprio diritto di difesa.
5. Sempre in via preliminare occorre osservare che parte convenuta non contesta la proprietà del bene per cui è causa in capo alla parte attrice, in ogni caso provata dalla documentazione in atti.
6. Venendo al merito della vicenda è opportuno preliminarmente richiamare le norme di cui al DPR
753/80 che si assumono violate: - art. 37 DPR 753/80 secondo cui “ È proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a
L. 300.000. Le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n.
639 ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile”;
- art. 49 DPR 753/80 secondo cui “ Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
pagina 4 di 8 La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art.
1”; - art. 52 DPR 753/80 secondo cui “ Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36”; - art 60 DPR 753/80 secondo cui “ Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato,
e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56. I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste”.
Ciò posto risulta per tabulas che con missiva del 29.01.2018 il sig. richiedeva Controparte_1
Cont alla l'autorizzazione alla realizzazione di un muro di contenimento in prossimità della linea Cont Salerno Mercato S. Severino Km 12+300/405 senonchè quando i tecnici della si recavano in loco per procedere a sopralluogo, in data 24.04.2018, scoprivano che il muro era già stato realizzato pagina 5 di 8 Cont e risultava, peraltro, poggiato su una gabbionata realizzata da posizionato su suolo di proprietà Cont della er una lunghezza di 100 metri.
Cont Conseguentemente, con missiva del 18.05.2018 (cfr. all. prod. attorea) comunicava al
[...]
la difformità del muro alla documentazione presentata al Genio Civile, rilevava la CP_1 realizzazione dell'opera in violazione dell'art. 60 DPR 753/80, dettato in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e della pubblica incolumità, e invitava il al rispristino dello CP_1
stato dei luoghi ad horas.
Il consulente tecnico d'ufficio, ing. chiamato a rispondere ai seguenti quesiti “ Testimone_1
previa descrizione dei luoghi di causa, anche a mezzo di fotografie e di rilievi ove ritenuto necessario, indichi il c.t.u. se il muro di contenimento per cui è causa rispetti i limiti di sicurezza previsti dagli artt. 49 e 52 del DPR 753/80; precisi se il muro insista esclusivamente sulla proprietà del sig. , in caso di risposta negativa, precisi in che misura incida sulla proprietà di parte CP_1
attrice; accerti lo stato di fatto del manufatto, indicando, laddove presenti eventuali difformità dello stesso” rilevava quanto segue: “ Il muro oggetto del contendere ubicato nel Comune di Baronissi
(SA), alla via Convento n. 39, si sviluppa in affiancamento alla linea ferroviaria Salerno-Mercato
San Severino, tratta Baronissi – Fisciano;
l'opera è un muro di sostegno a mensola in c.a. che presenta uno sviluppo lineare complessivo di circa 100,00 metri, presenta altezza variabile che nel punto più estremo, lato Salerno, risulta pari a 3,50 m, mentre nel punto terminale dell'opera, lato
Mercato San Severino, si riscontra un'altezza di circa 2,10 m;
mentre lo spessore del paramento murario è risultato pari a 30 cm;
Tale muro si sviluppa in due tratti: TRATTO 1, rappresenta la parte che risvolta per circa 10 m, ortogonalmente alla linea ferroviaria, verso una proprietà privata;
TRATTO 2, rappresenta la porzione che presenta uno sviluppo, di circa 90 m, parallelo alla linea
ferroviaria; Fatta questa breve descrizione dello stato dei luoghi nonché dell'opera oggetto della
presente vertenza, si può asserire, in risposta al presente quesito che il muro di contenimento per cui è
causa non rispetta i limiti di sicurezza previsti dagli artt. 49 e 52 del DPR 753/80; Nello specifico,
l'articolo 49 del DPR 753/80 recita “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”, pertanto come si evince dalla foto che segue non viene rispettata la distanza di metri 30 indicata dal suddetto articolo;
Infine, l'articolo 52 del DPR 753/80 recita “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza
minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”, pertanto, come si evince dalla figura 2 nonostante la distanza di metri 6 dettata dal suddetto articolo viene rispettata, il muro risulta essere non conforme in quanto ha sconfinato nel fondo di proprietà delle Ferrovie;
Pertanto, pagina 6 di 8 a seguito del rilievo topografico effettuato in data 02/02/2023, con strumentazione GPS di marca
, si è appurato che il muro oggetto del contendere insiste sulla proprietà della per una CP_5 Pt_2
misura variabile a seconda del punto in cui essa viene misurata e che varia tra i 2 metri e i 2,50 metri
rispetto al confine originari;
Durante il secondo sopralluogo effettuato e, così come si evince anche
dalla relazione di parte attrice allegata ai fascicoli di causa, si è riscontrata, procedendo
progressivamente da Salerno verso Mercato San Severino, una discontinuità tra i paramenti murari che si sviluppano in affiancamento, che oltre ad essere separati fisicamente da due strati di polistirolo,
risultano anche disallineati lungo la verticale. Nello specifico, tale disallineamento potrebbe esser stato
causato da un movimento rotazionale del paramento murario verticale rispetto alla fondazione dello stesso”. Ciò detto la domanda formulata da parte attrice non può, in ogni caso, che essere rigettata e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni, anche preliminari, poste dalla parte convenuta, ponendosi come "ragione più liquida" e risolutiva della controversia.
Al riguardo rileva il Tribunale che le risultanze della ctu possono costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che operano come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ.
8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n. 2802).
Invero la consulenza tecnica redatta dall'ing. evidenzia la sussistenza delle Testimone_1
violazioni lamentate da parte attrice.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu devono ritenersi condivisibili in quanto logicamente argomentate.
7. Le spese processuali sono liquidate secondo il principio della soccombenza e vanno poste interamente a carico della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo Controparte_1
secondo i criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per le controversie di valore indeterminato complessità bassa – parametri minimi.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa ed assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto ordina a di Controparte_1
provvedere alla demolizione del muro di contenimento ed al ripristino dello stato dei luoghi nonché al rilascio dell'immobile occupato in favore di CP_6
pagina 7 di 8 - Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice che si liquidano in complessivi € 4.354,00 di cui € 518,00 per c.u. ed € 27,00 per marca da bollo oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva come per legge;
- Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta nella misura indicata nel decreto di liquidazione del 16.01.2024.
Nocera Inferiore, 21.05.25
IL GIUDICE dott.ssa Gisella Ciniglio
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