Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 4
L'impossibilità sopravvenuta della condizione, a differenza della condizione impossibile "ab initio" (che rende nullo il negozio ai sensi dell'art. 1354 cod. civ.), se trattasi di condizione sospensiva si traduce semplicemente nel mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione; ne consegue che il debitore che è obbligato ad effettuare la sua prestazione al verificarsi della condizione deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso di impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell'evento dedotto in condizione (nel caso di specie, debitore era una banca che aveva effettuato una apertura di credito documentale in favore del creditore italiano di una società irachena, il cui credito sarebbe divenuto esigibile dietro presentazione dei documenti attestanti il corretto svolgimento dell'operazione commerciale, non più potuta eseguire a causa dell'embargo sopravvenuto).
Non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione di indebito arricchimento quando l'attribuzione patrimoniale in favore del soggetto beneficiario avviene sulla base di una specifica disposizione di legge, in quanto ciò costituisce una giusta causa legale dell'eventuale arricchimento.
Nella compravendita di beni mobili regolata, quanto al pagamento del prezzo, con apertura di credito documentale, l'obbligazione assunta con la conferma, dalla banca verso il beneficiario, di mettergli a disposizione la somma oggetto dell'apertura di credito, è sottoposta all'esito positivo del controllo, da parte della banca, a ciò obbligata nei confronti dell'ordinante, della regolarità dei documenti relativi alla vendita, che il beneficiario venditore ha l'obbligo di presentare alla banca stessa entro un certo tempo; la presentazione e la consegna dei documenti costituiscono l'evento di una condizione sospensiva il cui verificarsi è rimesso alla volontà del creditore, per cui la banca stessa, prima di effettuare il pagamento, deve controllare l'avveramento della condizione, per evitare che il pagamento rimanga a suo carico ( fattispecie relativa ad un contratto avente ad oggetto una fornitura di merce da parte di una ditta italiana in favore di una ditta irachena, stipulato prima dell'embargo, che non era stato eseguito a causa del sopravvenuto divieto di esportazioni verso l'Iraq).
Nella compravendita di merci regolata, quanto al pagamento del prezzo, con l'apertura di credito documentale, confermato o irrevocabile, ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto e, precisamente, da un rapporto delegante - delegatario (compratore - venditore) di compravendita, da un rapporto delegante - delegato (compratore - banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore, e da un rapporto delegato - delegatario (banca - venditore) con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi, senza potergli opporre - attesa l'autonomia degli altri rapporti - se non le eccezioni che derivano dall'incompletezza o dalla irregolarità dei documenti o che derivano dallo stesso rapporto di conferma del credito (art. 1530, comma secondo, cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAROCCHI IMPORT EXPORT SRL, corrente in Parma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCHI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CRISTIANO FERRARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMIT SPA, con sede in Milano, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati ENRICO BRUGNATELLI, LAURA CATTANEO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 955/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 02/07/99 e depositata il 03/09/99 (R.G. 524/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Cristiano FERRARI;
uditi gli Avvocati Enrico CICCOTTI ed Enrico BRUGNATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1991 la s.r.l. CC Import Export conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Parma, la Banca ER Italiana s.p.a., esponendo che la ditta irachena Al Musatim Contracting di Bagdad, con la quale aveva stipulato un contratto per la fornitura di materiale edile già in parte eseguito con una prima spedizione del giugno 1990, aveva depositato la somma di dollari USA 1.518.817 e la Banca aveva dato conferma dell'apertura di tale credito irrevocabile.
All'inizio dell'agosto 1990 la CC era pronta ad effettuare una seconda spedizione, ma ne era stata dissuasa dalla convenuta perché sopravvenute disposizioni avevano vietato le esportazioni destinate all'Iraq, cosicché non aveva potuto dar corso alla medesima, con un danno di lire 600.000.000 per mancato guadagno. Senza esito erano rimaste le richieste rivolte alla Banca per ottenere la corresponsione della somma presso di essa depositata, avendo questa addotto l'impedimento derivante dalla normativa inerente all'"embargo".
Tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 1.000.000.000 da essa trattenuta o, in subordine, di lire 600.000.000 per danni.
La Banca contestava le affermazioni dell'attrice, esponendo che il pagamento della somma presso di essa depositata era condizionato alla presentazione di documenti che la CC non aveva mai prodotto e che non esisteva alcun diritto dell'attrice al risarcimento mediante l'utilizzo dei fondi iracheni depositati. Con sentenza del 13 gennaio 1997 il Tribunale rigettava la domanda, osservando che la lettera di credito irrevocabile in favore della CC, in conformità dell'art. 10 delle Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari, prevedeva per il pagamento la condizione della presentazione di documenti, che non si era avverata per effetto del divieto di esportazione di merci all'Iraq entrato in vigore il 6 agosto 1990. Nè su tali vicende poteva svolgere alcun rilievo il comportamento della Banca, posto che comunque sarebbe stato impossibile per la CC procurarsi le lettere di vettura per carro, indispensabili per il pagamento della somma depositata. Infondata era anche la domanda dell'attrice volta ad ottenere un risarcimento con i fondi iracheni bloccati in Italia, potendo la Banca ritenersi obbligata solo per ciò che concerneva il credito documentale.
Con sentenza del 3 settembre 1999, la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato il gravame della società CC.
Per la cassazione di detta sentenza ricorre la soccombente, articolando cinque mezzi di annullamento.
Resiste con controricorso la Banca ER Italiana. La ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 21 Cost., degli artt. 1175, 1206, 1218, 1219, 1322, 1340, 1358, 1359,
1375, 1427, 1429, 1460, 1530, 1842, 1856, 2702 e 2704 c.c., nonché dell'art. 9 delle Regole uniformi della Camera di commercio internazionale (art. 360 n. 3 c.p.c.). Deduce che, essendo il rapporto "de quo" (credito documentario confermato) esclusivamente cartolare, al venditore incombeva di presentare i documenti formalmente conformi al contratto, mentre spettava alla banca, a fronte dell'esibizione, di onorare con puntualità l'obbligazione di pagamento originata dalla conferma. Infatti, a norma dell'art. 9 delle Regole uniformi, gli istituti di credito non rispondono della forma, sufficienza, esattezza di qualsiasi documento ne' per le condizioni generali o particolari predisposte o aggiunte ai documenti, ma il pagamento è subordinato all'accertata esistenza di tutti i documenti, da controllare nella sola loro regolarità formale. La banca, interpellata ripetutamente se a fronte dei documenti era pronta a pagare, invece di dissuadere la CC dal presentarli, avrebbe dovuto confermare l'obbligazione assunta, ribadendo la disponibilità ad onorare l'impegno; e, astenendosi dal farlo, ed anzi assumendo di non poter pagare perché l'emissione dei documenti sarebbe stata vietata, ha violato i doveri di correttezza, buona fede e cooperazione. La sentenza ha giustificato questa mancanza con una "ignorantia juris", ma l'errore di diritto non scusa. Nell'apertura di credito documentario confermata la banca è obbligata a pagare il prezzo al venditore, nella specie la CC, che ha conferito l'incarico della conferma.
I pregressi rapporti decennali dimostrano nella ricorrente la qualità di cliente della banca e per conseguenza il suo diritto a una corretta informazione. La parte controinteressata all'avveramento della condizione non deve, dal canto suo, ostacolare il libero svolgimento dell'evento da cui dipende l'efficacia o la risoluzione del contratto, altrimenti incorre nella sanzione della "fictio" dell'avveramento, ai sensi dell'art. 1359 c.c.. Non v'è prova che l'"embargo" abbia vietato la confezione e la presentazione dei documenti e tanto meno la loro accettazione da parte della banca, perché la libertà dell'attività letteraria, nella quale si colloca la formazione dei documenti, è garantita dalla Costituzione.
Col secondo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 115, 244, 245 e 345 C.p.c. e 2697 C.c. (art. 360 n. 3 c.p.c), la ricorrente lamenta la dichiarata inammissibilità, per genericità, delle prove orali, in massima parte richieste a conferma e delucidazione della produzione documentale. Questa pronuncia, apodittica e non sufficientemente motivata con riferimento al contesto in cui le prove sono inserite, trascura che, secondo la giurisprudenza, la necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare con testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma solo nel senso che è sufficiente, anche per dare alla controparte la possibilità di controdedurre, l'indicazione dei fatti da provare nei loro estremi essenziali, attesa la possibilità, in sede di assunzione della prova, di chiedere ai testimoni chiarimenti e precisazioni, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. Col terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 12 delle preleggi;
degli artt. 832, 1218, 1362, 1363, 1365, 1366, 1418, 1463, 1514, 1685, 1686, 1687, 1690, 1691 e 2043 c.c.;
degli artt. 3, 4 e 35 della Cost.; delle Risoluzioni dell'ONU n. 661 e 687; del D.L. n. 220 del 6 agosto 1990; della Circolare del Ministero del Commercio Estero n. 28 dell'8 agosto 1990 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Dopo una premessa sulla necessità di interpretare la legge internazionale mediante la ricerca della sua "ratio", e dopo aver individuato come scopo dell'"embargo" quello di privare lo Stato iracheno delle risorse provenienti dal commercio internazionale, la ricorrente osserva che, conformemente a tale scopo, i creditori dell'Iraq non devono subire nessun pregiudizio. L'oppugnata decisione si basa tutta sulla circolare del Ministero n. 28 del 1990 e sulle risoluzioni dell'ONU, ma le circolari, in quanto atti interni, non vincolano il giudice, mentre le risoluzioni dell'ONU, a loro volta, hanno addebitato la responsabilità dell'"embargo" all'Iraq e ai soggetti di diritto iracheni, esonerando da ogni responsabilità i soggetti appartenenti alle nazioni decretanti l'"embargo".
Le misure adottate dal legislatore internazionale, in linea con i principi in tema di responsabilità per l'inadempimento, in base ai quali la responsabilità del debitore non viene meno se l'ordine o il divieto dell'autorità sia stato da lui provocato, per un verso precludono al contraente iracheno, dichiarato colpevole, di richiedere alla Banca ER la restituzione degli importi versatile o di ricorrere in giudizio se essa provveda ad erogarli al venditore. Per altro verso, la comunità internazionale ha voluto che il contraente incolpevole fosse tenuto il più possibile indenne dai danni dell'"embargo", sicché la CC, quale contraente incolpevole, conserva inalterati i diritti nati dal contratto nei confronti della controparte irachena.
Sostiene ancora la ricorrente che l'asserzione della sentenza, secondo cui, a norma dell'art. 1378 c.c., la consegna della merce al vettore avrebbe determinato il passaggio della proprietà alla parte irachena, è scarsamente pertinente, attesi i reali poteri di disponibilità residuati in capo al mittente e al vettore, maggiori di quelli del destinatario.
Errata è anche, ad avviso della ricorrente, l'interpretazione estensiva secondo cui l'"embargo" avrebbe statuito un generale divieto di alienazione a soggetti iracheni, indipendentemente dal materiale trasferimento dei beni in Iraq, mentre gli affari, per essere vietati, devono essere portati e condotti nel territorio dell'Iraq.
Nel caso di specie il contratto di vendita era già stato stipulato in epoca anteriore al divieto e la fornitura era destinata a non avere seguito, a causa appunto della possibilità di depositare la merce in magazzino, dov'era quella della precedente spedizione interrotta dall'"embargo". Infine il rilascio e la presentazione della polizza di carico è, in se stessa, un'attività non trasgressiva di alcun divieto, ne' era sindacabile l'intenzione degli emittenti di rispettare la legge, stante la possibilità, sancita dall'art. 1686 c.c., di un'immediata retrocessione al mittente.
All'imprenditore non è interdetto di avvalersi delle possibilità offertegli dalle disposizioni degli artt. 1685 e segg. c.c., senza che vi si possa intravedere una trasgressione dello spirito dell'"embargo". In ogni caso l'Istituto avrebbe dovuto confermare la sua disponibilità alla prestazione cui si era impegnato, e questo suo operato, intervenuto tra soggetti di diritto italiani, non sarebbe stato ne' nullo ne' assoggettabile a sanzioni. Infatti i fondi utilizzati erano propri della banca e comunque precostituiti e, in quanto appartenenti alla categoria dei "regolamenti finanziari relativi a rapporti instaurati antecedentemente all'entrata in vigore dei decreti, non rientrano negli stessi", a tenore della circolare del Ministero del Tesoro n. 183587 del 1990. Col quarto motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c). Rileva che la sentenza da preminente risalto alla circostanza che essa ricorrente non effettuò una formale offerta di deposito dei documenti, così eccedendo il "thema decidendum" prospettato fin dalla citazione iniziale, che introdusse, come "causa petendi", la dissuasione operata dalla banca, con l'invocare il divieto appena emanato come coinvolgente, a suo dire, anche la documentazione;
posizione questa ribadita dalla banca, in seguito, anche per iscritto, con un esplicito rifiuto di pagare. Nel valutare tali circostanze, la sentenza usa argomentazioni che tradiscono esitazione e contraddittorieta. Da un lato ammette che solo una formale offerta di deposito dei documenti e un rifiuto di accoglierli avrebbe determinato l'applicabilità dell'art. 1359 c.c.; dall'altro mette in dubbio la stessa possibilità e legittimità dei documenti, la cui ricezione, da parte della banca, l'avrebbe resa passibile di sanzioni.
In fatto, con quest'ultima osservazione, la sentenza offre l'implicita dimostrazione che la banca non ha voluto accettare i documenti, dichiarando anzi che non avrebbe pagato nemmeno se le fossero stati presentati. La conferma di credito documentario irrevocabile, prosegue la ricorrente, ingenera un triplice ordine di rapporti tra le parti e quindi, in linea di principio, nessun conflitto d'interessi può sussistere nel considerare l'una cliente dell'altra e viceversa. Soprattutto non è configurabile un conflitto d'interessi nel dovere della banca di fornire informazioni al delegatario. La CC soleva da oltre un decennio avvalersi dei servizi della Banca ER, con la quale aveva portato a termine quasi cento operazioni. Non vi era neppure la lontana possibilità, stante il tenore delle risoluzioni dell'ONU e del regolamento della CEE, che la banca dovesse rispondere verso il contraente iracheno, per cui è massimamente pretestuoso l'argomento relativo alla veste o meno di cliente e al timore di responsabilità per infedeltà verso il mandante iracheno.
La sentenza, dopo aver trattato il credito documentario confermato come caratterizzato dalla letteralità e dall'astrattezza, perviene alla conclusione che il pagamento debba avvenire solo se si verifica la fornitura. Il legame tra il titolo cartolare e il rapporto sottostante non si pone tuttavia esattamente in termini di simmetricità ed equivalenza, avendo la conferma del credito operato una scissione della relazione trilaterale in due parti: la merce ha una sua propria destinazione e il pagamento una provenienza totalmente diversa;
ma soprattutto l'"embargo" ha inciso su detto legame, lasciando in piedi il rapporto tra i contraenti nazionali. Se le sentenze di merito implicitamente riconoscono che la banca non deve più rispondere verso il contraente iracheno, non si vede per qual motivo dovrebbe essere responsabile, per la mancata formazione e presentazione dei documenti, l'imprenditore, altrimenti esposto a gravissimi danni.
Quanto poi all'arricchimento senza causa, la sentenza trascura le deduzioni istruttorie sulla merce predisposta per la seconda spedizione, che avrebbe completato la fornitura;
non conferisce rilievo all'istanza di fallimento presentata dall'ing. Soverini, per prestazioni svolte nell'interesse della CC;
si limita a riprodurre l'asserzione della banca, secondo cui, per il completamento della fornitura, erano previste, dopo la seconda, altre spedizioni.
Questi primi quattro motivi, da trattare congiuntamente, sono destituiti di fondamento.
La motivazione dei giudici di appello può essere così compendiata. Punto di partenza dell'indagine è il credito documentario irrevocabile emesso dalla Rasheed AN di Bagdad il 13 marzo 1990 per conto dell'ordinante Al Mutasim Contracting in favore della società CC, confermato dalla Banca ER Italiana con lettera del 16 maggio 1990. Tale credito era soggetto, per espresso richiamo, alle "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" in vigore dal 1 ottobre 1984, recava come termine finale di utilizzo il 28 settembre 1990 e prevedeva che i pagamenti avvenissero contro ricevuta della CC accompagnata dai documenti attestanti una o più spedizioni dei beni oggetto della vendita. Quindi, secondo l'art. 10 delle norme uniformi, tale credito costituiva "un impegno irrevocabile della banca emittente" Rasheed AN, cui si aggiungeva quello della confermante Banca ER Italiana, a condizione che fossero "presentati i documenti prescritti" e rispettati i termini.
La prima conclusione è dunque che un "impegno inderogabile" della banca emittente e della banca confermante vi era solo con riferimento alla fornitura indicata nel contratto e a condizione che venissero presentati i documenti ad essa relativi, indicati nella lettera di credito irrevocabile. Ulteriore circostanza pacifica in causa è che tali documenti furono presentati solo per una prima spedizione, che venne poi pagata, anche se non giunse a destinazione perché sopravvenne l'"embargo".
Essendo perciò scaduto il termine del 28 settembre 1990 senza la presentazione dei documenti prescritti per la seconda spedizione, la condizione non si è verificata, per cui ne' l'una ne' l'altra banca è tenuta al pagamento sulla base della lettera di credito irrevocabile e della relativa conferma.
Sotto tale specifico profilo, prosegue la sentenza, è irrilevante accertare se, malgrado l'"embargo", la CC si sarebbe potuta egualmente procurare una lettera di vettura per carico, posto che comunque ciò non si è verificato e quindi la condizione non si è avverata.
È rilevante invece verificare, da un lato, se la banca rifiutò di ricevere i documenti, con ciò stesso determinando l'avveramento della condizione ai sensi dell'art. 1359 c.c., e, comunque, se abbia tenuto un comportamento contrario a buona fede, con gli effetti dell'art. 1358 c.c.; e, dall'altro, se essa abbia violato un obbligo di informazione, derivante da uno specifico rapporto contrattuale con la CC.
Sotto il primo aspetto, la Corte prende in esame i capitoli della prova testimoniale articolata dalla CC e conclude per la loro genericità (non indicando essi le circostanze di tempo, il tenore delle richieste e dei documenti offerti, le persone cui la società venditrice si sarebbe rivolta, e così via), tale da non consentire la formulazione della prova contraria. Inoltre si preoccupa di sottolineare che, seppure provate, quelle circostanze non sarebbero in grado di dimostrare un contegno della banca contrario alla buona fede o tale da rendere ad essa imputabile il mancato avveramento della condizione, ricollegabile unicamente alla mancata presentazione dei documenti entro il 28 settembre 1990. Ed invero, a parte le difficoltà connesse alla normativa in materia di "embargo", tale da ingenerare, quanto meno, legittimi dubbi, la predisposizione dei documenti, come anche la loro presentazione, dipendeva unicamente dalla CC, e non richiedeva alcuna formale collaborazione della banca, che, dal canto suo, essendo tenuta al pagamento con la sua specifica responsabilità di confermante, doveva compiere una valutazione rigorosa dell'esistenza o meno dei presupposti necessari per l'avveramento della condizione. Quindi soltanto una formale offerta, da parte della CC, di depositare i documenti, che consentisse una loro puntuale verifica, ed un eventuale rifiuto di accoglierli da parte della banca, avrebbe potuto determinare l'applicazione dell'art. 1359 c.c. Sotto il secondo profilo, la Corte esclude che la CC abbia mai conferito alla Banca ER Italiana "l'incarico di gestire l'affare", col relativo, conseguente obbligo, in capo alla stessa, di "diligenza del buon padre di famiglia, anche in relazione agli atti preparatori e strumentali all'esecuzione del mandato, fra i quali (...) la tempestiva informazione al cliente della procedura da seguire".
A questa conclusione la sentenza perviene con la considerazione che la Banca ER Italiana non potesse, con un'attività di consulenza a vantaggio della CC, porsi in conflitto d'interesse con la banca irachena, cui era già legata da un rapporto di mandato, tanto più che la CC intratteneva rapporti di conto corrente con la Banca Nazionale del Lavoro, che poteva assolvere a quel compito senza alcun problema. A proposito poi delle prove documentali e orali con le quali la CC avrebbe voluto dimostrare il rapporto di mandato con la banca, che avrebbe creato in questa l'obbligo di prestarle assistenza, la Corte ne rileva motivatamente l'inadeguatezza allo scopo. Le transazioni commerciali elencate dalla CC altro non provano infatti se non che la stessa aveva frequenti rapporti con l'estero e che le banche estere, cui competeva scegliere la corrispondente italiana, preferivano rivolgersi alla Banca ER Italiana piuttosto che ad altre. Lo stesso compenso di lire 5.000.000, ricevuto dall'appellata per l'attività di banca confermante svolta in relazione al credito documentario di cui si controverte, era una spesa attinente alla sostituzione del mandatario nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento contro documenti, ma non creava alcuna ulteriore e distinta obbligazione di fare in capo alla confermante, che rimaneva vincolata unicamente all'emittente. Quanto sin qui detto, soggiunge a questo punto la sentenza, esclude ogni responsabilità della banca in ordine alla mancata presentazione dei documenti, partendo dal presupposto che fosse comunque possibile, malgrado la legislazione sul divieto di esportazioni, procurarsi una lettera di vettura per carico;
onde, già sulla base delle sole considerazioni che precedono, si potrebbero respingere i profili di gravame sin qui esaminati. La Corte si da tuttavia carico di dimostrare, "per completezza espositiva", attraverso l'esame complessivo della legislazione, nazionale e internazionale, sopravvenuta a decretare l'"embargo" (art. 2 del D.L. 6 settembre 1990 n. 220, conv. nella legge 5 ottobre 1990 n. 278; Regolamento della C.E. 8 agosto 1990 n. 2340;
D.L. 23 agosto 1990 n. 247, conv. nella legge 19 ottobre 1990 n. 298), l'impossibilità giuridica nella quale versava la società
CC di ottenere una valida lettera di vettura per carro. Benvero, la consegna della merce dalla società CC al vettore avrebbe determinato il passaggio di proprietà in capo alla società irachena, ai sensi dell'art. 1378 C.C., così concretando "la fornitura" o comunque un atto idoneo a favorirla, e incorrendo nel divieto generale di esportazione verso l'Iraq o di qualsiasi attività diretta comunque a favorirla, a pena di nullità e di altre sanzioni, estensibili alla banca, se soltanto avesse accettato una documentazione attinente a un atto nullo.
Ed ancora, per confutare la pretesa della CC di ottenere dalla banca, in forza della responsabilità esclusiva dell'Iraq per i danni provocati dall'"embargo", come riconosciuto dal punto 29 della risoluzione n. 687 dell'ONU, la consegna della somma, che non competerebbe più al compratore, la Corte obietta, come già il giudice di primo grado, che nessuna norma consente al contraente europeo di rifarsi dei propri danni su somme di denaro depositate in Italia da controparti irachene. L'astratta responsabilità dello Stato iracheno, o anche della Al Mutasim Contracting, non può dunque legittimare la CC ad agire, in mancanza di un titolo esecutivo che lo consenta, contro la Banca ER italiana, terzo rispetto a tali pretese responsabilità, detentore di somme unicamente per effetto di un credito documentario del tutto autonomo rispetto alle obbligazioni contrattuali sottostanti. Al cospetto di questa motivazione, lineare, congrua, logicamente e giuridicamente ineccepibile, è agevole concludere che tutte le complesse, e non sempre perspicue, censure della ricorrente non soltanto non colgono nel segno, ma sono addirittura sovrabbondanti rispetto all'effettiva materia del contendere, ricostruita dai giudici di appello con chiarezza espositiva e limpida consequenzialità.
È opportuno premettere, per un inquadramento generale, che, nella compravendita di merci regolata, quanto al pagamento del prezzo, con l'apertura del credito documentale (art. 1530 2^ comma c.c.), confermato o irrevocabile, ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto, e, precisamente, da un rapporto tra delegante e delegatario (compratore e venditore) di compravendita, da un rapporto tra delegante e delegato (compratore e banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore, e da un rapporto tra delegato e delegatario (banca e venditore), con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi, senza potergli opporre, attesa l'autonomia degli altri rapporti, se non le eccezioni che derivano dall'incompletezza o dall'irregolarità dei documenti o che derivano dallo stesso rapporto di conferma del credito (Cass. 28 novembre 1996 n. 10569). L'obbligazione assunta con la conferma dalla banca verso il beneficiario di mettere a disposizione di costui la somma oggetto dell'apertura di credito è condizionata, per meglio dire, all'esito positivo del controllo, da parte della banca, a ciò obbligata nei riguardi dell'ordinante, della regolarità dei documenti relativi alla vendita, che il beneficiario venditore ha l'onere di presentare alla banca stessa entro un certo tempo (Cass. 10 giugno 1983 n. 3992;
cfr. altresì, in argomento, Cass. 28 gennaio 1983 n. 813). È stato anche ritenuto che l'attività di controllo della corrispondenza dei documenti alle condizioni del credito documentario, svolta dalla banca mandataria, non debba avvenire secondo un rigido formalismo, bensì secondo il criterio della ragionevolezza, idoneo a contemperare le esigenze oggettive del commercio con la realizzazione degli interessi sia del compratore (alla consegna della merce) sia del venditore (al pagamento del prezzo) (Cass. 8 agosto 1997 n. 7388). L'obbligo della banca confermante di pagare è soggetto in conclusione alla condizione, potestativa da parte del creditore, della presentazione e consegna dei documenti, e la stessa, obbligata così a pagare "sub condicione", deve controllarne l'avveramento, onde evitare che il pagamento rimanga a suo carico (art. 1711 c.c.). Ebbene, con un'indagine di fatto incensurabile e con corretti rilievi in diritto i giudici di appello hanno accertato che i documenti rappresentativi del carico non furono mai presentati (e nemmeno, in verità, emessi), e pertanto non si è mai verificata la condizione perché sorgesse nella banca confermante l'obbligo di pagare alla CC il prezzo della seconda spedizione, del resto giammai effettuata;
che il deposito dei documenti dipendeva unicamente dalla CC e non richiedeva nessuna formale collaborazione della banca, alla quale pertanto non può in nessun modo essere imputato, ai sensi dell'art. 1359 c.c., il mancato avveramento della condizione;
che una responsabilità della banca in ordine alla mancata presentazione dei documenti non può configurarsi nemmeno per un difetto di tempestiva informazione, alla quale la banca non era contrattualmente obbligata, o per altre infrazioni al canone della buona fede;
che la CC non ha nessun altro titolo giuridico per ottenere dalla banca la somma depositata in base a un rapporto che non ha avuto, senza alcuna colpa della banca, la sua naturale attuazione.
Questa serie di coordinate proposizioni, ricavabili dalla motivazione della sentenza impugnata, esaurisce, a ben vedere, la materia del contendere, restando del tutto indifferente l'ulteriore problema dell'astratta possibilità giuridica di ottenere il rilascio dei documenti rappresentativi del carico in presenza dell'"embargo" (problema che la stessa Corte di merito ha infatti affrontato soltanto "per completezza espositiva", e cioè senza che fosse rilevante ai fini della decisione); come pure rende superflue le pur numerose considerazioni della ricorrente non aderenti al tema essenziale controverso, delle quali non occorre dunque dettagliatamente occuparsi.
In definitiva, il mancato avveramento della condizione o dipende dal "factum principis" (la legislazione sull'"embargo") o dipende da colpa della sola CC, la quale pertanto "imputet sibi"; con l'unica precisazione che l'impossibilità sopravvenuta della condizione (a differenza della condizione impossibile "ab initio", che rende nullo il negozio, ai sensi dell'art. 1354 c.c., se è sospensiva) si traduce semplicemente in una condizione mancata. In un caso o nell'altro, di nulla deve rispondere la banca, a nessun titolo.
Quanto, in particolare, alla mancata ammissione delle prove orali (a parte che, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso non sono precisati i capitoli), la Corte d'appello, come s'è visto, ha abbondantemente motivato sia sulla genericità sia sull'irrilevanza delle circostanze che si vorrebbero provare. Per tutto il resto, come si è già accennato, la ricorrente si diffonde in critiche di mero fatto, che inammissibilmente sollecitano una nuova valutazione delle risultanze istruttorie;
o insiste inutilmente sulla pretesa dissuasione operata dalla banca, nel tentativo, motivatamente respinto dai giudici di merito, di addebitarle per questa singolare via una qualche responsabilità; o svolge argomentazioni astratte, estranee al "thema decidendum" sopra delineato, che forse sarebbero più pertinenti se si discutesse della responsabilità del contraente iracheno o di un'azione promossa dalla CC per rivalersi sui fondi depositati in base a un titolo esecutivo ottenuto contro di esso;
o infine vanamente sostiene la tesi della perdurante fattibilità giuridica dei documenti, questione di cui si è già sottolineata la superfluità ai fini del decidere.
Circa le considerazioni conclusive del quarto motivo, con le quali la CC, in sostanza, si duole del mancato riconoscimento del pregiudizio economico, o meglio dell'impoverimento, subito a seguito dell'"embargo", ne emerge la giuridica irrilevanza, dovendo escludersi, per quanto ora si dirà a proposito dell'ultimo motivo, la stessa proponibilità dell'azione sussidiaria in questa sede invocata.
Col quinto mezzo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1227, 2041 e 2697 c.c. e 61 e 191 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c),
ricordando che, secondo la giurisprudenza, il depauperamento di un imprenditore che abbia eseguito un'opera a vantaggio di un terzo non consiste nelle sole spese sopportate, ma anche nelle energie impiegate per l'esecuzione e la direzione dei lavori ed è in sostanza rappresentato dal giusto prezzo dell'opera. Il depauperamento della CC è dunque uguale al credito perduto, pari a sua volta al valore della fornitura, equivalente al debito della banca, la quale, una volta esonerata dal pagamento, si è arricchita senza causa di tutta la somma spettante alla creditrice, non riducibile per eventuali comportamenti della stessa. Essendo le somme trattenute e dovute di certo ammontare, stava all'arricchito dimostrare una minore entità, rispettivamente, della locupletazione e del depauperamento, salva, per il giudice, la possibilità di disporre una consulenza tecnica. Anche quest'ultimo motivo è infondato.
In ordine al motivo di gravame secondo cui la banca si sarebbe arricchita della somma ancora in suo possesso e,
corrispondentemente, la CC si sarebbe impoverita, sempre in conseguenza dell'"embargo", della medesima somma, la sentenza osserva che tale domanda, per essere accolta, presupporrebbe innanzi tutto che la CC avesse offerto una prova rigorosa dell'effettiva diminuzione patrimoniale subita in conseguenza dell'"embargo", con l'indicazione della quantità di merce predisposta per la spedizione e rimasta invenduta e di ogni altra circostanza utile allo scopo.
Prova che invece è mancata, poiché la CC si è limitata ad affermare che il materiale oggetto della fornitura aveva caratteristiche tali da non poter essere altrimenti utilizzato. Di qui, ad avviso dei giudici di appello, il rigetto anche di tale domanda.
È fuor di dubbio, osserva il Collegio, che, difettando la prova dell'impoverimento, viene a mancare, in forza di un accertamento di fatto adeguatamente motivato e perciò insindacabile, una delle condizioni dell'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. Non sarà superfluo sottolineare, tuttavia, da un lato,
che la ricorrente non spiega in che cosa sarebbe consistito l'arricchimento della banca, non essendo sufficiente, a tal fine, addurre il solo "esonero dal pagamento"; e, dall'altro, che, richiedendo la norma in esame un arricchimento di una giuridica giustificazione, avvenuto cioè senza un titolo legale o negoziale idoneo a sorreggere sia l'incremento sia la connessa diminuzione patrimoniale nella specie il blocco dei fondi (ammesso e non concesso che, sotto un qualsiasi profilo, possa aver cagionato un arricchimento) rappresenterebbe per l'appunto una "giusta causa" legale, anch'essa quindi preclusiva dell'esercizio dell'azione "de qua".
Quest'ultima, postulando insomma il carattere indebito dell'arricchimento di un soggetto a danno dell'altro, non è proponibile nel caso di attribuzione patrimoniale avvenuta in base ad una specifica disposizione di legge (Cass. 18 dicembre 1981 n. 6714). Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003