Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1288
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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L'impossibilità sopravvenuta della condizione, a differenza della condizione impossibile "ab initio" (che rende nullo il negozio ai sensi dell'art. 1354 cod. civ.), se trattasi di condizione sospensiva si traduce semplicemente nel mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione; ne consegue che il debitore che è obbligato ad effettuare la sua prestazione al verificarsi della condizione deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso di impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell'evento dedotto in condizione (nel caso di specie, debitore era una banca che aveva effettuato una apertura di credito documentale in favore del creditore italiano di una società irachena, il cui credito sarebbe divenuto esigibile dietro presentazione dei documenti attestanti il corretto svolgimento dell'operazione commerciale, non più potuta eseguire a causa dell'embargo sopravvenuto).

Non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione di indebito arricchimento quando l'attribuzione patrimoniale in favore del soggetto beneficiario avviene sulla base di una specifica disposizione di legge, in quanto ciò costituisce una giusta causa legale dell'eventuale arricchimento.

Nella compravendita di beni mobili regolata, quanto al pagamento del prezzo, con apertura di credito documentale, l'obbligazione assunta con la conferma, dalla banca verso il beneficiario, di mettergli a disposizione la somma oggetto dell'apertura di credito, è sottoposta all'esito positivo del controllo, da parte della banca, a ciò obbligata nei confronti dell'ordinante, della regolarità dei documenti relativi alla vendita, che il beneficiario venditore ha l'obbligo di presentare alla banca stessa entro un certo tempo; la presentazione e la consegna dei documenti costituiscono l'evento di una condizione sospensiva il cui verificarsi è rimesso alla volontà del creditore, per cui la banca stessa, prima di effettuare il pagamento, deve controllare l'avveramento della condizione, per evitare che il pagamento rimanga a suo carico ( fattispecie relativa ad un contratto avente ad oggetto una fornitura di merce da parte di una ditta italiana in favore di una ditta irachena, stipulato prima dell'embargo, che non era stato eseguito a causa del sopravvenuto divieto di esportazioni verso l'Iraq).

Nella compravendita di merci regolata, quanto al pagamento del prezzo, con l'apertura di credito documentale, confermato o irrevocabile, ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto e, precisamente, da un rapporto delegante - delegatario (compratore - venditore) di compravendita, da un rapporto delegante - delegato (compratore - banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore, e da un rapporto delegato - delegatario (banca - venditore) con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi, senza potergli opporre - attesa l'autonomia degli altri rapporti - se non le eccezioni che derivano dall'incompletezza o dalla irregolarità dei documenti o che derivano dallo stesso rapporto di conferma del credito (art. 1530, comma secondo, cod. civ.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1288
Data del deposito : 29 gennaio 2003

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