Sentenza 4 marzo 2008
Massime • 1
L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen., introdotto dal D.L. n. 220 del 2000, conv. nella L. n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.
Commentario • 1
- 1. Art. 423-bis - Incendio boschivo (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2008, n. 14209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14209 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 04/03/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 639
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 029872/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI LA IU N. IL 15/02/1954;
avverso ORDINANZA del 14/08/2007 GIP TRIBUNALE di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 14/8/2007 il GIP del Tribunale di Latina ha convalidato il fermo (ed altresì applicato la misura custodiale in carcere) nei confronti di GI Di GI in relazione alla sola ipotesi integrante il reato di tentato incendio continuato di zone boschive.
Il GIP ha sintetizzato gli elementi acquisiti a carico dell'indagato e di IO CH rilevando:
che i due erano stati sorpresi in due distinte occasioni nei pressi della zona denominata "Fontana San Vito - La Cascata" in contestualità con il divampare dei focolai di incendio o con il rinvenimento di inneschi incendiali;
che in una di tali occasioni erano stati rinvenuti in loro possesso alcuni congegni (costituiti da spirali antizanzare abbinate a fiammiferi legati con spago o nastro isolante) idonei, ove messi in contatto con materiale combustibile o facilmente infiammabile, a dar luogo ad un incendio, e del tutto simili a quelli parzialmente combusti rinvenuti sui luoghi all'atto dei controlli;
che gli accertamenti relativi ai due episodi contestati e verificatisi a distanza di dieci giorni l'uno dall'altro venivano a riscontrarsi reciprocamente corroborando l'uno il quadro indiziario dell'altro.
Il GIP ha ritenuto che in relazione all'episodio 26/8/2007 dovesse ravvisarsi il reato di cui all'art. 423 bis c.p. nella forma consumata e che per l'ulteriore episodio 10/8/2007 andasse invece ravvisato il medesimo reato nella forma tentata (ammessa per il reato de quo), attese l'idoneità ed univocità degli atti posti in essere. Infine il GIP ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari impositive della misura coercitiva della restrizione in carcere ed altresì sussistente il pericolo di fuga, considerati il contesto spazio- temporale ed il clamore mediatico che era derivato.
Avverso tale provvedimento di fermo ha proposto ricorso con atto del 23/8/2007 il difensore del Di GI, deducendo l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione di tale misura. Il ricorrente ha illustrato gli elementi acquisiti in atti, sottolineando gli errori ed i travisamenti nei quali era incorso il GIP sia in punto di sussistenza degli elementi indiziari sia in punto di ricorrenza degli elementi costitutivi del reato e della possibilità di ravvisare il tentativo (con conseguente impossibilità di adozione della misura).
OSSERVA
Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato resista alle censure proposte.
Il ricorso - che reca rubrica attinente al lamentato difetto del requisito del pericolo di fuga - censura, in realtà, anche, e con argomentare non sempre comprensibile, il profilo dei gravi indizi di colpevolezza.
Quanto al primo requisito, non si scorgono profili di illogicità nella conclusiva valutazione del GIP (pag. 10) per la quale, in ordine al reato di cui all'art. 423 bis c.p., comma 1 e con riguardo alla convulsa vicenda occorsa nei dieci giorni prima della misura (una denunzia a piede libero e poi un primo fermo, con immediata remissione in libertà, del Di GI), si era suscitato un tale clamore mediatico da far ritenere, con valutazione prognostica ex ante, altamente probabile la fuga degli indagati.
Quanto alle considerazioni espresse sulla sufficienza di indizi della commissione dei contestati reati, giova subito rilevare come sia priva di consistenza la pretesa di escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 423 bis c.p. sul rilievo per il quale, stando alla annotazione del C.F. dello Stato, l'incendio era stato nella specie appiccato a macchia mediterranea e non a bosco: questa Corte, infatti, all'indomani della introduzione della previsione di incendio boschivo ad opera del D.L. n. 220 del 2000, convertito nella L. n.275 del 2000, ha avuto modo di affermare, con statuizione alla quale il Collegio intende dare seguito, che l'elemento oggettivo del reato, in ragione della esigenza di tutelare entità naturalistiche indispensabili alla vita, ben può riferirsi ad estensioni di terreno a boscaglia, macchia mediterranea o sterpaglia (cfr. Cass. sent. n. 25935 del 2001). Quanto alla completa e sempre logica valutazione - in termini di gravi indizi di colpevolezza - delle emergenze afferenti la condotta dell'indagato e le tracce della collocazione degli inneschi combusti nonché la personale detenzione di altri inneschi, le censure sono mere proposte di rivalutazione dei fatti, consistenti nel tentativo di dare una diversa lettura delle annotazioni di P.G. (sulla inesistenza di "ordigni" incendiari combusti, sulla consistenza degli inneschi trovati in possesso del Di GI, sulla carente descrizione del comportamento dell'indagato all'atto di "collocarli" in terra).
Alle censure di tali inammissibili doglianze la corretta motivazione dell'ordinanza si sottrae indubitabilmente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Di GI GI al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008