Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2008, n. 14209
CASS
Sentenza 4 marzo 2008

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Massime1

L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen., introdotto dal D.L. n. 220 del 2000, conv. nella L. n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.

Commentario1

  • 1Art. 423-bis - Incendio boschivo (1)
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2008, n. 14209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14209
Data del deposito : 4 marzo 2008

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